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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/10/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5408/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5408 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GAETANO ANASTASIO Parte_2
, ed elettivamente domiciliata in Lucca, alla via Email_1
Francesco Carrara n.48, presso lo studio del predetto difensore avv. Gaetano Anastasio.
Contro
(c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. OSCAR DI Controparte_1
AR , ed elettivamente domiciliata in Pisa, lungarno Buozzi n.3, Email_2 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pinto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL CONTENUTO DELL'ATTO DI CITAZIONE.
Con atto di citazione depositato in cancelleria in data 17 dicembre 2018, in Parte_1 raggruppamento temporaneo di impresa con Laser Design, risultava vincitrice di gara di appalto per la fornitura e l'allestimento di prodotti di grafica per conto di Controparte_2
Stante la notevole complessità logistica dell'affare, stipulava contratti di Parte_1 subappalto con allestitori locali in grado di curare in loco la messa in opera delle lavorazioni.
In siffatto contesto, si perfezionava il rapporto contrattuale - che assumeva le vesti di un subappalto - tra la e la ditta ”. A quest'ultima ditta, come Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 9 detto, era demandato il compito di procedere all'allestimento grafico di numerosi uffici postali compresi quelli siti in Rotonda e San Brancato di S.A. Proprio con riferimento a tali ultimi due uffici, l'attrice ha da dolersi del fatto che, nonostante comunicazione di segno contrario proveniente dalla , la stessa non provvedeva ad eseguire le lavorazioni CP_1 richieste pur inviando fotografie all'evidenza alterate. In ragione delle condotte asseritamente fraudolente del subappaltatore, comunicava alla l'applicazione della CP_2 Parte_1 penale contrattuale, per un importo di euro 13.200,00 oltre Iva (complessivamente dunque
16.104,00). Ed è proprio siffatta cifra che viene ora qua domandata a titolo di risarcimento del danno subito, in aggiunta alla restituzione (stante il sostenuto inadempimento) di quanto indebitamente percepito dalla a titolo di compenso. CP_1
L'attrice concludeva dunque in tal senso, richiedendo, anche, una regolamentazione delle spese di lite favorevole a sé e alle proprie ragioni.
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2. LA COMPARSA DI COSTITUZIONE.
Seppur vocata regolarmente in ius, la ditta non si costituiva inizialmente Controparte_1 in causa e, all'udienza del 30 maggio 2019, ne veniva dichiarata la contumacia. Soltanto in data 29 luglio 2019 si costituiva contestando allegazioni e richieste di cui all'atto introduttivo del presente giudizio. In particolare, la rilevava come la fosse CP_1 Parte_1 perfettamente a conoscenza del fatto che i lavori non fossero stati ancora eseguiti.
Ed invero, l'attrice medesima aveva dedotto che “in data 28/08/2017, lo stesso ( ) CP_1 inviava a tutti i direttori degli uffici postali una mail nella quale segnalava le date di intervento per i giorni 30/08/2017 e 10/11/2017”. Era, pertanto, chiaramente noto ad che i lavori non erano ancora stati eseguiti e anche la “scelta” di retrodatare la Parte_1 fatturazione delle operazioni era da ritenersi riconducibile al comportamento dell'odierna parte attrice che espressamente aveva richiesto che la fattura indicasse la data del 30 giugno
2017. Stando, quindi, alla ricostruzione della parte convenuta, aveva premura di Parte_1 ricevere la documentazione così da ottenere il pagamento dalla sua committente, ben e pur sapendo che a quella data i lavori non erano ancora stati eseguiti e che non potevano essere eseguiti fino a quando il materiale per l'allestimento non fosse stato consegnato (il materiale veniva fornito solo il 9 settembre 2017). Tra l'altro, la non ha mai comunicato, CP_1 nelle forme previste dal contratto, di aver ultimato i lavori.
pagina 2 di 9 Da qui l'infondatezza delle domanda attoree e la richiesta di rigetto, integrale, delle stesse, con anche una regolamentazione delle spese favorevole a sé e alle proprie ragioni, sul rilievo, altresì, ulteriore, afferente alla domanda di restituzione del compenso percepito asseritamente in modo indebito, per cui la fattura datata giugno 2017 avrebbe fatto riferimento a 18 uffici postali, con la conseguenza, allora, che, stando le cose nei termini sopra succintamente rappresentati, (l'attrice) avrebbe, quindi, potuto richiedere la restituzione di soli Parte_1 euro 248,88 (cifra riferita a due soli uffici asseritamente non allestiti).
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3. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Sulle posizioni delle parti come appena sopra succintamente esposte, si dava corso all'istruzione del caso. La causa, istruita documentalmente, perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni che veniva celebrata in modalità cartolare e, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate da tutt'e due parti costituite, trattenuta in decisione e decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-.-
4. LE RAGIONI DELLA DECISIONE, E L'ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLE DOMANDE
ATTOREE.
Le domande attoree sono in parte fondate e, come tali, meritano parziale accoglimento.
Incontestato è che tra le parti ora qua in contesa era stato stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di opere decorative (doc 2. fascicolo di parte attrice).
Una siffatta intesa, lecita e rispettosa delle previsioni contenute nell'accordo quadro
[...]
(doc. 1 fascicolo parte attrice), veniva espressamente autorizzata dalla Controparte_3 committente che come da documentazione allegata (doc. 3 parte attrice). CP_2 espressamente autorizzava la richiesta di subappalto per l'allestimento di grafica presso gli uffici postali in favore della ditta (doc. 3 parte attrice). Ed invero, Controparte_1
resasi aggiudicataria di una commessa importante, aveva verosimilmente ritenuto Parte_1 di concedere in subappalto la realizzazione di parte di siffatte lavorazioni/opere. Ed è qui che origina la controversia approdata innanzi all'adito Tribunale: la si sarebbe Controparte_1 resa inadempiente - accedendo alla rappresentazione di parte attrice - rispetto alla realizzazione di due uffici postali e, segnatamente, degli uffici postali di Rotonda e San
Brancato di S.A., tenendo, altresì, condotte fraudolente, allegando su file DropBox fotografie pagina 3 di 9 artefatte dello stato dei luoghi, così celando la mancata realizzazione dei lavori commissionatigli. Accadeva, però, che , avvedutasi del mancato allestimento, CP_2 applicava all'appaltatrice la penale contrattualmente prevista, pari a complessivi 16.104,00 euro.
Ora, non par dubbio che i lavori riferiti ai due uffici postali sovra indicati non siano stati eseguiti. Controverso è invece l'accertamento delle responsabilità del caso, rendendosi al fine necessaria la disamina dell'obbligazione dedotta nel titolo contrattuale, e, segnatamente, dell'esatto comportamento che le parti avrebbero dovuto tenere.
È noto che l'esattezza dell'adempimento vada ricostruito in astratto alla luce del titolo negoziale, salvo poi verificarne in concreto l'esatta corrispondenza con l'attività effettivamente svolta ed esigibile dal debitore. Il contratto di subappalto versato in atti recava indicazione chiara e puntuale del procedimento che il subappaltatore avrebbe dovuto seguire nell'esecuzione dei lavori. L'art. 2 del contratto prevedeva l'obbligo di di far Parte_1 pervenire alla ditta i kit grafici da “montare” presso i diversi siti. La stessa Controparte_1 avrebbe dovuto far pervenire all'appaltatore (rectius subappaltatore) l'elenco dei Parte_1 siti interessati alla fornitura che si sarebbe dovuta eseguire nei 15 giorni successivi alla data di ricezione del buono di consegna. Una volta ricevuto l'elenco e i kit da montare, la
[...]
avrebbe dovuto provvedere a concordare le date degli interventi da effettuare coi CP_1 singoli uffici postali interessati.
Questa, dunque, l'attività da eseguire.
Alla ditta era però fatto obbligo di fornire a richiesta di un mensile CP_1 Parte_1 riepilogativo in formato elettronico degli allestimenti effettuati. A conclusione di ogni allestimento avrebbe dovuto “essere redatto il verbale di regolare esecuzione della fornitura, timbrato e firmato dal referente dell'ufficio postale e dal referente del subappaltatore” e successivamente inviato alla in uno alla documentazione comprovante le Parte_1 lavorazioni. I verbali ora detti, per espressa previsione, si sarebbero dovuti considerare documenti essenziali ai fini del pagamento.
Così compendiati i fatti, particolare rilievo ai fini dell'assumenda decisione rivestono le date degli avvenimenti occorsi.
In data 28 febbraio 2017, tale per conto della quale Account Testimone_1 Parte_1
Manager di comunicava alla ditta l'elenco dei siti da allestire entro il Parte_1 CP_1
pagina 4 di 9 15/20 maggio 2017, informandolo del fatto che il giorno successivo avrebbe inviato il kit necessario.
Non par dubbio (ed è, in buona sostanza) incontestato che i due uffici postali siti in Rotonda
e San Brancato S.A. non siano stati allestiti.
