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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6761/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.BOZZONE ALESSANDRO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv BUX MARIANGELA Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.6.2023 la ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa, a far data dal 3.11.2019 ma con rapporto di lavoro regolarizzato solo dal 22.09.2021, all'esito di un periodo di tirocinio, e fino all'8.10.2022, con mansione di barista, banconiera cameriera ed inquadramento al 5° livello CNL settore commercio, presso il bar caffetteria all'insegna “Gocce di
Caffè” sito in Bari Palese, Corso Vittorio Emanuele 32/a, azienda di proprietà della ditta individuale “ ”. Controparte_1
Lamentava che per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva prestato la propria attività per 8 ore al giorno con turni alternati (dalle ore 05.45 alle ore 14.00 - dalle ore 14.0 alle ore 22.00 - dalle ore 12.00 alle ore 20.00 - dalle ore 12.30 alle ore 20.30), lavorando anche di domenica e per la festività patronale (6-7-8 agosto dalle ore 16.00 alle ore 01.30). Pertanto, ritendendo di aver svolto mansioni ed orari di lavoro diversi da quelli per i quali era stata assunta, chiedeva accertarsi il rapporto di lavoro subordinato a far data dal 22.09.2021 fino all'8.10.2022, compresi i periodi di non regolarizzazione, con condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di € 14.453,77 per differenze retributive non percepite compreso 13° e 14° mensilità, ferie non godute, rivalutazione e interessi, nonché la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione della indennità di disoccupazione per omessa ed errata comunicazione di fine rapporto da parte della datrice di lavoro.
Si costituiva ritualmente in giudizio la SI.ra , Controparte_1 titolare della ditta individuale “Gocce di caffè” la quale, con memoria di costituzione, contestava gli assunti della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In base alla distribuzione dell'onere della prova, sul lavoratore che reclama differenze retributive, grava l'onere di dimostrare in giudizio la esistenza di un rapporto contrattuale di lavoro (contestato dalla convenuta) in un CP_2 periodo di tempo diverso da quello poi contrattualizzato, la qualità delle mansioni rivendicate ed il corrispondente inquadramento contrattuale quantomeno parametrico, l'esatto impegno orario e la misura della retribuzione corrisposta.
La giurisprudenza ha più volte affermato che ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe al lavoratore fornire la prova del fatto costitutivo della sua pretesa
(Cass. Sez. Lav., Sentenza n.6332 del 05/05/2001; Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 01/08/2024, n. 21683) e, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, è sul lavoratore che grava
l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte d'Appello
Bari, Sez. lavoro, Sent., n. 980/24). Solo ove tale onere sia pienamente assolto, nasce l'obbligazione retributiva che la parte datrice ha l'obbligo di provare di aver adeguatamente adempiuto.
Ciò premesso ed applicando i suddetti consolidati principi di diritto, il giudicante rileva che tale prova non è stata fornita.
Orbene, sulla scorta degli elementi documentali in atti e delle risultanze delle prove per testi svolte durante il giudizio, non si ritiene che la ricorrente abbia fornito prova convincente del proprio assunto.
Né ciò ha trovato univoco riscontro probatorio all'esito dell'esame congiunto delle risultanze dell'istruttoria testimoniale.
Infatti, l'istruttoria svolta restituisce un quadro probatorio quanto mai incerto e frastagliato, non consentendo di ritenere provato il periodo di tempo aggiuntivo (3.11.2019-29.7.2019) a quello contrattualizzato (prima con tirocinio formativo ed orientamento del 29.7.2020 di 6 mesi e poi con contratto a tempo determinato del 22.9.2021 con scadenza al 21.12.2021, successivamente prorogato fino alla cessazione avvenuta in data
8.10.2022), svolgendo mansioni ed orari diversi a quelli di cui al contratto di lavoro intercorso, tali da pretendere differenze retributive.
