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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/11/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del
12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 2736/2019 e promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente a [...] cf: Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Brolo, Via Cristoforo Colombo, nr. 5, presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni, chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 02.08.2019 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere lavorato, negli anni 2011 e 2012 come bracciante agricola alle dipendenze del di Capo d'Orlando, per CP_2
102 giornate annue e di, essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici agricoltura del Comune di residenza, per tali anni e che, a seguito della consultazione dell'estratto contributivo, appurava di essere stata cancellata dai suddetti elenchi e per tali anni.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di, aveva regolarmente lavorato ed eccependo di, non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dai suddetti elenchi, chiedeva la reiscrizione negli stessi, per gli anni 2011 e 2012 per 102 giornate annue, in entrambi gli anni.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_3
Espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale
Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, si osserva che, non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda, non figurando il nome della ricorrente nell'elenco divariazione per le annualità oggetto di causa.
La parte ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere CP_ notificato all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ La stessa eccepisce di, non aver mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la data di pubblicazione del provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
Nel merito, le testimoni escusse hanno riferito di averla vista sul luogo di lavoro quasi giornalmente e di avere ricevuto ordini esclusivamente dal legale rappresentante del che provvedeva anche CP_2 alla corresponsione della relativa paga.
Sull'attendibilità delle due testimone non sorgono dubbi, avendone questo Giudice verificato l'attendibilità con apposite precisazioni ed avendole osservate nell'esposizione dei fatti ed escussi direttamente.
CP_ A ciò si aggiunga che, dal verbale ispettivo prodotto dall' si rileva che, gli ispettori non hanno parlato di rapporti di lavoro fittizi, ma hanno ritenuto essere in presenza di un' ipotesi di somministrazione irregolare di lavoro, come da documentazione prodotta da parte ricorrente, che questo Giudice ha ritenuto di dovere valutare, trattandosi di apposita specificazione da parte dell'ispettore che ha redatto il verbale a seguito del quale si è proceduto alla cancellazione oggetto di causa.
Dunque, non vi è disconoscimento dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, ma esclusivamente di riferibilità del rapporto, ininfluente dal punto di vista previdenziale, alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali.
Pertanto può affermarsi che la ricorrente negli anni 2011 e 2012 ha lavorato come bracciante agricola per
102 giornate annue alle dipendenze del Consorzio PAC di Capo D'Orlando.
Dunque la stessa ha diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, per gli anni 2011 e 2012, per 102 giornate annue.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che, la ricorrente negli anni 2011 e 2012, ha lavorato come bracciante agricola, per 102 giornate annue, alle dipendenze del Consorzio Pac di Capo D'Orlando e, per l'effetto, ordina all in persona CP_3 del legale rappresentante pro-tempore, la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, per gli anni 2011 e 2012, per 102 giornate annue;
-condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali, CP_3 che liquida in complessivi 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina. Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12.11.2025
il giudice del lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del
12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 2736/2019 e promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente a [...] cf: Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Brolo, Via Cristoforo Colombo, nr. 5, presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni, chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 02.08.2019 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere lavorato, negli anni 2011 e 2012 come bracciante agricola alle dipendenze del di Capo d'Orlando, per CP_2
102 giornate annue e di, essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici agricoltura del Comune di residenza, per tali anni e che, a seguito della consultazione dell'estratto contributivo, appurava di essere stata cancellata dai suddetti elenchi e per tali anni.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di, aveva regolarmente lavorato ed eccependo di, non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dai suddetti elenchi, chiedeva la reiscrizione negli stessi, per gli anni 2011 e 2012 per 102 giornate annue, in entrambi gli anni.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_3
Espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale
Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, si osserva che, non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda, non figurando il nome della ricorrente nell'elenco divariazione per le annualità oggetto di causa.
La parte ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere CP_ notificato all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ La stessa eccepisce di, non aver mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la data di pubblicazione del provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
Nel merito, le testimoni escusse hanno riferito di averla vista sul luogo di lavoro quasi giornalmente e di avere ricevuto ordini esclusivamente dal legale rappresentante del che provvedeva anche CP_2 alla corresponsione della relativa paga.
Sull'attendibilità delle due testimone non sorgono dubbi, avendone questo Giudice verificato l'attendibilità con apposite precisazioni ed avendole osservate nell'esposizione dei fatti ed escussi direttamente.
CP_ A ciò si aggiunga che, dal verbale ispettivo prodotto dall' si rileva che, gli ispettori non hanno parlato di rapporti di lavoro fittizi, ma hanno ritenuto essere in presenza di un' ipotesi di somministrazione irregolare di lavoro, come da documentazione prodotta da parte ricorrente, che questo Giudice ha ritenuto di dovere valutare, trattandosi di apposita specificazione da parte dell'ispettore che ha redatto il verbale a seguito del quale si è proceduto alla cancellazione oggetto di causa.
Dunque, non vi è disconoscimento dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, ma esclusivamente di riferibilità del rapporto, ininfluente dal punto di vista previdenziale, alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali.
Pertanto può affermarsi che la ricorrente negli anni 2011 e 2012 ha lavorato come bracciante agricola per
102 giornate annue alle dipendenze del Consorzio PAC di Capo D'Orlando.
Dunque la stessa ha diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, per gli anni 2011 e 2012, per 102 giornate annue.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che, la ricorrente negli anni 2011 e 2012, ha lavorato come bracciante agricola, per 102 giornate annue, alle dipendenze del Consorzio Pac di Capo D'Orlando e, per l'effetto, ordina all in persona CP_3 del legale rappresentante pro-tempore, la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, per gli anni 2011 e 2012, per 102 giornate annue;
-condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali, CP_3 che liquida in complessivi 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina. Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12.11.2025
il giudice del lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena