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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1080/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1080/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEPERA Parte_1 C.F._1
PASQUALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio Legale Aziendale sito in alla Via Mario Nicoletta – Il Granaio –, rappresentata e difesa dall'Avv. FERRANTE CP_1
GIULIA, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 3.06.2020, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo l'accertamento della responsabilità dei Controparte_2
Cont sanitari della predetta in relazione all'errata e/o ritardata diagnosi ad esito della quale aveva subito intervento di asportazione della tuba e dell'ovaio sinistro, con condanna al risarcimento nella misura massima dell'8% del danno biologico previsto dalle vigenti tabelle (o, in subordine, nella misura determinata dal CTU nell'ambito del giudizio ex art. 696-bis c.p.c.), oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
In particolare, parte attrice (all'epoca dei fatti minorenne) allegava e deduceva:
- di avere effettuato, in data 25 novembre 2012, un primo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Giovanni di Dio di alle ore 13:00, accompagnata dai genitori e CP_1 CP_3 CP_4
, a causa di un forte dolore pelvico;
in questa occasione, veniva sottoposta a consulenza
[...]
ginecologica e chirurgica, ad esito della quale veniva dimessa con diagnosi di “P. Stipsi” e con l'indicazione di tornare al Pronto Soccorso qualora il dolore fosse persistito;
- che lo stesso giorno, alle ore 17:58, tornava al medesimo Pronto Soccorso per il perdurare della sintomatologia dolorosa e veniva sottoposta esclusivamente a consulenza chirurgica, che portava alla diagnosi di “sindrome da colon irritabile”, con prescrizione di continuare la terapia indicata durante il primo accesso;
- che quattro giorni dopo, il 29 novembre 2012, effettuava un terzo accesso in ospedale con “addome acuto”. Dopo il ricovero e il trasferimento dal reparto di chirurgia a quello di ginecologia, veniva operata d'urgenza per “torsione ovaio sx con infarto”; l'intervento comportava l'asportazione dell'ovaio e della tuba sinistra;
- che in precedenza era stato avviato procedimento ex art. 696-bis c.p.c. presso il Tribunale di Crotone
(RG n. 1086/2018) e il CTU nominato, dott. aveva confermato la responsabilità dei Persona_1
sanitari, specificando che durante il primo accesso al Pronto Soccorso del 25 novembre 2012, il comportamento dei sanitari era da ritenere “impeccabile”, con un'adeguata ecografia ginecologica e visita chirurgica che escludevano l'esistenza di urgenze;
contrariamente, al secondo accesso non veniva richiesta la consulenza ginecologica che, attraverso un'ulteriore ecografia, avrebbe potuto indirizzare verso la diagnosi di torsione ovarica. Il CTU quantificava il danno biologico in una percentuale compresa tra il 4% e il 5%, con l'individuazione di alcune esimenti a favore dei sanitari e pagina 2 di 8 una parziale responsabilità attribuita alla paziente, che non avrebbe eseguito un controllo prescritto dopo due giorni dal secondo accesso;
- che per tutto quanto precede è configurabile la responsabilità dei sanitari dell'ospedale di ai CP_1
sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.; in particolare, i medici della struttura ospedaliera non si sarebbero avveduti, in occasione del secondo accesso del 25 novembre 2012, dei sintomi caratteristici della torsione ovarica commettendo errore diagnostico ovvero ritardo nella diagnosi;
in particolare, una corretta e tempestiva diagnosi in quella occasione avrebbe, con alta probabilità, evitato il successivo evento di asportazione dell'ovaio e della tuba;
- che la CTU del dott. avrebbe errato nel ridurre la percentuale di danno individuando Persona_1
delle esimenti in favore dei sanitari poiché, ove vi fosse stata una corretta e tempestiva diagnosi,
l'attrice non avrebbe subito le conseguenze per cui è causa;
- che nel risarcimento complessivo del danno non patrimoniale devono tenersi in considerazione le plurime ripercussioni negative determinate dall'evento per cui è causa, che hanno generato nell'attrice plurime sofferenze fisiche e psichiche in ragione della sua giovane età, con conseguente richiesta di personalizzazione nella misura massima.