In particolare, trattasi di dichiarazioni quelle del teste di parte ricorrente
SI. , inattendibili non tanto e non solo per il vincolo Persona_1 affettivo che lo lega alla SI.ra -fidanzato-, ma soprattutto perché si Pt_1
è in presenza di deposizioni de relato actoris, non potendo essere frutto di personale conoscenza, laddove da un lato dichiara di “avere una relazione sentimentale con la SI.ra dal mese di ottobre 2022”, dall'altro Pt_1 conferma circostanze (capitolo sub 13 del ricorso introduttivo: “vero che gli orari di lavoro indicati nella narrativa del ricorso e che qui si ricapitolano, ovvero 05.45 sino alle 14.00 – dalle
14.00 sino alle 20.00 - dalle 12.00 alle 20.00 e dalle 12.30 alle 20.30, sono sempre stati osservati dalla ricorrente anche in vigenza del contratto di lavoro e, quindi, per il periodo lavorativo che va dal
22.09.2021 al 08.10.2022) oltre che mansioni, relative a periodo di tempo di gran lunga precedente all'inizio della relazione sentimentale. Riferisce del rapporto di lavoro, ma senza una cognizione diretta, in quanto appare poco credibile che fosse a conoscenza perfetta di giorni e orari di lavoro svolti dalla ricorrente. Né può essere sufficiente la giustificazione data dal teste “da quel che ricordo confermo perché frequentavo il bar ed ero lì negli orari indicati, perché ero con la SI.ra . Inoltre, del tutto generico, senza Pt_1 alcuna circostanziata indicazione di tempo e di luogo, è quanto dichiarato sul capitolo di prova sub 12 del ricorso introduttivo: vero che la ricorrente chiedeva più volte alla SI.ra ed al SI. di essere assunta con regolare Controparte_1 Persona_2 contratto, laddove afferma “di aver assistito personalmente alla richiesta ed al rifiuto”.
Alla medesima conclusione deve giungersi in merito alle dichiarazioni rese dall'altra teste di parte ricorrente SI.ra -madre della Testimone_1 ricorrente-, che nel confermare tutta la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, riferisce “nulla so delle retribuzioni” e alla fine come ultima affermazione, contraddicendosi, dichiara che “non ricordo se nel periodo in cui non era regolarizzata avesse per tutto il periodo un contratto di tirocinio”!
Inoltre, occorre evidenziare che le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, sulla cui scarsa attendibilità si è detto sopra per essere non indifferenti, sono anche smentite dalla ricostruzione riportata sia dall'altro testimone di parte ricorrente, SI. (marito della datrice di Persona_2 lavoro) che dai testimoni di parte avversa, in quanto tutti riferiscono una serie di circostanze che non confermano in alcun modo la prospettazione riportata in ricorso e dai testi, fidanzato e madre della SI.ra Pt_1
In particolare, il teste di parte resistente SI. , a conoscenza Testimone_2 dei fatti per essere assiduo cliente, riferisce “quando andavo al bar qualche volta la trovavo (la SI.ra qualche volta no”; “l'ho vista fare caffè e Pt_1 quello che c'era da fare come barista, qualche volta anche servire ai tavoli”.
Altro teste di parte ricorrente SI. sempre cliente del Testimone_3 bar, riferisce che “andavo tutti i giorni al bar e la vedevo la mattina, mentre non l'ho mai vista di pomeriggio”; ….”non sono mai andato al bar di domenica. È capitato che sono andato la mattina presto verso le 5,00 ed ho visto solo il SI. ” Per_2
Anche il teste di parte resistente SI. cliente del bar, Testimone_4 riferisce “quando andavo al bar, intorno alle 10,30-11,00 la vedevo” “Preciso che quando andavo al bar di domenica, non l'ho mai vista” “ho visto la
SI.ra sempre e solo al bancone a servire caffè, cappuccini e cornetti” Pt_1 ……… “la SI.ra per quel che ho visto io, faceva solo attività di Pt_1 banconista”; “posso dire che le volte che mi è capitato di andare al bar la mattina presto, ho visto solo la titolare o il marito e mai le commesse. Ho visto la SI.ra verso le 10,30 e mai prima”. Inoltre, riferisce “quando Pt_1 sono andato al bar di domenica non ho mai visto la SI.ra Pt_1
Tale prospettazione, seppur generica, risulta confermata anche dall'altro teste di parte ricorrente SI. – marito della datrice di Testimone_5 lavoro- laddove riferisce che “la SI.ra lavorava come semplice Pt_1 banconista e preparava caffè e cappuccini. Portava il caffè ai tavoli……preciso che io mi occupavo della cassa, ricevimento fornitori, ordinare la merce, caricare la merce”…”aveva un contratto part-time e che lavorava con orari diversi durante le giornate per 15 ore settimanali, dal lunedì al sabato, non ha mai lavorato i festivi e le domeniche e il riposo settimanale era di domenica”…….”le direttive le impartiva mia moglie”.
