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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOT
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to GIOVANNI LUCA GIARDINI Parte_1 domiciliato in Pesaro, Via O. Flacco n. 41
opponente
CONTRO
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to FABRIZIA GIBIINO e domiciliata elettivamente in C/O AVV. DE
FINIS ELEONORA - VIA GRAN TORINO N. 2 CASINE D'OSTRA
opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Pesaro, ogni domanda ed eccezione avversa rigettata:
1) sospendere la provvisoria esecuzione del DI opposto;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta - in caso di sua opposizione - al pagamento in favore di della somma che verrà liquidata di Parte_1 giustizia in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
pagina 1 di 6 3) in via gradata, accertare e dichiarare il difetto di condizione dell'azione della procedura opposta per violazione del piano concordatario omologato e degli atti dei
Commissari Giudiziari, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
4) in via ulteriormente gradata - anche si opus in via riconvenzionale - accertare il controcredito dell'opponente dedotto in narrativa nei confronti della
[...]
(già spa) in Concordato Preventivo Liquidatorio (n. 2/2014) e in Controparte_1 conseguenza della procedura opposta e per l'effetto accertare e dichiarare la minor somma dovuta dall'opponente alla opposta, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
5) sempre con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
Per parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito:
- respingere ogni domanda, nessuna esclusa, proposta da in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando altresì la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà;
-in estremo subordine
-confermare l'opponente tenuto a versare in favore del Controparte_1
la minor somma di euro € 9.000,00 pari al 50 % del valore nominale dei
[...] decimi residui dovuti dal o quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito Pt_1 della espletanda istruttoria;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con ogni più ampia riserva istruttoria ovvero di indicare testi ed ulteriormente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Concordato Li. richiedeva al Tribunale civile Controparte_2 di Pesaro l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. per il Parte_1 pagamento della somma di € 18.000,00 oltre accessori e spese a titolo di decimi di capitale sociale non versati in sede di costituzione.
pagina 2 di 6 Veniva così emesso in data 29.12.22 decreto ingiuntivo n° 1061/2022 - su RG
2869/2022, notificato all'odierno opponente in data 15.02.2023.
Il citato decreto viene opposto dal Sig. eccependo in primo luogo la prescrizione Pt_1 del credito sotteso al decreto in quanto il decreto interviene oltre il quinquennio dal termine di debenza e comunque dall'ultima intimazione.
Eccepiva inoltre ed in particolare come la risposta di non poter adempiere
2) Ritiene questo giudicante doversi procedere all'esame dell'eccezione di prescrizione in quanto in sé potenzialmente in grado di risolvere la domanda principale.
A tal fine si osserva quanto segue.
I rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
Si osserva allora che il termine di prescrizione, in materia di versamento dei decimi, è
necessariamente quello quinquennale ex art. 2949 c.c.. ma il suo decorso differisce a seconda che i decimi siano o meno sottoposti a versamento differito.
Il termine iniziale da cui far decorrere il termine prescrizionale inizierà allora a decorrere dal momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, se non vi sarà differimento o, qualora il versamento sia stabilito differito, dalla richiesta (c.d. richiamo) dell'amministratore.
Orbene assunta la costituzione della società al 19.6.2008, il termine prescrizionale arriverebbe al più al 19.06.2013in caso di debenza immediata.
Se non che le parti omettono la produzione del contratto sociale.
Dovrà allora ritenersi che il termine decorra dal richiamo degli amministratori.
Si osserva infatti che parte opponente fa decorrere il quinquennio appunto dalla richiesta del liquidatore giudiziario.
Afferma infatti allorchè solleva l'eccezione di prescrizione:
Ciò indiscusso e documentalmente dimostrato, non vi è chi non veda che il termine prescrizionale stabilito dall'art. 2949 c.c. è ampiamente spirato essendo decorsi oltre 5 anni dalla data di richiesta del versamento da parte del liquidatore giudiziario del
5.7.2016 - sinanco dalla risposta del del 12.7.2016 - alla data di ricevimento della Pt_1 richiesta interruttiva della prescrizione dell'Avv. Gibiino ricevuta dal il 20.5.2022. Pt_1
pagina 3 di 6 A sua volta parte opposta richiama un atto di accertamento positivo di sussistenza del debito, che, in quanto intervenuto nel 2019, interromperebbe la prescrizione eccepita da parte opponente.
