Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02535/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2535 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Liverini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale To4, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Unione dei Comuni Nord Est Torino, Cooperativa Animazione Valdocco Ets, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
1 - in via autonoma - del diritto soggettivo della minore -OMISSIS- alla fruizione di un trattamento integrato terapeutico, abilitativo e riabilitativo, appropriato e conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti approvate dall’I.I.S. nel mese di Ottobre 2023, consistente in prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), in prestazioni logopediche e in prestazioni di psico-motricità, con carattere di intensività e quindi in ragione di un monte ore complessivo non inferiore alle 20 ore a settimana, oltre adeguata supervisione mensile, previa, ove occorrer possa, declaratoria giudiziale dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze di rivalutazione ed elaborazione di un progetto di trattamento integrato del -OMISSIS- e del 05.09.2025, nonché del conseguente obbligo di provvedere e di ogni ulteriore statuizione di condanna;
2 - in via autonoma e comunque in via subordinata alla domanda sub 1) - per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo della minore -OMISSIS- alla fruizione di un trattamento integrato terapeutico, abilitativo e riabilitativo appropriato e conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti approvate dall’I.I.S. nel mese di Ottobre 2023, consistente in prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), in prestazioni logopediche e in prestazioni di psico-motricità, con carattere di estensività e quindi in ragione di 4 ore a settimana di prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), 1 ora a settimana di prestazioni logopediche, 1 ora a settimana di psico-motricità, oltre adeguata supervisione mensile, previa, ove occorrer possa, declaratoria giudiziale dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze di valutazione e autorizzazione dell’intervento privato in essere formulate in data -OMISSIS- e 05.09.2025, nonché del conseguente obbligo di provvedere e di ogni ulteriore statuizione di condanna;
3 - per l’effetto di quanto statuito sulle domande sub 1) e/o sub 2) e comunque anche in via autonoma - per l’accertamento e la declaratoria giudiziale del diritto soggettivo dei ricorrenti, in proprio e nella indicata qualità, anche a titolo di risarcimento del danno, al rimborso delle spese sostenute privatamente per l’esecuzione di interventi psico-educativi ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis) in favore della minore -OMISSIS-, a decorrere dalla prima prestazione successiva alla messa in lista d’attesa del 12.01.2023 (ovvero, in via subordinata, a decorrere dalla prima prestazione successiva alla rivalutazione funzionale del 26.02.2025 o dalla prima prestazione successiva all’istanza del -OMISSIS-) e fino all’ultima prestazione precedente la effettiva presa in carico dell’Amministrazione resistente, per un importo complessivo non inferiore ad euro 8.819,50, salva diversa maggiore misura di cui si darà prova nel corso del giudizio in relazione alle prestazioni private ad oggi non ancora effettuate, ovvero, in via subordinata, per il minore importo ritenuto di giustizia;
4 - per l’effetto di quanto statuito sulla domanda sub 3) - per la condanna dell’Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di denaro pari ad euro 8.819,50, salva diversa maggiore misura di cui si darà prova nel corso del giudizio in relazione alle prestazioni private ad oggi non ancora effettuate, ovvero, anche in via subordinata, per il minore importo ritenuto di giustizia;
5- in ogni caso - per l’annullamento, ove occorrer possa, di ogni atto e/o provvedimento amministrativo - anche regolamentare, interlocutorio e istruttorio -presupposto e/o comunque connesso alla vicenda oggetto del presente giudizio- e con espressa riserva di motivi aggiunti - adottato dall’Amministrazione resistente a seguito dell’istanza formulata dai ricorrenti in data -OMISSIS-, ivi espressamente compresi la nota prot. 7-OMISSIS- a firma del Dirigente responsabile della S.S. Legale e Assicurazioni dell’Amministrazione resistente ed il verbale dell’incontro del -OMISSIS- denominato “Referto erogazione prestazione” a firma della dott.ssa -OMISSIS- del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL TO4, sede di Settimo Torinese e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo ad oggi non noto presupposto e/o comunque connesso alla vicenda oggetto del presente giudizio- e con espressa riserva di motivi aggiunti - adottato dall’Amministrazione resistente a seguito dell’istanza formulata dai ricorrenti in data -OMISSIS-, ivi espressamente compresi la nota prot. 7-OMISSIS- a firma del Dirigente responsabile della S.S. Legale e Assicurazioni dell’Amministrazione resistente ed il verbale dell’incontro del -OMISSIS- denominato “Referto erogazione prestazione” a firma della dott.ssa -OMISSIS- del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL TO4, sede di Settimo Torinese e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo ad oggi non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale To4;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EN RI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato come, in data 23.12.2025, l’amministrazione resistente abbia espressamente provveduto sull’istanza avanzata dal ricorrente, avente ad oggetto l’attivazione ed erogazione di un trattamento integrato intensivo in favore di soggetto affetto da disturbo dello spettro autistico (vedi documenti n. 9 e n. 10 di parte resistente);
Ritenuto che tale provvedimento sia idoneo a far venir meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia sul ricorso avverso il silenzio atteso che, a prescindere dalla circostanza che l’atto sia o meno satisfattivo degli interessi sottesi all’istanza, esso costituisce manifestazione espressa della volontà dell’amministrazione in relazione all’attivazione dei trattamenti richiesti, sia in senso favorevole (in relazione ai trattamenti attivati) che, in parte qua , sfavorevole (in relazione ai profili per i quali i ricorrenti lamentano la mancata soddisfazione dell’interesse sotteso all’istanza);
Ritenuto, dunque, che debba essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 35 comma 1, lett. c), a tenore del quale il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso « improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito »;
Ritenuto che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbano essere poste a carico di parte resistente sulla base del principio di causalità, atteso che il provvedimento espresso conclusivo del procedimento è stato adottato successivamente all’instaurazione del giudizio sul silenzio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, determinate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
EN RI CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RI CO | OS NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.