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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/02/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3575/2023 R.G., avente ad oggetto: “liquidazione prestazione assistenziale”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
De Leo;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv. Michela
Foti e Maria Cammaroto;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29.06.2023 conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l'
1 Esponeva: che con sentenza n. 291/2023 del 26/1/2023, pubblicata il 16/2/2023, emessa nel procedimento recante R.G.L. n.1003/2022 il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Messina, Dott. Domenico Condello, aveva, tra l'altro, dichiarato che lo stesso si trovava nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità
(81%) con decorrenza dal 1° gennaio 2021; che, nonostante copia della sentenza fosse stata regolarmente notificata all' in data 22.02.2023, a tutt'oggi, l' non aveva CP_1 CP_1
provveduto al pagamento della provvidenza economica nei termini di legge.
Tanto premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento della prestazione a far data CP_1
dal gennaio 2021. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
CP_ 2.- Si costituiva in giudizio l' attestando l'avvenuta liquidazione della prestazione dovuta il 21.9.2023 e alla sua corresponsione col rateo di novembre 2023, e chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3.-All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
-----------------------
4.- Il ricorso ha ad oggetto la domanda di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza, riconosciuto come spettante alla ricorrente giusta sentenza n. 1003/2022 del 16.02.2023 di questo Tribunale. CP_ Nella memoria di costituzione l' ha dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione dovuta in data 21.09.223 e della sua corresponsione con il rateo di novembre
2023.
All'udienza odierna parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, istando per la rifusione delle spese di lite, stante il principio della soccombenza virtuale.
Sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti, di quanto riconosciuto dalle stesse parti e chiesto all'udienza odierna, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive
2 posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
5.- Tanto premesso, in punto di spese si evidenzia che parte ricorrente ha notificato la sentenza all' sede di Messina in data 22.2.2023. CP_1
Ciò posto, va osservato che l'art. 445-bis comma 6 prevede che a seguito della notifica del decreto di omologa, l'ente previdenziale provvede al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nel caso di specie, l' ha provveduto alla liquidazione delle spese dopo la notifica del CP_1
ricorso, e decorsi abbondantemente i termini di legge.
Pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, in base al principio di soccombenza virtuale, avendo l' riconosciuto la fondatezza della pretesa liquidando CP_1
la prestazione in data successiva alla notifica del ricorso. Esse vanno liquidate in dispositivo ex D.M: 55/2014, da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.695,50 CP_1
per compensi, oltre Iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3575/2023 R.G., avente ad oggetto: “liquidazione prestazione assistenziale”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
De Leo;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv. Michela
Foti e Maria Cammaroto;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29.06.2023 conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l'
1 Esponeva: che con sentenza n. 291/2023 del 26/1/2023, pubblicata il 16/2/2023, emessa nel procedimento recante R.G.L. n.1003/2022 il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Messina, Dott. Domenico Condello, aveva, tra l'altro, dichiarato che lo stesso si trovava nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità
(81%) con decorrenza dal 1° gennaio 2021; che, nonostante copia della sentenza fosse stata regolarmente notificata all' in data 22.02.2023, a tutt'oggi, l' non aveva CP_1 CP_1
provveduto al pagamento della provvidenza economica nei termini di legge.
Tanto premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento della prestazione a far data CP_1
dal gennaio 2021. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
CP_ 2.- Si costituiva in giudizio l' attestando l'avvenuta liquidazione della prestazione dovuta il 21.9.2023 e alla sua corresponsione col rateo di novembre 2023, e chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3.-All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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4.- Il ricorso ha ad oggetto la domanda di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza, riconosciuto come spettante alla ricorrente giusta sentenza n. 1003/2022 del 16.02.2023 di questo Tribunale. CP_ Nella memoria di costituzione l' ha dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione dovuta in data 21.09.223 e della sua corresponsione con il rateo di novembre
2023.
All'udienza odierna parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, istando per la rifusione delle spese di lite, stante il principio della soccombenza virtuale.
Sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti, di quanto riconosciuto dalle stesse parti e chiesto all'udienza odierna, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive
2 posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
5.- Tanto premesso, in punto di spese si evidenzia che parte ricorrente ha notificato la sentenza all' sede di Messina in data 22.2.2023. CP_1
Ciò posto, va osservato che l'art. 445-bis comma 6 prevede che a seguito della notifica del decreto di omologa, l'ente previdenziale provvede al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nel caso di specie, l' ha provveduto alla liquidazione delle spese dopo la notifica del CP_1
ricorso, e decorsi abbondantemente i termini di legge.
Pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, in base al principio di soccombenza virtuale, avendo l' riconosciuto la fondatezza della pretesa liquidando CP_1
la prestazione in data successiva alla notifica del ricorso. Esse vanno liquidate in dispositivo ex D.M: 55/2014, da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.695,50 CP_1
per compensi, oltre Iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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