Anche in tal caso, deve osservarsi che dalla documentazione depositata non appare presente l'atto di rettifica il 5.7.2022 da cui dovrebbe ritrarsi la dedotta interruzione .
E la stessa parte opposta a dare atto, che :
Ad abundantiam poi, valga la pena precisare che successivamente al 2016, in data
01.02.2019, i soci della società opponente, di fronte al Notaio , hanno Per_1 Pa proceduto alla trasformazione della dichiarando nella medesima sede, CP_3 quali fossero le rispettive quote di capitale versato e riaffermando dunque la debenza dei rispettivi conferimenti. Anzi, erroneamente nella trasformazione del 2019 appariva il capitale interamente versato e dietro richiesta di chiarimenti l'atto è stato rettificato con atto notaio del 5.7.2022 ed oggi la visura camerale riporta correttamente i Per_1 decimi non ancora versati e pertanto il debito dei soci.
Si osserva allora che un conto è affermare sia intervenuta la correzione che risulta dalla visura camerale, attribuendo al solo un versamento parziale dei decimi con un Pt_1 residuo da versare di 18.000,00 Euro, ma altro è affermare che vi sia stato riconoscimento in seguito ad una dichiarazione, intervenuta nell'atto del 2019, avente effetto interruttivo della prescrizione e che abbia dato luogo alla correzione.
Di ciò non viene fornita prova, che per altro sarebbe documentale e di facile reperibilità.
Si noterà inoltre che è la stessa opposta ad affermare esservi stata necessità di un chiarimento: chiarimento che tuttavia parte opposta non specifica né prova circa i contenuti e da chi sia stato reso (e quindi se esso stesso costituisca la dichiarazione interruttiva pretesa da parte opposta).
Se non che soccorre qui la testimonianza fornita dal Notaio che smentisce Per_1 quanto affermato da parte opposta.
Il Notaio Dott. , infatti, alla domanda “vero che in tale occasione i Persona_2 soci, tra l'altro, dichiaravano che il capitale sociale versato ammontava a euro
145.000,00” risponde:
pagina 4 di 6 Quanto affermato dal Notaio con la testimonianza resa sopra rende il preteso evento interruttivo non solo non provato, ma del tutto inesistente.
L'assorbente eccezione di prescrizione deve quindi essere accolta ed il decreto opposto revocato.
Quanto alla riconvenzionale dispiegata da parte opponente devono farsi qui due osservazioni.
La prima che, nonostante si tratti di domanda subordinata all'evidente rigetto della eccezione principale di prescrizione, debba procedersi comunque a sua decisione trattandosi comunque di domanda separata.
La seconda che, indipendentemente dal suo esito, proprio perché subordinata, accolta l'eccezione di prescrizione, la sua decisione non avrà conseguenze sulla ripartizione delle spese, in quanto, l'accoglimento della primaria eccezione esclude la possibilità di darsi luogo alla compensazione.
Su tale domanda si osserva che le prove testimoniali raccolte appaiono lacunose e non chiariscono la tipologia delle attività pretesamente svolte dal e tanto meno la Pt_1 continuità temporale e di impegno profuso.
Esse riferiscono di affermazioni fatte dallo stesso e non fondano su dati aventi Pt_1 carattere oggettivo, tanto da non consentire la ricostruzione di una precisa attività lavorativa, ricollegabile ad accordi economici specifici, né è evidenziato un rapporto lavorativo subordinato, che neppure viene dedotto nella sua specifica tipologia e riferibilità ad un contratto, il che impedisce anche di scindere la domanda e rinviarsi a diverso giudice.
La domanda deve quindi essere per tali motivi rigettata.
pagina 5 di 6 Assorbito il resto.
Le spese vanno poste a carico di parte soccombente nella misura di cui in parte motiva
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto
2) respinge la riconvenzionale
3) condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio che si liquidano in favore di in € 3.500,00 oltre 15% Parte_1 spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Pesaro, in data 18/06/2025
Il G.O.T.
