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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/10/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 642 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR SA in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Rizzo e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno mensile di assistenza, art.13 Legge 118/1971, Handicap ex art. 3 co.1 Legge 104/1992
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire i benefici in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze formulate in ricorso, è stata disposta la ripetizione delle operazioni, con incarico affidato al dott. e cioè allo stesso Persona_1 consulente già nominato in sede d'ATP. E ciò, sul rilievo che con riguardo alla
1 bozza della relazione peritale depositata in quella sede la ricorrente non aveva formulato osservazioni, sicché risultava appropriato che le prospettazioni di rilievo medico venissero valutate dall'esperto già chiamato in fase precedente a stabilire il grado d'invalidità dell'interessato. All'esito del suo nuovo accertamento, il CTU ha concluso nel senso che le infermità riscontrate nel soggetto: “valutate nel loro complesso attraverso il calcolo a scalare secondo la formula di Balthazard, comportano nel ricorrente un grado di invalidità complessiva pari al 65% riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica, a decorrere dalla verifica, che non determina una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno pari al 74%.” Ha inoltre evidenziato che: “Il ricorrente, in definitiva, per quanto obiettivato, non presenta delle infermità che, per il loro risvolto funzionale, determinano durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, e quindi non si ravvedono le condizioni biologiche richieste dalla normativa di legge utili per la concessione dello Status di persona con disabilità (ex art. 3 co. 1 L. 104/92 come modificato dal D.Lgs. 64/2024)”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Nell'accertata mancata ricorrenza dei requisiti sanitari rispettivamente previsti dall'art.13 della Legge 118/1971 e dall'art. 3 co.1 della Legge 104/1992, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico del ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell' in complessivi € 2.800,00 (incluse quelle CP_1 inerenti alla prima fase), oltre iva CPA e spese generali;
2 - Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U. liquidate in separati decreti.
Trapani, 21.10.2025 Il giudice
UR SA
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR SA in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Rizzo e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno mensile di assistenza, art.13 Legge 118/1971, Handicap ex art. 3 co.1 Legge 104/1992
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire i benefici in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze formulate in ricorso, è stata disposta la ripetizione delle operazioni, con incarico affidato al dott. e cioè allo stesso Persona_1 consulente già nominato in sede d'ATP. E ciò, sul rilievo che con riguardo alla
1 bozza della relazione peritale depositata in quella sede la ricorrente non aveva formulato osservazioni, sicché risultava appropriato che le prospettazioni di rilievo medico venissero valutate dall'esperto già chiamato in fase precedente a stabilire il grado d'invalidità dell'interessato. All'esito del suo nuovo accertamento, il CTU ha concluso nel senso che le infermità riscontrate nel soggetto: “valutate nel loro complesso attraverso il calcolo a scalare secondo la formula di Balthazard, comportano nel ricorrente un grado di invalidità complessiva pari al 65% riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica, a decorrere dalla verifica, che non determina una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno pari al 74%.” Ha inoltre evidenziato che: “Il ricorrente, in definitiva, per quanto obiettivato, non presenta delle infermità che, per il loro risvolto funzionale, determinano durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, e quindi non si ravvedono le condizioni biologiche richieste dalla normativa di legge utili per la concessione dello Status di persona con disabilità (ex art. 3 co. 1 L. 104/92 come modificato dal D.Lgs. 64/2024)”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Nell'accertata mancata ricorrenza dei requisiti sanitari rispettivamente previsti dall'art.13 della Legge 118/1971 e dall'art. 3 co.1 della Legge 104/1992, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico del ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell' in complessivi € 2.800,00 (incluse quelle CP_1 inerenti alla prima fase), oltre iva CPA e spese generali;
2 - Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U. liquidate in separati decreti.
Trapani, 21.10.2025 Il giudice
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