Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott.ssa Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3308/2023 R.G. avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. FILIPPO AURIEMMA, elett.te dom.to c/o Parte_1 il difensore, in via Pomigliano n. 170-172, S'Anastasia
RICORRENTE E
in persona in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13/06/2023, il ricorrente in epigrafe premetteva di aver prestato attività CP_ lavorativa alle dipendenze della individuale convenuta dal 23.07.2020 e fino al
10.01.2023, data in cui il rapporto lavorativo si interrompeva a seguito di dimissioni rassegnate con regolare preavviso;
di essere stato assunto con la qualifica di operaio-elettricista ed inquadrato nel 3° livello del Ccnl Metalmeccanica P.I.; di aver svolto le proprie mansioni presso cantieri situati generalmente nell'area vesuviana (Portici, Sant'Anastasia, Pomigliano d'Arco, Napoli), provvedendo alla realizzazione di impianti elettrici ed idraulici e, in alcune occasioni, anche alla realizzazione di opere murarie;
di aver osservato un orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:00, con un'ora di pausa pranzo;
di aver svolto la propria attività lavorativa su indicazioni e sotto la direzione del sig. CP_1
; di aver percepito a titolo retributivo quanto emergente dalle buste paga versate in atti;
[...] che tuttavia nulla gli era stato corrisposto a titolo di permessi, ROL, ferie, 13^ mensilità,
Tutto ciò premesso, il ricorrente si doleva di non aver percepito, in base alla quantità e qualità del lavoro svolto, la giusta retribuzione ed agiva nei confronti della ditta convenuta per la condanna in proprio favore al pagamento della somma di €. 8.835,79, di cui €. 1.043,48 per permessi e Rol, €.1.668,00 per indennità di ferie non godute, €. 1.734,92 per la tredicesima mensilità, €. 333,64 per i giorni lavorati nel mese di gennaio 2023 ed €. 4.055,75 per TFR.
Dichiarata la contumacia della parte convenuta, rinviata la causa per discussione, all'udienza del 18-3-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
In chiave delimitativa del thema decidendum, va rilevato che, in sede di prima udienza, il procuratore di parte ricorrente dichiarava di limitare la domanda alla sole voci di fonte documentale, ad esclusione pertanto delle voci il cui riconoscimento avrebbe richiesto l'espletamento della prova orale, alla quale infatti lo stesso implicitamente rinunciava chiedendo rinvio per discussione.
Alla luce di tale precisazione, ad avviso del giudicante, non potranno riconoscersi a parte ricorrente gli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi ROL, voci rispetto alle quali peraltro in ricorso difetta la benché minima allegazione in ordine al relativo fatto costitutivo, che era onere di parte ricorrente provare.
Va per completezza rilevato come al fine del riconoscimento di tali voci retributive non sia neppure sufficiente, quale prova documentale, la busta paga del mese di dicembre 2022 atteso che il rapporto si interrompeva a gennaio 2023 e che pertanto non è da escludere che il residuo di giorni di ferie e di ore di permesso ivi registrato si sia modificato per il -sia pur parziale- godimento di tali istituti nell'ultimo periodo di rapporto.
Occorre allora soffermarsi sulle altre voci retributive rivendicate in ricorso rappresentate dai ratei di retribuzione del mese di gennaio 2023, la 13^ mensilità e il TFR.
Posto che si è in presenza di un rapporto con formale inquadramento (cfr. estratto contributivo
INPS e buste paga), la domanda è fondata e deve essere accolta, trattandosi di voci il cui riconoscimento non richiedeva la prova di alcuno specifico fatto costitutivo ulteriore rispetto all'esistenza del rapporto di lavoro e, quanto al TFR, all'interruzione dello stesso e che la ditta
, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha di fatto rinunziato a Controparte_1 fornire la prova dell'intervenuto pagamento che sulla stessa incombeva.
Costituisce, invero, principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Ciò premesso, quanto ai ratei di retribuzione per il mese di gennaio 2023, che la parte ha dedotto di non avere percepito, la domanda va sicuramente accolta.
In ordine al quantum, la parte ha quantificato tale voce in € 333,64, importo che appare corretto corrispondendo a circa un terzo della retribuzione mensile, atteso che il rapporto si interrompeva il 10-1-2023. Quanto alla 13^ mensilità, che dai conteggi allegati al ricorso risulta richiesta solo per il 2022 atteso che quanto al 2020 e al 2021 si dà atto che veniva corrisposta, appare corretto quantificare tale voce in una mensilità e dunque in €1.734,92 come pure richiesto.
Infine quanto al TFR lo stesso appare correttamente calcolato sulla base della retribuzione annua percepita dalla parte ed è quindi pari ad € 4.055,75.
In conclusione, la ditta va condannata al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'importo complessivo di € 6.124,31 di cui € 4.055,75 per TFR, oltre accessori come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- condanna la ditta al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
6.124,31 di cui € 4.055,75 per TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00 oltre spese generali, iva e CPA con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 18/03/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Fucci