1).1 Ritualmente si costituiva l' contestando l'avversa pretesa Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto e da rigettare. In particolare, parte convenuta riteneva che i propri dipendenti non fossero incorsi in responsabilità in quanto avevano agito applicando i protocolli e la buona pratica clinica in uso al momento del primo intervento e del successivo ricovero;
deduceva altresì l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno morale ed esistenziale. Evidenziava che la CTU espletata in seno al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. presentava criticità. Chiedeva pertanto, nel merito, ritenere la pretesa risarcitoria infondata in fatto, in diritto e non provata e per l'effetto rigettarla, previa rinnovazione della CTU ovvero, in via subordinata, contenere il danno nella misura del 4% al netto di quelli esistenziale e morale, compresi nella detta percentuale.
1).2 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU medico-legale.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 15.02.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 4.07.2024. In seguito ad un rinvio disposto per esigenze legate al carico del ruolo, all'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le conclusioni davanti allo scrivente Giudice (assegnatario in via definitiva della causa a far data dal 30.11.2022) e la causa pagina 3 di 8 veniva trattenuta in decisione con i termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
2) Quanto alla responsabilità dell' convenuta, si osserva quanto segue. Controparte_1
2).1 Va anzitutto evidenziato in via generale, che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale e può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a carico della struttura stessa, sia all'inadempimento delle prestazioni medico-professionali svolte dai sanitari, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria, trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo - c.d. contratto di spedalità - da cui insorgono a carico della struttura sanitaria, oltre ad obblighi lato sensu alberghieri, anche obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discendono rilevanti conseguenze in tema di onere della prova.
È, infatti, il paziente che agisce in giudizio a dover dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento o l'insorgere ex novo di una patologia e il nesso causale tra tale patologia e l'intervento medico
(sull'onere della prova in tema di nesso causale si veda Cass. n. 19204/2018), essendo invece esonerato dal provare la colpa della struttura convenuta.
Per contro, spetta alla struttura sanitaria fornire la c.d. prova liberatoria, dimostrando il corretto adempimento o che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza ossia che esso dipenda da causa non imputabile.
Ciò si applica anche nel caso in cui il paziente agisca in giudizio nei confronti della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c., lamentando, quindi, un inadempimento nella fase diagnostico-terapeutica da parte del personale medico, del quale la struttura si sia avvalsa indifferentemente in regime di collaborazione dipendente ovvero di collaborazione autonoma ed esterna (si veda tra le altre Cass. n.
1620/2012).
Applicando i suesposti principi giurisprudenziali al caso di specie, si rileva che dai documenti prodotti in causa, risulta provato il rapporto contrattuale tra l'attrice e la instaurato nel mese di CP_2
novembre 2012, quando l'attrice fu ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di (rapporto contrattuale d'altronde non contestato). CP_1
pagina 4 di 8 2).2 Ciò chiarito in punto di inquadramento giuridico della fattispecie, deve rilevarsi che la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Il thema decidendum impone, secondo l'ordine logico di accertamento dei presupposti costitutivi della dedotta responsabilità medico-chirugica, di verificare se le condotte (commissive ed omissive) dei sanitari dell'Ospedale di abbiano causato, attraverso il ritardo diagnostico della vera patologia CP_1
che affliggeva parte attrice, non prontamente diagnosticata, il peggioramento delle conseguenze quanto alle condizioni di salute di rispetto a quelle che sarebbero state in presenza di condotte Parte_1
accorte e tempestive.
In proposito, le risultanze dell'istruttoria tecnica d'ufficio convergono nel ritenere che vi sia stato un ritardo diagnostico, il quale è stato causa non dell'insorgere della patologia ma del suo aggravarsi e del suo peggioramento e, quindi, del danno ischemico e necrotico dell'ovaio che ne ha reso necessaria l'asportazione.
La consulenza espletata viene integralmente condivisa, in quanto congruamente e logicamente motivata, non essendovi dubbi in ordine agli accertamenti svolti dal Collegio Peritale. Si può quindi fare integrale ed espresso riferimento alla stessa, fondata su una rigorosa analisi della disciplina in materia e della documentazione allegata dalle parti, oltreché contenente valutazioni improntate a rigore scientifico e logico.
