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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 905/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente rel. dott.ssa Enrica De Sire Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 905/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DELLA LIBERTA', 60 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. BRUNO
ET (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Via Roma n. 12 null 84015 Nocera Superiore, presso lo studio dell'Avv.
DELLA PORTA MARIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._5
; Persona_1
CONVENUTO contumace
(c.f.: ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._6
; Persona_1
CONVENUTO contumace
Pagina 1 di 8 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 P.IVA_1
C/O AVV. MASSIMO CAIAFA VIA L.GUERCIO N.277 84134 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. BAGNARDI ROBERTO (c.f.: e dell'Avv. C.F._7
RO RC ( ) Viale Regina Margherita 278 00198 ROMA, C.F._8 dai quali è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO CP_5 P.IVA_2
EMANUELE, 126 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAPRIO EDMONDO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._9
CONVENUTO
E
(c.f.: ), in proprio e quale genitore esercente la CP_6 C.F._10 responsabilità genitoriale sul figlio minore , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_2
RE NA (C.F.: ) del foro di Rovigo, con domicilio eletto C.F._11 presso il di lei studio sito in Rovigo, Corso del Popolo n. 161;
CONVENUTA
(CF: ), rapp.to e difeso dall'avv. RE CP_7 CodiceFiscale_12
NA (C.F.: ) del foro di Rovigo, con domicilio eletto presso il di C.F._11 lei studio sito in Rovigo, Corso del Popolo n. 161;
CONVENUTO
E
presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
Controparte_8
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Querela di falso.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ad oggetto la querela di falso, in via incidentale, proposta dinanzi alla Corte di Appello di Salerno che ha autorizzato la presentazione della querela, sospeso il giudizio principale e fissato termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di
Nocera Inferiore.
Pagina 2 di 8 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ.. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45. comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di giudizio di querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 ultimo comma e 50 bis n. 1
c.p.c. (nella formulazione ante riforma “Cartabia”).
Inoltre, va ricordato in punto di diritto che la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata), l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile (Cassazione civile, sez.
II, 2 luglio 2001, n. 8925).
In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Anche quando viene proposta incidentalmente, come nel caso in esame, la querela di falso raffigura un'azione a sé, posto che persegue un proprio risultato particolare, consistente nell'accertamento della verità o nella falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale. Accertamento da pronunziarsi con sentenza che, una volta passata in giudicato, fa stato a tutti gli effetti.
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente
Pagina 3 di 8 in giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n. 8362: (Cassazione n.
19727/2003; Cassazione 24725/08).
Sempre in via preliminare, si osserva come il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, non ha presentato le proprie conclusioni.
Tuttavia, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 25722/2008).
Inoltre, va chiarito che secondo la giurisprudenza di legittimità pacifica (cfr. Cass. n.
19281 del 17.7.2019), “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”.
Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva soltanto dei soggetti che hanno interesse a valersi dell'atto tacciato di falsità ossia di (acquirente nel contratto di Controparte_1 compravendita stipulato utilizzando la procura a vendere impugnata di falso) e di CP_9
che, sebbene, autore della falsità denunciata aveva interesse ad avvalersene ai fini
[...] della conclusione del contratto (compravendita).
Tuttavia, quest'ultimo è deceduto nel corso del giudizio e la parte attrice ha riassunto nei confronti di e di , in proprio e quale genitore esercente la potestà CP_7 CP_10 genitoriale sul figlio minore . Persona_2
Orbene, dall'esame dei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta di CP_7
e di , si evince che il primo ha rinunciato all'eredità di ,
[...] CP_10 CP_9 mentre la seconda non possiede la qualità di erede.
Per quanto concerne il minore , egli è un semplice chiamato all'eredità, in Persona_2 quanto non vi è prova che abbia accettato l'eredità.
Ne discende, il difetto di legittimazione passiva di , di , anche nella CP_7 CP_10 sua qualità e di tutti gli altri convenuti (non aventi interesse ad avvalersi del documento impugnato).
Nel merito, l'attrice ha proposto querela di falso al fine di ottenere la Parte_1 declaratoria di falsità della procura speciale autenticata il 20.11.2001 dal notaio
[...]
con rep. n. 47510 perchè mai sottoscritta o rilasciata dalla stessa e del conseguente Per_1 atto pubblico di compravendita per notar rogato in virtù della falsa Persona_3
Pagina 4 di 8 procura, intervenuto tra e in data 8.1.2002 rep. n. CP_9 Controparte_1
1029, trascritto il 10.1.2002 ai nn. 912 / 732 e reg.to il 17.1.2002.