(Gianfranco Tamburini)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOT
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to GIOVANNI LUCA GIARDINI Parte_1 domiciliato in Pesaro, Via O. Flacco n. 41
opponente
CONTRO
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to FABRIZIA GIBIINO e domiciliata elettivamente in C/O AVV. DE
FINIS ELEONORA - VIA GRAN TORINO N. 2 CASINE D'OSTRA
opposto
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Pesaro, ogni domanda ed eccezione avversa rigettata:
1) sospendere la provvisoria esecuzione del DI opposto;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta - in caso di sua opposizione - al pagamento in favore di della somma che verrà liquidata di Parte_1 giustizia in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
pagina 1 di 6 3) in via gradata, accertare e dichiarare il difetto di condizione dell'azione della procedura opposta per violazione del piano concordatario omologato e degli atti dei
Commissari Giudiziari, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
4) in via ulteriormente gradata - anche si opus in via riconvenzionale - accertare il controcredito dell'opponente dedotto in narrativa nei confronti della
[...]
(già spa) in Concordato Preventivo Liquidatorio (n. 2/2014) e in Controparte_1 conseguenza della procedura opposta e per l'effetto accertare e dichiarare la minor somma dovuta dall'opponente alla opposta, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
5) sempre con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
Per parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito:
- respingere ogni domanda, nessuna esclusa, proposta da in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando altresì la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà;
-in estremo subordine
-confermare l'opponente tenuto a versare in favore del Controparte_1
la minor somma di euro € 9.000,00 pari al 50 % del valore nominale dei
[...] decimi residui dovuti dal o quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito Pt_1 della espletanda istruttoria;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con ogni più ampia riserva istruttoria ovvero di indicare testi ed ulteriormente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Concordato Li. richiedeva al Tribunale civile Controparte_2 di Pesaro l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. per il Parte_1 pagamento della somma di € 18.000,00 oltre accessori e spese a titolo di decimi di capitale sociale non versati in sede di costituzione.
pagina 2 di 6 Veniva così emesso in data 29.12.22 decreto ingiuntivo n° 1061/2022 - su RG
2869/2022, notificato all'odierno opponente in data 15.02.2023.
Il citato decreto viene opposto dal Sig. eccependo in primo luogo la prescrizione Pt_1 del credito sotteso al decreto in quanto il decreto interviene oltre il quinquennio dal termine di debenza e comunque dall'ultima intimazione.
Eccepiva inoltre ed in particolare come la risposta di non poter adempiere
2) Ritiene questo giudicante doversi procedere all'esame dell'eccezione di prescrizione in quanto in sé potenzialmente in grado di risolvere la domanda principale.
A tal fine si osserva quanto segue.
I rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
Si osserva allora che il termine di prescrizione, in materia di versamento dei decimi, è
necessariamente quello quinquennale ex art. 2949 c.c.. ma il suo decorso differisce a seconda che i decimi siano o meno sottoposti a versamento differito.
Il termine iniziale da cui far decorrere il termine prescrizionale inizierà allora a decorrere dal momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, se non vi sarà differimento o, qualora il versamento sia stabilito differito, dalla richiesta (c.d. richiamo) dell'amministratore.
Orbene assunta la costituzione della società al 19.6.2008, il termine prescrizionale arriverebbe al più al 19.06.2013in caso di debenza immediata.
Se non che le parti omettono la produzione del contratto sociale.
Dovrà allora ritenersi che il termine decorra dal richiamo degli amministratori.
Si osserva infatti che parte opponente fa decorrere il quinquennio appunto dalla richiesta del liquidatore giudiziario.
Afferma infatti allorchè solleva l'eccezione di prescrizione:
Ciò indiscusso e documentalmente dimostrato, non vi è chi non veda che il termine prescrizionale stabilito dall'art. 2949 c.c. è ampiamente spirato essendo decorsi oltre 5 anni dalla data di richiesta del versamento da parte del liquidatore giudiziario del
5.7.2016 - sinanco dalla risposta del del 12.7.2016 - alla data di ricevimento della Pt_1 richiesta interruttiva della prescrizione dell'Avv. Gibiino ricevuta dal il 20.5.2022. Pt_1
pagina 3 di 6 A sua volta parte opposta richiama un atto di accertamento positivo di sussistenza del debito, che, in quanto intervenuto nel 2019, interromperebbe la prescrizione eccepita da parte opponente.