Inoltre, e per quanto attiene alle rivendicazioni economiche a titolo di retribuzione relative al periodo in cui vigevano le restrizioni pandemiche, tutti i testimoni hanno riferito che nel primo periodo di lockdown per Covid
19, dal marzo al maggio 2020 il bar è stato prima chiuso e poi aperto fornendo esclusivamente servizio di asporto e consegna e vi lavoravano sola la titolare ed il marito. Tale circostanza risulta anche confermata dagli scontrini esibiti dalla resistente (cfr. scritture contabili), dove si CP_2 evincono giornate di chiusura dell'esercizio commerciale. Il teste SI. riferisce “nel periodo di lockdown il bar era chiuso e nel Testimone_4 secondo lockdown il bar faceva solo asporto e c'erano solo la titolare ed il marito”. Anche il teste SI. dichiara “mi sembra di ricordare Testimone_2 di essere passato nel periodo in cui non si poteva entrare (chiusura per pandemia covid 19), una o più volte e di aver visto solo la proprietaria del bar”.
Pertanto, in ordine alle giornate lavorative, la prova testimoniale non ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente ha svolto un numero di giornate di lavoro superiori rispetto a quelle di cui alle buste paga in atti, né quella relativa al lavoro straordinario durante la festività del santo patrono o di domenica. In materia di lavoro straordinario, l'onere probatorio è a carico del lavoratore (ex art. 2697c.c.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa.
Incombe sul lavoratore fornire la prova positiva, la quale deve essere piena e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti. In particolare, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore che deve dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, ovvero se ha lavorato durante le festività o di domenica, senza che la valutazione equitativa del giudice possa supplire l'assenza di siffatta prova. E nel caso di specie rilevato quanto è emerso dall'istruttoria compiuta, ove si vi è una netta contrapposizione fra le prospettazioni propugnate dai testi esaminati, risulta non assolto il rigoroso onere probatorio posto a carico della ricorrente.
In ogni caso è noto che nel caso di contraddittorietà ed insufficienza della prova, le conseguenze ricadono sulla parte che vi era onerata.
Inoltre, alcun valido riscontro probatorio vi è sulle allegazioni di parte ricorrente delle conversazioni via WhatsApp su un gruppo che la SI.ra riferisce essere stato creato dal marito della resistente SI. Pt_1 Per_2
e che da quest'ultimo sarebbe stato utilizzato per impartire le direttive tramite messaggi.
A parere del giudicante, lo stesso tenore e contenuto delle conversazioni riportate nella chat, prive di una reale contestualizzazione nell'ambito del dialogo tra le parti, nonché la mera esibizione di fotogrammi e fotografie whatsapp non è sufficiente di per sé per poter assurgere a prova, anche a fronte del disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito operato dalla parte resistente.
Il messaggio whatsapp ha valore di prova purché vi sia il supporto informatico nel quale è presente la conversazione che consentirà di appurare la presenza del messaggio nel dispositivo e la data dello stesso. In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. email)- e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti
o alle cose medesime" (Cass. civ, sez. II, ord. 18.01.2025, n. 1254 cit.; precedentemente anche Cass. civ, SSUU, 27.04.2023, n. 11197).
Pertanto, secondo i principi, oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di contestazione specifica e disconoscimento formale di tali messaggi, come avvenuto nel caso in esame, per valutare la veridicità di quanto asserito e verificare la corrispondenza della documentazione prodotta ai messaggi effettivamente inviati e contenuti nell'app in questione, non è possibile conferire ad esse valore probatorio, neppure attraverso un ordine di produzione che, in considerazione delle preclusioni processuali, avrebbe natura esplorativa e surrogatoria di oneri processuali di parte non assolti.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto e stante il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla lavoratrice degli elementi costitutivi delle pretese rivendicate, non può considerarsi raggiunta una prova certa circa l'effettivo orario di lavoro così come riportato all'interno del ricorso introduttivo, e, di guisa, il diritto alle relative differenze retributive con la conseguente insussistenza dei crediti azionati ed il rigetto del ricorso.
