CASS
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2025, n. 8032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8032 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IE ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'Aquino, ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento dell'assorbente, primo motivo di ricorso. Ritenuto in fatto 1.PA UR, tramite difensore abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 12 marzo 2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ha riqualificato la contestata recidiva, nei suoi confronti, come "specifica e reiterata" - già dichiarata equivalente alle concesse attenuanti generiche - e ne 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8032 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/12/2024 ha, per il resto, confermato l'affermazione di reità e il trattamento sanzionatorio per i delitti di cui all'art. 640 cod. pen. - capo a) - 110,479 e 493 cod. pen. - capo c) - 640 cod. pen. - capo d) - 110,479 e 493 cod. pen. - capo e) - 640 cod. pen. - capo f) - 110,479 e 493 cod. pen. - capo g). 2.11 ricorso si è affidato a quattro motivi, di seguito suntivamente richiamati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto nullità assoluta della sentenza impugnata per omesso avviso al difensore di fiducia della data di discussione orale del giudizio d'appello, richiesta da difensore di altro imputato nel medesimo procedimento. 2.2.Con il secondo motivo, sono stati denunciati i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. a riguardo della conferma del giudizio di responsabilità per il delitto di truffa sub a), d) e f) dell'imputazione; non sarebbe stata fornita contezza delle modalità artificiose adottate nei confronti delle presunte vittime, tali da indurle in errore;
in sostanza, l'imputato avrebbe semplicemente di pagare il corrispettivo delle autovetture acquistate e l'inadempimento avrebbe rilevanza puramente civilistica. 2.3.11 terzo motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione con riferimento alla conferma della condanna per il delitto di cui agli artt. 110,479 e 493 cod. pen., contestato ai capi c) e g), anche per travisamento della prova.I1 ricorrente non avrebbe avuto interesse a falsificare l'autentica del titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche, incaricato di pubblico servizio, deputato all'attestazione, in sua presenza, dell'apposizione della firma del venditore del veicolo sul retro del certificato di proprietà; se avesse saputo che tale modalità avrebbe influito sulla validità dell'atto, si sarebbe attivato per accompagnare i contraenti presso la più vicina agenzia di pratiche automobilistiche per il perfezionamento di un trasferimento regolare. 2.4.11 quarto motivo ha lamentato i vizi medesimi per quanto concerne l'eccessività del trattamento sanzionatorio, il conteggio di aumenti considerevoli per i reati-satellite inclusi nella continuazione, il riconoscimento della recidiva. Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato. 1.1. Risulta dagli atti, compulsati dal collegio (ed a cui la Corte ha potuto accedere in ragione della natura del vizio dedotto: cfr. sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), che: 2 7'B--- in data 7 febbraio 2024 il difensore di IE EL, coimputata nel medesimo procedimento, ha formalmente richiesto la discussione orale del giudizio di appello, fissato per la data del 5 marzo 2024, ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. n. 137 del 2020; non è documentata, nel fascicolo, la notiziazione in proposito del difensore di fiducia dell'altro imputato, attuale ricorrente, PA UR, mentre risultano comunicate dalla cancelleria a tale patrocinatore, in data 23 febbraio 2024, le conclusioni scritte del Procuratore Generale, nel rispetto, però, della disciplina della trattazione cartolare;
in data 5 marzo 2024, si è tenuta l'udienza dinanzi al giudice di secondo grado, con la discussione orale a cui hanno partecipato il Procuratore generale, i difensori di fiducia della parte civile, degli imputati IE e MA, mentre, per conto dell'imputato PA, il patrocinatore fiduciario, avv. Zaina, non è comparso ed è stato sostituito da un difensore d'ufficio prontamente reperito (dunque a norma dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.), che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di appello;
immediatamente dopo, la Corte d'appello si è ritirata in camera di consiglio e, rientrata in aula, ha pronunciato il dispositivo. L'art. 23 bis del Decreto legge n. 137 del 2020 - in tema di misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - convertito, con modificazioni, nella Legge n. 176 del 2020, che ha sostituito, abrogandolo ma riproducendone il contenuto, l'art. 23 del Decreto Legge n. 149 del 2020 e la cui efficacia è stata ripetutamente prorogata sino, da ultimo, a tutto il 30 giugno 2024 dall'art. 11, settimo comma, del D.L. n.215 del 2023, convertito, con modificazioni, in L. 23 febbraio 2024 n. 18 (e comunque in vigore al tempo della celebrazione del giudizio di appello, oggetto di interesse) - stabilisce che fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Al secondo comma, stabilisce che entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 dello stesso decreto-legge. 3 Al terzo comma è previsto che alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti. Al quarto comma, e per quanto di più specifico interesse in questa sede, sancisce poi che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. 2.Anche se la normativa nulla esplicitamente disponga in relazione alle formalità prodromiche all'assicurazione del diritto al contraddittorio che pertiene a tutti i protagonisti del processo, il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il collegio ritiene di dare continuità, ha sancito che proprio l'esigenza di salvaguardia del pieno dispiegamento del diritto partecipativo di tutti i contendenti, in condizioni di parità, di valenza costituzionale, imponga che a ciascuna delle parti sia comunicata la richiesta di trattazione orale formulata da almeno una di esse;
