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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/09/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 898 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.06.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. IANNOTTA RAFFAELE e presso il suo studio elettivamente domiciliata, attrice
ON
, nella qualità di proprietario del Distributore Agip sito in Controparte_1
Arce, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ASSANTE PAOLA e presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuto
e ON
, C.F.: , nella qualità di legale Controparte_2 CodiceFiscale_2 rapp.te p.-t. del Distributore Agip sito in Arce, rapp.ta e difesta, giusta procura in atti, dall'avv. GERMANI FRANCESCO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuta chiamante in causa
e ON
Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F. e P.IVA ,
[...] P.IVA_1 rapp.ta e difesta, giusta procura in atti, dall'avv. AGOSTINELLI ANTONGIULIO e presso
1 il suo studio elettivamente domiciliata, chiamata in causa
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice Parte_1
“ha avanzato pretesa risarcitoria, nei confronti di del Distributore Controparte_4 Agip sito in Arce sulla SS km 75, 145 e , proprietario dell'area, nei termini dell'art Controparte_1 2043 cc e 2051 cc, per ottenere l'integrale risarcimento del danno da lesione conseguente alla caduta rovinosa del 23.12.2009, nella quale riportava trauma cranico contusivo con ferita lacero- contusa, trauma distrattivo del rachide e contusivo del rachide lombare, traumatismo del ginocchio con interessamento rotuleo. Ha dedotto che la caduta, con le sue gravi conseguenze, si è verificata nelle immediate vicinanze del distributore di carburanti Agip, convenuto in giudizio, per al presenza di una sostanza oleosa e sdrucciolevole presente sul terreno, non segnalata e neppure visibile. Ha depositato documentazione di conforto sia in relazione alla regolare interruzione della prescrizione, sia in relazione alla descrizione e quantificazione della pretesa risarcitoria (vi è perizia di parte)” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale). Sulla base di tali premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione deduzione ed istanza disattese, dichiarare i convenuti, responsabili dei fatti in premessa esposti e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni biologici, non patrimoniali, estetici, e materiali, così distinti: inabilità temporanea assoluta gg. 30 – inabilità temporanea relativa gg. 30 – invalidità permanente 8%, ovvero quantificati e pari ad € 25.000,00, o alla diversa somma, maggiore o minore accertata in corso di causa. Determinazione della somma globale da accertarsi mediante c.t.u. medica da valutarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi di causa come da scaglione di appartenenza, oltre ad iva, cap e rimborso forfettario come per legge ex D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale).
-Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il convenuto
[...]
, proprietario dell'area dove si è verificato il sinistro, e ha eccepito: CP_1
“la prescrizione del diritto, in assenza di idonei atti interruttivi al quinquennio, sulla quale insiste;
ha dedotto l'estraneità ai fatti, nei termini della carenza di legittimazione passiva e della non imputabilità di qualsivoglia ipotesi di responsabilità, considerato che dal precedente anno 2008, con regolare (e non contestato) contratto di comodato, registrato ed in atti, unitamente al verbale di consegna ed inventario, aveva ceduto in comodato l'area ed il servizio del distributore alla convenuta sig. , dichiaratasi per sua stessa ammissione comodataria e gestore Controparte_2 dell'area. Del pari aveva affittato a , mediante rituale contratto di “affitto di ramo Parte_1Part d'azienda”, l'attività di comprensiva del locale commerciale, dipende e pertinenze, nulla
2 escluso” (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio anche la convenuta , gestore dell'area dove si è verificato il sinistro, e ha eccepito: Controparte_2
“- in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato invito alla stipula della negoziazione assistita da uno o più avvocati, obbligatoria nel caso illustrato;
- ancora in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo “ ; Controparte_5
- nel merito, dichiarare il diritto de quo prescritto, a causa della verificazione dell'evento quasi dieci anni or sono;
- ancora nel merito rigettare la domanda così come formulata, perché infondata in fatto e in diritto, attesa la mancata dimostrazione della sussistenza della presunta insidia, oltre al fatto che comunque rientrerebbe nel fortuito di cui all'art. 2051 cc;
- ancora nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo responsabile civile del sinistro per Controparte_5 cui vi è causa, manlevando di conseguenza l'odierno convenuta da ogni responsabilità;
- nel rito estromettere la IG.ra , anche prescindendo dall'intervento del garante CP_2
(v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale). Controparte_5
-Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la CO che, impugnando la domanda, in via preliminare ha eccepito l'intervenuta Controparte_6 prescrizione del diritto dell' assicurata, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda dell'attrice e ha contestato la quantificazione dei danni chiedendo il rigetto della domanda stessa, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., espletata la prova orale ammessa, nonchè CTU medico-legale, la causa viene ora per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e rituale deposito di memorie conclusive delle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale:
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, in primo luogo, è emersa chiaramente la totale carenza di legittimazione passiva e della non imputabilità di qualsivoglia ipotesi di responsabilità in capo al , Controparte_1 considerato che dall'anno 2008, con regolare -e non contestato- contratto di comodato,
3 registrato ed in atti, aveva ceduto in comodato l'area ed il servizio del distributore alla convenuta , dichiaratasi per sua stessa ammissione comodataria e gestore Controparte_2 Part dell'area e dell'attività di comprensiva del locale commerciale, dipende e pertinenze, nulla escluso (v. all.ti fascicolo di parte).
Inoltre, risulta altrettanto chiaramente -quanto dai documenti versati in atti, quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso l'assunzione di prove testimoniali e la CTU medica- il fatto storico e il luogo dell'incidente dai quali si evince che il sinistro è da ricondurre alla sola responsabilità dell'attrice, non avendo quest'ultima provato che la causa del sinistro medesimo sia direttamente attribuibile alla “presenza di una sostanza oleosa e sdrucciolevole presente sul terreno, non segnalata e neppure visibile”, né avendo provato di aver adottato tutte le cautele per evitare l'accadimento.
Sul punto, infatti, le risultanze istruttorie non sono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. gravante sull'attrice, la quale non ha dimostrato che l'incidente fosse attribuibile al lamentato stato dei luoghi, nè che le condizioni del terreno costituissero un'effettiva insidia, trattandosi di luogo dove svolgeva la propria attività lavorativa e, dunque, frequentato abitualmente e quotidianamente, circostanza quest'ultima non contestata ed espressamente riconosciuta in occasione dell'interrogatorio formale deferitole (v. verbale di causa del 07.06.2019).
Dunque, è da ritenere che l'attrice era a conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni del terreno ivi presente e che la stessa non ha prestato l'ordinaria diligenza che le avrebbe consentito di evitare la caduta in terra.
Del resto, la presenza di macchie d'olio o di materiale sdrucciolevole all'interno dell'area del distributore di carburanti, rappresentano -ragionevolmente- fattori di cui gli utilizzatori del distributore devono costantemente tener conto, senza per questo poter essere considerati elementi insidiosi non superabili con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero siano suscettibili di essere previsti e superati con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato (v. Cass., 30 gennaio 2012, n. 1310; nello stesso senso, Cass., 9 dicembre 2009, n. 25772).
In definitiva, la domanda, sulla base delle predette considerazioni, risulta a questo giudice infondata e viene rigettata.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia, anche in forza del richiamato principio della “ragione più liquida”.
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di
4 ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217). Tanto anche tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
+ ALTRI, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cassino il 23/09/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
5
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 898 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.06.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. IANNOTTA RAFFAELE e presso il suo studio elettivamente domiciliata, attrice
ON
, nella qualità di proprietario del Distributore Agip sito in Controparte_1
Arce, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ASSANTE PAOLA e presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuto
e ON
, C.F.: , nella qualità di legale Controparte_2 CodiceFiscale_2 rapp.te p.-t. del Distributore Agip sito in Arce, rapp.ta e difesta, giusta procura in atti, dall'avv. GERMANI FRANCESCO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuta chiamante in causa
e ON
Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F. e P.IVA ,
[...] P.IVA_1 rapp.ta e difesta, giusta procura in atti, dall'avv. AGOSTINELLI ANTONGIULIO e presso
1 il suo studio elettivamente domiciliata, chiamata in causa
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice Parte_1
“ha avanzato pretesa risarcitoria, nei confronti di del Distributore Controparte_4 Agip sito in Arce sulla SS km 75, 145 e , proprietario dell'area, nei termini dell'art Controparte_1 2043 cc e 2051 cc, per ottenere l'integrale risarcimento del danno da lesione conseguente alla caduta rovinosa del 23.12.2009, nella quale riportava trauma cranico contusivo con ferita lacero- contusa, trauma distrattivo del rachide e contusivo del rachide lombare, traumatismo del ginocchio con interessamento rotuleo. Ha dedotto che la caduta, con le sue gravi conseguenze, si è verificata nelle immediate vicinanze del distributore di carburanti Agip, convenuto in giudizio, per al presenza di una sostanza oleosa e sdrucciolevole presente sul terreno, non segnalata e neppure visibile. Ha depositato documentazione di conforto sia in relazione alla regolare interruzione della prescrizione, sia in relazione alla descrizione e quantificazione della pretesa risarcitoria (vi è perizia di parte)” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale). Sulla base di tali premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione deduzione ed istanza disattese, dichiarare i convenuti, responsabili dei fatti in premessa esposti e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni biologici, non patrimoniali, estetici, e materiali, così distinti: inabilità temporanea assoluta gg. 30 – inabilità temporanea relativa gg. 30 – invalidità permanente 8%, ovvero quantificati e pari ad € 25.000,00, o alla diversa somma, maggiore o minore accertata in corso di causa. Determinazione della somma globale da accertarsi mediante c.t.u. medica da valutarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi di causa come da scaglione di appartenenza, oltre ad iva, cap e rimborso forfettario come per legge ex D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale).
-Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il convenuto
[...]
, proprietario dell'area dove si è verificato il sinistro, e ha eccepito: CP_1
“la prescrizione del diritto, in assenza di idonei atti interruttivi al quinquennio, sulla quale insiste;
ha dedotto l'estraneità ai fatti, nei termini della carenza di legittimazione passiva e della non imputabilità di qualsivoglia ipotesi di responsabilità, considerato che dal precedente anno 2008, con regolare (e non contestato) contratto di comodato, registrato ed in atti, unitamente al verbale di consegna ed inventario, aveva ceduto in comodato l'area ed il servizio del distributore alla convenuta sig. , dichiaratasi per sua stessa ammissione comodataria e gestore Controparte_2 dell'area. Del pari aveva affittato a , mediante rituale contratto di “affitto di ramo Parte_1Part d'azienda”, l'attività di comprensiva del locale commerciale, dipende e pertinenze, nulla
2 escluso” (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio anche la convenuta , gestore dell'area dove si è verificato il sinistro, e ha eccepito: Controparte_2
“- in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato invito alla stipula della negoziazione assistita da uno o più avvocati, obbligatoria nel caso illustrato;
- ancora in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo “ ; Controparte_5
- nel merito, dichiarare il diritto de quo prescritto, a causa della verificazione dell'evento quasi dieci anni or sono;
- ancora nel merito rigettare la domanda così come formulata, perché infondata in fatto e in diritto, attesa la mancata dimostrazione della sussistenza della presunta insidia, oltre al fatto che comunque rientrerebbe nel fortuito di cui all'art. 2051 cc;
- ancora nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo responsabile civile del sinistro per Controparte_5 cui vi è causa, manlevando di conseguenza l'odierno convenuta da ogni responsabilità;
- nel rito estromettere la IG.ra , anche prescindendo dall'intervento del garante CP_2
(v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale). Controparte_5
-Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la CO che, impugnando la domanda, in via preliminare ha eccepito l'intervenuta Controparte_6 prescrizione del diritto dell' assicurata, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda dell'attrice e ha contestato la quantificazione dei danni chiedendo il rigetto della domanda stessa, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., espletata la prova orale ammessa, nonchè CTU medico-legale, la causa viene ora per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e rituale deposito di memorie conclusive delle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale:
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, in primo luogo, è emersa chiaramente la totale carenza di legittimazione passiva e della non imputabilità di qualsivoglia ipotesi di responsabilità in capo al , Controparte_1 considerato che dall'anno 2008, con regolare -e non contestato- contratto di comodato,
3 registrato ed in atti, aveva ceduto in comodato l'area ed il servizio del distributore alla convenuta , dichiaratasi per sua stessa ammissione comodataria e gestore Controparte_2 Part dell'area e dell'attività di comprensiva del locale commerciale, dipende e pertinenze, nulla escluso (v. all.ti fascicolo di parte).
Inoltre, risulta altrettanto chiaramente -quanto dai documenti versati in atti, quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso l'assunzione di prove testimoniali e la CTU medica- il fatto storico e il luogo dell'incidente dai quali si evince che il sinistro è da ricondurre alla sola responsabilità dell'attrice, non avendo quest'ultima provato che la causa del sinistro medesimo sia direttamente attribuibile alla “presenza di una sostanza oleosa e sdrucciolevole presente sul terreno, non segnalata e neppure visibile”, né avendo provato di aver adottato tutte le cautele per evitare l'accadimento.
Sul punto, infatti, le risultanze istruttorie non sono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. gravante sull'attrice, la quale non ha dimostrato che l'incidente fosse attribuibile al lamentato stato dei luoghi, nè che le condizioni del terreno costituissero un'effettiva insidia, trattandosi di luogo dove svolgeva la propria attività lavorativa e, dunque, frequentato abitualmente e quotidianamente, circostanza quest'ultima non contestata ed espressamente riconosciuta in occasione dell'interrogatorio formale deferitole (v. verbale di causa del 07.06.2019).
Dunque, è da ritenere che l'attrice era a conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni del terreno ivi presente e che la stessa non ha prestato l'ordinaria diligenza che le avrebbe consentito di evitare la caduta in terra.
Del resto, la presenza di macchie d'olio o di materiale sdrucciolevole all'interno dell'area del distributore di carburanti, rappresentano -ragionevolmente- fattori di cui gli utilizzatori del distributore devono costantemente tener conto, senza per questo poter essere considerati elementi insidiosi non superabili con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero siano suscettibili di essere previsti e superati con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato (v. Cass., 30 gennaio 2012, n. 1310; nello stesso senso, Cass., 9 dicembre 2009, n. 25772).
In definitiva, la domanda, sulla base delle predette considerazioni, risulta a questo giudice infondata e viene rigettata.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia, anche in forza del richiamato principio della “ragione più liquida”.
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di
4 ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217). Tanto anche tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
+ ALTRI, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cassino il 23/09/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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