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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. 988/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, composto dai signori magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
3) dott.ssa Sarah Previti Giudice Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 988/2024 R. G., introitata per la decisione all'udienza del 20 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...], l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia (RC), via Brooklyn, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lamonica, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Riace Marina, via Pipedo, snc, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di
Salvo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
Oggetto: separazione giudiziale convertita in consensuale.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.3.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, proponeva domanda di separazione Parte_1
pagina 1 di 6 giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, esponendo che, in data
4.12.2008, aveva contratto matrimonio concordatario (rectius, civile secondo quanto risultante dagli atti) con , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile Controparte_1
del Comune di Caulonia (RC), anno 2008, parte I, atto n. 4, Ufficio 1; che dall'unione tra i coniugi erano nati due figli: , il 16.2.2009, e , il 21.4.2014; che l'ultimo domicilio Per_1 Persona_2
coniugale si trovava in Caulonia (RC) – 89041, in via Davide Prota, n. 42; che il matrimonio, iniziato sotto i migliori auspici, si era poi andato progressivamente deteriorando;
che, pertanto, essendo impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, era suo interesse agire in giudizio per chiedere al Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale - e, una volta decorso il periodo di tempo previsto ex art. 3 L. n. 898/1970, anche di scioglimento del matrimonio - l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso di sé e la condanna del al pagamento di un contributo mensile di mantenimento per la prole, nella CP_1 misura pari ad € 200,00 per ciascun figlio.
Con comparsa depositata il 18.12.2024, si costituiva in giudizio e, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione e successivo scioglimento del matrimonio formulate da controparte nonché alla domanda di affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare alla stessa, chiedeva che il contributo di mantenimento dovuto per ciascun figlio fosse quantificato nel minore importo di € 100,00.
All'udienza del 2.1.2025, dopo l'audizione dei coniugi, i quali confermavano il contenuto degli atti e degli scritti difensivi depositati nel loro rispettivo interesse, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio della causa per valutare la conversione del rito da giudiziale a consensuale.
Alla successiva udienza del 20.3.2025, dato atto del raggiungimento dell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti il 17.3.2025, depositato in atti, e, previa espressa rinuncia alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, condivisa dal resistente,
i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale alle condizioni previste nel suddetto accordo.
Il Giudice, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, ha disposto in conformità, assegnando la causa a sentenza e riservando di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio, preso atto del nulla osta espresso dal P.M., ritiene che vi siano tutti i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, nel rispetto delle pagina 2 di 6 condizioni indicate nell'accordo scritto del 17.3.2025, con annesso piano genitoriale depositato in atti, sottoscritto da entrambe le parti.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda all'omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame, tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi all'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate dalle parti. Ed invero, entrambi i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione, indicandone concordemente le condizioni. Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge la situazione di intollerabilità della convivenza coniugale e la volontà delle parti di non volersi riconciliare. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né con l'interesse dei figli.
E, infatti, a tale ultimo riguardo, sono condivisibili le condizioni di separazione secondo cui: “5) I figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
6) i figli risiederanno in via principale nella casa familiare con la madre;
l'altro genitore potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli. In ogni caso, secondo i periodi di seguito indicati: - ogni martedì e giovedì prelevandoli all' uscita di scuola e tenendoli con sé fino alle ore 20:00; - durante il periodo scolastico, per due domeniche al mese, non consecutive, prelevandoli dall' abitazione materna sin dal sabato antecedente e riportandoli a casa alle ore
20:00; - il sig. avrà diritto di sentire i figli telefonicamente almeno una volta al giorno CP_1
quando gli stessi sono con la madre e viceversa;
- Feste Natalizie: 1 anno i minori trascorreranno il Natale con il padre ( 24 – 25 Dicembre), Capodanno (31 Dicembre - 1 Gennaio) con la madre, alternativamente;
- Feste Pasquali: i minori trascorreranno, ad anni alterni, la Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre;
- per 15 giorni all'anno, durante il mese di agosto, il
pagina 3 di 6 padre terrà con sé i figli minori e la madre eserciterà il diritto di visita come il padre;
- i bambini,
a prescindere dal giorno della settimana in cui cade, staranno insieme al padre ed alla madre nei giorni dei rispettivi compleanni degli stessi;
Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario CP_1 dei figli minori versando mensilmente, entro il giorno 5, un assegno di € 150,00 per ciascuno. 7) le spese straordinarie (spese mediche - da documentare - che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, - spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche - da documentare - che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e
pagina 4 di 6 ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno;
9) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
10) la sig.ra dichiara di percepire le somme a titolo di assegno unico universale e tale Pt_1
assegno continuerà ad essere da lei integralmente trattenuto a titolo di mantenimento della prole.”.
Il Collegio osserva altresì che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio formulata ai sensi dell'art
473 bis.49 c.p.c. E, infatti, dal punto 11 dell'accordo di separazione sottoscritto da entrambi i coniugi, emerge la volontà delle parti di rinunciare ad una tale domanda, volontà poi confermata in sede di udienza dai rispettivi procuratori.
