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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO BO Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa NU IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2924/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Cerva n. 8, Milano presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Vincenzo Mariconda che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE contro
C.F. ) elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Controparte_1 P.IVA_2 telematico dell'Avv. Fabrizio Panigo Guerra che la rappresenta Email_1
e difende come da delega in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano, nella causa avente R.G. n.
11763/2021, depositata e comunicata dalla Cancelleria in data 24.9.2024 : - in via preliminare, rigettare la preliminare richiesta dell'appellato di inammissibilità della impugnazione proposta dal pagina 1 di 15 - nel merito, (a) Per il caso di accoglimento del primo motivo di appello, così Parte_1 giudicare : - dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 8232/2024 del Tribunale di Milano per violazione del disposto di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.; - per l'effetto, disporre il rifacimento della consulenza contabile già disposta in primo grado affinché vengano applicati i seguenti criteri contabili e giuridici: - interessi creditori e debitori sia intra che extra fido, così come risultanti pattuiti in atti (cfr. docc. nn. 4, 5 e 10 del fasc. primo grado); - C.M.S., dopo aver riconosciuto la validità ed efficacia della relativa clausola di pattuizione contrattuale, come risultanti pattuite in atti (cfr. docc. nn. 4, 5, 6 e 10 del fasc. primo grado); - CDF e CIV così come risultanti pattuite dal 22.5.2015 in atti (cfr. doc. n. 10 del fasc. primo grado); - spese ed ogni altro onere come risultanti pattuiti in atti (cfr. docc. nn. 4, 5 e 10 cit.); - valute come risultanti pattuite in atti (cfr. docc. nn. 4 e 5 cit.); - capitalizzazione, secondo l'ultima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (ord.
n. 5064/2024), capitalizzazione trimestrale espunta sino al 30.6.2000; conteggiata per il periodo
1.7.2000/31.12.2013; espunta dall'1.1.2014; capitalizzazione ripresa dall'1.1.2016 secondo le modifiche legislative, oggetto di espressa pattuizione tra le parti;
- in considerazione della eccepita prescrizione parziale delle pretese dell'originaria attrice sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, al fine della valutazione della fondatezza della suddetta eccezione di prescrizione parziale e della determinazione del perimetro, * pagamenti solutori devono intendersi le rimesse sul conto corrente eccedenti il limite di affidamento determinato dopo la rettifica del saldo di conto;
* pagamenti solutori devono essere imputati a tutti gli addebiti in conto comprese tutte le poste che il correntista considera indebite;
* presenza ed ammontare del fido a cui fare riferimento per la definizione di pagamenti solutori sono quanto emergente dai contratti di affidamento prodotti in giudizio;
* saldi di conto a cui riferirsi per la valutazione di uno sconfinamento o meno dall'affidamento, per la determinazione di pagamenti solutori, nel caso in cui gli estratti conto presentino intervalli temporali non documentati, sono quelli intermedi, dopo intervalli non coperti, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate. Ciò al fine di conseguire una nuova rideterminazione del saldo di conto corrente n. 69229/3, poi n. 92293, intestato alla e il rigetto delle domande formulate da quest'ultima società perché Controparte_1 infondate e, in ogni caso, parzialmente prescritte sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009,
o comunque diversamente determinate con la condanna del alla eventuale Parte_1 restituzione della somma che verrà indicata dalla Corte di Appello di Milano, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
ferma restando pure una nuova determinazione delle spese, per diverso
pagina 2 di 15 scaglione, anche di C.T.U. contabile oltre alla condanna dell'appellata al pagamento delle spese della
C.T.U. grafologica;
(b) Per il caso, invece, che non dovesse essere accolto il primo motivo di appello finalizzato ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano, ma dovessero essere accolti uno o più motivi di appello per la riforma della sentenza n. 8232/2024 del
Tribunale di Milano, così giudicare : ferme restando le condizioni economiche fissate dal Primo
Giudice nella impugnata sentenza in termini di interessi creditori e debitori intra e extra fido, di spese, di valute, di capitalizzazione, di CDF e CIV dal 22.5.2015, - nel caso di accoglimento del secondo motivo di appello, in riforma della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano disporre il rifacimento della consulenza contabile già disposta in primo grado affinché vengano applicati i seguenti criteri giuridici, in considerazione della eccepita prescrizione parziale delle pretese dell'originaria attrice sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, al fine della valutazione della fondatezza della suddetta eccezione di prescrizione parziale e della determinazione del perimetro, * pagamenti solutori devono intendersi le rimesse sul conto corrente eccedenti il limite di affidamento determinato dopo la rettifica del saldo di conto;
* pagamenti solutori devono essere imputati a tutti gli addebiti in conto, comprese tutte le poste che il correntista considera indebite. Ciò al fine di conseguire una nuova rideterminazione del saldo di conto corrente n. 69229/3, poi n. 92293, intestato alla e il rigetto delle domande formulate da quest'ultima società Controparte_1 perché infondate e, in ogni caso, parzialmente prescritte sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, o comunque diversamente determinate con la condanna del alla Parte_1 eventuale restituzione della somma che verrà indicata dalla Corte di Appello di Milano, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- nel caso di accoglimento del terzo motivo di appello, in riforma della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano , disporre il rifacimento della consulenza contabile già disposta in primo grado affinché vengano applicati i seguenti criteri contabili e giuridici, in considerazione della eccepita prescrizione parziale delle pretese dell'originaria attrice sino al
30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, al fine della valutazione della fondatezza della suddetta eccezione di prescrizione parziale e della determinazione del perimetro, * presenza ed ammontare del fido a cui fare riferimento per la definizione di pagamenti solutori sono quanto emergente dai contratti di affidamento prodotti in giudizio;
* saldi di conto a cui riferirsi per la valutazione di uno sconfinamento o meno dall'affidamento, per la determinazione di pagamenti solutori, nel caso in cui gli estratti conto presentino intervalli temporali non documentati, sono quelli intermedi, dopo intervalli non coperti, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate. Ciò
pagina 3 di 15 al fine di conseguire una nuova rideterminazione del saldo di conto corrente n. 69229/3, poi n. 92293, intestato alla e il rigetto delle domande formulate da quest'ultima società Controparte_1 perché infondate e, in ogni caso, parzialmente prescritte sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, o comunque diversamente determinate con la condanna del alla Parte_1 eventuale restituzione della somma che verrà indicata dalla Corte di Appello di Milano, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- nel caso di accoglimento del quarto motivo di appello, in riforma della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano disporre il rifacimento della consulenza contabile già disposta in primo grado previa declaratoria di validità ed efficacia della clausola di pattuizione contrattuale delle commissioni di massimo scoperto. Ciò al fine di conseguire una nuova rideterminazione del saldo di conto corrente n. 69229/3, poi n. 92293, intestato alla
[...]
