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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MI NZ, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2605/2021 depositato il 22/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 398/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 31/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002028/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012 1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002028/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002028/2012 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002028/2012 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002028/2012 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002045/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002045/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002045/2013 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002045/2013 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002045/2013 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.398/05/2021, depositata il 31/03/2021, la C.T.P. di Bari, sez. 5, rigettava il ricorso, con condanna alle spese, per infondatezza dei motivi dedotti e proposti dal ricorrente
Ricorrente_1, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali con sede in Alberobello, contro gli avvisi di accertamento parziale, ex art. 41 bis d.p.r. n.600/73, meglio descritti in epigrafe, per l'anno d'imposta 2012, per l'importo complessivo di €. 32.621,00, e per l'anno d'imposta 2013, per l'importo complessivo di €. 398.065,00, emessi dall'Agenzia delle Entrate-Direz.Prov. di Bari, che accertava maggiori ricavi e costi indeducibili, per l'anno d'imposta 2012, rispettivamente per l'importo di €. 26.009,00 e per €. 10.000,00, nonché per maggiore Iva dovuta per €. 5.828,00, e, per l'anno d'imposta 2013, rispettivamente per l'importo di €. 64.160,00 e per €. 200.000,00, nonché per maggiore Iva dovuta per €.
26.506,00, quale somme derivanti dai versamenti e prelevamenti sui conti correnti bancari del contribuente e da fatture d'acquisto per operazioni inesistenti, nei confronti dei fornitori
IT Nominativo_1, e di sponsorizzazione con la AS Associazione_1 o di pagamenti
Società_1non adeguatamente giustificati verso la Srl, in conseguenza ad una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Putignano, ultimata con il P.V.C., consegnato alla parte il 04/10/2018, e supportata dalle indagini finanziarie regolarmente autorizzate, ex art. 32 del d.p.r. n.600/73 e art. 51 del d.p.r. n.633/72. L'Ufficio, di conseguenza, rettificava ai fini Irpef il
2 reddito d'impresa, ai fini Irap il valore della produzione e ai fini Iva il volume d'affari, determinando le relative maggiori imposte dovute, oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente aveva anche attivato, con istanza del 07/11/2019, la procedura dell'accertamento con adesione, non conclusasi con il relativo accordo, e aveva eccepito nei ricorsi, tra gli altri, i seguenti motivi: a) vizio di motivazione degli avvisi di accertamenti, per non aver l'ufficio adeguatamente motivato le operazioni considerate inesistenti, nonostante documentazioni a supporto del ricorrente, più precisamente le fatture per sponsorizzazione
Associazione_1 Nominativo_1alla ADS e le fatture della IT;
b) violazione dell'art.32 del d.p.r. n.600/73 per aver raddoppiato i ricavi attribuiti alle medesime operazioni bancarie di giroconto;
c) pagamento del fornitore Società_1 Srl per averli adeguatamente documentati con le matrici degli assegni bancari;
d) illegittimità della maggior Iva accertata, applicando l'Iva al 22% sui ricavi occultati, in quanto il ricorrente per l'attività svolta operava in regime di Iva monofase, quindi fuori campo Iva ex art.74 dpr n.633/72; e) la violazione dei principi di capacità contributiva e di imparzialità dell'Amministrazione per i predetti motivi di impugnazione dell'accertamento.
L' Agenzia delle Entrate-Direz.Prov. di Bari si costituiva depositando le controdeduzioni, eccependo e contestando le argomentazioni del ricorrente e chiedeva il rigetto dei ricorsi.
La C.T.P. di Bari con la suddetta sentenza, riuniti i ricorsi, non li accoglieva e riconosceva la correttezza e la legittimità dell'operato dell'Ufficio e dei relativi atti impositivi impugnati, con adeguata motivazione sul non accoglimento delle argomentazioni e dei motivi sollevati dal ricorrente, ritenendo che tutti i versamenti e i prelevamenti bancari accertati non erano stati provati e giustificati adeguatamente e analiticamente dal ricorrente come estranei all'attività, né in fase amministrativa e né in fase giudiziaria, in base alla documentazione agli atti, incombendo al medesimo l'onere probatorio per superare la presunzione legale di ricavi, ex art. 32 del d.p.r. n.600/73. Anche per le operazioni d'acquisto inesistenti il giudice di prime cure confermava:” l'insufficiente dimostrazione della effettività delle operazioni commerciali poste in essere con i fornitori in atti indicati-la cui inconsistenza coincide con l'assenza delle relative movimentazioni bancarie- nonché il recupero a tassazione delle somme movimentate 3 sui conti correnti che risultano oggettivamente non giustificate con il corredo analitico richiesto dalla norma. Con riferimento alle operazioni di sponsorizzazione il collegio osserva che, non solo non sono state adeguatamente contrastate le affermazioni contenute nel pvc in ordine all'effettiva gestione dell'ADS ma, soprattutto, il ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine all'effettività dell'operazione di medesima (Cass. 8981/2017).”
Il sig. Ric_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva tempestivo appello, depositato nei termini, avverso la suddetta sentenza, ravvisandone la nullità. L'appellante deduceva e riproponeva gli stessi motivi del giudizio di prime cure, soffermandosi anche sulla questione della querela di falso, precisando però che non l'aveva sollevata:
1. Vizio di motivazione degli avvisi di accertamenti impugnati. Le fatture di Ass_1sponsorizzazione verso la AS : l'Ufficio ha fondato i due atti di accertamento Nom_2sulle dichiarazioni rese da terzi nel PVC, più precisamente dagli informatori Sigg. (dipendente del ricorrente) e Nom_3 (amministratore dell'AS), che avevano dichiarato che l'AS fosse gestita di fatto dal ricorrente, che successivamente faceva prelevare le somme bonificate sui conti correnti e utilizzati per i propri scopi, elementi che non possono essere assunti a validi elementi di prova ma tuttalpiù indiziari che risultano superati in quanto le fatture in questione risultano regolarmente pagate con bonifici bancari e con altra documentazione contrattuale, anche fotografica, del rapporto di sponsorizzazione, e per non aver l'ufficio, pertanto, adeguatamente valutato le predette concrete prove di senso contrario, e non vi è traccia alcuna (accertamenti bancari) di versamenti di denaro nei conti del contribuente, mentre le dichiarazioni poggiavano su risentimenti di tipo personale e senza alcun riscontro documentale. Giroconti ed indagini finanziarie: l'appellante anche con riferimento ai rilievi dell'Ufficio che il contribuente non avrebbe giustificato versamenti e prelevamenti bancari sui conti correnti personali e aziendali, ribadisce che trattasi di semplici giroconti tra conti intestati al medesimo, e non maggiori ricavi non dichiarati, come erroneamente valutati prima dall'Ufficio e poi dal giudice di prime cure. Rimborsi con assegno a clienti: l'ufficio non ha giustificato alcune voci come rimborso al cliente giacché non vi sarebbe stata alcuna contabilizzazione e né emessa nota di credito. L'appellante al contrario evidenzia che tali rimborsi sono stati annotati con segno negativo nel registro 4 corrispettivi, presentando anche le matrici degli assegni bancari. Sul pagamento del Società_1 l'appellante ribadisce di aver pagato a saldo la fattura della fornitore Srl: società con gli ultimi due assegni bancari e di aver presentato sia all'ufficio che in giudizio le relative matrici, mentre l'ufficio li ha considerati prelevamenti non giustificati. Ripresa a Nominativo_1 l'appellante ribadisce che il soggetto era tassazione della fattura : un procacciatore di nominativi per vendere abbonamenti di periodici e che alla sua fattura contestata per il 2013, come costo indeducibile e iva indetraibile in quanto operazione inesistente, era allegato un cd-rom contenete dati e informazioni utili dei nominativi contattati,
a comprova dell'esistenza ed effettività dell'operazione. Maggior Iva accertata e sanzioni: l'appellante conferma e puntualizza che per l'attività svolta, egli operava in regime di Iva monofase, quindi fuori campo Iva ex art.74 dpr n.633/72, e che il maggior volume d'affari accertato e contestato non sarebbe stato soggetto ad Iva, come pure occorreva scorporare l'Iva e non aggiungerla dai maggiori ricavi accertati ed occultati dall'impresa, come statuito dalla Corte Giustizia UE sent.01/07/2021, causa C-521/19.
2. Violazione dell'art.32 del dpr n.600/73. Gli esiti delle indagini finanziarie sono anche viziati perché l'ufficio, non considerando che fossero in realtà giroconti dai conti correnti, aziendali e personali, intestati al contribuente, ha ingiustamente duplicato i ricavi attribuiti alla medesima operazione di giroconto, sia come prelievo che come versamento.
3. Violazione degli artt. 53 e 97 Cost. Per quanto in precedenza dedotto l'ufficio ha proceduto a recuperi a tassazione privi di concreto riscontro, con importi e dati errati, nonché fondati esclusivamente su elementi indiziari, con ciò violando i precetti costituzionali della capacità contributiva e dell'imparzialità dell'Amministrazione. L'appellante concludeva per l'integrale riforma della impugnata sentenza e per l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, con condanna dell'Ufficio appellato al pagamento del presente giudizio.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate, appellata, con controdeduzioni depositate in data
21/12/2021, con le quali nel merito contrastava le avverse ragioni e argomentazioni e ne chiedeva il rigetto, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio. Riproponeva gli stessi motivi del giudizio di primo grado: infondatezza dell'appello, in quanto esso non conteneva specifiche contestazioni del merito che non erano state già
5 eccepite nel precedente giudizio e delle quali i Giudici di prime cure avevano dato adeguata evidenza nella motivazione della loro decisione. Insisteva per le argomentazioni non giustificative e non adeguatamente provate da parte del contribuente sia dei versamenti e prelevamenti bancari, ritenendo fondato il recupero a tassazione degli stessi in quanto, per presunzione relativa legale, considerati ricavi derivanti dall'attività d'impresa, anche con riferimento ai supposti giroconti in quanto non sono stati esibiti gli assegni e non identificata la persona beneficiaria. Per le operazioni considerate inesistenti dall'Ufficio, perché
Ass_1anch'esse non adeguatamente provate, di sponsorizzazione della AS e di servizi di procacciamento della Nominativo_1 TT , si è dato rilievo alle Nom_3dichiarazioni dei terzi-informatori, Sigg. Nom_2 (dipendente del ricorrente) e (amministratore dell'AS), che avevano dichiarato che l'AS fosse gestita di fatto dal ricorrente, con denaro prelevato dai conti correnti sociali e consegnato al medesimo, ed emetteva fatture false, mentre per la fattura emessa dalla TT Nom_1, il medesimo non ha dimostrato di aver realmente effettuato le operazioni e creato prova certa e documentale dei servizi svolti, e il sig. Nom_2 ha dichiarato che la TT Nom_1 non ha mai fornito numeri di telefono all'appellante. Indizi assunti a valide presunzioni semplici, non essendo sufficienti la regolarità della documentazione contabile e dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili dal contribuente.
In merito al pagamento del fornitore Società_1 Srl non è stata fornita alcuna giustificazione documentale dei due assegni bancari a saldo, rispettivamente di €.5.000,00 e 17.020,00, della fattura di circa €.70.000,00 che non riporta modalità e termini di pagamento. Del pari non sono state riconosciute come giustificate le operazioni di rimborso cliente, in quanto manca la contabilizzazione e la relativa nota di credito. Ai fini Iva al maggior volume d'affari non contabilizzato di circa €. 25.000,00 (per versamenti non documentati) è stata applicata l'aliquota ordinaria del 22%, in quanto non è stata dimostrata la natura delle operazioni accertate e non contabilizzate ed anche di nessun pregio è l'eccezione di parte di scorporare l'Iva. Con riferimento al secondo e terzo motivo di appello, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle movimentazioni bancarie effettuate, mentre nel caso in esame non è stato adeguatamente provato documentalmente, e non vi è alcuna violazione dei principi della capacità contributiva e di imparzialità in quanto non vi è alcun obbligo di
6 accogliere positivamente le argomentazioni che il contribuente ha dedotto nell'istanza di accertamento di adesione, essendo completamente infondate.
L'udienza odierna, riveniente dal rinvio del 16/06/2025, si è svolta in pubblica udienza, presente il difensore dell'appellante e il funzionario dell'Agenzia Entrate, che si riportano ai propri atti processuali ed insistono per le proprie conclusioni, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento, per le seguenti motivazioni.