La S.C. ha affermato che “Nel caso sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, è sufficiente che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento e non occorre che fornisca l'ulteriore prova che tale contraffazione sia avvenuta senza o contro la sua volontà, ma incombe alla parte, interessata a dimostrare che l'alterazione del documento è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, dare la prova del proprio assunto” (cfr. Cass. civile sez. III, 09/06/1981, n.3718).
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito la prova della contraffazione della scrittura privata di procura a vendere con autentica della firma da parte del notaio.
Invero, nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. grafologica, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili perché logicamente argomentate.
Orbene, il C.T.U., Dott.ssa , ha accertato nel suo elaborato peritale che Persona_4
“La firma apposta sulla Procura Speciale autenticata dal notaio dott. in data Persona_5
20/11/2001 a nome apparente “ con altissima probabilità NON è Parte_2 attribuibile alla sig. ”. Parte_2
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU possono senz'altro essere condivise perché sorrette da argomentazioni puntuali, esaustive e persuasive, rassegnate dopo una scrupolosa verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione.
Un ulteriore elemento a sostegno della falsità della procura in oggetto è rappresentato dalla falsità del documento di identità allegato alla suddetta procura e sulla base del quale è stata accertata l'identità del soggetto sottoscrittore da parte del notaio.
Invero, nell'ambito del procedimento penale n. 1235/2003 RGNR Tribunale di Perugia,
è stata accertata la falsità del documento di identità in questione, in quanto mai rilasciato dall'ufficio Anagrafe del Comune di Roccapiemonte.
Dalle considerazioni finora sviluppate e dall'accertamento della non autenticità delle sottoscrizioni in questione discende, dunque, l'accoglimento della domanda giudiziale e, pertanto, deve essere dichiarato che il documento in oggetto ossia la procura speciale autenticata dal Notaio dr. in data 20/11/2001 non può produrre effetti Persona_6 giuridici nei confronti di ed, ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., ne deve Parte_1 essere, quindi, ordinata la cancellazione, da attuarsi nelle forme dell'art. 675 c.p.p. una volta intervenuto il passaggio in giudicato del presente capo, mediante annotazione sul documento della presente sentenza e con l'annotazione prevista dal secondo comma del secondo articolo appena citato.
Pagina 5 di 8 Quanto alla domanda avente ad oggetto la declaratoria di falsità dell'atto pubblico di compravendita che è stato stipulato utilizzando la procura a vendere falsa, essa va dichiarata inammissibile.
Invero, la S.C. ha chiarito che “Il negozio concluso dal falsus procurator, o da chi abbia sorpassato i limiti delle facoltà conferitegli dal dominus, integra una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus. Inteso come negozio in itinere o in stato di pendenza, ma suscettibile di essere perfezionato in un secondo tempo, mediante la ratifica dello pseudo rappresentato, un tale negozio non è nullo e neppure annullabile, dal momento che ciò che è nullo è privo di ogni potenzialità di perfezionamento, mentre il negozio annullabile spiega i suoi effetti sin dall'inizio e li mantiene finché non intervenga l'eventuale pronuncia di annullamento, che valga a rimuovere quegli effetti. Il negozio posto in essere da chi sia privo del potere rappresentativo è un negozio perfetto, ma privo di efficacia. Peraltro, tale inefficacia
(temporanea) del contratto, proprio perché non si verte in ipotesi di nullità, non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte, mentre legittimato a sollevare tale eccezione, cioè
a dolersi dell'operato di colui che abbia stipulato il contratto come rappresentante senza averne i poteri, è unicamente lo pseudo rappresentato, non anche dell'altro contraente, al quale compete eventualmente solo il risarcimento del danno per avere confidato senza colpa sulla efficacia del contratto (cfr. Cass. 17/05/2022, n.15841).
Nel caso di specie, dunque, ciò che è falso è la scrittura privata (la procura), mentre l'atto pubblico (la compravendita) non è falso ma privo di efficacia probatoria da far valere dal falso rappresentato.