Al riguardo, il Collegio Peritale ha accertato che vi è stato, da parte dei sanitari che hanno seguito l'attrice, un errore di diagnosi;
in particolare, “nel secondo accesso al Pronto Soccorso veniva effettuata la sola consulenza chirurgica che concludeva per una sindrome del colon irritabile. La corretta diagnosi era effettuata a distanza di quattro giorni quando la perizianda ritornava in Pronto
Soccorso con un quadro di franco addome acuto per cui si rendeva necessario il ricovero ospedaliero
e l'annessiectomia sinistra per via laparoscopica...nel caso di specie, come già anticipato, si ravvisa un errore di diagnosi dovuto ad un difetto di accertamento (non effettuazione di esami ematochimici quale un emocromo, non ripetizione di consulenza ginecologica e esame ecografico del basso addome). Alla luce dell'analisi dei fatti che si evincono dalla lettura dei documenti sanitari prodotti in atti, è ravvisabile un comportamento imperito dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra nel Pt_1 secondo accesso del 25.11.2012”(v. pp. 11-12 elaborato peritale); i consulenti concludevano quindi nel ritenere “ravvisabile un ritardo diagnostico che ha concorso a peggiorare le condizioni di salute
pagina 5 di 8 della ricorrente, rendendo necessaria l'asportazione dell'ovaio e della tuba di sinistra mediante un intervento demolitivo eseguito mediante laparoscopia interventistica.” (v. p. 14 elaborato peritale).
Alla luce di tutto quanto emerso e sopra riportato si ritiene accertato nel caso di specie il nesso causale tra il ritardo diagnostico addebitabile ai sanitari e le conseguenze dannose riportate da parte attrice come accertate nella CTU, ritenendosi accertato secondo la regola del più probabile che non che il quadro clinico, in particolare il danno ischemico/necrotico a carico della gonade, che in definitiva ha reso necessario l'asportazione della stessa, si sarebbe potuto evitare con relativa eventuale conservazione dell'ovaio (v. anche p. 10 elaborato peritale).
2).3 Ciò premesso in punto di an, giova procedersi alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati da . Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da deve rilevarsi che il Collegio Parte_1
Peritale ha accertato che la sig.ra presenta, in seguito alla tardiva diagnosi per cui è causa, “esiti Pt_1
permanenti legati alla perdita degli annessi di sinistra (ovaio e tuba) che concretizzano un danno biologico…quantificato nella misura del 10% (dieci per cento) da riferire alla perdita anatomica dell'ovaio di sinistra ed all'esito cicatriziale in sede periombelicale di destra” (v. p. 15 elaborato peritale).
Le conclusioni dei CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da critiche di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale nei limiti di seguito espressi.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione sia alla lesione dell'integrità psicofisica tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) sia alla sofferenza soggettiva ad esso correlata.
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da
Cass., 13 dicembre 2016, n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età della persona al momento del sinistro (anni 17 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di pagina 6 di 8 danno non patrimoniale, le somme di Euro 460,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 115,00 per ogni giorno di ricovero e considerato che la paziente dopo il ricovero veniva dimessa in buone condizioni generali) e di Euro 30.283,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di Euro 30.743,00 in valori monetari attuali.
Quanto all'invocata personalizzazione del danno, si rammenta che secondo la giurisprudenza, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, conseguentemente l'ammontare del risarcimento può essere aumentato solo in presenza di conseguenze del tutto anomale,
“specifiche ed eccezionali”, considerato che le conseguenze sugli aspetti “dinamico relazionali” normali trovano già compensazione nel danno biologico (cfr. Cass., sent. n. 28988 del 2019).
Ebbene, si ritiene che nella fattispecie in esame manchino specifiche allegazioni in relazione ad elementi integranti quelle conseguenze del tutto anomale, specifiche ed eccezionali tali da giustificare la personalizzazione richiesta (v. anche quanto accertato dai CTU, p. 15 elaborato peritale: “la sig.ra ha lamentato la difficoltà ad intraprendere una gravidanza e problemi psicologici relazionali, Pt_1 tuttavia non esiste in atti prova di quanto riferito”).
