CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 745/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3415/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_1
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15538/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5242 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento TASI relativo all'anno d'imposta
2017, per € 5.280,36, oltre sanzioni e interessi.
La società Resistente_1 srl deduceva l'illegittimità dell'avviso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, mentre nel merito la pretesa era infondata, perché l'area in questione, già occupata da un complesso industriale dismesso, era oggetto, dal 2014, di un processo di ristrutturazione aziendale e in particolare, di un piano di ristrutturazione urbanistica, che era stata sottoposta ai competenti uffici comunali per la relativa istruttoria e verifica ed ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 504/92, in caso di interventi di recupero, il valore imponibile è costituito dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato.
Resisteva Roma Capitale evidenziando che la società non aveva prodotto alcuna dichiarazione di variazione catastale, pertanto, l'iscrizione dell'immobile in catasto, quale “unità immobiliare”, doveva condurre all'apprezzamento del fabbricato e non già di un'ipotetica area fabbricabile. Ad avviso del comune, la società avrebbe dovuto operare la variazione nella categoria F, categoria catastale fittizia pertinente nel caso in cui il fabbricato non fosse ancora abitabile o utilizzabile per l'uso cui era destinato.
Non essendo stata operata, invece, alcuna variazione, doveva necessariamente commisurarsi l'imposta alle risultanze catastali.
La CGT I° accoglieva il ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 504/92, in caso di interventi di recupero, la base imponibile è costituito dal valore dell'area considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato.
Avverso la sentenza di primo grado, Roma Capitale proponeva appello, cui resisteva la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e dirimente, va dato atto dell'intervenuta conciliazione della controversia, come da documentazione allegata nel fascicolo telematico, con l'accordo della compensazione delle spese.
Pertanto, poiché l'accordo mira a definire integralmente la presente controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ex art. 48 del d.lgs. n. 546/92.
Le spese, come da accordi intercorsi, si compensano.
)
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione.
Spese compensate
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3415/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_1
Difensore_1 Valva - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15538/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5242 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento TASI relativo all'anno d'imposta
2017, per € 5.280,36, oltre sanzioni e interessi.
La società Resistente_1 srl deduceva l'illegittimità dell'avviso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, mentre nel merito la pretesa era infondata, perché l'area in questione, già occupata da un complesso industriale dismesso, era oggetto, dal 2014, di un processo di ristrutturazione aziendale e in particolare, di un piano di ristrutturazione urbanistica, che era stata sottoposta ai competenti uffici comunali per la relativa istruttoria e verifica ed ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 504/92, in caso di interventi di recupero, il valore imponibile è costituito dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato.
Resisteva Roma Capitale evidenziando che la società non aveva prodotto alcuna dichiarazione di variazione catastale, pertanto, l'iscrizione dell'immobile in catasto, quale “unità immobiliare”, doveva condurre all'apprezzamento del fabbricato e non già di un'ipotetica area fabbricabile. Ad avviso del comune, la società avrebbe dovuto operare la variazione nella categoria F, categoria catastale fittizia pertinente nel caso in cui il fabbricato non fosse ancora abitabile o utilizzabile per l'uso cui era destinato.
Non essendo stata operata, invece, alcuna variazione, doveva necessariamente commisurarsi l'imposta alle risultanze catastali.
La CGT I° accoglieva il ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 504/92, in caso di interventi di recupero, la base imponibile è costituito dal valore dell'area considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato.
Avverso la sentenza di primo grado, Roma Capitale proponeva appello, cui resisteva la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e dirimente, va dato atto dell'intervenuta conciliazione della controversia, come da documentazione allegata nel fascicolo telematico, con l'accordo della compensazione delle spese.
Pertanto, poiché l'accordo mira a definire integralmente la presente controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ex art. 48 del d.lgs. n. 546/92.
Le spese, come da accordi intercorsi, si compensano.
)
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione.
Spese compensate