Quanto alle spese di lite, si osserva che il giudice che chiude davanti a sè il procedimento di querela di falso in via incidentale che, in ragione della competenza del tribunale collegiale, non ha avuto luogo nell'ambito del procedimento in cui la controversia sul falso sia insorta, deve senza dubbio liquidare le spese giudiziali relative allo svolgimento del procedimento (cfr. Cass. 15642/2017).
E' sufficiente osservare che il procedimento incidentale di querela di falso è un procedimento che, nonostante la sua insorgenza nell'ambito di altro giudizio, nel quale emerge la controversia di falso, assume in quel caso una sua autonomia di trattazione, che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari, cioè come sentenza di primo grado, e ciò anche allorquando la querela incidentale venga proposta in appello (Cass. n. 14153 del 2014).
Pagina 6 di 8 Tanto giustifica che, nella logica dell'art. 91 c.p.c., il giudice che decide la querela si trovi in tal caso nella condizione di "chiudere il relativo procedimento", supposta come giustificativa del dovere di provvedere sulle spese giudiziali relative.
Pertanto, le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza di
[...]
e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto Controparte_1 conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività esercitata.
Nei rapporti con gli altri convenuti costituiti privi di legittimazione passiva, le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la querela di falso e per l'effetto, dichiara la falsità della firma, a nome apparente , apposta sulla procura speciale Parte_2 autenticata il 20.11.2001 dal notaio con rep. n. 47510; Persona_1
2) ordina la cancellazione della sottoscrizione apposta sul documento di cui al punto che precede;
3) dichiara inammissibile la querela di falso avverso l'atto di compravendita per notar dell'8.1.2002 rep. n. 1029, trascritto il 10.1.2002 ai nn. 912 / Persona_3
732 e reg.to il 17.1.2002;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
AE RU, difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
553,00 per spese vive ed euro 5.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%;
5) pone definitivamente a carico di le spese della ctu come Controparte_1 liquidate con separato decreto;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_7
e di , in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio CP_10 minore , che si liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre iva, cpa Persona_2
e rimb. forf. del 15%;
7) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Parte_3 si liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
8) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_4 che si liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
[...]
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/12/2025
Pagina 7 di 8 IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente rel. dott.ssa Enrica De Sire Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 905/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DELLA LIBERTA', 60 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. BRUNO
ET (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Via Roma n. 12 null 84015 Nocera Superiore, presso lo studio dell'Avv.
DELLA PORTA MARIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._5
; Persona_1
CONVENUTO contumace
(c.f.: ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._6
; Persona_1
CONVENUTO contumace
Pagina 1 di 8 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 P.IVA_1
C/O AVV. MASSIMO CAIAFA VIA L.GUERCIO N.277 84134 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. BAGNARDI ROBERTO (c.f.: e dell'Avv. C.F._7
RO RC ( ) Viale Regina Margherita 278 00198 ROMA, C.F._8 dai quali è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO CP_5 P.IVA_2
EMANUELE, 126 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAPRIO EDMONDO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._9
CONVENUTO
E
(c.f.: ), in proprio e quale genitore esercente la CP_6 C.F._10 responsabilità genitoriale sul figlio minore , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_2
RE NA (C.F.: ) del foro di Rovigo, con domicilio eletto C.F._11 presso il di lei studio sito in Rovigo, Corso del Popolo n. 161;
CONVENUTA
(CF: ), rapp.to e difeso dall'avv. RE CP_7 CodiceFiscale_12
NA (C.F.: ) del foro di Rovigo, con domicilio eletto presso il di C.F._11 lei studio sito in Rovigo, Corso del Popolo n. 161;
CONVENUTO
E
presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
Controparte_8
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Querela di falso.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ad oggetto la querela di falso, in via incidentale, proposta dinanzi alla Corte di Appello di Salerno che ha autorizzato la presentazione della querela, sospeso il giudizio principale e fissato termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di
Nocera Inferiore.
Pagina 2 di 8 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ.. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45. comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di giudizio di querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 ultimo comma e 50 bis n. 1
c.p.c. (nella formulazione ante riforma “Cartabia”).
Inoltre, va ricordato in punto di diritto che la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata), l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile (Cassazione civile, sez.
II, 2 luglio 2001, n. 8925).
