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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/07/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2284/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(RC) via Contrada Zimbi, n. 11, Cod. Fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Rizziconi (RC) alla via Giovanni dalle Bande Nere, n° 30, presso lo studio dell'Avv. Domenico Mamone - legale convenzionato con il Patronato CP_1
sede zonale di Polistena (RC), giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, C.F. Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini della presente controversia in Reggio Calabria, via Domenico Romeo 15, Sede , presso CP_3
l'avv. Ettore Triolo, Angela Fazio, e l'avv. Rossella Quarta del Foro di Lucca, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del 22.03.2023 a rogito
Notaio in Roma dott. depositata in atti.; Persona_1
Resistente
Oggetto: Pensione Vecchiaia anticipata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/08/2024 la parte istante ha convenuto dinanzi a questo
Tribunale l' esponendo che in data 08.03.2024 presentava domanda per CP_3
l'attribuzione di pensione di vecchiaia in deroga ai limiti di età previsti dal d.lgs. 503/92 in quanto invalido in misura non inferiore all'80% e che l' ne comunicava il CP_3
rigetto per non essere risultati stati patologici tali da ridurre nella misura prevista dalla legge la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alla sua attitudine.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito negativo e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla prestazione richiesta, la parte istante ne ha chiesto l'accertamento dichiarando l' tenuto alla liquidazione in suo favore CP_3
della pensione di vecchiaia a decorrere dalla domanda amministrativa con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali, con CP_2
rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione.
L' costituitasi in giudizio chiedeva nel merito il rigetto della domanda eccependo, CP_3
preliminarmente, la sua inammissibilità stante la carenza di un elemento costitutivo del diritto: il requisito contributivo;
nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata, spese vinte.
Codesto giudicante nominava consulente tecnico medico-legale e, all'odierna udienza celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate ed acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
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Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito precisate.
Tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione vi è quello sanitario: invalidità pari o superiore all'80%.
All'esito della consulenza tecnica sono stati riscontrati stati patologici tali da determinare, in riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, “non induce quindi a ritenere che sia presente un quadro morboso globale determinante una riduzione in misura pari o superiore all'80%, ai sensi della Legge
503/92”.
Ne consegue, pertanto, che in assenza del requisito sanitario (invalidità dell'80%) come richiesto dall'art.1 del d.lgs. 503/92 la prestazione non può essere riconosciuta e la domanda, quindi, va respinta.
Le argomentazioni del consulente, che qui si intendono integralmente trascritte, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell e vengono CP_3
liquidate in favore dei CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Palmi, in persona del dott. Carlo Gabutti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_3
in euro 280,00 a favore del dott. con decreto emesso in pari data. Persona_2
Palmi, 10/07/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti