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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/07/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12439/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva come da verbale d'udienza del 29.5.2025; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del 6.5.2024.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 2.10.2023 nell'interesse del ricorrente SI.
[...]
, cittadino del Senegal, nato a [...] il [...], avverso il provvedimento Parte_1 del Questore di Forlì Cesena emesso il 13.4.2023, notificatogli il 2.9.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 3.5.2022, il medesimo chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna – CP_1
Sezione di Forlì Cesena in data 13.4.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere giunto in Italia nel 2016; di vivere in autonomia;
di aver sempre lavorato, sia pure anche non in regola;
di svolgere lavori socialmente utili in esecuzione dell'Ordinanza emessa ex artt. 168 bis c.p. e 464 quater c.p.p. dal GIP presso il Tribunale di Forlì in data 31.5.2023, che accoglieva la sua istanza di sospensione con messa alla prova del procedimento penale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR nr. 309/1990, fissando per la verifica l'udienza del 17.5.2024. Nel ricorso, inoltre, il Procuratore rappresentava di non avere notizie in ordine a precedenti per guida in stato di ebbrezza a carico del ricorrente richiamati nel provvedimento impugnato.
Con decreto del 8.10.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 6.5.2024 con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato, evidenziando non solo che il ricorrente non si era integrato nel tessuto sociale del Paese ospitante, atteso che gli ultimi redditi lavorativi da lui percepiti risultavano risalenti nel tempo e insufficienti al suo sostentamento e che non vantava significativi legami familiari e affettivi in Italia, ma anche che il medesimo era attualmente socialmente pericoloso, avendo riportato plurime condanne per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Al riguardo, parte convenuta, rilevato che la messa alla prova cui veniva ammesso il ricorrente a seguito di opposizione a Decreto penale di condanna del 25.10.2022, con cui gli veniva irrogata la pena di euro 4.900,00 di multa per il reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, DPR nr. 309/1990, commesso il 25.2.2022 a Forlì, si era conclusa con esito positivo, dava atto- sulla scorta del certificato dei carichi pendenti allegato e aggiornato al
2022- di una prima condanna, intervenuta nei confronti del medesimo il 6.2.2020, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, sospesa ex art. 163 c.p., sempre per il reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, DPR nr. 309/1990, commesso dal mese di dicembre 2019 e permanente sino al mese di gennaio 2020 a Forlì, non menzionata nel certificato del casellario giudiziario ex art. 175 c.p. Quanto, infine, al precedente per guida in stato di ebbrezza, si riportavano le risultanze delle Banche dati consultate, secondo cui in data 4.6.2020 al ricorrente veniva ritirata la patente di guida a seguito di incidente stradale da parte di personale della Stazione Carabinieri del Ronco (FC).
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 17.1.2024, veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
l'udienza già fissata per il giorno 8 maggio 2024 con il deposito di note scritte, con assegnazione del termine per l'incombente fino al 6.5.2024. Successivamente, con Ordinanza del 9.5.2024, il Giudice, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalla parte ricorrente in data 7.5.2024 con la documentazione allegata, rilevato che parte convenuta si costituiva con memoria del 6.5.2024 e che non erano emersi nuovi elementi che suggerivano di revocare la sospensiva già concessa inaudita altera parte, anche atteso che parte ricorrente dichiarava di continuare a lavorare in agricoltura seppure in nero (depositando tre fotografie che lo ritraggono al lavoro) e che dalla costituzione di controparte non risultavano circostanze nuove da valutare ai fini della sospensiva, dando atto il dell'esito positivo della messa alla prova per il reato di spaccio CP_2 commesso nel 2022, mentre il secondo precedente richiamato era risalente al 2020 con pena sospesa, confermava la sospensiva già accordata e fissava nuova udienza per la comparizione dei soli
Procuratori delle parti per il giorno 26.9.2024, assegnando termine fino a dieci giorni prima di tale udienza per il deposito della documentazione aggiornata relativa alla integrazione del ricorrente sul territorio nazionale, oltre a documentazione relativa all'esito della messa alla prova, certificati penali aggiornati del ricorrente (casellario e carichi pendenti) e copia dei due provvedimenti di condanna del ricorrente per una migliore valutazione della sua pericolosità sociale.