e il rigetto delle domande formulate da quest'ultima società perché infondate e, in Controparte_1 ogni caso, parzialmente prescritte sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, o comunque diversamente determinate con la condanna del alla eventuale restituzione della Parte_1 somma che verrà indicata dalla Corte di Appello di Milano, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- nel caso di accoglimento del quinto motivo di appello, in riforma della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano rideterminare le spese, per diverso scaglione, anche di C.T.U. contabile oltre alla condanna dell'appellata al pagamento delle spese della C.T.U. grafologica;
- respingere, in tutti i casi e comunque, l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato con la costituzione in secondo grado perché infondato . Con il favore delle spese e delle competenze del secondo grado”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie in rito e merito, in ordine alla sentenza impugnata del Tribunale di Lodi, pronunciata inter partes, così decidere: A. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni esposte, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia;
B. NEL MERITO: mandando assolta l'esponente, con ogni miglior formula, da ogni domanda contro di lei proposta, respingere l'appello e riformare parzialmente la sentenza di primo grado, per le ragioni esposte, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia. C. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso nell'interesse di parte appellata. D. In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze della mediazione obbligatoria, del primo grado e del grado di appello, oltre al rimborso spese generali, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
pagina 4 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 5.03.2021, conveniva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano, il al fine di sentirlo condannare alla restituzione di somme Parte_1 illegittimamente addebitate in relazione al rapporto di conto corrente n. 92293, già 11692293, aperto in data 14.01.1997 e chiuso in data 19.01.2021, deducendo di essere stata titolare di rapporti CAri consistenti nell'apertura di credito, con affidamento mediante scoperto sul conto corrente CArio ordinario predetto, con possibilità di anticipo fatture e anticipi salvo buon fine.
Secondo la società attrice, l'istituto di credito avrebbe, difatti, illegittimamente addebitato tassi di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non concordati e avrebbe illegittimamente capitalizzato gli interessi debitori oltre ad aver applicato delle date differenti rispetto a quelle effettive delle operazioni.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della CA alla restituzione della somma complessiva di
€ 206.567,62, oltre interessi legali e rivalutazione dal 25.11.2019 (ossia dalla data di ricezione da parte della CA della diffida).
Costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto di Parte_1 ripetizione in relazione alle somme corrisposte dall'attrice “anteriormente al 30.09.2009”, “in considerazione dell'atto di messa in mora del mese di dicembre 2019” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione primo grado), rappresentando gli indebiti versamenti di natura solutoria ed essendo, pertanto, definibili quali “pagamenti”.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle pretese attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto.
Sentenza appellata
Previa istruzione della causa mediante consulenza tecnico contabile1, la causa veniva decisa con la sentenza n. 8232/2024, pubblicata in data 24 settembre 2024, con la quale il Tribunale di Milano 1 Espletata sulla base del seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp, o in difetto con i difensori, esperito un tentativo di conciliazione, provveda il c.t.u. al ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 11692293, poi 92293, per il periodo documentato in atti, applicando i seguenti criteri:
1. effettui ogni conteggio portando la valuta alla data contabile dell'operazione con verifica progressiva e con decorrenza dalla data di apertura del conto;
con riferimento al calcolo degli interessi tenga conto delle valute pattuite;
pagina 5 di 15 accoglieva parzialmente le domande attoree;
rideterminava il saldo del c/c in euro 99.621,75 a credito della società correntista alla data del 19.01.2021 e condannava, per l'effetto, l'istituto di credito al pagamento, nei confronti della società attrice dell'importo corrispondente, oltre Controparte_1 interessi legali ex art. 1284, I comma c.c. dalla domanda al saldo.
2. espunga dal conteggio spese, oneri e commissioni sino alla data in cui sono state pattuite, tenendo conto delle successive eventuali modifiche;
3. (vuoto)
4. in merito all'anatocismo: sino alla data del 30.6.2000 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione. A decorrere dal primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi al tasso convenzionale, con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla CA (alla data del primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 il saldo sarà comprensivo degli interessi semplici maturati sino a detta data come determinati sub 5); a far data dall'1.1.2014 espunga gli interessi anatocistici applicati al contratto di conto corrente sino alla chiusura del conto calcolandoli separatamente e portandoli in conto alla data di chiusura. A far data dall'1.3.2017, fermo il conteggio separato degli interessi maturati dall'1.1.2014 e sino al 31.12.2015, da portare in conto solo alla chiusura del rapporto, porti in conto gli interessi maturati dall'1.1.2016 al 31.12.2016, procedendo a calcolare separatamente anno per anno gli interessi maturati dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno l'1 marzo dell'anno successivo e gli interessi maturati nell'ultimo anno di svolgimento del rapporto alla data di estinzione del rapporto;
5. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto, tenuto conto dei nuovi numeri debitori rettificati in forza dei punti 2 e 3 del quesito: a. il tasso convenzionale
6. ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori: a. al tasso convenzionale (se non contestata pattuizione)
7. verifichi, per il periodo anteriore all'11.12.2009, sulla base del saldo ricalcolato previa eliminazione degli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate in assenza di fido oppure extra-fido, consistenti in versamenti in conto a pagamento delle poste indebite sub nn. 2, 3, 4 e 5 tempo per tempo addebitate (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi –individuabili dal CTU sulla base della documentazione prodotta- in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), oppure versamenti in conto a pagamento di poste indebite sub nn. 2, 3, 4 e 5 tempo per tempo addebitate per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido); in tal caso, in deroga a quanto sopra richiesto, mantenga ferme le annotazioni a debito, pure indebite, se successivamente pagate con rimesse di natura solutoria, con la precisazione che a tal fine non rileva l'affidamento per anticipazioni s.b.f. e che la presenza e l'ammontare del fido potrà essere desunta, oltre che dai relativi contratti e delibere, anche dalle segnalazioni in Centrale Rischi e dai dati presenti negli e/c, in particolare dalla indicazione contestuale di più tassi debitori in sede di conteggio delle competenze trimestrali;
qualora sia certa la presenza del fido, ma non sia possibile determinarne l'ammontare, le rimesse saranno considerate ripristinatorie. In caso di operazioni infragiornaliere, in difetto di prova contraria, devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti.
8. all'esito dei conteggi richiesti determini il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla CP_2 Il CTU applichi inoltre il seguente principio: Ricongiunzione dei saldi: qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali, l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto.”
pagina 6 di 15 Il giudice di primo grado ha poi compensato le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi, condannando la CA al pagamento, nei confronti della società attrice, della restante parte, liquidata in euro 3.376,00, di cui euro 3.114,00 per compensi ed euro 262,00 per spese, oltre accessori.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− è legittima nella fattispecie in esame l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.7.2000 e sino all'1.1.2014;
− con riferimento, difatti, al periodo successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 120
TUB del 2014, norma immediatamente precettiva secondo la consolidata interpretazione del
Tribunale adito, l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014 è, invece, illegittima;
− se la regolamentazione di un'eventuale apertura di credito è contenuta nelle condizioni del contratto di conto corrente la stipulazione di un contratto di apertura di credito ben può ricavarsi da prove indirette quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della Centrale dei rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, il pagamento degli assegni su conto con saldo passivo, la previsione di una commissione di massimo scoperto, le voci di spesa quali
“spese gestione fido” o “revisione fido”;
− la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla CA e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (v. Cass. n. 7721/23);
− nei contratti di conto corrente CArio a cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi di cui all'art. 1194 comma 2 c.c. trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (v. Cass. n. 3858/21);
− per quanto concerne l'applicazione illegittima di interessi anatocistici sino all'1.7.2000 e poi dal gennaio 2014, di date di valuta fittizie, di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, di rimesse solutorie si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica pagina 7 di 15 d'ufficio al fine di verificare l'effettiva applicazione di siffatti oneri e procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 11692293, poi 92293;
− il consulente ha affermato che, a seguito della rettifica di interessi e commissioni indebiti, il saldo finale alla data del 19.1.2021 non è pari a zero, ma è pari alla somma di euro 99.621,75 a credito della società correntista.
Giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di cinque motivi, che Parte_1 verranno meglio esposti nel prosieguo. si è costituita, contestando l'ammissibilità dell'impugnazione. Nel merito, ha Controparte_1 richiesto il rigetto dell'appello.
A sua volta, attraverso appello incidentale, ha chiesto la condanna della CA alla corresponsione delle spese di mediazione obbligatoria, pari ad euro 3687,36 per compensi ed euro 48,80 quale somma corrisposta per l'organismo di mediazione.
Ha domandato inoltre, in riforma del capo della sentenza di primo grado concernente le spese di lite, la condanna della CA al pagamento della totalità delle stesse, stante l'avvenuto accoglimento della quasi totalità delle domande proposte dall'attrice.
All'udienza del 15 ottobre 2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ed in pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c.
La difesa della società appellata ha sollevato tale eccezione sul rilievo per cui “l'appellante non ha individuato in modo chiaro le parti della sentenza che intende impugnare e non ha indicato come vuole che la sentenza venga riformata” … “l'appello proposto è privo dei caratteri essenziali della chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla norma modificata” (vd. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
pagina 8 di 15 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”2.
La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza oggetto di impugnazione.
Ebbene, nell'atto di appello proposto sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione impugnata.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Passando al merito della controversia, osserva la Corte che l'appello principale è infondato per le ragioni che seguono.
I primi tre motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione.
Con il primo motivo d'appello l'appellante, in via generale, censura la sentenza di primo grado per aver condiviso le risultanze della ctu in maniera del tutto apodittica, avendo omesso di prendere posizione sulle critiche svolte dal ctp della CA nel corso del giudizio di primo grado.
Deduce, pertanto, la nullità della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui all'art. 132,
II comma, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo d'appello l'istituto di credito argomenta che, come già evidenziato dal proprio ctp nel corso del giudizio di primo grado, il ctu ha mancato di procedere ad un'elaborazione analitica delle rimesse solutorie. 2 Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017. pagina 9 di 15 Inoltre, rappresenta l'appellante, il ctu ha risolto la questione inerente alla qualifica della rimessa come rimessa solutoria sulla base di una propria interpretazione di pronunce di legittimità, disattendendo il mandato conferito dal giudice.
Nel dettaglio, a dir dell'appellante, il ctu avrebbe effettuato le proprie verifiche contabili ed i propri conteggi sulla base dell'erroneo presupposto in base al quale “le rimesse solutorie (non) vanno ad azzerare gli indebiti precedenti (ma) soltanto gli interessi extrafido come da Cass. 9141/2020 e Cass.
3858/2021”. Il ctu avrebbe, dunque, errato nell'applicare il principio per cui “solo gli interessi extrafido possono prescriversi” e, del pari, avrebbe errato nel far proprio il convincimento per cui, ai fini della prescrizione, varrebbero solo i superamenti “del fido (…) causato da competenze chieste in ripetizione dal correntista”. Invero, la Cass. ritiene un pagamento in senso tecnico – giuridico avente funzione solutoria, se eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, senza distinzione sulla generazione di detti interessi.”
Attraverso il terzo motivo d'appello l'appellante chiede che venga espletata una nuova ctu che parta dal presupposto per cui, ai fini della ricostruzione delle rimesse solutorie, onde circoscrivere il perimetro temporale coperto dalla prescrizione, sia necessario tener conto dei soli affidamenti documentati sub doc. 10, fasc. I grado.
Nel dettaglio, a parere della CA appellante, è solo in relazione a detti affidamenti, ed alla misura dell'affidamento ivi pattuita, che si sarebbe dovuto fare riferimento al fine della determinazione della intervenuta maturazione della prescrizione, atteso che sulla base della giurisprudenza di legittimità e di merito, è da escludere l'esistenza di un affidamento in mancanza di prova scritta dell'apertura di credito.
Con il medesimo motivo d'appello la CA si duole anche del criterio dettato dal giudice per lo svolgimento della ctu in base al quale “qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali,
l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto”.
Secondo l'appellante, difatti, l'utilizzo di tale criterio si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale – in ipotesi di incompletezza della serie degli estratti conto - la circostanza si ripercuote sul cliente “gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
(…). In mancanza di elementi nei due sensi indicati,
pagina 10 di 15 dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore” (cita, a tal proposito, Cass. n. 37800/2022).
I suddetti motivi d'appello sono infondati.
Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata prova dei fidi concessi, si osserva quanto segue. Nel caso di specie, va precisato che la CA ha provveduto ad allegare in giudizio tutti i contratti di apertura di credito intervenuti nel corso del rapporto di c/c (vd. doc. 10, fasc. I grado, ); la Parte_1 difesa del contesta, tuttavia, l'utilizzo dei limiti degli affidamenti concessi così come Parte_1 individuati dal ctu poiché divergerebbero dai limiti indicati nei contratti di apertura di credito.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio intende aderire, la prova degli affidamenti desunta da elementi indiziari risulta coerente con il principio in base al quale l'eventuale nullità per difetto di forma scritta di un contratto CArio non può essere dichiarata ove non sia il correntista ad invocarla (v. Cass. 2338/24).
Nel caso di specie, risulta che la società correntista ha prodotto gli estratti conto del c/c ordinario n.
92293 a partire dal 31.01.1997 fino al 30.11.2020 nonché i relativi riassunti scalari (vd. doc. 9, fasc. I grado, e le segnalazioni alla Centrale dei Rischi (vd. doc. 11, 12 e 13, II memoria Controparte_1 ex art. 183, comma VI cpc, Impresa . CP_1
Orbene, sulla base di tale documentazione contabile, il Consulente d'Ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha correttamente rilevato i precisi limiti degli affidamenti ai fini dell'individuazione, o meno, delle rimesse di natura solutoria;
nel dettaglio, ha rilevato che il fido concesso ammontava ad €
300.000,00, al 30.09.2006 e ad € 400.000,00 nel mese di ottobre 2006.
Venendo poi all'esame degli ulteriori profili, ed in particolare della questione delle rimesse solutorie, a parere della Corte il percorso logico-giuridico sotteso al calcolo fornito dal ctu è del tutto condivisibile poiché immune da vizi.
Va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, cui il ctu condivisibilmente si è attenuto, secondo il quale “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla CA e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal
pagina 11 di 15 correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto.” (Cass. Civ. 7721/2023; conf. Cass. 3858/2021 e Cass. 9140/2020).
Il ctu, sulla base di tale principio, prima di procedere con la verifica della natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti, ha eliminato tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e poi, una volta rideterminato il reale saldo del conto, ha verificato se sono stati superati i limiti del concesso affidamento e se il versamento possa, perciò, qualificarsi come solutorio.
Questa Corte condivide le conclusioni del ctu sul punto per cui “non c'è alcuna prescrizione in tutto il periodo di osservazione, perché mai il superamento del fido è stato causato da competenze chieste in ripetizione dal correntista” (vd. pag. 13 della ctu).