in mancanza, la sentenza eventualmente pronunciata in difetto di tale comunicazione, che non abbia consentito e a cui non sia comunque seguita, con efficacia sanante, la partecipazione effettiva del difensore di una delle parti (di fiducia o, quanto all'imputato, anche di ufficio ma) regolarmente nominato, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dalla difesa fiduciaria del ricorrente, in quanto verificatasi nel corso del giudizio, con la presentazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, a mente dell'art. 180 cod. proc. pen. e che non può essere sanata dall'intervenuta designazione di un sostituto del difensore, a norma dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. (Cass. sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, Nacea e altro, Rv. 282897; sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750; sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037; v. anche sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263599). 3. Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511), di tal che l'obbligo della immediata declaratoria di una causa estintiva del reato, di cui all'art. 129 comma 1 cod. proc. pen., in particolare per l'intervenuta prescrizione (e solo laddove il calcolo del termine a prescrivere non richieda specifici accertamenti, da ritenersi di stretta competenza del giudice del merito), deve prevalere sulla statuizione relativa alla nullità, anche se assoluta (Sez. U n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403). 4 I reati di truffa contestati a PA UR - sub A, D e F - sono stati commessi, rispettivamente, il 21 giugno 2013, il 27 giugno 2013 ed il 12 settembre 2013, con la riconosciuta recidiva specifica e reiterata;
in base agli atti resi disponibili al collegio, è da ritenersi che il corso della prescrizione sia stato sospeso, nel giudizio, per 444 giorni complessivi ovvero per giorni 212 a causa dell'astensione dei difensori dalle udienze, dal 17 dicembre 2018 al 15 luglio 2019; a causa dell'emergenza Covid, per giorni 64 ai sensi dell'art. 83 comma 4 D.L. n. 18 del 2020 (cfr. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432); ed ancora per 168 giorni, a causa dell'astensione dei difensori dalle udienze, dal 29 marzo al 13 settembre 2021; il termine massimo di prescrizione di anni 10, pur tenuto conto della sospensione, alla data dell'udienza odierna, risulta comunque irrimediabilmente spirato. Ne conseguono, come detto, l'immediata declaratoria di estinzione dei suddetti reati, per intervenuta prescrizione e l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte distrettuale per nuovo giudizio in relazione alle imputazioni residuate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A), C), F) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena. Annulla la medesima sentenza in relazione ai reati residui, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, 05/12/2024 Il con s9etensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'Aquino, ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento dell'assorbente, primo motivo di ricorso. Ritenuto in fatto 1.PA UR, tramite difensore abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 12 marzo 2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ha riqualificato la contestata recidiva, nei suoi confronti, come "specifica e reiterata" - già dichiarata equivalente alle concesse attenuanti generiche - e ne 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8032 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/12/2024 ha, per il resto, confermato l'affermazione di reità e il trattamento sanzionatorio per i delitti di cui all'art. 640 cod. pen. - capo a) - 110,479 e 493 cod. pen. - capo c) - 640 cod. pen. - capo d) - 110,479 e 493 cod. pen. - capo e) - 640 cod. pen. - capo f) - 110,479 e 493 cod. pen. - capo g). 2.11 ricorso si è affidato a quattro motivi, di seguito suntivamente richiamati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto nullità assoluta della sentenza impugnata per omesso avviso al difensore di fiducia della data di discussione orale del giudizio d'appello, richiesta da difensore di altro imputato nel medesimo procedimento. 2.2.Con il secondo motivo, sono stati denunciati i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. a riguardo della conferma del giudizio di responsabilità per il delitto di truffa sub a), d) e f) dell'imputazione; non sarebbe stata fornita contezza delle modalità artificiose adottate nei confronti delle presunte vittime, tali da indurle in errore;
in sostanza, l'imputato avrebbe semplicemente di pagare il corrispettivo delle autovetture acquistate e l'inadempimento avrebbe rilevanza puramente civilistica. 2.3.11 terzo motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione con riferimento alla conferma della condanna per il delitto di cui agli artt. 110,479 e 493 cod. pen., contestato ai capi c) e g), anche per travisamento della prova.I1 ricorrente non avrebbe avuto interesse a falsificare l'autentica del titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche, incaricato di pubblico servizio, deputato all'attestazione, in sua presenza, dell'apposizione della firma del venditore del veicolo sul retro del certificato di proprietà; se avesse saputo che tale modalità avrebbe influito sulla validità dell'atto, si sarebbe attivato per accompagnare i contraenti presso la più vicina agenzia di pratiche automobilistiche per il perfezionamento di un trasferimento regolare. 2.4.11 quarto motivo ha lamentato i vizi medesimi per quanto concerne l'eccessività del trattamento sanzionatorio, il conteggio di aumenti considerevoli per i reati-satellite inclusi nella continuazione, il riconoscimento della recidiva. Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato. 1.1. Risulta dagli atti, compulsati dal collegio (ed a cui la Corte ha potuto accedere in ragione della natura del vizio dedotto: cfr. sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), che: 2 7'B--- in data 7 febbraio 2024 il difensore di IE EL, coimputata nel medesimo procedimento, ha formalmente richiesto la discussione orale del giudizio di appello, fissato per la data del 5 marzo 2024, ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. n. 137 del 2020; non è documentata, nel fascicolo, la notiziazione in proposito del difensore di fiducia dell'altro imputato, attuale ricorrente, PA UR, mentre risultano comunicate dalla cancelleria a tale patrocinatore, in data 23 febbraio 2024, le conclusioni scritte del Procuratore Generale, nel rispetto, però, della disciplina della trattazione cartolare;