Non può trovare altresì accoglimento la domanda volta ad ottenere il risarcimento per la mancata percezione della in quanto, oltre ad CP_3 essere generica sul quantum che avrebbe dovuto percepire, sebbene non si sia in presenza di un valido atto risolutivo del rapporto, dalla busta paga esibita dalla ricorrente e relativa alla mensilità di ottobre 2022 è indicata la giornata dell' 8.10.2022 come data di cessazione del rapporto.
Orbene, anche a fronte dell'esito trasmesso dall'Inps con nota del
14.11.2022 (cfr. doc. 8 fasc.ric.) e seppur in ipotesi di ritardo dell'invio della comunicazione da parte della datrice di lavoro, parte ricorrente non ha dato prova in corso di causa che il diniego opposto dall'Inps fosse definitivo ovvero dipeso da una errata data di indicazione nella stessa domanda, laddove in ogni caso ben avrebbe potuto formulare al competente ufficio una successiva domanda di riesame, che le avrebbe consentito sicuramente l'accoglimento della richiesta nei termini consentiti dalla legge.
Pertanto, stante la insufficienza della documentazione prodotta dall'istante a dimostrare che la domanda sia stata correttamente inoltrata all'Inps e non poi eventualmente riproposta e sulla scorta della documentazione giustificativa esibita dalla datrice di lavoro atta a voler proseguire e prorogare il contratto di lavoro, si ritiene non sussistere la prova del pregiudizio che il mancato riconoscimento della sia stato CP_3 determinato per causa esclusiva ed univoca della condotta imputabile alla resistente che con il suo comportamento ha impedito alla SI.ra di Pt_1 accedere alla prestazione previdenziale.
Le considerazioni innanzi esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con compensazione della metà atteso il principio di prova fornito dalal ricorrente
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto LI , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_4
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che liquida in €1.300,00 oltre accessori così compensate per la metà.
Bari,07/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6761/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.BOZZONE ALESSANDRO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv BUX MARIANGELA Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.6.2023 la ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa, a far data dal 3.11.2019 ma con rapporto di lavoro regolarizzato solo dal 22.09.2021, all'esito di un periodo di tirocinio, e fino all'8.10.2022, con mansione di barista, banconiera cameriera ed inquadramento al 5° livello CNL settore commercio, presso il bar caffetteria all'insegna “Gocce di
Caffè” sito in Bari Palese, Corso Vittorio Emanuele 32/a, azienda di proprietà della ditta individuale “ ”. Controparte_1
Lamentava che per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva prestato la propria attività per 8 ore al giorno con turni alternati (dalle ore 05.45 alle ore 14.00 - dalle ore 14.0 alle ore 22.00 - dalle ore 12.00 alle ore 20.00 - dalle ore 12.30 alle ore 20.30), lavorando anche di domenica e per la festività patronale (6-7-8 agosto dalle ore 16.00 alle ore 01.30). Pertanto, ritendendo di aver svolto mansioni ed orari di lavoro diversi da quelli per i quali era stata assunta, chiedeva accertarsi il rapporto di lavoro subordinato a far data dal 22.09.2021 fino all'8.10.2022, compresi i periodi di non regolarizzazione, con condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di € 14.453,77 per differenze retributive non percepite compreso 13° e 14° mensilità, ferie non godute, rivalutazione e interessi, nonché la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione della indennità di disoccupazione per omessa ed errata comunicazione di fine rapporto da parte della datrice di lavoro.
Si costituiva ritualmente in giudizio la SI.ra , Controparte_1 titolare della ditta individuale “Gocce di caffè” la quale, con memoria di costituzione, contestava gli assunti della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In base alla distribuzione dell'onere della prova, sul lavoratore che reclama differenze retributive, grava l'onere di dimostrare in giudizio la esistenza di un rapporto contrattuale di lavoro (contestato dalla convenuta) in un CP_2 periodo di tempo diverso da quello poi contrattualizzato, la qualità delle mansioni rivendicate ed il corrispondente inquadramento contrattuale quantomeno parametrico, l'esatto impegno orario e la misura della retribuzione corrisposta.