Parte attrice ha allegato un'attività fraudolenta della che avrebbe inteso Controparte_1 dissimulare e nascondere la mancata realizzazione dei lavori, depositando su DropBox foto artatamente contraffatte che attestavano la realizzazione di allestimenti (per vero non realizzati).
Manca, però, in atti prova della riferibilità delle foto ora dette alla . Controparte_1
Dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa, non è possibile inferire la riconducibilità delle foto versate in atti da Esanastri-attrice alla ditta . Non Controparte_1
è stato, infatti, prodotto il file digitale Dropbox, né un suo estratto, né alcunché che potesse legittimamente indurre a ritenere le foto prodotte come riconducibili alla . CP_1
Tra l'altro, come già rilevato, la certificazione dell'avvenuto allestimento doveva, ex contractu, seguire un procedimento preciso ed indicato in contratto;
con la conseguenza che in assenza del verbale di regolare esecuzione dei lavori, non era autorizzata a (non Parte_1 poteva) comunicare a l'esecuzione/la compiuta esecuzione degli stessi. CP_2
In contratto era stato previsto un onere e/o un'attività ulteriore rispetto alla mera compilazione di un file online (la cui prova della cui riconducibilità al soggetto obbligato a siffatta compilazione, lo si ripete, in ogni caso difetta).
Va, poi, osservato che dalla fattura offerta in comunicazione dalla stessa e che reca Parte_1 la data del 30 giugno 2017 (doc. n. 11 allegato da parte attrice) - seppur non par dubbio che sia stata redatta in una data successiva (ed è, infatti, sempre parte attrice ad allegare tanto) - risulta che il materiale di allestimento era stato inviato soltanto in data 9.09.2017 (si legge, infatti nella fattura del 30.06.2017 di cui al doc. n. 11 “a parziale scarico vostro ddt pi 110 del 9.09.2017”) e che, dunque, i lavori non potevano essere stati portati a compimento prima dell'invio del materiale di allestimento.
Ora, è vero che la fattura è un documento redatto unilateralmente dalla parte e che, dunque, non può far piena prova dei fatti in essa rappresentati, specie se favorevoli alla parte che la allega. È, però, vero che dinanzi all'indicazione specifica di una data di invio del materiale
(seppure in un documento di parte quale la fattura), parte attrice avrebbe potuto - e dovuto -
pagina 5 di 9 offrire prova positiva dell'invio in epoca precedente, depositando la relativa bolla di consegna. E tale non può ritenersi il documento individuato col n. 4 (l'allegato del doc. 4 a pag. 2) nel fascicolo di parte attrice, posto che non recando siffatto documento la firma del destinatario, non può assurgere al rango di prova certa dell'effettiva ricezione del materiale
(il documento di trasporto reca la firma del solo conducente e non anche del destinatario).
A ben guardare, il documento di trasporto appena sopra detto (quello di cui all'allegato del doc. n. 2 versato in atti da parte attrice) non reca neppure la data di ricezione dei colli, ma solo la data della spedizione: il documento di trasporto avrebbe, infatti, potuto valere a provare la data della consegna (che non è per vero chiaramente indicata) ove avesse recato la firma del destinatario (che invece non reca).
In assenza di siffatta prova, la pretesa risarcitoria avanzata da non può trovare Parte_1 accoglimento.
E, questo, perché l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce (è vero) deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto (nel caso, la mancata consegna del materiale) la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 14.07.2000, 9385, Cass.
11.01.2007, n. 384; Cass. 13.06.2013, n. 14854).
Applicando, allora, le regole suesposte al caso all'esame, già solo quanto riportato nella fattura del 30.06.2017 (di cui al doc. n. 11 del fascicolo di parte attrice, laddove si legge “a parziale scarico vostro ddt pi 110 del 9.09.2017”) vale a provare (quale fatto positivo contrario) che la consegna del materiale necessario all'esecuzione dei lavori si colloca in una data successiva al 10 luglio 2017 quando ha richiesto la fattura retrodata al 30 Parte_1 giugno 2017 alla (si veda doc. n. 10 allegato al fascicolo di parte attrice), Controparte_1 così intendendo dire che la non ha offerto prova di un fatto negativo (negativa CP_1 non sunt probanda), quale la mancata consegna del materiale occorrente per l'allestimento in una data antecedente al 9 settembre 2017, bensì prova di un fatto positivo (a propria volta,
pagina 6 di 9 fatto estintivo del diritto all'accertamento dell'inadempimento della vantato CP_1 dall'attrice) quale la consegna del materiale occorrente per l'allestimento in una data successiva alla data del 10 luglio 2017 in cui ha richiesto il pagamento dei lavori Parte_1
(che non erano ancora stati effettuati) alla committente . CP_2
Se si considera, infatti, che il DDT PI110 relativo al materiale fornito per l'allestimento è CP_ datato 9.09.2017, va da sé che prima dell'ora detto 9.09.2017 la non aveva CP_1 ancora a disposizione la fornitura occorrente all'esecuzione dei lavori (ed ne era, Parte_1 ovviamente, perfettamente a conoscenza)
A ciò si aggiunga che la stessa aveva comunicato con e-mail del 29.08.2017 che CP_1
l'allestimento sarebbe iniziato solo dopo il 30.08.2017 (doc. 6 fascicolo di parte attrice).