La Corte non ravvisa vizi di motivazione nella sentenza appellata in quanto il Giudice di prime cure ha motivato ed illustrato adeguatamente l'iter logico seguito per pervenire alle proprie decisioni e conclusioni, anche se non del tutto complete sui motivi del ricorso: sia per i versamenti che per i prelevamenti bancari, per le operazioni inesistenti e per i costi indeducibili;
pertanto, si può non concordare con essa ma non si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cfr.: Cass. S.U., n.22232/2016 e n.8053/2014).
Per giurisprudenza consolidata di legittimità in materia di accertamenti bancari, come nel caso de quo, grava sul contribuente l'onere probatorio di superare la presunzione legale relativa, posta dalle disposizioni normative, vigenti ratione temporis, dell'art. 32, 1 comma, n.
2 e 7, del d.p.r. n. 600/73 e dell'art. 51, 2 comma, n.2 e 7, del d.p.r. n. 633/73 a favore dell'Erario, offrendo non una prova generica, ma una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, mediante indicazione specifica delle diverse cause giustificative delle singole operazioni effettuate e della loro estraneità a fatti imponibili (cfr. ex multis: Cass. n.20958/2020; n.18419/2020; n.15161/2020; n.13505/2020; n.9909/2020). Nella fattispecie in questione, il contribuente non ha posto a base dei versamenti e prelevamenti bancari valide argomentazioni probatorie e relative prove, per giustificare i suddetti movimenti bancari con i ricavi contabilizzati e dichiarati. Quindi, in definitiva, le argomentazioni e le prove dedotte ed offerte dall'appellante non sono state analitiche, precise e puntuali con riferimento ai versamenti e prelevamenti bancari che, pertanto, vanno considerati ricavi e soggetti a in quanto per quest'ultimi non tassazione, anche con riferimento ai presunti giroconti sono stati esibiti gli assegni e non identificata la persona beneficiaria ed i versamenti non
7 sono avvenuti per gli stessi importi e nelle stesse date dei prelevamenti. (cfr.: Cass n. 26768/2020, n.20118/2018).
Per le operazioni considerate inesistenti dall'Ufficio, perché anch'esse non adeguatamente
Ass_1provate, di sponsorizzazione della AS e di servizi di procacciamento d'affari della Nominativo_1 TT , la Corte valuta rilevanti le dichiarazioni dei terzi-informatori ed i riscontri effettuati dai verificatori presso il contribuente e i predetti fornitori ed assume questi indizi a valide presunzioni semplici, non essendo sufficienti le argomentazioni del contribuente, pretestuose e irrilevanti circa l'inattendibilità dei terzi e sulla regolarità della documentazione contabile e dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili dal contribuente.
Società_1 In merito al pagamento del fornitore Srl, la Corte evidenzia che non è stata fornita dal contribuente alcuna giustificazione bancaria documentale dei due assegni bancari a saldo della fattura d'acquisto, che stranamente non riporta, nonostante il notevole importo, modalità e termini di pagamento.
Correttamente non sono state riconosciute dall'ufficio come giustificate le operazioni di rimborso cliente, in quanto manca la contabilizzazione e l'identificazione dei clienti con relativa nota di credito.
Ai fini Iva al maggior volume d'affari non contabilizzato (per versamenti non documentati), la Corte rileva che correttamente è stata applicata dall'ufficio l'aliquota ordinaria del 22%, in quanto non è stata dimostrata dal contribuente la natura delle operazioni accertate e non contabilizzate;
anche l'eccezione di parte di scorporare l'Iva non è da accogliere in quanto nuova eccezione in appello, vietata ex art.57 dpr n.546/92.
Con riferimento al secondo e terzo motivo di appello, la Corte ribadisce che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle movimentazioni bancarie effettuate e, nel caso in esame, non è stato adeguatamente provato documentalmente;
infine, la Corte condivide l'argomentazione dell'ufficio che non vi è alcuna violazione dei principi della capacità contributiva e di imparzialità in quanto non vi è alcun obbligo di accogliere positivamente le argomentazioni che il contribuente ha dedotto nell'istanza di accertamento di adesione, essendo completamente infondate, come in precedenza argomentato e giustificato.