La giurisprudenza ha più volte affermato che ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe al lavoratore fornire la prova del fatto costitutivo della sua pretesa
(Cass. Sez. Lav., Sentenza n.6332 del 05/05/2001; Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 01/08/2024, n. 21683) e, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, è sul lavoratore che grava
l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte d'Appello
Bari, Sez. lavoro, Sent., n. 980/24). Solo ove tale onere sia pienamente assolto, nasce l'obbligazione retributiva che la parte datrice ha l'obbligo di provare di aver adeguatamente adempiuto.
Ciò premesso ed applicando i suddetti consolidati principi di diritto, il giudicante rileva che tale prova non è stata fornita.
Orbene, sulla scorta degli elementi documentali in atti e delle risultanze delle prove per testi svolte durante il giudizio, non si ritiene che la ricorrente abbia fornito prova convincente del proprio assunto.
Né ciò ha trovato univoco riscontro probatorio all'esito dell'esame congiunto delle risultanze dell'istruttoria testimoniale.
Infatti, l'istruttoria svolta restituisce un quadro probatorio quanto mai incerto e frastagliato, non consentendo di ritenere provato il periodo di tempo aggiuntivo (3.11.2019-29.7.2019) a quello contrattualizzato (prima con tirocinio formativo ed orientamento del 29.7.2020 di 6 mesi e poi con contratto a tempo determinato del 22.9.2021 con scadenza al 21.12.2021, successivamente prorogato fino alla cessazione avvenuta in data
8.10.2022), svolgendo mansioni ed orari diversi a quelli di cui al contratto di lavoro intercorso, tali da pretendere differenze retributive.
In particolare, trattasi di dichiarazioni quelle del teste di parte ricorrente
SI. , inattendibili non tanto e non solo per il vincolo Persona_1 affettivo che lo lega alla SI.ra -fidanzato-, ma soprattutto perché si Pt_1
è in presenza di deposizioni de relato actoris, non potendo essere frutto di personale conoscenza, laddove da un lato dichiara di “avere una relazione sentimentale con la SI.ra dal mese di ottobre 2022”, dall'altro Pt_1 conferma circostanze (capitolo sub 13 del ricorso introduttivo: “vero che gli orari di lavoro indicati nella narrativa del ricorso e che qui si ricapitolano, ovvero 05.45 sino alle 14.00 – dalle
14.00 sino alle 20.00 - dalle 12.00 alle 20.00 e dalle 12.30 alle 20.30, sono sempre stati osservati dalla ricorrente anche in vigenza del contratto di lavoro e, quindi, per il periodo lavorativo che va dal
22.09.2021 al 08.10.2022) oltre che mansioni, relative a periodo di tempo di gran lunga precedente all'inizio della relazione sentimentale. Riferisce del rapporto di lavoro, ma senza una cognizione diretta, in quanto appare poco credibile che fosse a conoscenza perfetta di giorni e orari di lavoro svolti dalla ricorrente. Né può essere sufficiente la giustificazione data dal teste “da quel che ricordo confermo perché frequentavo il bar ed ero lì negli orari indicati, perché ero con la SI.ra . Inoltre, del tutto generico, senza Pt_1 alcuna circostanziata indicazione di tempo e di luogo, è quanto dichiarato sul capitolo di prova sub 12 del ricorso introduttivo: vero che la ricorrente chiedeva più volte alla SI.ra ed al SI. di essere assunta con regolare Controparte_1 Persona_2 contratto, laddove afferma “di aver assistito personalmente alla richiesta ed al rifiuto”.
Alla medesima conclusione deve giungersi in merito alle dichiarazioni rese dall'altra teste di parte ricorrente SI.ra -madre della Testimone_1 ricorrente-, che nel confermare tutta la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, riferisce “nulla so delle retribuzioni” e alla fine come ultima affermazione, contraddicendosi, dichiara che “non ricordo se nel periodo in cui non era regolarizzata avesse per tutto il periodo un contratto di tirocinio”!