Del resto, appare irrilevante la doglianza della CA appellante per cui la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ctu non avrebbe operato un distinguo fra interessi maturati sull'intrafido ed interessi maturati sull'extrafido e che, invero, ai fini della qualifica di pagamento occorre aver riguardo soltanto al saldo del conto corrente e se, in particolare, ecceda i limiti dell'affidamento, senza distinzione sulla generazione di detti interessi.
Invero, a ben vedere, il ctu ha escluso, a monte, che fossero intervenute delle rimesse solutorie: dopo aver individuato le rimesse intervenute (vd. “Prospetto di riconteggio interessi passivi e cms” e
“Prospetto calcolo prescrizione” allegati alla ctu), ha verificato se tali rimesse fossero state effettuate tramite il pagamento di competenze indebite (extra-fido), chieste in ripetizione dal cliente, poiché, condivisibilmente, soltanto in questo caso vi sarebbe stata una rimessa di natura solutoria.
Si consideri poi che il ctu ha, a più riprese ed in differenti occasioni, stimolato il contraddittorio delle parti sul punto3.
Difatti, emerge dal verbale delle operazioni peritali datato 19.07.2023 (vd. allegato alla ctu), che il consulente, al fine di agevolare una transazione amichevole tra le parti, ha sottoposto all'attenzione dei consulenti tecnici di parte la questione relativa ai criteri da utilizzare ai fini della qualifica delle rimesse solutorie.
Ancora, il ctu ha preso puntuale posizione sulle osservazioni mosse dal ctp della CA sul punto, chiarendo che la discrasia dei calcoli ottenuti da quest'ultimo, rispetto ai calcoli effettuati dal ctu, risiede nel fatto che “Per il Ctp è rimessa solutoria il rientro dall'extrafido anche se causato da 3 A tal proposito, giova ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr. Cass. 8355/07; Cass. 17606/07; Cass. 12080/00). pagina 12 di 15 addebiti non chiesti in ripetizione. Per il sottoscritto, invece, occorre conformarsi alla Suprema Corte di Cassazione che richiede, affinchè ci siano rimesse solutorie, la contemporanea presenza di: saldo ricalcolato > fido, oneri chiesti in ripetizione pagati con rimessa solutoria, interessi chiesti a rimborso extrafido”. (pag. 19 della consulenza).
Per le ragioni anzidette, in conclusione, va confermata la sentenza di primo grado che ha fatto proprie le risultanze ottenute dal ctu in punto di rimesse solutorie.
Infine, è destituita di fondamento la critica di parte appellante al criterio contabile utilizzato dal ctu, sulla base del quesito peritale, per cui qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali,
l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti.
Invero, laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può comunque integrare la prova con la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione - ossia il criterio utilizzato nel caso di specie - per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluridecennale
(cfr. Cass. 38976/2021; Cass. 31187/2018 e Cass. 14074/2018).
Mediante il quarto motivo d'appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado per aver espunto le commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza della clausola negoziale.
A dir dell'appellante, infatti, nel caso di specie, la commissione di massimo scoperto ed il suo ammontare sono stati specificamente pattuiti tra le parti nell'ambito degli accordi economici intercorsi,
i quali consentono la puntuale ricostruzione dei criteri di applicazione in ciascuna trimestralità.
Il motivo è infondato.
Sul punto va detto che, secondo ampio orientamento della Corte di legittimità, come anche richiamato dal Tribunale “[…] deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla CA. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (cfr., in pagina 13 di 15 motivazione, Cass. n. 19285 del 2022, confermata in seguito da numerose pronunce v. per tutte Cass. n.
9712/2024).
Trasponendo tale principio al caso di specie va osservato che il ctu ha correttamente espunto le commissioni di massimo scoperto ai fini della ricostruzione del saldo, posto che i documenti richiamati dalla CA appellante non consentono di ritenere provata la valida pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Difatti, le commissioni di massimo scoperto erano regolate in maniera del tutto generica nel contratto di c/c del 1997: “commissione trimestrale sul massimo scoperto in bianco, entro o oltre il limite di fido non superiore al 0,75%” (vd. doc. 4, fasc. I grado, ). Parte_1
Lo stesso si dica per la successiva pattuizione intervenuta nel 2007 con la quale, fra le altre variazioni alle condizioni contrattuali del c/c de quo, si è stabilito del tutto genericamente: “c.m.s. trimestrale per utilizzi senza fido, 0,375%” (vd. doc. 5, fasc. I grado, ). Parte_1
Del pari, risulta indicata la sola percentuale dello 0,500% a fianco alla dicitura “Commissione M.S.” nelle condizioni economiche regolanti la linea di credito concesso dalla CA all' Controparte_1 in data 15 dicembre 2003 (vd. doc. 10, fasc. I grado, ). Parte_1
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Il quinto motivo d'appello della avente ad oggetto la statuizione della sentenza di primo grado CP_2 sulle spese di lite è assorbito dal rigetto degli altri motivi d'appello.
L'appello incidentale è invece fondato e merita accoglimento.
In particolare, merita accoglimento la richiesta di parte appellata di rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità riconosce, a titolo di danno emergente, le spese per l'assistenza stragiudiziale, ove provate e purché ritenute utili con valutazione ex ante (v. Cass. S.U. 16990/17 “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”; v. anche Cass. 9548/17).
Nel presente giudizio la società ha prodotto, accanto alla diffida inviata alla CA prima dell'instaurazione del giudizio (doc. 4 fasc. I grado, parte attrice), il verbale di mediazione (doc. 6, fasc.
I grado, parte attrice) attestante la partecipazione dell'appellante all'incontro di mediazione e l'esito negativo dello stesso per assenza della parte convenuta . Parte_1
pagina 14 di 15 Possono, pertanto essere riconosciute all'appellante, a titolo di danno emergente, le spese di assistenza legale stragiudiziale, nella misura di euro 1.868,08 pari al 50% di euro 3.736,16, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma I c.c. dalla domanda al saldo, tenuto conto - come si dirà - dell'esito del giudizio.
Avuto riguardo, infatti, all'esito del giudizio, che si è concluso con il riconoscimento della pretesa creditoria nella misura di euro 99.621,75, a fronte della richiesta attorea di condanna della CA al pagamento della somma di euro 206.567,62, a parere della Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, si giustifica una parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, sì da doversi porre a carico della appellante, per entrambi i gradi di giudizio, la quota del 50% CP_2 delle spese di lite dell'appellata come liquidate in dispositivo in applicazione Controparte_1 dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i parametri medi di tariffa relativi allo scaglione da € 52.001 a € 260.000 (avuto riguardo al valore del petitum) e con esclusione, quanto al presente grado di giudizio, dei compensi riferibili alla fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
b) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, in parziale Controparte_1 riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento di euro 1.868,08 nei Parte_1 confronti di oltre interessi come indicati in motivazione;
Controparte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 Controparte_1 liquidate in:
[...]