A quella data, il 29.08.2017, avrebbe, allora, potuto diligentemente avvisare la Parte_1 committenza della mancata realizzazione degli allestimenti (fermo il rilievo, per cui, comunque, lo si ripete, in assenza di apposito processo verbale nessuno era autorizzato a dare per eseguiti i lavori presso gli uffici indicati).
Sussistono, pertanto, indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che richiedendo Parte_1 alla ditta fattura e richiedendo che la fattura fosse retrodatata al 30.06.2017 (si CP_1 veda mail del 10.07.2017 dove è scritto: pagamento: come da contratto (“entro 20 gg. successivi dall'incasso del committente”) con fattura che dovrà essere datata 30.06.2017) intendeva entrare nella disponibilità della documentazione occorrente per ottenere il pagamento dalla committente-Poste, ben sapendo, nondimeno, che a quella data i lavori non solo non erano stati eseguiti ma, anche, che non sarebbero potuti essere stati eseguiti fino a quando il materiale per l'allestimento non fosse stato consegnato (materiale fornito soltanto il 9.09.2017).
Le considerazioni suesposte inducono, allora, a respingere la domanda avanzata da Parte_1 di accertamento di inadempimento contrattuale della e di Controparte_1 consequenziale domanda di risarcimento del danno pari all'importo della penale ad essa addebitata da Parte_1 Controparte_2
L'esecuzione ritardata dei lavori da parte di in uno alle condotte tenute dalla stessa Parte_1 come sopra sinteticamente rappresentate, legittimano, cioè a dire, la richiesta di a CP_2 di pagamento della penale, alla stregua di una sanzione economica (prevista in Parte_1
pagina 7 di 9 contratto) per il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori, senza possibilità per nei rapporti con la ditta , di rivalersi sulla stessa. Parte_1 CP_1
Si pensi solo che la consegna, da parte di (subappaltante) alla Parte_1 Controparte_1
(subappaltatrice), del materiale occorrente all'allestimento è stata effettuata in una data successiva alla data in cui i lavori commissionati dall'appaltante alla subappaltante- CP_2 avrebbero dovuto essere ultimati. Parte_1
5. SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DEL CORRISPETTIVO VERSATO ALLA
[...]
Controparte_4
Quando alla domanda di restituzione del compenso corrisposto alla ditta Controparte_1 quale corrispettivo dell'esecuzione dei lavori, la stessa risulta fondata nei limiti che appresso vedremo.
Non è, per vero, contestato che i lavori presso i due uffici postali non siano stati eseguiti seppure indicati nella già menzionata fattura retrodatata.
La somma corrisposta da alla si riferiva, nondimeno, anche Parte_1 CP_1 all'allestimento di altri uffici postali (ed è questa, pure, circostanza rispetto, la quale non vi
è contestazione).
L'importo da restituire ad risulta essere pari a soli euro 248,88, che seppure è Parte_1 importo indicato da parte convenuta (quale, appunto, corrispettivo per i due lavori non eseguiti) è importo non contestato (nell'ammontare) da parte attrice.
6. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, considerata la condotta processuale, e non, di ciascuna parte costituita, visto, altresì, l'esito del giudizio, si ritiene equo e congruo compensarle integralmente tra esse stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione, in accoglimento parziale delle domande svolte da parte attrice:
CONDANNA la ditta (c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, , a corrispondere alla in Controparte_1 Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra la somma di Parte_2 euro 248,88 oltre interessi legali dalla data di corresponsione (da alla ditta Parte_1 [...]
fino al totale soddisfo. CP_1
pagina 8 di 9 RESPINGE le altre domande formulate dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, sig.ra Parte_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pisa il 16.10.2025
Il Giudice dott.ssa Santa Spina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5408 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GAETANO ANASTASIO Parte_2
, ed elettivamente domiciliata in Lucca, alla via Email_1
Francesco Carrara n.48, presso lo studio del predetto difensore avv. Gaetano Anastasio.