Anche in tal caso, deve osservarsi che dalla documentazione depositata non appare presente l'atto di rettifica il 5.7.2022 da cui dovrebbe ritrarsi la dedotta interruzione .
E la stessa parte opposta a dare atto, che :
Ad abundantiam poi, valga la pena precisare che successivamente al 2016, in data
01.02.2019, i soci della società opponente, di fronte al Notaio , hanno Per_1 Pa proceduto alla trasformazione della dichiarando nella medesima sede, CP_3 quali fossero le rispettive quote di capitale versato e riaffermando dunque la debenza dei rispettivi conferimenti. Anzi, erroneamente nella trasformazione del 2019 appariva il capitale interamente versato e dietro richiesta di chiarimenti l'atto è stato rettificato con atto notaio del 5.7.2022 ed oggi la visura camerale riporta correttamente i Per_1 decimi non ancora versati e pertanto il debito dei soci.
Si osserva allora che un conto è affermare sia intervenuta la correzione che risulta dalla visura camerale, attribuendo al solo un versamento parziale dei decimi con un Pt_1 residuo da versare di 18.000,00 Euro, ma altro è affermare che vi sia stato riconoscimento in seguito ad una dichiarazione, intervenuta nell'atto del 2019, avente effetto interruttivo della prescrizione e che abbia dato luogo alla correzione.
Di ciò non viene fornita prova, che per altro sarebbe documentale e di facile reperibilità.
Si noterà inoltre che è la stessa opposta ad affermare esservi stata necessità di un chiarimento: chiarimento che tuttavia parte opposta non specifica né prova circa i contenuti e da chi sia stato reso (e quindi se esso stesso costituisca la dichiarazione interruttiva pretesa da parte opposta).
Se non che soccorre qui la testimonianza fornita dal Notaio che smentisce Per_1 quanto affermato da parte opposta.
Il Notaio Dott. , infatti, alla domanda “vero che in tale occasione i Persona_2 soci, tra l'altro, dichiaravano che il capitale sociale versato ammontava a euro
145.000,00” risponde:
pagina 4 di 6 Quanto affermato dal Notaio con la testimonianza resa sopra rende il preteso evento interruttivo non solo non provato, ma del tutto inesistente.
L'assorbente eccezione di prescrizione deve quindi essere accolta ed il decreto opposto revocato.
Quanto alla riconvenzionale dispiegata da parte opponente devono farsi qui due osservazioni.
La prima che, nonostante si tratti di domanda subordinata all'evidente rigetto della eccezione principale di prescrizione, debba procedersi comunque a sua decisione trattandosi comunque di domanda separata.
La seconda che, indipendentemente dal suo esito, proprio perché subordinata, accolta l'eccezione di prescrizione, la sua decisione non avrà conseguenze sulla ripartizione delle spese, in quanto, l'accoglimento della primaria eccezione esclude la possibilità di darsi luogo alla compensazione.
Su tale domanda si osserva che le prove testimoniali raccolte appaiono lacunose e non chiariscono la tipologia delle attività pretesamente svolte dal e tanto meno la Pt_1 continuità temporale e di impegno profuso.
Esse riferiscono di affermazioni fatte dallo stesso e non fondano su dati aventi Pt_1 carattere oggettivo, tanto da non consentire la ricostruzione di una precisa attività lavorativa, ricollegabile ad accordi economici specifici, né è evidenziato un rapporto lavorativo subordinato, che neppure viene dedotto nella sua specifica tipologia e riferibilità ad un contratto, il che impedisce anche di scindere la domanda e rinviarsi a diverso giudice.
La domanda deve quindi essere per tali motivi rigettata.
pagina 5 di 6 Assorbito il resto.
Le spese vanno poste a carico di parte soccombente nella misura di cui in parte motiva
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto
2) respinge la riconvenzionale
3) condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio che si liquidano in favore di in € 3.500,00 oltre 15% Parte_1 spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Pesaro, in data 18/06/2025
Il G.O.T.
(Gianfranco Tamburini)
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