In considerazione dell'esito del giudizio e del suo oggetto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio il 4.12.2008, ed il cui atto risulta trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Caulonia (RC), n. 4, parte I, anno 2008, Ufficio 1, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caulonia per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
3. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio formulata ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
pagina 5 di 6 Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Sarah Previti) (dott. Andrea Amadei)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, composto dai signori magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
3) dott.ssa Sarah Previti Giudice Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 988/2024 R. G., introitata per la decisione all'udienza del 20 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...], l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia (RC), via Brooklyn, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lamonica, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Riace Marina, via Pipedo, snc, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di
Salvo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
Oggetto: separazione giudiziale convertita in consensuale.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.3.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, proponeva domanda di separazione Parte_1
pagina 1 di 6 giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, esponendo che, in data
4.12.2008, aveva contratto matrimonio concordatario (rectius, civile secondo quanto risultante dagli atti) con , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile Controparte_1
del Comune di Caulonia (RC), anno 2008, parte I, atto n. 4, Ufficio 1; che dall'unione tra i coniugi erano nati due figli: , il 16.2.2009, e , il 21.4.2014; che l'ultimo domicilio Per_1 Persona_2
coniugale si trovava in Caulonia (RC) – 89041, in via Davide Prota, n. 42; che il matrimonio, iniziato sotto i migliori auspici, si era poi andato progressivamente deteriorando;
che, pertanto, essendo impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, era suo interesse agire in giudizio per chiedere al Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale - e, una volta decorso il periodo di tempo previsto ex art. 3 L. n. 898/1970, anche di scioglimento del matrimonio - l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso di sé e la condanna del al pagamento di un contributo mensile di mantenimento per la prole, nella CP_1 misura pari ad € 200,00 per ciascun figlio.
Con comparsa depositata il 18.12.2024, si costituiva in giudizio e, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione e successivo scioglimento del matrimonio formulate da controparte nonché alla domanda di affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare alla stessa, chiedeva che il contributo di mantenimento dovuto per ciascun figlio fosse quantificato nel minore importo di € 100,00.
All'udienza del 2.1.2025, dopo l'audizione dei coniugi, i quali confermavano il contenuto degli atti e degli scritti difensivi depositati nel loro rispettivo interesse, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio della causa per valutare la conversione del rito da giudiziale a consensuale.
Alla successiva udienza del 20.3.2025, dato atto del raggiungimento dell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti il 17.3.2025, depositato in atti, e, previa espressa rinuncia alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, condivisa dal resistente,
i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale alle condizioni previste nel suddetto accordo.
Il Giudice, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, ha disposto in conformità, assegnando la causa a sentenza e riservando di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio, preso atto del nulla osta espresso dal P.M., ritiene che vi siano tutti i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, nel rispetto delle pagina 2 di 6 condizioni indicate nell'accordo scritto del 17.3.2025, con annesso piano genitoriale depositato in atti, sottoscritto da entrambe le parti.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda all'omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame, tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi all'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate dalle parti. Ed invero, entrambi i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione, indicandone concordemente le condizioni. Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge la situazione di intollerabilità della convivenza coniugale e la volontà delle parti di non volersi riconciliare. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né con l'interesse dei figli.
E, infatti, a tale ultimo riguardo, sono condivisibili le condizioni di separazione secondo cui: “5) I figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
6) i figli risiederanno in via principale nella casa familiare con la madre;
l'altro genitore potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli. In ogni caso, secondo i periodi di seguito indicati: - ogni martedì e giovedì prelevandoli all' uscita di scuola e tenendoli con sé fino alle ore 20:00; - durante il periodo scolastico, per due domeniche al mese, non consecutive, prelevandoli dall' abitazione materna sin dal sabato antecedente e riportandoli a casa alle ore
20:00; - il sig. avrà diritto di sentire i figli telefonicamente almeno una volta al giorno CP_1
quando gli stessi sono con la madre e viceversa;
- Feste Natalizie: 1 anno i minori trascorreranno il Natale con il padre ( 24 – 25 Dicembre), Capodanno (31 Dicembre - 1 Gennaio) con la madre, alternativamente;
- Feste Pasquali: i minori trascorreranno, ad anni alterni, la Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre;
- per 15 giorni all'anno, durante il mese di agosto, il
pagina 3 di 6 padre terrà con sé i figli minori e la madre eserciterà il diritto di visita come il padre;
- i bambini,
a prescindere dal giorno della settimana in cui cade, staranno insieme al padre ed alla madre nei giorni dei rispettivi compleanni degli stessi;
Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario CP_1 dei figli minori versando mensilmente, entro il giorno 5, un assegno di € 150,00 per ciascuno. 7) le spese straordinarie (spese mediche - da documentare - che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, - spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche - da documentare - che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e
pagina 4 di 6 ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno;
9) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
10) la sig.ra dichiara di percepire le somme a titolo di assegno unico universale e tale Pt_1
assegno continuerà ad essere da lei integralmente trattenuto a titolo di mantenimento della prole.”.
Il Collegio osserva altresì che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio formulata ai sensi dell'art
473 bis.49 c.p.c. E, infatti, dal punto 11 dell'accordo di separazione sottoscritto da entrambi i coniugi, emerge la volontà delle parti di rinunciare ad una tale domanda, volontà poi confermata in sede di udienza dai rispettivi procuratori.
In considerazione dell'esito del giudizio e del suo oggetto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio il 4.12.2008, ed il cui atto risulta trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Caulonia (RC), n. 4, parte I, anno 2008, Ufficio 1, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caulonia per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
3. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla contestuale domanda di scioglimento del matrimonio formulata ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
pagina 5 di 6 Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Sarah Previti) (dott. Andrea Amadei)
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