Contro
(c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. OSCAR DI Controparte_1
AR , ed elettivamente domiciliata in Pisa, lungarno Buozzi n.3, Email_2 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pinto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL CONTENUTO DELL'ATTO DI CITAZIONE.
Con atto di citazione depositato in cancelleria in data 17 dicembre 2018, in Parte_1 raggruppamento temporaneo di impresa con Laser Design, risultava vincitrice di gara di appalto per la fornitura e l'allestimento di prodotti di grafica per conto di Controparte_2
Stante la notevole complessità logistica dell'affare, stipulava contratti di Parte_1 subappalto con allestitori locali in grado di curare in loco la messa in opera delle lavorazioni.
In siffatto contesto, si perfezionava il rapporto contrattuale - che assumeva le vesti di un subappalto - tra la e la ditta ”. A quest'ultima ditta, come Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 9 detto, era demandato il compito di procedere all'allestimento grafico di numerosi uffici postali compresi quelli siti in Rotonda e San Brancato di S.A. Proprio con riferimento a tali ultimi due uffici, l'attrice ha da dolersi del fatto che, nonostante comunicazione di segno contrario proveniente dalla , la stessa non provvedeva ad eseguire le lavorazioni CP_1 richieste pur inviando fotografie all'evidenza alterate. In ragione delle condotte asseritamente fraudolente del subappaltatore, comunicava alla l'applicazione della CP_2 Parte_1 penale contrattuale, per un importo di euro 13.200,00 oltre Iva (complessivamente dunque
16.104,00). Ed è proprio siffatta cifra che viene ora qua domandata a titolo di risarcimento del danno subito, in aggiunta alla restituzione (stante il sostenuto inadempimento) di quanto indebitamente percepito dalla a titolo di compenso. CP_1
L'attrice concludeva dunque in tal senso, richiedendo, anche, una regolamentazione delle spese di lite favorevole a sé e alle proprie ragioni.
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2. LA COMPARSA DI COSTITUZIONE.
Seppur vocata regolarmente in ius, la ditta non si costituiva inizialmente Controparte_1 in causa e, all'udienza del 30 maggio 2019, ne veniva dichiarata la contumacia. Soltanto in data 29 luglio 2019 si costituiva contestando allegazioni e richieste di cui all'atto introduttivo del presente giudizio. In particolare, la rilevava come la fosse CP_1 Parte_1 perfettamente a conoscenza del fatto che i lavori non fossero stati ancora eseguiti.
Ed invero, l'attrice medesima aveva dedotto che “in data 28/08/2017, lo stesso ( ) CP_1 inviava a tutti i direttori degli uffici postali una mail nella quale segnalava le date di intervento per i giorni 30/08/2017 e 10/11/2017”. Era, pertanto, chiaramente noto ad che i lavori non erano ancora stati eseguiti e anche la “scelta” di retrodatare la Parte_1 fatturazione delle operazioni era da ritenersi riconducibile al comportamento dell'odierna parte attrice che espressamente aveva richiesto che la fattura indicasse la data del 30 giugno
2017. Stando, quindi, alla ricostruzione della parte convenuta, aveva premura di Parte_1 ricevere la documentazione così da ottenere il pagamento dalla sua committente, ben e pur sapendo che a quella data i lavori non erano ancora stati eseguiti e che non potevano essere eseguiti fino a quando il materiale per l'allestimento non fosse stato consegnato (il materiale veniva fornito solo il 9 settembre 2017). Tra l'altro, la non ha mai comunicato, CP_1 nelle forme previste dal contratto, di aver ultimato i lavori.
pagina 2 di 9 Da qui l'infondatezza delle domanda attoree e la richiesta di rigetto, integrale, delle stesse, con anche una regolamentazione delle spese favorevole a sé e alle proprie ragioni, sul rilievo, altresì, ulteriore, afferente alla domanda di restituzione del compenso percepito asseritamente in modo indebito, per cui la fattura datata giugno 2017 avrebbe fatto riferimento a 18 uffici postali, con la conseguenza, allora, che, stando le cose nei termini sopra succintamente rappresentati, (l'attrice) avrebbe, quindi, potuto richiedere la restituzione di soli Parte_1 euro 248,88 (cifra riferita a due soli uffici asseritamente non allestiti).
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3. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Sulle posizioni delle parti come appena sopra succintamente esposte, si dava corso all'istruzione del caso. La causa, istruita documentalmente, perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni che veniva celebrata in modalità cartolare e, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate da tutt'e due parti costituite, trattenuta in decisione e decisa per il tramite della presente sentenza.
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4. LE RAGIONI DELLA DECISIONE, E L'ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLE DOMANDE
ATTOREE.
Le domande attoree sono in parte fondate e, come tali, meritano parziale accoglimento.
Incontestato è che tra le parti ora qua in contesa era stato stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di opere decorative (doc 2. fascicolo di parte attrice).
Una siffatta intesa, lecita e rispettosa delle previsioni contenute nell'accordo quadro
[...]
(doc. 1 fascicolo parte attrice), veniva espressamente autorizzata dalla Controparte_3 committente che come da documentazione allegata (doc. 3 parte attrice). CP_2 espressamente autorizzava la richiesta di subappalto per l'allestimento di grafica presso gli uffici postali in favore della ditta (doc. 3 parte attrice). Ed invero, Controparte_1
resasi aggiudicataria di una commessa importante, aveva verosimilmente ritenuto Parte_1 di concedere in subappalto la realizzazione di parte di siffatte lavorazioni/opere. Ed è qui che origina la controversia approdata innanzi all'adito Tribunale: la si sarebbe Controparte_1 resa inadempiente - accedendo alla rappresentazione di parte attrice - rispetto alla realizzazione di due uffici postali e, segnatamente, degli uffici postali di Rotonda e San
Brancato di S.A., tenendo, altresì, condotte fraudolente, allegando su file DropBox fotografie pagina 3 di 9 artefatte dello stato dei luoghi, così celando la mancata realizzazione dei lavori commissionatigli. Accadeva, però, che , avvedutasi del mancato allestimento, CP_2 applicava all'appaltatrice la penale contrattualmente prevista, pari a complessivi 16.104,00 euro.
Ora, non par dubbio che i lavori riferiti ai due uffici postali sovra indicati non siano stati eseguiti. Controverso è invece l'accertamento delle responsabilità del caso, rendendosi al fine necessaria la disamina dell'obbligazione dedotta nel titolo contrattuale, e, segnatamente, dell'esatto comportamento che le parti avrebbero dovuto tenere.
È noto che l'esattezza dell'adempimento vada ricostruito in astratto alla luce del titolo negoziale, salvo poi verificarne in concreto l'esatta corrispondenza con l'attività effettivamente svolta ed esigibile dal debitore. Il contratto di subappalto versato in atti recava indicazione chiara e puntuale del procedimento che il subappaltatore avrebbe dovuto seguire nell'esecuzione dei lavori. L'art. 2 del contratto prevedeva l'obbligo di di far Parte_1 pervenire alla ditta i kit grafici da “montare” presso i diversi siti. La stessa Controparte_1 avrebbe dovuto far pervenire all'appaltatore (rectius subappaltatore) l'elenco dei Parte_1 siti interessati alla fornitura che si sarebbe dovuta eseguire nei 15 giorni successivi alla data di ricezione del buono di consegna. Una volta ricevuto l'elenco e i kit da montare, la
[...]
avrebbe dovuto provvedere a concordare le date degli interventi da effettuare coi CP_1 singoli uffici postali interessati.
Questa, dunque, l'attività da eseguire.
Alla ditta era però fatto obbligo di fornire a richiesta di un mensile CP_1 Parte_1 riepilogativo in formato elettronico degli allestimenti effettuati. A conclusione di ogni allestimento avrebbe dovuto “essere redatto il verbale di regolare esecuzione della fornitura, timbrato e firmato dal referente dell'ufficio postale e dal referente del subappaltatore” e successivamente inviato alla in uno alla documentazione comprovante le Parte_1 lavorazioni. I verbali ora detti, per espressa previsione, si sarebbero dovuti considerare documenti essenziali ai fini del pagamento.
Così compendiati i fatti, particolare rilievo ai fini dell'assumenda decisione rivestono le date degli avvenimenti occorsi.
In data 28 febbraio 2017, tale per conto della quale Account Testimone_1 Parte_1
Manager di comunicava alla ditta l'elenco dei siti da allestire entro il Parte_1 CP_1
pagina 4 di 9 15/20 maggio 2017, informandolo del fatto che il giorno successivo avrebbe inviato il kit necessario.
Non par dubbio (ed è, in buona sostanza) incontestato che i due uffici postali siti in Rotonda
e San Brancato S.A. non siano stati allestiti.
