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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1552/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1552 del 2024 promossa da:
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il 27 marzo Per_1 Persona_2
1992, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Verdesca Zain ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Latina, via Ulpiano n. 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: come indicate nel ricorso introduttivo di cui è stata depositata una copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, da intendersi in questa sede integralmente trascritte, come modificate all'udienza odierna (v, verbale di udienza del 17 febbraio
2025, in cui è riportato: “ Le parti dichiarano che è stata già spostata la residenza dei minori a
Cisterna di Latina, in una casa presa in locazione dalla motivo per cui le parti Per_2 concordano entrambi al fatto che il Vita versi alla resistente entro il 5 di ogni mese la somma di €
200,00, soggetta a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Latina. Le parti rilevano di concordare che l'assegno unico, come di fatto sta facendo già da luglio, l'assegno unico universale, al contrario di quanto scritto nel ricorso, sarà percepito integralmente dalla Il Giudice rileva alle parti che l'assegnazione della casa familiare Per_2
non può essere assegnata al genitore che non sia collocatario prevalente, sicché invita le parti a prevedere che la casa familiare non sia assegnata a nessuno e che siano applicati gli ordinari principi privatistici. A questo punto le parti concordano con la modifica prospettata dal Giudice”.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore,
, nata a [...] il [...], dalla loro relazione sentimentale ormai interrotta, Per_3
chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo da intendersi in questa sede integralmente trascritte. In sede di udienza di comparizione, le parti hanno modificato le conclusioni concordemente come riportato in epigrafe.
Il Pm ha vistato il ricorso introduttivo e non ha formulato alcun parere.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione in atti, che le condizioni concordate dai coniugi come modificate in sede di udienza siano conformi all'interesse della figlia minore e meritevoli di accoglimento.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 1552 del 2024, così provvede:
“Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori secondo le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1552 del 2024 promossa da:
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il 27 marzo Per_1 Persona_2
1992, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Verdesca Zain ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Latina, via Ulpiano n. 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: come indicate nel ricorso introduttivo di cui è stata depositata una copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, da intendersi in questa sede integralmente trascritte, come modificate all'udienza odierna (v, verbale di udienza del 17 febbraio
2025, in cui è riportato: “ Le parti dichiarano che è stata già spostata la residenza dei minori a
Cisterna di Latina, in una casa presa in locazione dalla motivo per cui le parti Per_2 concordano entrambi al fatto che il Vita versi alla resistente entro il 5 di ogni mese la somma di €
200,00, soggetta a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Latina. Le parti rilevano di concordare che l'assegno unico, come di fatto sta facendo già da luglio, l'assegno unico universale, al contrario di quanto scritto nel ricorso, sarà percepito integralmente dalla Il Giudice rileva alle parti che l'assegnazione della casa familiare Per_2
non può essere assegnata al genitore che non sia collocatario prevalente, sicché invita le parti a prevedere che la casa familiare non sia assegnata a nessuno e che siano applicati gli ordinari principi privatistici. A questo punto le parti concordano con la modifica prospettata dal Giudice”.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore,
, nata a [...] il [...], dalla loro relazione sentimentale ormai interrotta, Per_3
chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo da intendersi in questa sede integralmente trascritte. In sede di udienza di comparizione, le parti hanno modificato le conclusioni concordemente come riportato in epigrafe.
Il Pm ha vistato il ricorso introduttivo e non ha formulato alcun parere.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione in atti, che le condizioni concordate dai coniugi come modificate in sede di udienza siano conformi all'interesse della figlia minore e meritevoli di accoglimento.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 1552 del 2024, così provvede:
“Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori secondo le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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