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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 12295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12295 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice AN CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 29828 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Giusi Pezzella, ricorrente Parte_1
e
, convenuto contumace Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1° settembre 2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , chiedendo di accertare il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento, a CP_1 decorrere sin dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa dell'18/05/2022.
Assumeva che in data 18/05/2022 aveva presentato all istanza amministrativa volta CP_1 all'accertamento dell'invalidità e del proprio stato di handicap, con richiesta delle relative spettanze economiche;
che a seguito della mancata convocazione a visita medico-legale, aveva promosso il necessario procedimento di accertamento tecnico preventivo;
che il CTU nominato le aveva riconosciuto il diritto alla condizione di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92), escludendo però il diritto della stessa alla percezione dell'indennità di accompagnamento;
che, pertanto, aveva depositato in data 06/08/2025 la contestazione motivata prevista dall'art. 445-bis, comma 4, c.p.c.
L' , benché ritualmente citato in giudizio, non si costituiva. CP_1
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
pagina 1 di 3 Preliminarmente, verificato il rituale espletamento degli oneri di notifica da parte della ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' nei termini di legge, deve essere dichiarata la CP_1 contumacia dell' convenuto. CP_1
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua. Tali requisiti richiedono, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, una verifica della loro inerenza costante al soggetto e devono configurare l'impossibilità, e non la semplice difficoltà, di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana.
Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta. Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il consulente, infatti, ha rilevato che la ricorrente è affetta da significative menomazioni, ma è ancora autonoma nella deambulazione e nella quotidianità.
Dunque, a parere dell'ausiliario della Giudice residua l'autonomia nelle operazioni quotidiane, non essendo emersi “deficit motori o psichici tali da poter concretizzare i requisiti sanitari previsti dalla L. 18/80”.
Si evidenzia, inoltre, che le contestazioni alla CTU sollevate da parte ricorrente non sono corroborate da valutazioni tecniche, non essendosi la stessa avvalsa di un CTP nel corso della precedente fase di giudizio, né avendo conseguentemente presentato osservazioni tecniche alle risultanze mediche espresse nella CTU.
Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. pagina 2 di 3 A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
Roma, lì 26.11.2025
La Giudice
AN CC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice AN CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 29828 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Giusi Pezzella, ricorrente Parte_1
e
, convenuto contumace Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1° settembre 2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , chiedendo di accertare il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento, a CP_1 decorrere sin dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa dell'18/05/2022.
Assumeva che in data 18/05/2022 aveva presentato all istanza amministrativa volta CP_1 all'accertamento dell'invalidità e del proprio stato di handicap, con richiesta delle relative spettanze economiche;
che a seguito della mancata convocazione a visita medico-legale, aveva promosso il necessario procedimento di accertamento tecnico preventivo;
che il CTU nominato le aveva riconosciuto il diritto alla condizione di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92), escludendo però il diritto della stessa alla percezione dell'indennità di accompagnamento;
che, pertanto, aveva depositato in data 06/08/2025 la contestazione motivata prevista dall'art. 445-bis, comma 4, c.p.c.
L' , benché ritualmente citato in giudizio, non si costituiva. CP_1
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
pagina 1 di 3 Preliminarmente, verificato il rituale espletamento degli oneri di notifica da parte della ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' nei termini di legge, deve essere dichiarata la CP_1 contumacia dell' convenuto. CP_1
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua. Tali requisiti richiedono, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, una verifica della loro inerenza costante al soggetto e devono configurare l'impossibilità, e non la semplice difficoltà, di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana.
Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta. Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il consulente, infatti, ha rilevato che la ricorrente è affetta da significative menomazioni, ma è ancora autonoma nella deambulazione e nella quotidianità.
Dunque, a parere dell'ausiliario della Giudice residua l'autonomia nelle operazioni quotidiane, non essendo emersi “deficit motori o psichici tali da poter concretizzare i requisiti sanitari previsti dalla L. 18/80”.
Si evidenzia, inoltre, che le contestazioni alla CTU sollevate da parte ricorrente non sono corroborate da valutazioni tecniche, non essendosi la stessa avvalsa di un CTP nel corso della precedente fase di giudizio, né avendo conseguentemente presentato osservazioni tecniche alle risultanze mediche espresse nella CTU.
Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. pagina 2 di 3 A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
Roma, lì 26.11.2025
La Giudice
AN CC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 3 di 3