2).4 Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad Euro 30.743,00 liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma pagina 7 di 8 come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal giorno dell'evento lesivo fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 30.743,00, oltre accessori come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 237,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
Crotone, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1080/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEPERA Parte_1 C.F._1
PASQUALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio Legale Aziendale sito in alla Via Mario Nicoletta – Il Granaio –, rappresentata e difesa dall'Avv. FERRANTE CP_1
GIULIA, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 3.06.2020, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo l'accertamento della responsabilità dei Controparte_2
Cont sanitari della predetta in relazione all'errata e/o ritardata diagnosi ad esito della quale aveva subito intervento di asportazione della tuba e dell'ovaio sinistro, con condanna al risarcimento nella misura massima dell'8% del danno biologico previsto dalle vigenti tabelle (o, in subordine, nella misura determinata dal CTU nell'ambito del giudizio ex art. 696-bis c.p.c.), oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
In particolare, parte attrice (all'epoca dei fatti minorenne) allegava e deduceva:
- di avere effettuato, in data 25 novembre 2012, un primo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Giovanni di Dio di alle ore 13:00, accompagnata dai genitori e CP_1 CP_3 CP_4
, a causa di un forte dolore pelvico;
in questa occasione, veniva sottoposta a consulenza
[...]
ginecologica e chirurgica, ad esito della quale veniva dimessa con diagnosi di “P. Stipsi” e con l'indicazione di tornare al Pronto Soccorso qualora il dolore fosse persistito;
- che lo stesso giorno, alle ore 17:58, tornava al medesimo Pronto Soccorso per il perdurare della sintomatologia dolorosa e veniva sottoposta esclusivamente a consulenza chirurgica, che portava alla diagnosi di “sindrome da colon irritabile”, con prescrizione di continuare la terapia indicata durante il primo accesso;
- che quattro giorni dopo, il 29 novembre 2012, effettuava un terzo accesso in ospedale con “addome acuto”. Dopo il ricovero e il trasferimento dal reparto di chirurgia a quello di ginecologia, veniva operata d'urgenza per “torsione ovaio sx con infarto”; l'intervento comportava l'asportazione dell'ovaio e della tuba sinistra;
- che in precedenza era stato avviato procedimento ex art. 696-bis c.p.c. presso il Tribunale di Crotone
(RG n. 1086/2018) e il CTU nominato, dott. aveva confermato la responsabilità dei Persona_1
sanitari, specificando che durante il primo accesso al Pronto Soccorso del 25 novembre 2012, il comportamento dei sanitari era da ritenere “impeccabile”, con un'adeguata ecografia ginecologica e visita chirurgica che escludevano l'esistenza di urgenze;
contrariamente, al secondo accesso non veniva richiesta la consulenza ginecologica che, attraverso un'ulteriore ecografia, avrebbe potuto indirizzare verso la diagnosi di torsione ovarica. Il CTU quantificava il danno biologico in una percentuale compresa tra il 4% e il 5%, con l'individuazione di alcune esimenti a favore dei sanitari e pagina 2 di 8 una parziale responsabilità attribuita alla paziente, che non avrebbe eseguito un controllo prescritto dopo due giorni dal secondo accesso;
- che per tutto quanto precede è configurabile la responsabilità dei sanitari dell'ospedale di ai CP_1
sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.; in particolare, i medici della struttura ospedaliera non si sarebbero avveduti, in occasione del secondo accesso del 25 novembre 2012, dei sintomi caratteristici della torsione ovarica commettendo errore diagnostico ovvero ritardo nella diagnosi;
in particolare, una corretta e tempestiva diagnosi in quella occasione avrebbe, con alta probabilità, evitato il successivo evento di asportazione dell'ovaio e della tuba;
- che la CTU del dott. avrebbe errato nel ridurre la percentuale di danno individuando Persona_1
delle esimenti in favore dei sanitari poiché, ove vi fosse stata una corretta e tempestiva diagnosi,
l'attrice non avrebbe subito le conseguenze per cui è causa;
- che nel risarcimento complessivo del danno non patrimoniale devono tenersi in considerazione le plurime ripercussioni negative determinate dall'evento per cui è causa, che hanno generato nell'attrice plurime sofferenze fisiche e psichiche in ragione della sua giovane età, con conseguente richiesta di personalizzazione nella misura massima.
1).1 Ritualmente si costituiva l' contestando l'avversa pretesa Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto e da rigettare. In particolare, parte convenuta riteneva che i propri dipendenti non fossero incorsi in responsabilità in quanto avevano agito applicando i protocolli e la buona pratica clinica in uso al momento del primo intervento e del successivo ricovero;
deduceva altresì l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno morale ed esistenziale. Evidenziava che la CTU espletata in seno al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. presentava criticità. Chiedeva pertanto, nel merito, ritenere la pretesa risarcitoria infondata in fatto, in diritto e non provata e per l'effetto rigettarla, previa rinnovazione della CTU ovvero, in via subordinata, contenere il danno nella misura del 4% al netto di quelli esistenziale e morale, compresi nella detta percentuale.
1).2 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU medico-legale.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 15.02.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 4.07.2024. In seguito ad un rinvio disposto per esigenze legate al carico del ruolo, all'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le conclusioni davanti allo scrivente Giudice (assegnatario in via definitiva della causa a far data dal 30.11.2022) e la causa pagina 3 di 8 veniva trattenuta in decisione con i termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
2) Quanto alla responsabilità dell' convenuta, si osserva quanto segue. Controparte_1
2).1 Va anzitutto evidenziato in via generale, che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale e può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a carico della struttura stessa, sia all'inadempimento delle prestazioni medico-professionali svolte dai sanitari, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria, trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo - c.d. contratto di spedalità - da cui insorgono a carico della struttura sanitaria, oltre ad obblighi lato sensu alberghieri, anche obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discendono rilevanti conseguenze in tema di onere della prova.
È, infatti, il paziente che agisce in giudizio a dover dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento o l'insorgere ex novo di una patologia e il nesso causale tra tale patologia e l'intervento medico
(sull'onere della prova in tema di nesso causale si veda Cass. n. 19204/2018), essendo invece esonerato dal provare la colpa della struttura convenuta.
Per contro, spetta alla struttura sanitaria fornire la c.d. prova liberatoria, dimostrando il corretto adempimento o che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza ossia che esso dipenda da causa non imputabile.
Ciò si applica anche nel caso in cui il paziente agisca in giudizio nei confronti della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c., lamentando, quindi, un inadempimento nella fase diagnostico-terapeutica da parte del personale medico, del quale la struttura si sia avvalsa indifferentemente in regime di collaborazione dipendente ovvero di collaborazione autonoma ed esterna (si veda tra le altre Cass. n.
1620/2012).
Applicando i suesposti principi giurisprudenziali al caso di specie, si rileva che dai documenti prodotti in causa, risulta provato il rapporto contrattuale tra l'attrice e la instaurato nel mese di CP_2
novembre 2012, quando l'attrice fu ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di (rapporto contrattuale d'altronde non contestato). CP_1
pagina 4 di 8 2).2 Ciò chiarito in punto di inquadramento giuridico della fattispecie, deve rilevarsi che la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Il thema decidendum impone, secondo l'ordine logico di accertamento dei presupposti costitutivi della dedotta responsabilità medico-chirugica, di verificare se le condotte (commissive ed omissive) dei sanitari dell'Ospedale di abbiano causato, attraverso il ritardo diagnostico della vera patologia CP_1
che affliggeva parte attrice, non prontamente diagnosticata, il peggioramento delle conseguenze quanto alle condizioni di salute di rispetto a quelle che sarebbero state in presenza di condotte Parte_1
accorte e tempestive.
In proposito, le risultanze dell'istruttoria tecnica d'ufficio convergono nel ritenere che vi sia stato un ritardo diagnostico, il quale è stato causa non dell'insorgere della patologia ma del suo aggravarsi e del suo peggioramento e, quindi, del danno ischemico e necrotico dell'ovaio che ne ha reso necessaria l'asportazione.
La consulenza espletata viene integralmente condivisa, in quanto congruamente e logicamente motivata, non essendovi dubbi in ordine agli accertamenti svolti dal Collegio Peritale. Si può quindi fare integrale ed espresso riferimento alla stessa, fondata su una rigorosa analisi della disciplina in materia e della documentazione allegata dalle parti, oltreché contenente valutazioni improntate a rigore scientifico e logico.
Al riguardo, il Collegio Peritale ha accertato che vi è stato, da parte dei sanitari che hanno seguito l'attrice, un errore di diagnosi;
in particolare, “nel secondo accesso al Pronto Soccorso veniva effettuata la sola consulenza chirurgica che concludeva per una sindrome del colon irritabile. La corretta diagnosi era effettuata a distanza di quattro giorni quando la perizianda ritornava in Pronto
Soccorso con un quadro di franco addome acuto per cui si rendeva necessario il ricovero ospedaliero
e l'annessiectomia sinistra per via laparoscopica...nel caso di specie, come già anticipato, si ravvisa un errore di diagnosi dovuto ad un difetto di accertamento (non effettuazione di esami ematochimici quale un emocromo, non ripetizione di consulenza ginecologica e esame ecografico del basso addome). Alla luce dell'analisi dei fatti che si evincono dalla lettura dei documenti sanitari prodotti in atti, è ravvisabile un comportamento imperito dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra nel Pt_1 secondo accesso del 25.11.2012”(v. pp. 11-12 elaborato peritale); i consulenti concludevano quindi nel ritenere “ravvisabile un ritardo diagnostico che ha concorso a peggiorare le condizioni di salute
pagina 5 di 8 della ricorrente, rendendo necessaria l'asportazione dell'ovaio e della tuba di sinistra mediante un intervento demolitivo eseguito mediante laparoscopia interventistica.” (v. p. 14 elaborato peritale).
Alla luce di tutto quanto emerso e sopra riportato si ritiene accertato nel caso di specie il nesso causale tra il ritardo diagnostico addebitabile ai sanitari e le conseguenze dannose riportate da parte attrice come accertate nella CTU, ritenendosi accertato secondo la regola del più probabile che non che il quadro clinico, in particolare il danno ischemico/necrotico a carico della gonade, che in definitiva ha reso necessario l'asportazione della stessa, si sarebbe potuto evitare con relativa eventuale conservazione dell'ovaio (v. anche p. 10 elaborato peritale).
2).3 Ciò premesso in punto di an, giova procedersi alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati da . Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da deve rilevarsi che il Collegio Parte_1
Peritale ha accertato che la sig.ra presenta, in seguito alla tardiva diagnosi per cui è causa, “esiti Pt_1
permanenti legati alla perdita degli annessi di sinistra (ovaio e tuba) che concretizzano un danno biologico…quantificato nella misura del 10% (dieci per cento) da riferire alla perdita anatomica dell'ovaio di sinistra ed all'esito cicatriziale in sede periombelicale di destra” (v. p. 15 elaborato peritale).
Le conclusioni dei CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da critiche di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale nei limiti di seguito espressi.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione sia alla lesione dell'integrità psicofisica tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) sia alla sofferenza soggettiva ad esso correlata.
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da
Cass., 13 dicembre 2016, n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età della persona al momento del sinistro (anni 17 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di pagina 6 di 8 danno non patrimoniale, le somme di Euro 460,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 115,00 per ogni giorno di ricovero e considerato che la paziente dopo il ricovero veniva dimessa in buone condizioni generali) e di Euro 30.283,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di Euro 30.743,00 in valori monetari attuali.
Quanto all'invocata personalizzazione del danno, si rammenta che secondo la giurisprudenza, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, conseguentemente l'ammontare del risarcimento può essere aumentato solo in presenza di conseguenze del tutto anomale,
“specifiche ed eccezionali”, considerato che le conseguenze sugli aspetti “dinamico relazionali” normali trovano già compensazione nel danno biologico (cfr. Cass., sent. n. 28988 del 2019).
Ebbene, si ritiene che nella fattispecie in esame manchino specifiche allegazioni in relazione ad elementi integranti quelle conseguenze del tutto anomale, specifiche ed eccezionali tali da giustificare la personalizzazione richiesta (v. anche quanto accertato dai CTU, p. 15 elaborato peritale: “la sig.ra ha lamentato la difficoltà ad intraprendere una gravidanza e problemi psicologici relazionali, Pt_1 tuttavia non esiste in atti prova di quanto riferito”).
2).4 Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad Euro 30.743,00 liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma pagina 7 di 8 come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal giorno dell'evento lesivo fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 30.743,00, oltre accessori come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 237,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
Crotone, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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