Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 183
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione degli avvisi di accertamento

    La Corte ritiene che la sentenza di primo grado abbia motivato adeguatamente l'iter logico seguito, coprendo i versamenti, prelevamenti, operazioni inesistenti e costi indeducibili, e che non scenda al di sotto del minimo costituzionale.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 32 del d.p.r. n. 600/73

    La Corte riafferma che grava sul contribuente l'onere probatorio di superare la presunzione legale relativa con prova analitica. Nel caso di specie, le argomentazioni e le prove offerte non sono state analitiche, precise e puntuali. I presunti giroconti non sono stati adeguatamente provati, mancando esibizione degli assegni e identificazione del beneficiario, e vi sono discrepanze tra versamenti e prelevamenti.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 53 e 97 Cost.

    La Corte condivide l'argomentazione dell'ufficio che non vi è alcuna violazione dei principi della capacità contributiva e di imparzialità, in quanto non vi è obbligo di accogliere tesi infondate dedotte nell'istanza di accertamento di adesione.

  • Rigettato
    Operazioni inesistenti (sponsorizzazione e procacciamento d'affari)

    La Corte ritiene rilevanti le dichiarazioni dei terzi-informatori e i riscontri effettuati, assumendo tali indizi a valide presunzioni semplici, ritenendo insufficienti le argomentazioni dell'appellante e la documentazione fornita.

  • Rigettato
    Pagamento fornitore Società_1 Srl

    La Corte evidenzia che non è stata fornita alcuna giustificazione bancaria documentale dei due assegni bancari a saldo della fattura d'acquisto, la quale peraltro non riporta modalità e termini di pagamento.

  • Rigettato
    Rimborso cliente

    Correttamente non sono state riconosciute dall'ufficio come giustificate le operazioni di rimborso cliente, in quanto manca la contabilizzazione e l'identificazione dei clienti con relativa nota di credito.

  • Rigettato
    Maggior IVA accertata e sanzioni

    La Corte rileva che correttamente è stata applicata l'aliquota ordinaria del 22%, in quanto non è stata dimostrata la natura delle operazioni accertate e non contabilizzate. L'eccezione di scorporare l'IVA è inammissibile in quanto nuova eccezione in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 183
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 183
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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