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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2417/2025 promossa da:
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Bra, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUGGIA FABRIZIO e BRIZIO ANNA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. GARELLO MONICA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in BRA il 14/11/1994.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 111 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio è nata una figlia il 17.04.2000, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 06.04.2023 (R.G. 597/2023).
Con ricorso depositato il 25/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in BRA il 14/11/1994, iscritto nel registro del detto Parte_1 CP_1 Comune all'anno 1994, parte II, serie A, n. 111 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e
PRENDE ATTO CHE:
Nella ex casa coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti, sita in Bra – Via Monte di Pietà, 17 -, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, avrà facoltà di continuare a vivere la sig.ra sino a quando CP_1 la di lei madre abiterà nell'alloggio sottostante, sito nel medesimo stabile;
A decorrere dal mese di luglio 2025 - entro il giorno 25 di ogni mese- e sino a quando vivrà nella suddetta ex casa coniugale la sig.ra sarà tenuta a corrispondere al sig. CP_1 Parte_1 la somma mensile di euro 300,00 a titolo di indennità per l'utilizzo esclusivo dell'immobile;
I ricorrenti si impegnano a dividere l'arredo e il mobilio della casa coniugale nel momento in cui la sig.ra la lascerà per andar a vivere altrove nonchè a mettere in vendita l'immobile con CP_1 ripartizione al 50 % del ricavato;
Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di assegno di divorzio la somma Parte_1 CP_1 mensile di euro 300,00 a decorrere dal mese di luglio 2025, entro il giorno 15 di ciascun mese e a mezzo bonifico bancario sul conto alla medesima intestato, somma da rivalutare annualmente secondo i dati ISTAT;
Dal mese successivo a quello in cui la sig.ra a lascerà la ex casa coniugale per trasferirsi CP_1 a vivere altrove l'assegno mensile di divorzio in suo favore, di cui al punto precedente, sarà ridotto ad euro 250,00 mensili;
somma da rivalutare annualmente secondo i dati ISTAT;
2 Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate fra i coniugi, con rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
Si dà atto che l'Avv. Anna Brizio, sotto la propria responsabilità, ha dichiarato che la Dott.ssa CP_2 ha partecipato attivamente alla predisposizione delle note scritte.
[...]
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2417/2025 promossa da:
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Bra, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUGGIA FABRIZIO e BRIZIO ANNA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. GARELLO MONICA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in BRA il 14/11/1994.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 111 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio è nata una figlia il 17.04.2000, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 06.04.2023 (R.G. 597/2023).
Con ricorso depositato il 25/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in BRA il 14/11/1994, iscritto nel registro del detto Parte_1 CP_1 Comune all'anno 1994, parte II, serie A, n. 111 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e
PRENDE ATTO CHE:
Nella ex casa coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti, sita in Bra – Via Monte di Pietà, 17 -, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, avrà facoltà di continuare a vivere la sig.ra sino a quando CP_1 la di lei madre abiterà nell'alloggio sottostante, sito nel medesimo stabile;
A decorrere dal mese di luglio 2025 - entro il giorno 25 di ogni mese- e sino a quando vivrà nella suddetta ex casa coniugale la sig.ra sarà tenuta a corrispondere al sig. CP_1 Parte_1 la somma mensile di euro 300,00 a titolo di indennità per l'utilizzo esclusivo dell'immobile;
I ricorrenti si impegnano a dividere l'arredo e il mobilio della casa coniugale nel momento in cui la sig.ra la lascerà per andar a vivere altrove nonchè a mettere in vendita l'immobile con CP_1 ripartizione al 50 % del ricavato;
Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di assegno di divorzio la somma Parte_1 CP_1 mensile di euro 300,00 a decorrere dal mese di luglio 2025, entro il giorno 15 di ciascun mese e a mezzo bonifico bancario sul conto alla medesima intestato, somma da rivalutare annualmente secondo i dati ISTAT;
Dal mese successivo a quello in cui la sig.ra a lascerà la ex casa coniugale per trasferirsi CP_1 a vivere altrove l'assegno mensile di divorzio in suo favore, di cui al punto precedente, sarà ridotto ad euro 250,00 mensili;
somma da rivalutare annualmente secondo i dati ISTAT;
2 Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate fra i coniugi, con rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
Si dà atto che l'Avv. Anna Brizio, sotto la propria responsabilità, ha dichiarato che la Dott.ssa CP_2 ha partecipato attivamente alla predisposizione delle note scritte.
[...]
La Presidente
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