- Euro 7.051,50 per compensi per il primo grado di giudizio;
- Euro 4.995,50 per compensi per il secondo grado di giudizio,
- oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Milano, il 15.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NU IZ DO BO
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO BO Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa NU IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2924/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Cerva n. 8, Milano presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Vincenzo Mariconda che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE contro
C.F. ) elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Controparte_1 P.IVA_2 telematico dell'Avv. Fabrizio Panigo Guerra che la rappresenta Email_1
e difende come da delega in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano, nella causa avente R.G. n.
11763/2021, depositata e comunicata dalla Cancelleria in data 24.9.2024 : - in via preliminare, rigettare la preliminare richiesta dell'appellato di inammissibilità della impugnazione proposta dal pagina 1 di 15 - nel merito, (a) Per il caso di accoglimento del primo motivo di appello, così Parte_1 giudicare : - dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 8232/2024 del Tribunale di Milano per violazione del disposto di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.; - per l'effetto, disporre il rifacimento della consulenza contabile già disposta in primo grado affinché vengano applicati i seguenti criteri contabili e giuridici: - interessi creditori e debitori sia intra che extra fido, così come risultanti pattuiti in atti (cfr. docc. nn. 4, 5 e 10 del fasc. primo grado); - C.M.S., dopo aver riconosciuto la validità ed efficacia della relativa clausola di pattuizione contrattuale, come risultanti pattuite in atti (cfr. docc. nn. 4, 5, 6 e 10 del fasc. primo grado); - CDF e CIV così come risultanti pattuite dal 22.5.2015 in atti (cfr. doc. n. 10 del fasc. primo grado); - spese ed ogni altro onere come risultanti pattuiti in atti (cfr. docc. nn. 4, 5 e 10 cit.); - valute come risultanti pattuite in atti (cfr. docc. nn. 4 e 5 cit.); - capitalizzazione, secondo l'ultima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (ord.
n. 5064/2024), capitalizzazione trimestrale espunta sino al 30.6.2000; conteggiata per il periodo
1.7.2000/31.12.2013; espunta dall'1.1.2014; capitalizzazione ripresa dall'1.1.2016 secondo le modifiche legislative, oggetto di espressa pattuizione tra le parti;
- in considerazione della eccepita prescrizione parziale delle pretese dell'originaria attrice sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, al fine della valutazione della fondatezza della suddetta eccezione di prescrizione parziale e della determinazione del perimetro, * pagamenti solutori devono intendersi le rimesse sul conto corrente eccedenti il limite di affidamento determinato dopo la rettifica del saldo di conto;
* pagamenti solutori devono essere imputati a tutti gli addebiti in conto comprese tutte le poste che il correntista considera indebite;
* presenza ed ammontare del fido a cui fare riferimento per la definizione di pagamenti solutori sono quanto emergente dai contratti di affidamento prodotti in giudizio;
* saldi di conto a cui riferirsi per la valutazione di uno sconfinamento o meno dall'affidamento, per la determinazione di pagamenti solutori, nel caso in cui gli estratti conto presentino intervalli temporali non documentati, sono quelli intermedi, dopo intervalli non coperti, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate. Ciò al fine di conseguire una nuova rideterminazione del saldo di conto corrente n. 69229/3, poi n. 92293, intestato alla e il rigetto delle domande formulate da quest'ultima società perché Controparte_1 infondate e, in ogni caso, parzialmente prescritte sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009,
o comunque diversamente determinate con la condanna del alla eventuale Parte_1 restituzione della somma che verrà indicata dalla Corte di Appello di Milano, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
ferma restando pure una nuova determinazione delle spese, per diverso
pagina 2 di 15 scaglione, anche di C.T.U. contabile oltre alla condanna dell'appellata al pagamento delle spese della
C.T.U. grafologica;
(b) Per il caso, invece, che non dovesse essere accolto il primo motivo di appello finalizzato ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano, ma dovessero essere accolti uno o più motivi di appello per la riforma della sentenza n. 8232/2024 del
Tribunale di Milano, così giudicare : ferme restando le condizioni economiche fissate dal Primo
Giudice nella impugnata sentenza in termini di interessi creditori e debitori intra e extra fido, di spese, di valute, di capitalizzazione, di CDF e CIV dal 22.5.2015, - nel caso di accoglimento del secondo motivo di appello, in riforma della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano disporre il rifacimento della consulenza contabile già disposta in primo grado affinché vengano applicati i seguenti criteri giuridici, in considerazione della eccepita prescrizione parziale delle pretese dell'originaria attrice sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, al fine della valutazione della fondatezza della suddetta eccezione di prescrizione parziale e della determinazione del perimetro, * pagamenti solutori devono intendersi le rimesse sul conto corrente eccedenti il limite di affidamento determinato dopo la rettifica del saldo di conto;
* pagamenti solutori devono essere imputati a tutti gli addebiti in conto, comprese tutte le poste che il correntista considera indebite. Ciò al fine di conseguire una nuova rideterminazione del saldo di conto corrente n. 69229/3, poi n. 92293, intestato alla e il rigetto delle domande formulate da quest'ultima società Controparte_1 perché infondate e, in ogni caso, parzialmente prescritte sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, o comunque diversamente determinate con la condanna del alla Parte_1 eventuale restituzione della somma che verrà indicata dalla Corte di Appello di Milano, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- nel caso di accoglimento del terzo motivo di appello, in riforma della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano , disporre il rifacimento della consulenza contabile già disposta in primo grado affinché vengano applicati i seguenti criteri contabili e giuridici, in considerazione della eccepita prescrizione parziale delle pretese dell'originaria attrice sino al
30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, al fine della valutazione della fondatezza della suddetta eccezione di prescrizione parziale e della determinazione del perimetro, * presenza ed ammontare del fido a cui fare riferimento per la definizione di pagamenti solutori sono quanto emergente dai contratti di affidamento prodotti in giudizio;
* saldi di conto a cui riferirsi per la valutazione di uno sconfinamento o meno dall'affidamento, per la determinazione di pagamenti solutori, nel caso in cui gli estratti conto presentino intervalli temporali non documentati, sono quelli intermedi, dopo intervalli non coperti, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate. Ciò
pagina 3 di 15 al fine di conseguire una nuova rideterminazione del saldo di conto corrente n. 69229/3, poi n. 92293, intestato alla e il rigetto delle domande formulate da quest'ultima società Controparte_1 perché infondate e, in ogni caso, parzialmente prescritte sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, o comunque diversamente determinate con la condanna del alla Parte_1 eventuale restituzione della somma che verrà indicata dalla Corte di Appello di Milano, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- nel caso di accoglimento del quarto motivo di appello, in riforma della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano disporre il rifacimento della consulenza contabile già disposta in primo grado previa declaratoria di validità ed efficacia della clausola di pattuizione contrattuale delle commissioni di massimo scoperto. Ciò al fine di conseguire una nuova rideterminazione del saldo di conto corrente n. 69229/3, poi n. 92293, intestato alla
[...]
