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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/07/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 749/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MI IN
e
ZI OV (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAVAZZI C.F._2
EL
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“R I C O R R O N O
al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per
O M O L O G A R E C O N S E N T E N Z A la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. dato atto dell'indipendenza economica di ciascun coniuge, escludere reciprocamente qualsivoglia contributo al mantenimento;
3. i coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei conti correnti comuni e non aver alcun rapporto di credito/debito fra di loro;
4. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri Pt_1
e Loviscek il 30.05.1998 in Valmadrera (LC), ed iscritto nei registri dello stato civile di detto Comune al nr 20 Parte 2, Serie A, anno 1998, mandando alla cancelleria per le annotazioni nei registri dello
Stato Civile del Comune di Valmadrera (LC);
2. confermare l'esclusione di qualsivoglia contributo al mantenimento in considerazione dell'indipendenza economica dei coniugi e dei provvedimenti richiesti in sede di separazione;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e ZI OV hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 30/05/1998 a Valmadrera e dalla loro unione è nata la figlia il 5.01.2000 nel Comune di Carate Brianza, oggi maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente. Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
19/05/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ZI OV, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Valmadrera il
30/05/1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 20;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di VALMADRERA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 10 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 749/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MI IN
e
ZI OV (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAVAZZI C.F._2
EL
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“R I C O R R O N O
al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per
O M O L O G A R E C O N S E N T E N Z A la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. dato atto dell'indipendenza economica di ciascun coniuge, escludere reciprocamente qualsivoglia contributo al mantenimento;
3. i coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei conti correnti comuni e non aver alcun rapporto di credito/debito fra di loro;
4. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri Pt_1
e Loviscek il 30.05.1998 in Valmadrera (LC), ed iscritto nei registri dello stato civile di detto Comune al nr 20 Parte 2, Serie A, anno 1998, mandando alla cancelleria per le annotazioni nei registri dello
Stato Civile del Comune di Valmadrera (LC);
2. confermare l'esclusione di qualsivoglia contributo al mantenimento in considerazione dell'indipendenza economica dei coniugi e dei provvedimenti richiesti in sede di separazione;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e ZI OV hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 30/05/1998 a Valmadrera e dalla loro unione è nata la figlia il 5.01.2000 nel Comune di Carate Brianza, oggi maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente. Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
19/05/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ZI OV, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Valmadrera il
30/05/1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 20;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di VALMADRERA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 10 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada