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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9851 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2281/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2281/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CONDARELLI AGNESE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA DOMENICO CIRILLO 00197 ROMA ITALIA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia D'Aprile
CP_2
con il patrocinio dell'avv. SITZIA AURORA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Roma,
1 via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
COMUNE DI FIUMICINO
Rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana Piperissa ed elett.te domiciliato presso l'avvocatura comunale
COMUNE DI MONTEFRANCO
Rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA MASSI
APPELLATI
OGGETTO: Opposizione ad estratto di ruolo
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva respinto l'opposizione proposta contro una serie di cartelle di pagamento, dichiarando compensate le spese di giudizio.
Ha premesso l'appellante di aver proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro le seguenti cartelle di pagamento:
2 ➢ n. 097 2014 0088063823 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 13/10/2014, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal Comune di
ON
➢ n. 097 2014 0218139380 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 15/04/2015, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
; CP_3
➢ n. 097 2014 0246655915 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 25/02/2015, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
; CP_3
➢ n. 097 2014 0288028274 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 03/07/2015, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
e dal negli anni 2011 e 2012; Controparte_4 Controparte_3
➢ n. 097 2015 0109704401 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 26/08/2015, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal Comune di
Fiumicino;
➢ n. 097 2015 0109704502 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 26/08/2015, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal Comune di
Fiumicino;
➢ n. 097 2016 0139490155 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 13/10/2016, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dalla Prefettura di
Roma;
➢ n. 097 2016 0201099625 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 27/02/2017, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
negli anni 2012 e 2013; CP_3
➢ n. 097 2016 0218394587 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 15/06/2017, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
; CP_3
➢ n. 097 2019 0056965237 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 28/02/2019, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
negli anni 2015 e 2016; CP_3
3 ➢ n. 097 2019 0091499975 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 21/03/2019, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
negli anni 2015 e 2016; CP_3
➢ n. 097 2019 0168349115 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 07/08/2019, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal Comune di
; Controparte_4
➢ n. 097 2019 0129973570 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 08/05/2019, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal Comune di
AG BI.
Ha quindi dedotto che nel dichiarare non maturata la prescrizione in ragione della rituale notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, senza motivare sul punto, il giudice di prime cure era incorso in errore, non essendosi avveduto della nullità insanabile delle notifiche eseguite da a mezzo PEC in quanto provenienti CP_5
da indirizzi sconosciuti e non presenti in alcun pubblico elenco.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, di accertare la prescrizione dell'intero credito esattoriale e la nullità delle cartelle impugnate, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
---------------
Si sono costituiti in giudizio , il Comune di ON e il Comune di CP_5 CP_3
Fiumicino chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In particolare, ha dedotto che l'opposizione era stata proposta contro un estratto di CP_5
ruolo e pertanto era inammissibile anche ex art. 12 comma 4 bis del DPR n. 602/73, per come modificato dalla L. n. 215/2021. Nel merito ha contestato l'assunto dell'invalidità della notifica delle cartelle, rilevando altresì come fossero stati notificati plurimi atti interruttivi della prescrizione (preavviso di fermo amministrativo, preavviso di iscrizione ipotecaria).
------------------
L'appello va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del
. Parte_1
Occorre al riguardo premettere che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la 4 cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Ora, nella fattispecie che viene in esame, la domanda di annullamento delle cartelle di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (cartella, intimazione di pagamento, messa in mora), ma dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce della recente novella dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure
5 per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ebbene, parte appellante non ha dimostrato di aver subìto o di poter subìre un tale pregiudizio, sicché l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di tale interesse.
Nemmeno può accogliersi la tesi secondo cui la fattispecie in esame sarebbe estranea all'ambito applicativo della novella, essendo stata eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (secondo tale opinione, l'eccezione di prescrizione del diritto potrebbe sempre essere fatta valere, quand'anche l'opposizione sia proposta avverso l'estratto di ruolo, allorché si deduca che sia decorso il termine quinquennale di prescrizione a far data dalla pur rituale notifica della cartella). Infatti l'appellante ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle o di altri eventuali atti interruttivi, ditalchè, atteso il chiaro dettato normativo del novellato art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, non sussiste l'interesse ad agire dell'opponente (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi (…)”.
I motivi del rigetto e la sopravvenienza della modifica normativa in corso di giudizio giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'appellante;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Roma, 1° luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2281/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CONDARELLI AGNESE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA DOMENICO CIRILLO 00197 ROMA ITALIA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia D'Aprile
CP_2
con il patrocinio dell'avv. SITZIA AURORA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Roma,
1 via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
COMUNE DI FIUMICINO
Rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana Piperissa ed elett.te domiciliato presso l'avvocatura comunale
COMUNE DI MONTEFRANCO
Rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA MASSI
APPELLATI
OGGETTO: Opposizione ad estratto di ruolo
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva respinto l'opposizione proposta contro una serie di cartelle di pagamento, dichiarando compensate le spese di giudizio.
Ha premesso l'appellante di aver proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro le seguenti cartelle di pagamento:
2 ➢ n. 097 2014 0088063823 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 13/10/2014, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal Comune di
ON
➢ n. 097 2014 0218139380 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 15/04/2015, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
; CP_3
➢ n. 097 2014 0246655915 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 25/02/2015, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
; CP_3
➢ n. 097 2014 0288028274 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 03/07/2015, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
e dal negli anni 2011 e 2012; Controparte_4 Controparte_3
➢ n. 097 2015 0109704401 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 26/08/2015, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal Comune di
Fiumicino;
➢ n. 097 2015 0109704502 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 26/08/2015, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal Comune di
Fiumicino;
➢ n. 097 2016 0139490155 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 13/10/2016, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dalla Prefettura di
Roma;
➢ n. 097 2016 0201099625 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 27/02/2017, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
negli anni 2012 e 2013; CP_3
➢ n. 097 2016 0218394587 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 15/06/2017, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
; CP_3
➢ n. 097 2019 0056965237 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 28/02/2019, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
negli anni 2015 e 2016; CP_3
3 ➢ n. 097 2019 0091499975 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 21/03/2019, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal
[...]
negli anni 2015 e 2016; CP_3
➢ n. 097 2019 0168349115 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 07/08/2019, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal Comune di
; Controparte_4
➢ n. 097 2019 0129973570 000, per la quale viene indicata una data di avvenuta notifica del 08/05/2019, afferente a sanzioni amministrative al C.d.S. elevate dal Comune di
AG BI.
Ha quindi dedotto che nel dichiarare non maturata la prescrizione in ragione della rituale notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, senza motivare sul punto, il giudice di prime cure era incorso in errore, non essendosi avveduto della nullità insanabile delle notifiche eseguite da a mezzo PEC in quanto provenienti CP_5
da indirizzi sconosciuti e non presenti in alcun pubblico elenco.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, di accertare la prescrizione dell'intero credito esattoriale e la nullità delle cartelle impugnate, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
---------------
Si sono costituiti in giudizio , il Comune di ON e il Comune di CP_5 CP_3
Fiumicino chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In particolare, ha dedotto che l'opposizione era stata proposta contro un estratto di CP_5
ruolo e pertanto era inammissibile anche ex art. 12 comma 4 bis del DPR n. 602/73, per come modificato dalla L. n. 215/2021. Nel merito ha contestato l'assunto dell'invalidità della notifica delle cartelle, rilevando altresì come fossero stati notificati plurimi atti interruttivi della prescrizione (preavviso di fermo amministrativo, preavviso di iscrizione ipotecaria).
------------------
L'appello va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del
. Parte_1
Occorre al riguardo premettere che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la 4 cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Ora, nella fattispecie che viene in esame, la domanda di annullamento delle cartelle di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (cartella, intimazione di pagamento, messa in mora), ma dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce della recente novella dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure
5 per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ebbene, parte appellante non ha dimostrato di aver subìto o di poter subìre un tale pregiudizio, sicché l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di tale interesse.
Nemmeno può accogliersi la tesi secondo cui la fattispecie in esame sarebbe estranea all'ambito applicativo della novella, essendo stata eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (secondo tale opinione, l'eccezione di prescrizione del diritto potrebbe sempre essere fatta valere, quand'anche l'opposizione sia proposta avverso l'estratto di ruolo, allorché si deduca che sia decorso il termine quinquennale di prescrizione a far data dalla pur rituale notifica della cartella). Infatti l'appellante ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle o di altri eventuali atti interruttivi, ditalchè, atteso il chiaro dettato normativo del novellato art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, non sussiste l'interesse ad agire dell'opponente (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi (…)”.
I motivi del rigetto e la sopravvenienza della modifica normativa in corso di giudizio giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'appellante;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Roma, 1° luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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