e il rigetto delle domande formulate da quest'ultima società perché infondate e, in Controparte_1 ogni caso, parzialmente prescritte sino al 30.9.2009 o quantomeno sino all'11.12.2009, o comunque diversamente determinate con la condanna del alla eventuale restituzione della Parte_1 somma che verrà indicata dalla Corte di Appello di Milano, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- nel caso di accoglimento del quinto motivo di appello, in riforma della sentenza n. 8232/2024 del Tribunale di Milano rideterminare le spese, per diverso scaglione, anche di C.T.U. contabile oltre alla condanna dell'appellata al pagamento delle spese della C.T.U. grafologica;
- respingere, in tutti i casi e comunque, l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato con la costituzione in secondo grado perché infondato . Con il favore delle spese e delle competenze del secondo grado”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie in rito e merito, in ordine alla sentenza impugnata del Tribunale di Lodi, pronunciata inter partes, così decidere: A. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni esposte, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia;
B. NEL MERITO: mandando assolta l'esponente, con ogni miglior formula, da ogni domanda contro di lei proposta, respingere l'appello e riformare parzialmente la sentenza di primo grado, per le ragioni esposte, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia. C. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso nell'interesse di parte appellata. D. In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze della mediazione obbligatoria, del primo grado e del grado di appello, oltre al rimborso spese generali, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
pagina 4 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 5.03.2021, conveniva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano, il al fine di sentirlo condannare alla restituzione di somme Parte_1 illegittimamente addebitate in relazione al rapporto di conto corrente n. 92293, già 11692293, aperto in data 14.01.1997 e chiuso in data 19.01.2021, deducendo di essere stata titolare di rapporti CAri consistenti nell'apertura di credito, con affidamento mediante scoperto sul conto corrente CArio ordinario predetto, con possibilità di anticipo fatture e anticipi salvo buon fine.
Secondo la società attrice, l'istituto di credito avrebbe, difatti, illegittimamente addebitato tassi di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non concordati e avrebbe illegittimamente capitalizzato gli interessi debitori oltre ad aver applicato delle date differenti rispetto a quelle effettive delle operazioni.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della CA alla restituzione della somma complessiva di
€ 206.567,62, oltre interessi legali e rivalutazione dal 25.11.2019 (ossia dalla data di ricezione da parte della CA della diffida).
Costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto di Parte_1 ripetizione in relazione alle somme corrisposte dall'attrice “anteriormente al 30.09.2009”, “in considerazione dell'atto di messa in mora del mese di dicembre 2019” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione primo grado), rappresentando gli indebiti versamenti di natura solutoria ed essendo, pertanto, definibili quali “pagamenti”.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle pretese attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto.
Sentenza appellata
Previa istruzione della causa mediante consulenza tecnico contabile1, la causa veniva decisa con la sentenza n. 8232/2024, pubblicata in data 24 settembre 2024, con la quale il Tribunale di Milano 1 Espletata sulla base del seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp, o in difetto con i difensori, esperito un tentativo di conciliazione, provveda il c.t.u. al ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 11692293, poi 92293, per il periodo documentato in atti, applicando i seguenti criteri:
1. effettui ogni conteggio portando la valuta alla data contabile dell'operazione con verifica progressiva e con decorrenza dalla data di apertura del conto;
con riferimento al calcolo degli interessi tenga conto delle valute pattuite;
pagina 5 di 15 accoglieva parzialmente le domande attoree;
rideterminava il saldo del c/c in euro 99.621,75 a credito della società correntista alla data del 19.01.2021 e condannava, per l'effetto, l'istituto di credito al pagamento, nei confronti della società attrice dell'importo corrispondente, oltre Controparte_1 interessi legali ex art. 1284, I comma c.c. dalla domanda al saldo.
2. espunga dal conteggio spese, oneri e commissioni sino alla data in cui sono state pattuite, tenendo conto delle successive eventuali modifiche;
3. (vuoto)
4. in merito all'anatocismo: sino alla data del 30.6.2000 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione. A decorrere dal primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi al tasso convenzionale, con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla CA (alla data del primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 il saldo sarà comprensivo degli interessi semplici maturati sino a detta data come determinati sub 5); a far data dall'1.1.2014 espunga gli interessi anatocistici applicati al contratto di conto corrente sino alla chiusura del conto calcolandoli separatamente e portandoli in conto alla data di chiusura. A far data dall'1.3.2017, fermo il conteggio separato degli interessi maturati dall'1.1.2014 e sino al 31.12.2015, da portare in conto solo alla chiusura del rapporto, porti in conto gli interessi maturati dall'1.1.2016 al 31.12.2016, procedendo a calcolare separatamente anno per anno gli interessi maturati dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno l'1 marzo dell'anno successivo e gli interessi maturati nell'ultimo anno di svolgimento del rapporto alla data di estinzione del rapporto;
5. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto, tenuto conto dei nuovi numeri debitori rettificati in forza dei punti 2 e 3 del quesito: a. il tasso convenzionale
6. ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori: a. al tasso convenzionale (se non contestata pattuizione)
7. verifichi, per il periodo anteriore all'11.12.2009, sulla base del saldo ricalcolato previa eliminazione degli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate in assenza di fido oppure extra-fido, consistenti in versamenti in conto a pagamento delle poste indebite sub nn. 2, 3, 4 e 5 tempo per tempo addebitate (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi –individuabili dal CTU sulla base della documentazione prodotta- in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), oppure versamenti in conto a pagamento di poste indebite sub nn. 2, 3, 4 e 5 tempo per tempo addebitate per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido); in tal caso, in deroga a quanto sopra richiesto, mantenga ferme le annotazioni a debito, pure indebite, se successivamente pagate con rimesse di natura solutoria, con la precisazione che a tal fine non rileva l'affidamento per anticipazioni s.b.f. e che la presenza e l'ammontare del fido potrà essere desunta, oltre che dai relativi contratti e delibere, anche dalle segnalazioni in Centrale Rischi e dai dati presenti negli e/c, in particolare dalla indicazione contestuale di più tassi debitori in sede di conteggio delle competenze trimestrali;
qualora sia certa la presenza del fido, ma non sia possibile determinarne l'ammontare, le rimesse saranno considerate ripristinatorie. In caso di operazioni infragiornaliere, in difetto di prova contraria, devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti.
8. all'esito dei conteggi richiesti determini il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla CP_2 Il CTU applichi inoltre il seguente principio: Ricongiunzione dei saldi: qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali, l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto.”
pagina 6 di 15 Il giudice di primo grado ha poi compensato le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi, condannando la CA al pagamento, nei confronti della società attrice, della restante parte, liquidata in euro 3.376,00, di cui euro 3.114,00 per compensi ed euro 262,00 per spese, oltre accessori.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− è legittima nella fattispecie in esame l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.7.2000 e sino all'1.1.2014;
− con riferimento, difatti, al periodo successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 120
TUB del 2014, norma immediatamente precettiva secondo la consolidata interpretazione del
Tribunale adito, l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014 è, invece, illegittima;
− se la regolamentazione di un'eventuale apertura di credito è contenuta nelle condizioni del contratto di conto corrente la stipulazione di un contratto di apertura di credito ben può ricavarsi da prove indirette quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della Centrale dei rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, il pagamento degli assegni su conto con saldo passivo, la previsione di una commissione di massimo scoperto, le voci di spesa quali
“spese gestione fido” o “revisione fido”;
− la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla CA e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (v. Cass. n. 7721/23);
− nei contratti di conto corrente CArio a cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi di cui all'art. 1194 comma 2 c.c. trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (v. Cass. n. 3858/21);
− per quanto concerne l'applicazione illegittima di interessi anatocistici sino all'1.7.2000 e poi dal gennaio 2014, di date di valuta fittizie, di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, di rimesse solutorie si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica pagina 7 di 15 d'ufficio al fine di verificare l'effettiva applicazione di siffatti oneri e procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 11692293, poi 92293;
− il consulente ha affermato che, a seguito della rettifica di interessi e commissioni indebiti, il saldo finale alla data del 19.1.2021 non è pari a zero, ma è pari alla somma di euro 99.621,75 a credito della società correntista.
Giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di cinque motivi, che Parte_1 verranno meglio esposti nel prosieguo. si è costituita, contestando l'ammissibilità dell'impugnazione. Nel merito, ha Controparte_1 richiesto il rigetto dell'appello.
A sua volta, attraverso appello incidentale, ha chiesto la condanna della CA alla corresponsione delle spese di mediazione obbligatoria, pari ad euro 3687,36 per compensi ed euro 48,80 quale somma corrisposta per l'organismo di mediazione.
Ha domandato inoltre, in riforma del capo della sentenza di primo grado concernente le spese di lite, la condanna della CA al pagamento della totalità delle stesse, stante l'avvenuto accoglimento della quasi totalità delle domande proposte dall'attrice.
All'udienza del 15 ottobre 2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ed in pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c.
La difesa della società appellata ha sollevato tale eccezione sul rilievo per cui “l'appellante non ha individuato in modo chiaro le parti della sentenza che intende impugnare e non ha indicato come vuole che la sentenza venga riformata” … “l'appello proposto è privo dei caratteri essenziali della chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla norma modificata” (vd. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
pagina 8 di 15 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”2.
La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza oggetto di impugnazione.
Ebbene, nell'atto di appello proposto sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione impugnata.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Passando al merito della controversia, osserva la Corte che l'appello principale è infondato per le ragioni che seguono.
I primi tre motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione.
Con il primo motivo d'appello l'appellante, in via generale, censura la sentenza di primo grado per aver condiviso le risultanze della ctu in maniera del tutto apodittica, avendo omesso di prendere posizione sulle critiche svolte dal ctp della CA nel corso del giudizio di primo grado.
Deduce, pertanto, la nullità della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui all'art. 132,
II comma, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo d'appello l'istituto di credito argomenta che, come già evidenziato dal proprio ctp nel corso del giudizio di primo grado, il ctu ha mancato di procedere ad un'elaborazione analitica delle rimesse solutorie. 2 Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017. pagina 9 di 15 Inoltre, rappresenta l'appellante, il ctu ha risolto la questione inerente alla qualifica della rimessa come rimessa solutoria sulla base di una propria interpretazione di pronunce di legittimità, disattendendo il mandato conferito dal giudice.
Nel dettaglio, a dir dell'appellante, il ctu avrebbe effettuato le proprie verifiche contabili ed i propri conteggi sulla base dell'erroneo presupposto in base al quale “le rimesse solutorie (non) vanno ad azzerare gli indebiti precedenti (ma) soltanto gli interessi extrafido come da Cass. 9141/2020 e Cass.
3858/2021”. Il ctu avrebbe, dunque, errato nell'applicare il principio per cui “solo gli interessi extrafido possono prescriversi” e, del pari, avrebbe errato nel far proprio il convincimento per cui, ai fini della prescrizione, varrebbero solo i superamenti “del fido (…) causato da competenze chieste in ripetizione dal correntista”. Invero, la Cass. ritiene un pagamento in senso tecnico – giuridico avente funzione solutoria, se eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, senza distinzione sulla generazione di detti interessi.”
Attraverso il terzo motivo d'appello l'appellante chiede che venga espletata una nuova ctu che parta dal presupposto per cui, ai fini della ricostruzione delle rimesse solutorie, onde circoscrivere il perimetro temporale coperto dalla prescrizione, sia necessario tener conto dei soli affidamenti documentati sub doc. 10, fasc. I grado.
Nel dettaglio, a parere della CA appellante, è solo in relazione a detti affidamenti, ed alla misura dell'affidamento ivi pattuita, che si sarebbe dovuto fare riferimento al fine della determinazione della intervenuta maturazione della prescrizione, atteso che sulla base della giurisprudenza di legittimità e di merito, è da escludere l'esistenza di un affidamento in mancanza di prova scritta dell'apertura di credito.
Con il medesimo motivo d'appello la CA si duole anche del criterio dettato dal giudice per lo svolgimento della ctu in base al quale “qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali,
l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto”.
Secondo l'appellante, difatti, l'utilizzo di tale criterio si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale – in ipotesi di incompletezza della serie degli estratti conto - la circostanza si ripercuote sul cliente “gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
(…). In mancanza di elementi nei due sensi indicati,
pagina 10 di 15 dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore” (cita, a tal proposito, Cass. n. 37800/2022).
I suddetti motivi d'appello sono infondati.
Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata prova dei fidi concessi, si osserva quanto segue. Nel caso di specie, va precisato che la CA ha provveduto ad allegare in giudizio tutti i contratti di apertura di credito intervenuti nel corso del rapporto di c/c (vd. doc. 10, fasc. I grado, ); la Parte_1 difesa del contesta, tuttavia, l'utilizzo dei limiti degli affidamenti concessi così come Parte_1 individuati dal ctu poiché divergerebbero dai limiti indicati nei contratti di apertura di credito.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio intende aderire, la prova degli affidamenti desunta da elementi indiziari risulta coerente con il principio in base al quale l'eventuale nullità per difetto di forma scritta di un contratto CArio non può essere dichiarata ove non sia il correntista ad invocarla (v. Cass. 2338/24).
Nel caso di specie, risulta che la società correntista ha prodotto gli estratti conto del c/c ordinario n.
92293 a partire dal 31.01.1997 fino al 30.11.2020 nonché i relativi riassunti scalari (vd. doc. 9, fasc. I grado, e le segnalazioni alla Centrale dei Rischi (vd. doc. 11, 12 e 13, II memoria Controparte_1 ex art. 183, comma VI cpc, Impresa . CP_1
Orbene, sulla base di tale documentazione contabile, il Consulente d'Ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha correttamente rilevato i precisi limiti degli affidamenti ai fini dell'individuazione, o meno, delle rimesse di natura solutoria;
nel dettaglio, ha rilevato che il fido concesso ammontava ad €
300.000,00, al 30.09.2006 e ad € 400.000,00 nel mese di ottobre 2006.
Venendo poi all'esame degli ulteriori profili, ed in particolare della questione delle rimesse solutorie, a parere della Corte il percorso logico-giuridico sotteso al calcolo fornito dal ctu è del tutto condivisibile poiché immune da vizi.
Va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, cui il ctu condivisibilmente si è attenuto, secondo il quale “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla CA e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal
pagina 11 di 15 correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto.” (Cass. Civ. 7721/2023; conf. Cass. 3858/2021 e Cass. 9140/2020).
Il ctu, sulla base di tale principio, prima di procedere con la verifica della natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti, ha eliminato tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e poi, una volta rideterminato il reale saldo del conto, ha verificato se sono stati superati i limiti del concesso affidamento e se il versamento possa, perciò, qualificarsi come solutorio.