8 Secondo il principio della soccombenza, le spese del giudizio sono a carico dell'appellante, soccombente, e a favore dell'Agenzia delle Entrate e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado, sia pure con più approfondita motivazione, e, per l'effetto, dichiara legittimi gli avvisi di accertamento opposti.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in
€. 12.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 17/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MI NZ, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2605/2021 depositato il 22/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 398/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 31/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002028/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012 1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002028/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002028/2012 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002028/2012 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002028/2012 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002045/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002045/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002045/2013 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002045/2013 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011002045/2013 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.398/05/2021, depositata il 31/03/2021, la C.T.P. di Bari, sez. 5, rigettava il ricorso, con condanna alle spese, per infondatezza dei motivi dedotti e proposti dal ricorrente
Ricorrente_1, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali con sede in Alberobello, contro gli avvisi di accertamento parziale, ex art. 41 bis d.p.r. n.600/73, meglio descritti in epigrafe, per l'anno d'imposta 2012, per l'importo complessivo di €. 32.621,00, e per l'anno d'imposta 2013, per l'importo complessivo di €. 398.065,00, emessi dall'Agenzia delle Entrate-Direz.Prov. di Bari, che accertava maggiori ricavi e costi indeducibili, per l'anno d'imposta 2012, rispettivamente per l'importo di €. 26.009,00 e per €. 10.000,00, nonché per maggiore Iva dovuta per €. 5.828,00, e, per l'anno d'imposta 2013, rispettivamente per l'importo di €. 64.160,00 e per €. 200.000,00, nonché per maggiore Iva dovuta per €.
26.506,00, quale somme derivanti dai versamenti e prelevamenti sui conti correnti bancari del contribuente e da fatture d'acquisto per operazioni inesistenti, nei confronti dei fornitori
IT Nominativo_1, e di sponsorizzazione con la AS Associazione_1 o di pagamenti
Società_1non adeguatamente giustificati verso la Srl, in conseguenza ad una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Putignano, ultimata con il P.V.C., consegnato alla parte il 04/10/2018, e supportata dalle indagini finanziarie regolarmente autorizzate, ex art. 32 del d.p.r. n.600/73 e art. 51 del d.p.r. n.633/72. L'Ufficio, di conseguenza, rettificava ai fini Irpef il
2 reddito d'impresa, ai fini Irap il valore della produzione e ai fini Iva il volume d'affari, determinando le relative maggiori imposte dovute, oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente aveva anche attivato, con istanza del 07/11/2019, la procedura dell'accertamento con adesione, non conclusasi con il relativo accordo, e aveva eccepito nei ricorsi, tra gli altri, i seguenti motivi: a) vizio di motivazione degli avvisi di accertamenti, per non aver l'ufficio adeguatamente motivato le operazioni considerate inesistenti, nonostante documentazioni a supporto del ricorrente, più precisamente le fatture per sponsorizzazione
Associazione_1 Nominativo_1alla ADS e le fatture della IT;
b) violazione dell'art.32 del d.p.r. n.600/73 per aver raddoppiato i ricavi attribuiti alle medesime operazioni bancarie di giroconto;
c) pagamento del fornitore Società_1 Srl per averli adeguatamente documentati con le matrici degli assegni bancari;
d) illegittimità della maggior Iva accertata, applicando l'Iva al 22% sui ricavi occultati, in quanto il ricorrente per l'attività svolta operava in regime di Iva monofase, quindi fuori campo Iva ex art.74 dpr n.633/72; e) la violazione dei principi di capacità contributiva e di imparzialità dell'Amministrazione per i predetti motivi di impugnazione dell'accertamento.
L' Agenzia delle Entrate-Direz.Prov. di Bari si costituiva depositando le controdeduzioni, eccependo e contestando le argomentazioni del ricorrente e chiedeva il rigetto dei ricorsi.
La C.T.P. di Bari con la suddetta sentenza, riuniti i ricorsi, non li accoglieva e riconosceva la correttezza e la legittimità dell'operato dell'Ufficio e dei relativi atti impositivi impugnati, con adeguata motivazione sul non accoglimento delle argomentazioni e dei motivi sollevati dal ricorrente, ritenendo che tutti i versamenti e i prelevamenti bancari accertati non erano stati provati e giustificati adeguatamente e analiticamente dal ricorrente come estranei all'attività, né in fase amministrativa e né in fase giudiziaria, in base alla documentazione agli atti, incombendo al medesimo l'onere probatorio per superare la presunzione legale di ricavi, ex art. 32 del d.p.r. n.600/73. Anche per le operazioni d'acquisto inesistenti il giudice di prime cure confermava:” l'insufficiente dimostrazione della effettività delle operazioni commerciali poste in essere con i fornitori in atti indicati-la cui inconsistenza coincide con l'assenza delle relative movimentazioni bancarie- nonché il recupero a tassazione delle somme movimentate 3 sui conti correnti che risultano oggettivamente non giustificate con il corredo analitico richiesto dalla norma. Con riferimento alle operazioni di sponsorizzazione il collegio osserva che, non solo non sono state adeguatamente contrastate le affermazioni contenute nel pvc in ordine all'effettiva gestione dell'ADS ma, soprattutto, il ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine all'effettività dell'operazione di medesima (Cass. 8981/2017).”
Il sig. Ric_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva tempestivo appello, depositato nei termini, avverso la suddetta sentenza, ravvisandone la nullità. L'appellante deduceva e riproponeva gli stessi motivi del giudizio di prime cure, soffermandosi anche sulla questione della querela di falso, precisando però che non l'aveva sollevata:
1. Vizio di motivazione degli avvisi di accertamenti impugnati. Le fatture di Ass_1sponsorizzazione verso la AS : l'Ufficio ha fondato i due atti di accertamento Nom_2sulle dichiarazioni rese da terzi nel PVC, più precisamente dagli informatori Sigg. (dipendente del ricorrente) e Nom_3 (amministratore dell'AS), che avevano dichiarato che l'AS fosse gestita di fatto dal ricorrente, che successivamente faceva prelevare le somme bonificate sui conti correnti e utilizzati per i propri scopi, elementi che non possono essere assunti a validi elementi di prova ma tuttalpiù indiziari che risultano superati in quanto le fatture in questione risultano regolarmente pagate con bonifici bancari e con altra documentazione contrattuale, anche fotografica, del rapporto di sponsorizzazione, e per non aver l'ufficio, pertanto, adeguatamente valutato le predette concrete prove di senso contrario, e non vi è traccia alcuna (accertamenti bancari) di versamenti di denaro nei conti del contribuente, mentre le dichiarazioni poggiavano su risentimenti di tipo personale e senza alcun riscontro documentale. Giroconti ed indagini finanziarie: l'appellante anche con riferimento ai rilievi dell'Ufficio che il contribuente non avrebbe giustificato versamenti e prelevamenti bancari sui conti correnti personali e aziendali, ribadisce che trattasi di semplici giroconti tra conti intestati al medesimo, e non maggiori ricavi non dichiarati, come erroneamente valutati prima dall'Ufficio e poi dal giudice di prime cure. Rimborsi con assegno a clienti: l'ufficio non ha giustificato alcune voci come rimborso al cliente giacché non vi sarebbe stata alcuna contabilizzazione e né emessa nota di credito. L'appellante al contrario evidenzia che tali rimborsi sono stati annotati con segno negativo nel registro 4 corrispettivi, presentando anche le matrici degli assegni bancari. Sul pagamento del Società_1 l'appellante ribadisce di aver pagato a saldo la fattura della fornitore Srl: società con gli ultimi due assegni bancari e di aver presentato sia all'ufficio che in giudizio le relative matrici, mentre l'ufficio li ha considerati prelevamenti non giustificati. Ripresa a Nominativo_1 l'appellante ribadisce che il soggetto era tassazione della fattura : un procacciatore di nominativi per vendere abbonamenti di periodici e che alla sua fattura contestata per il 2013, come costo indeducibile e iva indetraibile in quanto operazione inesistente, era allegato un cd-rom contenete dati e informazioni utili dei nominativi contattati,
a comprova dell'esistenza ed effettività dell'operazione. Maggior Iva accertata e sanzioni: l'appellante conferma e puntualizza che per l'attività svolta, egli operava in regime di Iva monofase, quindi fuori campo Iva ex art.74 dpr n.633/72, e che il maggior volume d'affari accertato e contestato non sarebbe stato soggetto ad Iva, come pure occorreva scorporare l'Iva e non aggiungerla dai maggiori ricavi accertati ed occultati dall'impresa, come statuito dalla Corte Giustizia UE sent.01/07/2021, causa C-521/19.
2. Violazione dell'art.32 del dpr n.600/73. Gli esiti delle indagini finanziarie sono anche viziati perché l'ufficio, non considerando che fossero in realtà giroconti dai conti correnti, aziendali e personali, intestati al contribuente, ha ingiustamente duplicato i ricavi attribuiti alla medesima operazione di giroconto, sia come prelievo che come versamento.
3. Violazione degli artt. 53 e 97 Cost. Per quanto in precedenza dedotto l'ufficio ha proceduto a recuperi a tassazione privi di concreto riscontro, con importi e dati errati, nonché fondati esclusivamente su elementi indiziari, con ciò violando i precetti costituzionali della capacità contributiva e dell'imparzialità dell'Amministrazione. L'appellante concludeva per l'integrale riforma della impugnata sentenza e per l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, con condanna dell'Ufficio appellato al pagamento del presente giudizio.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate, appellata, con controdeduzioni depositate in data
21/12/2021, con le quali nel merito contrastava le avverse ragioni e argomentazioni e ne chiedeva il rigetto, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio. Riproponeva gli stessi motivi del giudizio di primo grado: infondatezza dell'appello, in quanto esso non conteneva specifiche contestazioni del merito che non erano state già
5 eccepite nel precedente giudizio e delle quali i Giudici di prime cure avevano dato adeguata evidenza nella motivazione della loro decisione. Insisteva per le argomentazioni non giustificative e non adeguatamente provate da parte del contribuente sia dei versamenti e prelevamenti bancari, ritenendo fondato il recupero a tassazione degli stessi in quanto, per presunzione relativa legale, considerati ricavi derivanti dall'attività d'impresa, anche con riferimento ai supposti giroconti in quanto non sono stati esibiti gli assegni e non identificata la persona beneficiaria. Per le operazioni considerate inesistenti dall'Ufficio, perché
Ass_1anch'esse non adeguatamente provate, di sponsorizzazione della AS e di servizi di procacciamento della Nominativo_1 TT , si è dato rilievo alle Nom_3dichiarazioni dei terzi-informatori, Sigg. Nom_2 (dipendente del ricorrente) e (amministratore dell'AS), che avevano dichiarato che l'AS fosse gestita di fatto dal ricorrente, con denaro prelevato dai conti correnti sociali e consegnato al medesimo, ed emetteva fatture false, mentre per la fattura emessa dalla TT Nom_1, il medesimo non ha dimostrato di aver realmente effettuato le operazioni e creato prova certa e documentale dei servizi svolti, e il sig. Nom_2 ha dichiarato che la TT Nom_1 non ha mai fornito numeri di telefono all'appellante. Indizi assunti a valide presunzioni semplici, non essendo sufficienti la regolarità della documentazione contabile e dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili dal contribuente.
In merito al pagamento del fornitore Società_1 Srl non è stata fornita alcuna giustificazione documentale dei due assegni bancari a saldo, rispettivamente di €.5.000,00 e 17.020,00, della fattura di circa €.70.000,00 che non riporta modalità e termini di pagamento. Del pari non sono state riconosciute come giustificate le operazioni di rimborso cliente, in quanto manca la contabilizzazione e la relativa nota di credito. Ai fini Iva al maggior volume d'affari non contabilizzato di circa €. 25.000,00 (per versamenti non documentati) è stata applicata l'aliquota ordinaria del 22%, in quanto non è stata dimostrata la natura delle operazioni accertate e non contabilizzate ed anche di nessun pregio è l'eccezione di parte di scorporare l'Iva. Con riferimento al secondo e terzo motivo di appello, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle movimentazioni bancarie effettuate, mentre nel caso in esame non è stato adeguatamente provato documentalmente, e non vi è alcuna violazione dei principi della capacità contributiva e di imparzialità in quanto non vi è alcun obbligo di
6 accogliere positivamente le argomentazioni che il contribuente ha dedotto nell'istanza di accertamento di adesione, essendo completamente infondate.
L'udienza odierna, riveniente dal rinvio del 16/06/2025, si è svolta in pubblica udienza, presente il difensore dell'appellante e il funzionario dell'Agenzia Entrate, che si riportano ai propri atti processuali ed insistono per le proprie conclusioni, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento, per le seguenti motivazioni.
La Corte non ravvisa vizi di motivazione nella sentenza appellata in quanto il Giudice di prime cure ha motivato ed illustrato adeguatamente l'iter logico seguito per pervenire alle proprie decisioni e conclusioni, anche se non del tutto complete sui motivi del ricorso: sia per i versamenti che per i prelevamenti bancari, per le operazioni inesistenti e per i costi indeducibili;
pertanto, si può non concordare con essa ma non si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cfr.: Cass. S.U., n.22232/2016 e n.8053/2014).
Per giurisprudenza consolidata di legittimità in materia di accertamenti bancari, come nel caso de quo, grava sul contribuente l'onere probatorio di superare la presunzione legale relativa, posta dalle disposizioni normative, vigenti ratione temporis, dell'art. 32, 1 comma, n.
2 e 7, del d.p.r. n. 600/73 e dell'art. 51, 2 comma, n.2 e 7, del d.p.r. n. 633/73 a favore dell'Erario, offrendo non una prova generica, ma una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, mediante indicazione specifica delle diverse cause giustificative delle singole operazioni effettuate e della loro estraneità a fatti imponibili (cfr. ex multis: Cass. n.20958/2020; n.18419/2020; n.15161/2020; n.13505/2020; n.9909/2020). Nella fattispecie in questione, il contribuente non ha posto a base dei versamenti e prelevamenti bancari valide argomentazioni probatorie e relative prove, per giustificare i suddetti movimenti bancari con i ricavi contabilizzati e dichiarati. Quindi, in definitiva, le argomentazioni e le prove dedotte ed offerte dall'appellante non sono state analitiche, precise e puntuali con riferimento ai versamenti e prelevamenti bancari che, pertanto, vanno considerati ricavi e soggetti a in quanto per quest'ultimi non tassazione, anche con riferimento ai presunti giroconti sono stati esibiti gli assegni e non identificata la persona beneficiaria ed i versamenti non
7 sono avvenuti per gli stessi importi e nelle stesse date dei prelevamenti. (cfr.: Cass n. 26768/2020, n.20118/2018).
Per le operazioni considerate inesistenti dall'Ufficio, perché anch'esse non adeguatamente
Ass_1provate, di sponsorizzazione della AS e di servizi di procacciamento d'affari della Nominativo_1 TT , la Corte valuta rilevanti le dichiarazioni dei terzi-informatori ed i riscontri effettuati dai verificatori presso il contribuente e i predetti fornitori ed assume questi indizi a valide presunzioni semplici, non essendo sufficienti le argomentazioni del contribuente, pretestuose e irrilevanti circa l'inattendibilità dei terzi e sulla regolarità della documentazione contabile e dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili dal contribuente.
Società_1 In merito al pagamento del fornitore Srl, la Corte evidenzia che non è stata fornita dal contribuente alcuna giustificazione bancaria documentale dei due assegni bancari a saldo della fattura d'acquisto, che stranamente non riporta, nonostante il notevole importo, modalità e termini di pagamento.
Correttamente non sono state riconosciute dall'ufficio come giustificate le operazioni di rimborso cliente, in quanto manca la contabilizzazione e l'identificazione dei clienti con relativa nota di credito.
Ai fini Iva al maggior volume d'affari non contabilizzato (per versamenti non documentati), la Corte rileva che correttamente è stata applicata dall'ufficio l'aliquota ordinaria del 22%, in quanto non è stata dimostrata dal contribuente la natura delle operazioni accertate e non contabilizzate;
anche l'eccezione di parte di scorporare l'Iva non è da accogliere in quanto nuova eccezione in appello, vietata ex art.57 dpr n.546/92.
Con riferimento al secondo e terzo motivo di appello, la Corte ribadisce che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle movimentazioni bancarie effettuate e, nel caso in esame, non è stato adeguatamente provato documentalmente;
infine, la Corte condivide l'argomentazione dell'ufficio che non vi è alcuna violazione dei principi della capacità contributiva e di imparzialità in quanto non vi è alcun obbligo di accogliere positivamente le argomentazioni che il contribuente ha dedotto nell'istanza di accertamento di adesione, essendo completamente infondate, come in precedenza argomentato e giustificato.
8 Secondo il principio della soccombenza, le spese del giudizio sono a carico dell'appellante, soccombente, e a favore dell'Agenzia delle Entrate e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado, sia pure con più approfondita motivazione, e, per l'effetto, dichiara legittimi gli avvisi di accertamento opposti.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in
€. 12.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 17/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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