Inoltre, occorre evidenziare che le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, sulla cui scarsa attendibilità si è detto sopra per essere non indifferenti, sono anche smentite dalla ricostruzione riportata sia dall'altro testimone di parte ricorrente, SI. (marito della datrice di Persona_2 lavoro) che dai testimoni di parte avversa, in quanto tutti riferiscono una serie di circostanze che non confermano in alcun modo la prospettazione riportata in ricorso e dai testi, fidanzato e madre della SI.ra Pt_1
In particolare, il teste di parte resistente SI. , a conoscenza Testimone_2 dei fatti per essere assiduo cliente, riferisce “quando andavo al bar qualche volta la trovavo (la SI.ra qualche volta no”; “l'ho vista fare caffè e Pt_1 quello che c'era da fare come barista, qualche volta anche servire ai tavoli”.
Altro teste di parte ricorrente SI. sempre cliente del Testimone_3 bar, riferisce che “andavo tutti i giorni al bar e la vedevo la mattina, mentre non l'ho mai vista di pomeriggio”; ….”non sono mai andato al bar di domenica. È capitato che sono andato la mattina presto verso le 5,00 ed ho visto solo il SI. ” Per_2
Anche il teste di parte resistente SI. cliente del bar, Testimone_4 riferisce “quando andavo al bar, intorno alle 10,30-11,00 la vedevo” “Preciso che quando andavo al bar di domenica, non l'ho mai vista” “ho visto la
SI.ra sempre e solo al bancone a servire caffè, cappuccini e cornetti” Pt_1 ……… “la SI.ra per quel che ho visto io, faceva solo attività di Pt_1 banconista”; “posso dire che le volte che mi è capitato di andare al bar la mattina presto, ho visto solo la titolare o il marito e mai le commesse. Ho visto la SI.ra verso le 10,30 e mai prima”. Inoltre, riferisce “quando Pt_1 sono andato al bar di domenica non ho mai visto la SI.ra Pt_1
Tale prospettazione, seppur generica, risulta confermata anche dall'altro teste di parte ricorrente SI. – marito della datrice di Testimone_5 lavoro- laddove riferisce che “la SI.ra lavorava come semplice Pt_1 banconista e preparava caffè e cappuccini. Portava il caffè ai tavoli……preciso che io mi occupavo della cassa, ricevimento fornitori, ordinare la merce, caricare la merce”…”aveva un contratto part-time e che lavorava con orari diversi durante le giornate per 15 ore settimanali, dal lunedì al sabato, non ha mai lavorato i festivi e le domeniche e il riposo settimanale era di domenica”…….”le direttive le impartiva mia moglie”.
Inoltre, e per quanto attiene alle rivendicazioni economiche a titolo di retribuzione relative al periodo in cui vigevano le restrizioni pandemiche, tutti i testimoni hanno riferito che nel primo periodo di lockdown per Covid
19, dal marzo al maggio 2020 il bar è stato prima chiuso e poi aperto fornendo esclusivamente servizio di asporto e consegna e vi lavoravano sola la titolare ed il marito. Tale circostanza risulta anche confermata dagli scontrini esibiti dalla resistente (cfr. scritture contabili), dove si CP_2 evincono giornate di chiusura dell'esercizio commerciale. Il teste SI. riferisce “nel periodo di lockdown il bar era chiuso e nel Testimone_4 secondo lockdown il bar faceva solo asporto e c'erano solo la titolare ed il marito”. Anche il teste SI. dichiara “mi sembra di ricordare Testimone_2 di essere passato nel periodo in cui non si poteva entrare (chiusura per pandemia covid 19), una o più volte e di aver visto solo la proprietaria del bar”.
Pertanto, in ordine alle giornate lavorative, la prova testimoniale non ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente ha svolto un numero di giornate di lavoro superiori rispetto a quelle di cui alle buste paga in atti, né quella relativa al lavoro straordinario durante la festività del santo patrono o di domenica. In materia di lavoro straordinario, l'onere probatorio è a carico del lavoratore (ex art. 2697c.c.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa.
Incombe sul lavoratore fornire la prova positiva, la quale deve essere piena e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti. In particolare, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore che deve dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, ovvero se ha lavorato durante le festività o di domenica, senza che la valutazione equitativa del giudice possa supplire l'assenza di siffatta prova. E nel caso di specie rilevato quanto è emerso dall'istruttoria compiuta, ove si vi è una netta contrapposizione fra le prospettazioni propugnate dai testi esaminati, risulta non assolto il rigoroso onere probatorio posto a carico della ricorrente.