Questa Corte condivide le conclusioni del ctu sul punto per cui “non c'è alcuna prescrizione in tutto il periodo di osservazione, perché mai il superamento del fido è stato causato da competenze chieste in ripetizione dal correntista” (vd. pag. 13 della ctu).
Del resto, appare irrilevante la doglianza della CA appellante per cui la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ctu non avrebbe operato un distinguo fra interessi maturati sull'intrafido ed interessi maturati sull'extrafido e che, invero, ai fini della qualifica di pagamento occorre aver riguardo soltanto al saldo del conto corrente e se, in particolare, ecceda i limiti dell'affidamento, senza distinzione sulla generazione di detti interessi.
Invero, a ben vedere, il ctu ha escluso, a monte, che fossero intervenute delle rimesse solutorie: dopo aver individuato le rimesse intervenute (vd. “Prospetto di riconteggio interessi passivi e cms” e
“Prospetto calcolo prescrizione” allegati alla ctu), ha verificato se tali rimesse fossero state effettuate tramite il pagamento di competenze indebite (extra-fido), chieste in ripetizione dal cliente, poiché, condivisibilmente, soltanto in questo caso vi sarebbe stata una rimessa di natura solutoria.
Si consideri poi che il ctu ha, a più riprese ed in differenti occasioni, stimolato il contraddittorio delle parti sul punto3.
Difatti, emerge dal verbale delle operazioni peritali datato 19.07.2023 (vd. allegato alla ctu), che il consulente, al fine di agevolare una transazione amichevole tra le parti, ha sottoposto all'attenzione dei consulenti tecnici di parte la questione relativa ai criteri da utilizzare ai fini della qualifica delle rimesse solutorie.
Ancora, il ctu ha preso puntuale posizione sulle osservazioni mosse dal ctp della CA sul punto, chiarendo che la discrasia dei calcoli ottenuti da quest'ultimo, rispetto ai calcoli effettuati dal ctu, risiede nel fatto che “Per il Ctp è rimessa solutoria il rientro dall'extrafido anche se causato da 3 A tal proposito, giova ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr. Cass. 8355/07; Cass. 17606/07; Cass. 12080/00). pagina 12 di 15 addebiti non chiesti in ripetizione. Per il sottoscritto, invece, occorre conformarsi alla Suprema Corte di Cassazione che richiede, affinchè ci siano rimesse solutorie, la contemporanea presenza di: saldo ricalcolato > fido, oneri chiesti in ripetizione pagati con rimessa solutoria, interessi chiesti a rimborso extrafido”. (pag. 19 della consulenza).
Per le ragioni anzidette, in conclusione, va confermata la sentenza di primo grado che ha fatto proprie le risultanze ottenute dal ctu in punto di rimesse solutorie.
Infine, è destituita di fondamento la critica di parte appellante al criterio contabile utilizzato dal ctu, sulla base del quesito peritale, per cui qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali,
l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti.
Invero, laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può comunque integrare la prova con la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione - ossia il criterio utilizzato nel caso di specie - per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluridecennale
(cfr. Cass. 38976/2021; Cass. 31187/2018 e Cass. 14074/2018).
Mediante il quarto motivo d'appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado per aver espunto le commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza della clausola negoziale.
A dir dell'appellante, infatti, nel caso di specie, la commissione di massimo scoperto ed il suo ammontare sono stati specificamente pattuiti tra le parti nell'ambito degli accordi economici intercorsi,
i quali consentono la puntuale ricostruzione dei criteri di applicazione in ciascuna trimestralità.
Il motivo è infondato.
Sul punto va detto che, secondo ampio orientamento della Corte di legittimità, come anche richiamato dal Tribunale “[…] deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla CA. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (cfr., in pagina 13 di 15 motivazione, Cass. n. 19285 del 2022, confermata in seguito da numerose pronunce v. per tutte Cass. n.
9712/2024).
Trasponendo tale principio al caso di specie va osservato che il ctu ha correttamente espunto le commissioni di massimo scoperto ai fini della ricostruzione del saldo, posto che i documenti richiamati dalla CA appellante non consentono di ritenere provata la valida pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Difatti, le commissioni di massimo scoperto erano regolate in maniera del tutto generica nel contratto di c/c del 1997: “commissione trimestrale sul massimo scoperto in bianco, entro o oltre il limite di fido non superiore al 0,75%” (vd. doc. 4, fasc. I grado, ). Parte_1
Lo stesso si dica per la successiva pattuizione intervenuta nel 2007 con la quale, fra le altre variazioni alle condizioni contrattuali del c/c de quo, si è stabilito del tutto genericamente: “c.m.s. trimestrale per utilizzi senza fido, 0,375%” (vd. doc. 5, fasc. I grado, ). Parte_1
Del pari, risulta indicata la sola percentuale dello 0,500% a fianco alla dicitura “Commissione M.S.” nelle condizioni economiche regolanti la linea di credito concesso dalla CA all' Controparte_1 in data 15 dicembre 2003 (vd. doc. 10, fasc. I grado, ). Parte_1
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Il quinto motivo d'appello della avente ad oggetto la statuizione della sentenza di primo grado CP_2 sulle spese di lite è assorbito dal rigetto degli altri motivi d'appello.
L'appello incidentale è invece fondato e merita accoglimento.
In particolare, merita accoglimento la richiesta di parte appellata di rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità riconosce, a titolo di danno emergente, le spese per l'assistenza stragiudiziale, ove provate e purché ritenute utili con valutazione ex ante (v. Cass. S.U. 16990/17 “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”; v. anche Cass. 9548/17).
Nel presente giudizio la società ha prodotto, accanto alla diffida inviata alla CA prima dell'instaurazione del giudizio (doc. 4 fasc. I grado, parte attrice), il verbale di mediazione (doc. 6, fasc.
I grado, parte attrice) attestante la partecipazione dell'appellante all'incontro di mediazione e l'esito negativo dello stesso per assenza della parte convenuta . Parte_1
pagina 14 di 15 Possono, pertanto essere riconosciute all'appellante, a titolo di danno emergente, le spese di assistenza legale stragiudiziale, nella misura di euro 1.868,08 pari al 50% di euro 3.736,16, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma I c.c. dalla domanda al saldo, tenuto conto - come si dirà - dell'esito del giudizio.
Avuto riguardo, infatti, all'esito del giudizio, che si è concluso con il riconoscimento della pretesa creditoria nella misura di euro 99.621,75, a fronte della richiesta attorea di condanna della CA al pagamento della somma di euro 206.567,62, a parere della Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, si giustifica una parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, sì da doversi porre a carico della appellante, per entrambi i gradi di giudizio, la quota del 50% CP_2 delle spese di lite dell'appellata come liquidate in dispositivo in applicazione Controparte_1 dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i parametri medi di tariffa relativi allo scaglione da € 52.001 a € 260.000 (avuto riguardo al valore del petitum) e con esclusione, quanto al presente grado di giudizio, dei compensi riferibili alla fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
b) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, in parziale Controparte_1 riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento di euro 1.868,08 nei Parte_1 confronti di oltre interessi come indicati in motivazione;
Controparte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 Controparte_1 liquidate in:
[...]
- Euro 7.051,50 per compensi per il primo grado di giudizio;
- Euro 4.995,50 per compensi per il secondo grado di giudizio,
- oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Milano, il 15.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NU IZ DO BO
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