In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Anche quando viene proposta incidentalmente, come nel caso in esame, la querela di falso raffigura un'azione a sé, posto che persegue un proprio risultato particolare, consistente nell'accertamento della verità o nella falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale. Accertamento da pronunziarsi con sentenza che, una volta passata in giudicato, fa stato a tutti gli effetti.
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente
Pagina 3 di 8 in giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n. 8362: (Cassazione n.
19727/2003; Cassazione 24725/08).
Sempre in via preliminare, si osserva come il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, non ha presentato le proprie conclusioni.
Tuttavia, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 25722/2008).
Inoltre, va chiarito che secondo la giurisprudenza di legittimità pacifica (cfr. Cass. n.
19281 del 17.7.2019), “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”.
Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva soltanto dei soggetti che hanno interesse a valersi dell'atto tacciato di falsità ossia di (acquirente nel contratto di Controparte_1 compravendita stipulato utilizzando la procura a vendere impugnata di falso) e di CP_9
che, sebbene, autore della falsità denunciata aveva interesse ad avvalersene ai fini
[...] della conclusione del contratto (compravendita).
Tuttavia, quest'ultimo è deceduto nel corso del giudizio e la parte attrice ha riassunto nei confronti di e di , in proprio e quale genitore esercente la potestà CP_7 CP_10 genitoriale sul figlio minore . Persona_2
Orbene, dall'esame dei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta di CP_7
e di , si evince che il primo ha rinunciato all'eredità di ,
[...] CP_10 CP_9 mentre la seconda non possiede la qualità di erede.
Per quanto concerne il minore , egli è un semplice chiamato all'eredità, in Persona_2 quanto non vi è prova che abbia accettato l'eredità.
Ne discende, il difetto di legittimazione passiva di , di , anche nella CP_7 CP_10 sua qualità e di tutti gli altri convenuti (non aventi interesse ad avvalersi del documento impugnato).
Nel merito, l'attrice ha proposto querela di falso al fine di ottenere la Parte_1 declaratoria di falsità della procura speciale autenticata il 20.11.2001 dal notaio
[...]
con rep. n. 47510 perchè mai sottoscritta o rilasciata dalla stessa e del conseguente Per_1 atto pubblico di compravendita per notar rogato in virtù della falsa Persona_3
Pagina 4 di 8 procura, intervenuto tra e in data 8.1.2002 rep. n. CP_9 Controparte_1
1029, trascritto il 10.1.2002 ai nn. 912 / 732 e reg.to il 17.1.2002.
La S.C. ha affermato che “Nel caso sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, è sufficiente che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento e non occorre che fornisca l'ulteriore prova che tale contraffazione sia avvenuta senza o contro la sua volontà, ma incombe alla parte, interessata a dimostrare che l'alterazione del documento è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, dare la prova del proprio assunto” (cfr. Cass. civile sez. III, 09/06/1981, n.3718).
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito la prova della contraffazione della scrittura privata di procura a vendere con autentica della firma da parte del notaio.
Invero, nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. grafologica, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili perché logicamente argomentate.
Orbene, il C.T.U., Dott.ssa , ha accertato nel suo elaborato peritale che Persona_4
“La firma apposta sulla Procura Speciale autenticata dal notaio dott. in data Persona_5
20/11/2001 a nome apparente “ con altissima probabilità NON è Parte_2 attribuibile alla sig. ”. Parte_2
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU possono senz'altro essere condivise perché sorrette da argomentazioni puntuali, esaustive e persuasive, rassegnate dopo una scrupolosa verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione.
Un ulteriore elemento a sostegno della falsità della procura in oggetto è rappresentato dalla falsità del documento di identità allegato alla suddetta procura e sulla base del quale è stata accertata l'identità del soggetto sottoscrittore da parte del notaio.
Invero, nell'ambito del procedimento penale n. 1235/2003 RGNR Tribunale di Perugia,
è stata accertata la falsità del documento di identità in questione, in quanto mai rilasciato dall'ufficio Anagrafe del Comune di Roccapiemonte.
Dalle considerazioni finora sviluppate e dall'accertamento della non autenticità delle sottoscrizioni in questione discende, dunque, l'accoglimento della domanda giudiziale e, pertanto, deve essere dichiarato che il documento in oggetto ossia la procura speciale autenticata dal Notaio dr. in data 20/11/2001 non può produrre effetti Persona_6 giuridici nei confronti di ed, ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., ne deve Parte_1 essere, quindi, ordinata la cancellazione, da attuarsi nelle forme dell'art. 675 c.p.p. una volta intervenuto il passaggio in giudicato del presente capo, mediante annotazione sul documento della presente sentenza e con l'annotazione prevista dal secondo comma del secondo articolo appena citato.
Pagina 5 di 8 Quanto alla domanda avente ad oggetto la declaratoria di falsità dell'atto pubblico di compravendita che è stato stipulato utilizzando la procura a vendere falsa, essa va dichiarata inammissibile.
Invero, la S.C. ha chiarito che “Il negozio concluso dal falsus procurator, o da chi abbia sorpassato i limiti delle facoltà conferitegli dal dominus, integra una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus. Inteso come negozio in itinere o in stato di pendenza, ma suscettibile di essere perfezionato in un secondo tempo, mediante la ratifica dello pseudo rappresentato, un tale negozio non è nullo e neppure annullabile, dal momento che ciò che è nullo è privo di ogni potenzialità di perfezionamento, mentre il negozio annullabile spiega i suoi effetti sin dall'inizio e li mantiene finché non intervenga l'eventuale pronuncia di annullamento, che valga a rimuovere quegli effetti. Il negozio posto in essere da chi sia privo del potere rappresentativo è un negozio perfetto, ma privo di efficacia. Peraltro, tale inefficacia
(temporanea) del contratto, proprio perché non si verte in ipotesi di nullità, non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte, mentre legittimato a sollevare tale eccezione, cioè
a dolersi dell'operato di colui che abbia stipulato il contratto come rappresentante senza averne i poteri, è unicamente lo pseudo rappresentato, non anche dell'altro contraente, al quale compete eventualmente solo il risarcimento del danno per avere confidato senza colpa sulla efficacia del contratto (cfr. Cass. 17/05/2022, n.15841).
Nel caso di specie, dunque, ciò che è falso è la scrittura privata (la procura), mentre l'atto pubblico (la compravendita) non è falso ma privo di efficacia probatoria da far valere dal falso rappresentato.
Quanto alle spese di lite, si osserva che il giudice che chiude davanti a sè il procedimento di querela di falso in via incidentale che, in ragione della competenza del tribunale collegiale, non ha avuto luogo nell'ambito del procedimento in cui la controversia sul falso sia insorta, deve senza dubbio liquidare le spese giudiziali relative allo svolgimento del procedimento (cfr. Cass. 15642/2017).
E' sufficiente osservare che il procedimento incidentale di querela di falso è un procedimento che, nonostante la sua insorgenza nell'ambito di altro giudizio, nel quale emerge la controversia di falso, assume in quel caso una sua autonomia di trattazione, che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari, cioè come sentenza di primo grado, e ciò anche allorquando la querela incidentale venga proposta in appello (Cass. n. 14153 del 2014).
Pagina 6 di 8 Tanto giustifica che, nella logica dell'art. 91 c.p.c., il giudice che decide la querela si trovi in tal caso nella condizione di "chiudere il relativo procedimento", supposta come giustificativa del dovere di provvedere sulle spese giudiziali relative.
Pertanto, le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza di
[...]
e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto Controparte_1 conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività esercitata.
Nei rapporti con gli altri convenuti costituiti privi di legittimazione passiva, le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la querela di falso e per l'effetto, dichiara la falsità della firma, a nome apparente , apposta sulla procura speciale Parte_2 autenticata il 20.11.2001 dal notaio con rep. n. 47510; Persona_1
2) ordina la cancellazione della sottoscrizione apposta sul documento di cui al punto che precede;
3) dichiara inammissibile la querela di falso avverso l'atto di compravendita per notar dell'8.1.2002 rep. n. 1029, trascritto il 10.1.2002 ai nn. 912 / Persona_3
732 e reg.to il 17.1.2002;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
AE RU, difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
553,00 per spese vive ed euro 5.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%;
5) pone definitivamente a carico di le spese della ctu come Controparte_1 liquidate con separato decreto;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_7
e di , in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio CP_10 minore , che si liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre iva, cpa Persona_2
e rimb. forf. del 15%;
7) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Parte_3 si liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
8) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_4 che si liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
[...]
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/12/2025
Pagina 7 di 8 IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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