Parte attrice ha allegato un'attività fraudolenta della che avrebbe inteso Controparte_1 dissimulare e nascondere la mancata realizzazione dei lavori, depositando su DropBox foto artatamente contraffatte che attestavano la realizzazione di allestimenti (per vero non realizzati).
Manca, però, in atti prova della riferibilità delle foto ora dette alla . Controparte_1
Dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa, non è possibile inferire la riconducibilità delle foto versate in atti da Esanastri-attrice alla ditta . Non Controparte_1
è stato, infatti, prodotto il file digitale Dropbox, né un suo estratto, né alcunché che potesse legittimamente indurre a ritenere le foto prodotte come riconducibili alla . CP_1
Tra l'altro, come già rilevato, la certificazione dell'avvenuto allestimento doveva, ex contractu, seguire un procedimento preciso ed indicato in contratto;
con la conseguenza che in assenza del verbale di regolare esecuzione dei lavori, non era autorizzata a (non Parte_1 poteva) comunicare a l'esecuzione/la compiuta esecuzione degli stessi. CP_2
In contratto era stato previsto un onere e/o un'attività ulteriore rispetto alla mera compilazione di un file online (la cui prova della cui riconducibilità al soggetto obbligato a siffatta compilazione, lo si ripete, in ogni caso difetta).
Va, poi, osservato che dalla fattura offerta in comunicazione dalla stessa e che reca Parte_1 la data del 30 giugno 2017 (doc. n. 11 allegato da parte attrice) - seppur non par dubbio che sia stata redatta in una data successiva (ed è, infatti, sempre parte attrice ad allegare tanto) - risulta che il materiale di allestimento era stato inviato soltanto in data 9.09.2017 (si legge, infatti nella fattura del 30.06.2017 di cui al doc. n. 11 “a parziale scarico vostro ddt pi 110 del 9.09.2017”) e che, dunque, i lavori non potevano essere stati portati a compimento prima dell'invio del materiale di allestimento.
Ora, è vero che la fattura è un documento redatto unilateralmente dalla parte e che, dunque, non può far piena prova dei fatti in essa rappresentati, specie se favorevoli alla parte che la allega. È, però, vero che dinanzi all'indicazione specifica di una data di invio del materiale
(seppure in un documento di parte quale la fattura), parte attrice avrebbe potuto - e dovuto -
pagina 5 di 9 offrire prova positiva dell'invio in epoca precedente, depositando la relativa bolla di consegna. E tale non può ritenersi il documento individuato col n. 4 (l'allegato del doc. 4 a pag. 2) nel fascicolo di parte attrice, posto che non recando siffatto documento la firma del destinatario, non può assurgere al rango di prova certa dell'effettiva ricezione del materiale
(il documento di trasporto reca la firma del solo conducente e non anche del destinatario).
A ben guardare, il documento di trasporto appena sopra detto (quello di cui all'allegato del doc. n. 2 versato in atti da parte attrice) non reca neppure la data di ricezione dei colli, ma solo la data della spedizione: il documento di trasporto avrebbe, infatti, potuto valere a provare la data della consegna (che non è per vero chiaramente indicata) ove avesse recato la firma del destinatario (che invece non reca).
In assenza di siffatta prova, la pretesa risarcitoria avanzata da non può trovare Parte_1 accoglimento.
E, questo, perché l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce (è vero) deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto (nel caso, la mancata consegna del materiale) la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 14.07.2000, 9385, Cass.
11.01.2007, n. 384; Cass. 13.06.2013, n. 14854).
Applicando, allora, le regole suesposte al caso all'esame, già solo quanto riportato nella fattura del 30.06.2017 (di cui al doc. n. 11 del fascicolo di parte attrice, laddove si legge “a parziale scarico vostro ddt pi 110 del 9.09.2017”) vale a provare (quale fatto positivo contrario) che la consegna del materiale necessario all'esecuzione dei lavori si colloca in una data successiva al 10 luglio 2017 quando ha richiesto la fattura retrodata al 30 Parte_1 giugno 2017 alla (si veda doc. n. 10 allegato al fascicolo di parte attrice), Controparte_1 così intendendo dire che la non ha offerto prova di un fatto negativo (negativa CP_1 non sunt probanda), quale la mancata consegna del materiale occorrente per l'allestimento in una data antecedente al 9 settembre 2017, bensì prova di un fatto positivo (a propria volta,
pagina 6 di 9 fatto estintivo del diritto all'accertamento dell'inadempimento della vantato CP_1 dall'attrice) quale la consegna del materiale occorrente per l'allestimento in una data successiva alla data del 10 luglio 2017 in cui ha richiesto il pagamento dei lavori Parte_1
(che non erano ancora stati effettuati) alla committente . CP_2
Se si considera, infatti, che il DDT PI110 relativo al materiale fornito per l'allestimento è CP_ datato 9.09.2017, va da sé che prima dell'ora detto 9.09.2017 la non aveva CP_1 ancora a disposizione la fornitura occorrente all'esecuzione dei lavori (ed ne era, Parte_1 ovviamente, perfettamente a conoscenza)
A ciò si aggiunga che la stessa aveva comunicato con e-mail del 29.08.2017 che CP_1
l'allestimento sarebbe iniziato solo dopo il 30.08.2017 (doc. 6 fascicolo di parte attrice).
A quella data, il 29.08.2017, avrebbe, allora, potuto diligentemente avvisare la Parte_1 committenza della mancata realizzazione degli allestimenti (fermo il rilievo, per cui, comunque, lo si ripete, in assenza di apposito processo verbale nessuno era autorizzato a dare per eseguiti i lavori presso gli uffici indicati).
Sussistono, pertanto, indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che richiedendo Parte_1 alla ditta fattura e richiedendo che la fattura fosse retrodatata al 30.06.2017 (si CP_1 veda mail del 10.07.2017 dove è scritto: pagamento: come da contratto (“entro 20 gg. successivi dall'incasso del committente”) con fattura che dovrà essere datata 30.06.2017) intendeva entrare nella disponibilità della documentazione occorrente per ottenere il pagamento dalla committente-Poste, ben sapendo, nondimeno, che a quella data i lavori non solo non erano stati eseguiti ma, anche, che non sarebbero potuti essere stati eseguiti fino a quando il materiale per l'allestimento non fosse stato consegnato (materiale fornito soltanto il 9.09.2017).
Le considerazioni suesposte inducono, allora, a respingere la domanda avanzata da Parte_1 di accertamento di inadempimento contrattuale della e di Controparte_1 consequenziale domanda di risarcimento del danno pari all'importo della penale ad essa addebitata da Parte_1 Controparte_2
L'esecuzione ritardata dei lavori da parte di in uno alle condotte tenute dalla stessa Parte_1 come sopra sinteticamente rappresentate, legittimano, cioè a dire, la richiesta di a CP_2 di pagamento della penale, alla stregua di una sanzione economica (prevista in Parte_1
pagina 7 di 9 contratto) per il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori, senza possibilità per nei rapporti con la ditta , di rivalersi sulla stessa. Parte_1 CP_1
Si pensi solo che la consegna, da parte di (subappaltante) alla Parte_1 Controparte_1
(subappaltatrice), del materiale occorrente all'allestimento è stata effettuata in una data successiva alla data in cui i lavori commissionati dall'appaltante alla subappaltante- CP_2 avrebbero dovuto essere ultimati. Parte_1
5. SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DEL CORRISPETTIVO VERSATO ALLA
[...]
Controparte_4
Quando alla domanda di restituzione del compenso corrisposto alla ditta Controparte_1 quale corrispettivo dell'esecuzione dei lavori, la stessa risulta fondata nei limiti che appresso vedremo.
Non è, per vero, contestato che i lavori presso i due uffici postali non siano stati eseguiti seppure indicati nella già menzionata fattura retrodatata.
La somma corrisposta da alla si riferiva, nondimeno, anche Parte_1 CP_1 all'allestimento di altri uffici postali (ed è questa, pure, circostanza rispetto, la quale non vi
è contestazione).
L'importo da restituire ad risulta essere pari a soli euro 248,88, che seppure è Parte_1 importo indicato da parte convenuta (quale, appunto, corrispettivo per i due lavori non eseguiti) è importo non contestato (nell'ammontare) da parte attrice.
6. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, considerata la condotta processuale, e non, di ciascuna parte costituita, visto, altresì, l'esito del giudizio, si ritiene equo e congruo compensarle integralmente tra esse stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione, in accoglimento parziale delle domande svolte da parte attrice:
CONDANNA la ditta (c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, , a corrispondere alla in Controparte_1 Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra la somma di Parte_2 euro 248,88 oltre interessi legali dalla data di corresponsione (da alla ditta Parte_1 [...]
fino al totale soddisfo. CP_1
pagina 8 di 9 RESPINGE le altre domande formulate dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, sig.ra Parte_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pisa il 16.10.2025
Il Giudice dott.ssa Santa Spina
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