In ogni caso è noto che nel caso di contraddittorietà ed insufficienza della prova, le conseguenze ricadono sulla parte che vi era onerata.
Inoltre, alcun valido riscontro probatorio vi è sulle allegazioni di parte ricorrente delle conversazioni via WhatsApp su un gruppo che la SI.ra riferisce essere stato creato dal marito della resistente SI. Pt_1 Per_2
e che da quest'ultimo sarebbe stato utilizzato per impartire le direttive tramite messaggi.
A parere del giudicante, lo stesso tenore e contenuto delle conversazioni riportate nella chat, prive di una reale contestualizzazione nell'ambito del dialogo tra le parti, nonché la mera esibizione di fotogrammi e fotografie whatsapp non è sufficiente di per sé per poter assurgere a prova, anche a fronte del disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito operato dalla parte resistente.
Il messaggio whatsapp ha valore di prova purché vi sia il supporto informatico nel quale è presente la conversazione che consentirà di appurare la presenza del messaggio nel dispositivo e la data dello stesso. In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. email)- e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti
o alle cose medesime" (Cass. civ, sez. II, ord. 18.01.2025, n. 1254 cit.; precedentemente anche Cass. civ, SSUU, 27.04.2023, n. 11197).
Pertanto, secondo i principi, oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di contestazione specifica e disconoscimento formale di tali messaggi, come avvenuto nel caso in esame, per valutare la veridicità di quanto asserito e verificare la corrispondenza della documentazione prodotta ai messaggi effettivamente inviati e contenuti nell'app in questione, non è possibile conferire ad esse valore probatorio, neppure attraverso un ordine di produzione che, in considerazione delle preclusioni processuali, avrebbe natura esplorativa e surrogatoria di oneri processuali di parte non assolti.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto e stante il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla lavoratrice degli elementi costitutivi delle pretese rivendicate, non può considerarsi raggiunta una prova certa circa l'effettivo orario di lavoro così come riportato all'interno del ricorso introduttivo, e, di guisa, il diritto alle relative differenze retributive con la conseguente insussistenza dei crediti azionati ed il rigetto del ricorso.
Non può trovare altresì accoglimento la domanda volta ad ottenere il risarcimento per la mancata percezione della in quanto, oltre ad CP_3 essere generica sul quantum che avrebbe dovuto percepire, sebbene non si sia in presenza di un valido atto risolutivo del rapporto, dalla busta paga esibita dalla ricorrente e relativa alla mensilità di ottobre 2022 è indicata la giornata dell' 8.10.2022 come data di cessazione del rapporto.
Orbene, anche a fronte dell'esito trasmesso dall'Inps con nota del
14.11.2022 (cfr. doc. 8 fasc.ric.) e seppur in ipotesi di ritardo dell'invio della comunicazione da parte della datrice di lavoro, parte ricorrente non ha dato prova in corso di causa che il diniego opposto dall'Inps fosse definitivo ovvero dipeso da una errata data di indicazione nella stessa domanda, laddove in ogni caso ben avrebbe potuto formulare al competente ufficio una successiva domanda di riesame, che le avrebbe consentito sicuramente l'accoglimento della richiesta nei termini consentiti dalla legge.
Pertanto, stante la insufficienza della documentazione prodotta dall'istante a dimostrare che la domanda sia stata correttamente inoltrata all'Inps e non poi eventualmente riproposta e sulla scorta della documentazione giustificativa esibita dalla datrice di lavoro atta a voler proseguire e prorogare il contratto di lavoro, si ritiene non sussistere la prova del pregiudizio che il mancato riconoscimento della sia stato CP_3 determinato per causa esclusiva ed univoca della condotta imputabile alla resistente che con il suo comportamento ha impedito alla SI.ra di Pt_1 accedere alla prestazione previdenziale.
Le considerazioni innanzi esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con compensazione della metà atteso il principio di prova fornito dalal ricorrente
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto LI , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_4
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che liquida in €1.300,00 oltre accessori così compensate per la metà.
Bari,07/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi