Art. 123.
(Altri atti giuridici).
Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo 112 possono altresi' ricevere, in forma pubblica, atti di procura generale o speciale, di consenso, di autorizzazione e simili da parte delle persone, per le quali esse esercitano dette funzioni.
Tali atti sono redatti alla presenza di due testimoni aventi i requisiti preveduti dal secondo comma dell'articolo 113, e con l'osservanza, per quanto e' possibile, delle disposizioni delle leggi sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili.
Si applica per gli atti suindicati la disposizione del terzo comma dell'articolo 113.
(Altri atti giuridici).
Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo 112 possono altresi' ricevere, in forma pubblica, atti di procura generale o speciale, di consenso, di autorizzazione e simili da parte delle persone, per le quali esse esercitano dette funzioni.
Tali atti sono redatti alla presenza di due testimoni aventi i requisiti preveduti dal secondo comma dell'articolo 113, e con l'osservanza, per quanto e' possibile, delle disposizioni delle leggi sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili.
Si applica per gli atti suindicati la disposizione del terzo comma dell'articolo 113.