in data 5 marzo 2024, si è tenuta l'udienza dinanzi al giudice di secondo grado, con la discussione orale a cui hanno partecipato il Procuratore generale, i difensori di fiducia della parte civile, degli imputati IE e MA, mentre, per conto dell'imputato PA, il patrocinatore fiduciario, avv. Zaina, non è comparso ed è stato sostituito da un difensore d'ufficio prontamente reperito (dunque a norma dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.), che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di appello;
immediatamente dopo, la Corte d'appello si è ritirata in camera di consiglio e, rientrata in aula, ha pronunciato il dispositivo. L'art. 23 bis del Decreto legge n. 137 del 2020 - in tema di misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - convertito, con modificazioni, nella Legge n. 176 del 2020, che ha sostituito, abrogandolo ma riproducendone il contenuto, l'art. 23 del Decreto Legge n. 149 del 2020 e la cui efficacia è stata ripetutamente prorogata sino, da ultimo, a tutto il 30 giugno 2024 dall'art. 11, settimo comma, del D.L. n.215 del 2023, convertito, con modificazioni, in L. 23 febbraio 2024 n. 18 (e comunque in vigore al tempo della celebrazione del giudizio di appello, oggetto di interesse) - stabilisce che fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Al secondo comma, stabilisce che entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 dello stesso decreto-legge. 3 Al terzo comma è previsto che alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti. Al quarto comma, e per quanto di più specifico interesse in questa sede, sancisce poi che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. 2.Anche se la normativa nulla esplicitamente disponga in relazione alle formalità prodromiche all'assicurazione del diritto al contraddittorio che pertiene a tutti i protagonisti del processo, il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il collegio ritiene di dare continuità, ha sancito che proprio l'esigenza di salvaguardia del pieno dispiegamento del diritto partecipativo di tutti i contendenti, in condizioni di parità, di valenza costituzionale, imponga che a ciascuna delle parti sia comunicata la richiesta di trattazione orale formulata da almeno una di esse;
in mancanza, la sentenza eventualmente pronunciata in difetto di tale comunicazione, che non abbia consentito e a cui non sia comunque seguita, con efficacia sanante, la partecipazione effettiva del difensore di una delle parti (di fiducia o, quanto all'imputato, anche di ufficio ma) regolarmente nominato, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dalla difesa fiduciaria del ricorrente, in quanto verificatasi nel corso del giudizio, con la presentazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, a mente dell'art. 180 cod. proc. pen. e che non può essere sanata dall'intervenuta designazione di un sostituto del difensore, a norma dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. (Cass. sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, Nacea e altro, Rv. 282897; sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750; sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037; v. anche sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263599). 3. Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511), di tal che l'obbligo della immediata declaratoria di una causa estintiva del reato, di cui all'art. 129 comma 1 cod. proc. pen., in particolare per l'intervenuta prescrizione (e solo laddove il calcolo del termine a prescrivere non richieda specifici accertamenti, da ritenersi di stretta competenza del giudice del merito), deve prevalere sulla statuizione relativa alla nullità, anche se assoluta (Sez. U n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403). 4 I reati di truffa contestati a PA UR - sub A, D e F - sono stati commessi, rispettivamente, il 21 giugno 2013, il 27 giugno 2013 ed il 12 settembre 2013, con la riconosciuta recidiva specifica e reiterata;
in base agli atti resi disponibili al collegio, è da ritenersi che il corso della prescrizione sia stato sospeso, nel giudizio, per 444 giorni complessivi ovvero per giorni 212 a causa dell'astensione dei difensori dalle udienze, dal 17 dicembre 2018 al 15 luglio 2019; a causa dell'emergenza Covid, per giorni 64 ai sensi dell'art. 83 comma 4 D.L. n. 18 del 2020 (cfr. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432); ed ancora per 168 giorni, a causa dell'astensione dei difensori dalle udienze, dal 29 marzo al 13 settembre 2021; il termine massimo di prescrizione di anni 10, pur tenuto conto della sospensione, alla data dell'udienza odierna, risulta comunque irrimediabilmente spirato. Ne conseguono, come detto, l'immediata declaratoria di estinzione dei suddetti reati, per intervenuta prescrizione e l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte distrettuale per nuovo giudizio in relazione alle imputazioni residuate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A), C), F) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena. Annulla la medesima sentenza in relazione ai reati residui, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, 05/12/2024 Il con s9etensore