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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4661 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5805/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
(avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci) Parte_1
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto al riconoscimento del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata in questa sede (“tenosivite del clb e lesione del sovraspinoso”) per una percentuale dell'8% in aggiunta alle tecnopatie già riconosciute – è per quanto di ragione fondata nei termini e per le ragioni di seguito illustrate. Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in CP_1 capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Ciò posto in generale, deve essere evidenziato che l' nella presente sede non ha specificamente CP_1 contestato le attività lavorative svolte dalla parte ricorrente come allegate dalla stessa parte sicché tali circostanze di fatto devono essere ritenute pacifiche tra le parti. L'oggetto del contendere è quindi limitato esclusivamente all'identificazione o meno della malattia in argomento quale “malattia tabellata”, all'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra le attività lavorative e la malattia denunciata (nel caso di qualificazione della
1 malattia in argomento come “non tabellata”) e alla quantificazione della percentuale di danno biologico derivata alla parte ricorrente dalla precitata malattia. A fronte di tanto, la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – ha riconosciuto che la malattia denunciata (lesione subtotale del tendine del m. del sovraspinoso con allegata fibroartrosi a dx e lesione parziale del sovraspinoso a sx con avanzata tendinosi e fibroartrosi AC) può essere qualificata come “tabellata” valutando i postumi di danno biologico, per questa sola affezione, nella misura del 4% (inferiore a quella oggetto di domanda). In considerazione delle precedenti tecnopatie riconosciute il CTU ha valutato una percentuale di danno biologico complessivamente pari al 14%. In conseguenza di tanto l' va condannato ad CP_1 erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del 14% con decurtazione dell'importo dell'indennità già corrisposta al ricorrente per un danno biologico pari all'8% oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo sulla base dei parametri minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari – sono compensate per ½ in ragione dell'accoglimento della domanda in misura evidentemente inferiore a quella oggetto dell'originaria richiesta e per la restante quota sono poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza. Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del 14% con decurtazione dell'importo dell'indennità per danno biologico dell'8% già corrisposta oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
2 - compensa per ½ le spese di lite tra le parti e condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi Euro 1348,50 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 4.12.2025 Il Giudice dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
(avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci) Parte_1
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto al riconoscimento del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata in questa sede (“tenosivite del clb e lesione del sovraspinoso”) per una percentuale dell'8% in aggiunta alle tecnopatie già riconosciute – è per quanto di ragione fondata nei termini e per le ragioni di seguito illustrate. Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in CP_1 capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Ciò posto in generale, deve essere evidenziato che l' nella presente sede non ha specificamente CP_1 contestato le attività lavorative svolte dalla parte ricorrente come allegate dalla stessa parte sicché tali circostanze di fatto devono essere ritenute pacifiche tra le parti. L'oggetto del contendere è quindi limitato esclusivamente all'identificazione o meno della malattia in argomento quale “malattia tabellata”, all'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra le attività lavorative e la malattia denunciata (nel caso di qualificazione della
1 malattia in argomento come “non tabellata”) e alla quantificazione della percentuale di danno biologico derivata alla parte ricorrente dalla precitata malattia. A fronte di tanto, la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – ha riconosciuto che la malattia denunciata (lesione subtotale del tendine del m. del sovraspinoso con allegata fibroartrosi a dx e lesione parziale del sovraspinoso a sx con avanzata tendinosi e fibroartrosi AC) può essere qualificata come “tabellata” valutando i postumi di danno biologico, per questa sola affezione, nella misura del 4% (inferiore a quella oggetto di domanda). In considerazione delle precedenti tecnopatie riconosciute il CTU ha valutato una percentuale di danno biologico complessivamente pari al 14%. In conseguenza di tanto l' va condannato ad CP_1 erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del 14% con decurtazione dell'importo dell'indennità già corrisposta al ricorrente per un danno biologico pari all'8% oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo sulla base dei parametri minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari – sono compensate per ½ in ragione dell'accoglimento della domanda in misura evidentemente inferiore a quella oggetto dell'originaria richiesta e per la restante quota sono poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza. Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del 14% con decurtazione dell'importo dell'indennità per danno biologico dell'8% già corrisposta oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
2 - compensa per ½ le spese di lite tra le parti e condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi Euro 1348,50 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 4.12.2025 Il Giudice dott. Giuseppe Craca
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