Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 8182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8182 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01953/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1953 del 2025, proposto da MA CO FU, rappresentata e difesa dall’avv. RI SS DI, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Ponte di Tappia, n. 47, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre Annunziata - non costituito in giudizio;
nei confronti
AN CI - non costituita in giudizio;
per la declaratoria
“DEL DIRITTO ALL’ACCESSO ED ALLA MATERIALE CONSEGNA di tutti i documenti richiesti con l’istanza del 19.02.25;
conseguentemente, PER L’ANNULLAMENTO DEL SILENZIO su di essa formatasi CON ORDINE DI ESIBIZIONE a carico della convenuta amministrazione.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa SA IA e uditi per le parti i difensori: RI SS DI per la ricorrente;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, notificato in data 16 aprile 2025 e depositato in pari data, MA CO FU ha esposto in fatto:
- di essere proprietaria esclusiva dell’immobile sito in Torre Annunziata al 1° piano della palazzina bifamiliare di via G. Alfani, 47/C, ove risiede unitamente al marito, e che l’altro appartamento, ubicato al piano rialzato rispetto a quello stradale, nel settembre del 2019 era stato acquistato da AN CI che, agli inizi dell’anno 2021, aveva dato avvio a lavori di ristrutturazione dell’immobile ritenuti da ella ricorrente illegittimamente estesi anche alle parti comuni dell’edificio senza previa comunicazione nei suoi confronti e senza acquisire il suo previo consenso;
- ha richiamato il lungo contenzioso che aveva già portato all’adozione dell’ordinanza di demolizione e ripristino adottata dal Comune di Torre Annunziata nei confronti della citata controinteressata, ritenuta legittima in sede cautelare da questo Tribunale, nonché la proposizione di ulteriori ricorsi in riferimento a nuovi lavori intrapresi dalla medesima controinteressata, ancora una volta su parti ritenute comuni, impugnativa preceduta da altri ricorsi per l’accesso agli atti, attesa la sostanziale opposizione del Comune intimato a rilasciare copia dei documenti presentati dalla CI;
- ha precisato che la vicenda oggetto dell’odierno gravame si inserisce in tale contesto e concerne specificatamente la richiesta di accesso e materiale consegna agli atti di tutti documenti richiesti con l’istanza del 19 febbraio 2025, formulata secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico, e corredata della ricevuta di pagamento del richiesto importo per costi di ricerca e archivio;
CONSIDERATO il comportamento silente della suddetta Amministrazione comunale, la FU ha proposto il presente ricorso con cui ha chiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la declaratoria del suo diritto all’accesso ed alla materiale consegna di tutti documenti richiesti con l’istanza del 19 febbraio 2025 e, conseguentemente, l’annullamento del silenzio su di essa formatosi, con ordine di esibizione a carico della Amministrazione comunale intimata;
CONSIDERATO che il Comune di Torre Annunziata non si è costituito in giudizio;
CONSIDERATO che parte ricorrente in data 3 ottobre 2025 ha prodotto una memoria con la quale ha rappresentato: - che l’Ufficio Tecnico del Comune di Torre Annunziata solo a seguito della proposizione del presente ricorso, il 14 luglio scorso, aveva trasmesso una pec, depositata in giudizio, contenente, secondo lo stesso Ufficio Tecnico, i richiesti documenti; - che con successiva pec del 5 agosto scorso, anch’essa versata in atti, ella ricorrente, tramite il proprio difensore, aveva immediatamente segnalato che si era trattato di riscontro solo parzialmente esaustivo, atteso che da un lato alcuni dei predetti documenti erano stati trasmessi privi di qualsiasi valore probatorio, difettando anche del relativo numero di protocollo di ricezione da parte del Comune (è il caso, ad esempio, della SCIA in ditta CI), e dall’altro non erano state proprio inviate le segnalazioni di segno opposto fatte pervenire da AN CI, quand’anche espressamente oggetto dell’istanza di accesso; ha quindi concluso rappresentando il persistente interesse alla decisione del presente ricorso ed ha chiesto pertanto di ordinare alla Amministrazione comunale di Torre Annunziata di depositare i documenti non ricompresi nella pec dell’Ufficio Tecnico dello scorso 14 luglio - le segnalazioni di segno opposto fatte pervenire da AN CI (cfr. nota interna n. 38864 del 5 dicembre 2023) - nonché a ridepositare quelli mancanti della timbratura che ne attesti l’originalità: data di ricezione con numero di protocollo, insistendo per la condanna alle spese del giudizio;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 23 ottobre 2025, all’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione;
RITENUTO che il ricorso sia fondato e vada accolto, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, in quanto la documentazione inviata dal Comune di Torre Annunziata a parte ricorrente a mezzo PEC, con nota prot. n. 37234 del 14 luglio 2025, depositata in giudizio, non dà conto del contenuto e della esaustività della documentazione stessa; né il medesimo Comune si è costituito in giudizio e quindi non ha contestato quanto rappresentato dalla ricorrente nella memoria del 3 ottobre 2025;
RITENUTO pertanto, in ragione della fondatezza del ricorso nei termini appena precisati, che deve essere ordinato al Comune di Torre Annunziata di ostendere la documentazione richiesta da parte ricorrente, non ricompresa nella pec dell’Ufficio Tecnico del 14 luglio 2025 in allegato alla nota prot. n. 37234, e specificatamente: le segnalazioni di segno opposto fatte pervenire da AN CI (cfr. nota interna n. 38864 del 5 dicembre 2023) e la documentazione mancante della timbratura che ne attesti l’originalità - data di ricezione con numero di protocollo - nei limiti dell’interesse, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia;
RITENUTO, quanto alle spese di giudizio, che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune di Torre Annunziata, nell’importo liquidato in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, tenuto conto che la suddetta Amministrazione comunale ha in parte provveduto all’ostensione della documentazione richiesta, seppure solo a seguito della proposizione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Torre Annunziata di ostendere la documentazione di cui all’istanza di accesso di parte ricorrente del 19 febbraio 2025, nei sensi e limiti di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna il Comune di Torre Annunziata al pagamento di complessivi €. 1.000,00 (euro mille/00) a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge, e refusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC MA OR, Presidente
SA IA, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA IA | IC MA OR |
IL SEGRETARIO