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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 684/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier N. 2 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TKT 2020 1T 015721 000 002 001 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ed insiste nell'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni e ne chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate (ADE), Direzione Provinciale di Latina, chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione indicato in epigrafe, per l'importo complessivo di € 31.532,17, con il quale era stata revocata l'aliquota agevolata del
4% prevista per l'acquisto di case di abitazione non di lusso (c.d. agevolazione prima casa), essendo stato accertato che nel comune in cui era stato acquistato l'immobile l'acquirente possedeva già un altro immobile ad uso abitativo.
A tal fine il ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impositivo perché non erano state considerate le caratteristiche intrinseche dell'immobile che era adibito ad uso studio ed era inidoneo per i bisogni abitativi del suo nucleo familiare a cagione delle sue limitate dimensioni.
L'ADE si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come è noto l'aliquota agevolata IVA (al 4%) prevista per l'acquisto di case di abitazione non di lusso può essere applicata solo se l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi la propria residenza e se nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari da un lato di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare e dall'altro di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da lui o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
Appare pertanto evidente che il Legislatore ha previsto l'agevolazione solo per l'acquisto di un immobile ove l'acquirente abiti realmente, al fine di favorire la proprietà dell'abitazione, e l'ha invece esclusa per l'acquisto di ulteriori immobili idonei ai fini abitativi perché in tal caso non sussiste alcun interesse pubblico a favorirne la proprietà.
Da tale considerazione discende che la proprietà di un altro immobile nello stesso Comune non comporta automaticamente la perdita dei benefici fiscali nell'ipotesi in cui tale immobile risulti concretamente inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente e della sua famiglia e non possa quindi essere utilizzato a tal fine.
In tal senso si è chiaramente espressa la Suprema Corte che ha sottolineato come l'idoneità abitativa debba essere valutata non solo sul piano oggettivo (ad esempio, condizioni strutturali, dimensioni, abitabilità), ma anche sul piano soggettivo, tenendo conto delle reali necessità abitative, familiari e lavorative del contribuente. Pertanto, un'abitazione troppo piccola, mal ubicata o non disponibile perché locata a terzi non può essere considerata idonea. Ha quindi affermato la Cassazione che “Ai fini delle agevolazioni 'prima casa', la dichiarazione di non possedere altri immobili nel medesimo Comune va intesa come dichiarazione di non possedere altri immobili idonei all'abitazione, oggettivamente e soggettivamente. La mera proprietà di altro immobile, non idoneo a soddisfare le esigenze abitative del contribuente, non costituisce dichiarazione mendace né causa di decadenza dal beneficio.” (cfr. Cass., sez. V, ord. 29262, 5/11/25).
Ebbene nella specie il contribuente ha provato che l'immobile di cui era già proprietario al momento dell'acquisto di quello per il quale ha beneficiato dell'agevolazione è sempre stato adibito ad uso studio (cfr. dichiarazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina) e per dimensioni (mq. 56.16) non è idoneo alle esigenze abitative della sua famiglia composta da quattro persone.
Deve allora concludersi, sulla scorta del citato insegnamento della Suprema Corte, per la spettanza dell'agevolazione IVA prima casa e quindi per l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la costituita Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1489,00 oltre 15% per spese generali, IVA e Cassa Avvocati.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 684/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier N. 2 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TKT 2020 1T 015721 000 002 001 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ed insiste nell'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni e ne chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate (ADE), Direzione Provinciale di Latina, chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione indicato in epigrafe, per l'importo complessivo di € 31.532,17, con il quale era stata revocata l'aliquota agevolata del
4% prevista per l'acquisto di case di abitazione non di lusso (c.d. agevolazione prima casa), essendo stato accertato che nel comune in cui era stato acquistato l'immobile l'acquirente possedeva già un altro immobile ad uso abitativo.
A tal fine il ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impositivo perché non erano state considerate le caratteristiche intrinseche dell'immobile che era adibito ad uso studio ed era inidoneo per i bisogni abitativi del suo nucleo familiare a cagione delle sue limitate dimensioni.
L'ADE si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come è noto l'aliquota agevolata IVA (al 4%) prevista per l'acquisto di case di abitazione non di lusso può essere applicata solo se l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi la propria residenza e se nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari da un lato di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare e dall'altro di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da lui o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
Appare pertanto evidente che il Legislatore ha previsto l'agevolazione solo per l'acquisto di un immobile ove l'acquirente abiti realmente, al fine di favorire la proprietà dell'abitazione, e l'ha invece esclusa per l'acquisto di ulteriori immobili idonei ai fini abitativi perché in tal caso non sussiste alcun interesse pubblico a favorirne la proprietà.
Da tale considerazione discende che la proprietà di un altro immobile nello stesso Comune non comporta automaticamente la perdita dei benefici fiscali nell'ipotesi in cui tale immobile risulti concretamente inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente e della sua famiglia e non possa quindi essere utilizzato a tal fine.
In tal senso si è chiaramente espressa la Suprema Corte che ha sottolineato come l'idoneità abitativa debba essere valutata non solo sul piano oggettivo (ad esempio, condizioni strutturali, dimensioni, abitabilità), ma anche sul piano soggettivo, tenendo conto delle reali necessità abitative, familiari e lavorative del contribuente. Pertanto, un'abitazione troppo piccola, mal ubicata o non disponibile perché locata a terzi non può essere considerata idonea. Ha quindi affermato la Cassazione che “Ai fini delle agevolazioni 'prima casa', la dichiarazione di non possedere altri immobili nel medesimo Comune va intesa come dichiarazione di non possedere altri immobili idonei all'abitazione, oggettivamente e soggettivamente. La mera proprietà di altro immobile, non idoneo a soddisfare le esigenze abitative del contribuente, non costituisce dichiarazione mendace né causa di decadenza dal beneficio.” (cfr. Cass., sez. V, ord. 29262, 5/11/25).
Ebbene nella specie il contribuente ha provato che l'immobile di cui era già proprietario al momento dell'acquisto di quello per il quale ha beneficiato dell'agevolazione è sempre stato adibito ad uso studio (cfr. dichiarazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina) e per dimensioni (mq. 56.16) non è idoneo alle esigenze abitative della sua famiglia composta da quattro persone.
Deve allora concludersi, sulla scorta del citato insegnamento della Suprema Corte, per la spettanza dell'agevolazione IVA prima casa e quindi per l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la costituita Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1489,00 oltre 15% per spese generali, IVA e Cassa Avvocati.