A tale udienza, il Difensore del ricorrente rilevava che questi, non avendo terminato le ore della messa alla prova, non aveva potuto reperire un'occupazione lavorativa, precisando, inoltre, che l'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza era stata differita al 22.1.2025; chiedeva, quindi, un rinvio per potere depositare la necessaria documentazione aggiornata. Il Giudice, dunque, confermata la sospensiva già accordata, fissava nuova udienza per la sola comparizione dei Procuratori delle parti per il giorno 5 marzo 2025, assegnando alle parti termine di 10 giorni per il deposito della documentazione mancante relativa alla messa in prova e all'integrazione lavorativa del ricorrente.
Successivamente, all'udienza del 13.3.2025, tenutasi da remoto innanzi al GOP delegato con provvedimento del 17.1.2025, si procedeva all'audizione personale del ricorrente, il quale, senza ausilio da parte di un interprete, dichiarava quanto segue:
“Sono in Italia dal 2016 e vengo dal Senegal.
Ho 43 anni di età.
Ho 2 figli, minorenni, che vivono in Senegal, presso mia sorella. Quando ho avuto la possibilità, ho mandato loro del danaro. Non ho più notizie della madre dei ragazzi da quando le si è sposata con un altro uomo.
I miei genitori sono morti, mia madre è deceduta l'anno scorso.
Ho anche un fratello, più grande di età rispetto a me, che vive in Senegal;
lui lavora. Siamo in contatto tra di noi.
Ho già beneficiato di permessi di soggiorno per poter rimanere in Italia, prima per motivi umanitari, poi per motivi di lavoro. Come può notarsi, comprendo bene e parlo altrettanto bene la lingua italiana.
Ho frequentato corsi di lingua italiana e comunque con i colleghi di lavoro parlo la lingua italiana.
Successivamente al riconoscimento della protezione umanitaria ho trovato sistemazione presso una abitazione, in Forlì, con altri connazionali, uno dei quali è intestatario del contratto di locazione. Per
l'uso della stanza pago Euro 300,00 al mese.
La durata del mio ultimo contratto di lavoro è terminata 3 mesi fa. Ho lavorato per un mese come magazziniere per la società Cerdomus, in Castel Bolognese (RA). Ho guadagnato circa 700,00 Euro.
Ho lavorato anche come addetto alla sicurezza, a nero, per una discoteca, in Castel Bolognese.
Intervenendo in una rissa fuori dal locale, sono rimasto vittima di un colpo di pistola sparato da un albanese che mi ha colpito alla gamba. Dunque, sono rimasto fermo per 4 mesi. Ho denunciato la persona che mi ha ferito e perciò ci sarà un processo.
In passato ho lavorato sempre nel settore della sicurezza, ma non venivo pagato regolarmente.
Il programma di MAP, connesso al procedimento penale per spaccio di stupefacenti, ha avuto esito positivo ed il reato si è estinto.
Attualmente non ho problemi di salute.
Sono fidanzato con una ragazza italiana, di nome . Per_1
Vorrei poter ottenere il permesso di soggiorno per ricominciare a lavorare regolarmente, in modo stabile e duraturo”.
D: Ha altre condizioni personali da evidenziare?
R: No, non ho altro da evidenziare”.
Rimessi gli atti al presente Giudice, all'udienza già fissata per la sola comparizione dei Procuratori delle parti per l'eventuale discussione con provvedimento di delega di cui sopra, tenutasi il 30.4.2025, il Difensore, riportandosi alla documentazione già prodotta, precisava che il ricorrente “vive in Italia da 9 anni;
formulava domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno in data 3.5.2022; vive in autonomia in ospitalità; ha lavorato dal 2017 anche se inizialmente con scarsi guadagni e ha lavorato anche in nero;
da ultimo ha lavorato fino a pochi mesi fa;
ora è in cerca di occupazione;
effettua rimesse di denaro alla sorella che vive in Patria e alla quale ha affidato i suoi due figli;
parla italiano”, aggiungendo, inoltre, che “veniva dichiarato il non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova per il reato di spaccio ex art.73, comma 5, DPR 309/1990 per fatti del
25.2.2022” e che “i certificati del casellario e dei carichi pendenti aggiornati al 14.3.2025 risultano del tutto privi di precedenti”; chiedeva, quindi, un rinvio per potere produrre ulteriore documentazione lavorativa, in particolare l'estratto INPS, e insisteva nel ricorso “formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Il Giudice, dunque, fissava nuova udienza per gli stessi incombenti con la discussione del ricorso per la sola comparizione dei Procuratori delle parti per il giorno 29 maggio 2025, assegnando termine fino a cinque giorni prima alla parte ricorrente per il deposito di quanto sopra indicato.
A tale udienza, il Difensore, invitato a discutere il ricorso, si riportava alla documentazione anche da ultimo prodotta e al verbale dell'udienza del 30 aprile 2025, precisando che “il ricorrente ora lavora in agricoltura come bracciante con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31.5.2025”; insisteva, quindi, nel ricorso “formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del giorno 13.4.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 3.5.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, non è contestato che il ricorrente, classe 1982, si trova in Italia dal 2016, dunque da ormai da nove anni, e che era stato titolare nel 2017 di un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di due anni, poi convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata di sei mesi, la cui richiesta di rinnovo gli veniva negata dal Questore di Forlì con provvedimento emesso il 16.12.2019 per insufficienza reddituale.
Dall'istruzione orale e documentale del presente procedimento si rileva che il ricorrente: conosce e parla molto bene la lingua italiana (cfr. verbale del 13.3.2025); vive in autonomia come ospite di connazionali a Forlì, uno dei quali è conduttore dell'immobile locato, come dal medesimo dichiarato in udienza, circostanza che trova conferma nel contratto di locazione abitativa agevolata allegato al ricorso;
ha frequentato diversi corsi di formazione professionale nell'arco temporale compreso tra il
2018 e il 2020, come da attestati prodotti;
ha svolto attività lavorativa dal 2017, come constatato anche dal Questore di Forlì nel suo diniego del 16.12.2019, lavorando sia in regola (cfr. estratto contributivo
INPS) che in modo irregolare soprattutto nel settore dell'agricoltura, come asserito dalla Difesa nel corso del giudizio (si vedano, al riguardo, le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 3.5.2024 e le immagini fotografiche ad esse allegate che ritraggono il ricorrente nell'attività di bracciante agricolo), svolgendo al momento la mansione di bracciante agricolo con un contratto a tempo pieno e determinato, valido dal 7.5.2025 al 31.5.2025 (cfr. comunicazione obbligatoria di assunzione); ha conseguito redditi lavorativi pari complessivamente a euro 462,00 nel 2017, euro 988,00 nel 2018, euro 395,00 nel 2019, euro 3.892,00 nel 2020, nulla nel 2021, euro 1.109,00 circa nel 2022, nulla nel 2023, euro 774,00 nel 2024 (per i guadagni percepiti negli anni 2017-2018-2019 si veda il diniego del
Questore del 16.12.2019; per quelli ottenuti dal 2020 al 2024 si legga l'estratto contributivo INPS, aggiornato al 9.5.2025 e fermo al mese di giungo 2024); ha una relazione con una cittadina italiana, come dallo stesso dichiarato in udienza.
Quanto alla situazione giudiziaria penale del ricorrente in Italia, come attestano le risultanze dei certificati penali (casellario giudiziario e carichi pendenti) prodotti dalla parte attrice e aggiornati al mese di marzo 2025, il medesimo è incensurato e non è gravato da procedimenti penali in corso.
Tuttavia, come si evince dalla visura del certificato del casellario giudiziario prodotta da parte ricorrente e aggiornata al 13.3.2025, a carico dello stesso risultano due condanne in primo grado: la prima, irrogatagli con Decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Forlì il
14.7.2020, esecutivo il 22.10.2021, alla pena di giorni 10 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, pena detentiva sostituita con quella dell'ammenda di euro 750,00, per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. b), cds, commesso il
2.6.2020 a Forlì; la seconda, comminatagli con Decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il
Tribunale di Forlì il 25.10.2022, alla pena di euro 4.900,00 di multa, per il reato p. e p. dagli artt. 73, comma 5, e 81, comma 1, lett. a) DPR n. 309/1990, avverso il quale era stata proposta opposizione con cui si richiedeva la sospensione del processo con messa alla prova, disposta ex art. 464 quater c.p.p. con Ordinanza del GIP in data 31.5.2025; al riguardo, la messa alla prova si concludeva positivamente, come si legge nella Sentenza pronunciata ex artt. 464 septies e 531 c.p.p. dal GIP presso il Tribunale di Forlì che dichiarava il reato estinto.
Inoltre, rispetto ai precedenti appena citati, l'Amministrazione resistente, nella sua memoria difensiva depositata il 6.5.2024, richiamando le risultanze del certificato dei carichi pendenti risalente al 2022 ad essa allegato, dava atto di un'ulteriore condanna intervenuta nei confronti del ricorrente in primo grado a seguito di giudizio abbreviato il 6.2.2020, non menzionata nel certificato del casellario giudiziario ex art. 175 c.p., alla pena di mesi 8 ed euro 1.000,00 di multa, sospesa ex art. 163 c.p., per il reato p. p. dall'art.73, comma 5, DPR 309/1990, commesso dal mese di dicembre 2019 permanente sino al mese di gennaio 2020, contro la quale veniva proposto Appello il 15.4.2020. Nulla è dato sapere circa l'esito di questo procedimento, non avendo parte convenuta prodotto ulteriore documentazione aggiornata.
Ebbene, la Commissione Territoriale esprimeva parere sfavorevole, rilevando che il ricorrente non aveva dato prova della sua integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, in quanto non aveva partecipato a corsi di italiano e di formazione professionale, non aveva svolto di attività di volontariato, aveva lavorato scarsamente e risultava gravato da condanne per reati di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità e guida in stato di ebbrezza alcolica.
Né la CT né la Questura davano atto di ulteriori precedenti penali a carico del ricorrente.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, deve essere valutato positivamente il percorso – sia pure non dei più brillanti – del ricorrente, che soggiorna in Italia da ormai nove anni;
conosce e parla molto bene la lingua italiana;
vive in autonomia in ospitalità, ha lavorato dal 2017, sia pure non in regola e con redditi modesti, lavorando al momento con un contratto a tempo pieno e determinato;
ha una relazione con una cittadina italiana;
inoltre, è incensurato e non è gravato da carichi pendenti, dando tutto ciò dimostrazione di aver stabilito in Italia la sua vita personale, mantenendo una buona condotta dopo l'ultimo reato commesso, che veniva dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova di cui aveva beneficiato. Testi Ai sensi dell'art.19, comma 1.1, parte seconda, l diritto alla vita privata e familiare deve trovare tutela, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale - che potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, fatta dunque salva la valutata ed accertata pericolosità sociale del richiedente.
Orbene, anzitutto, giova evidenziare la scarsa gravità dei reati di cui il ricorrente si è reso responsabile nel corso della sua permanenza in Italia (una guida in stato di ebbrezza e un fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti), tanto che per uno veniva condannato alla pena dell'ammenda e per l'altro otteneva la sospensione del processo con messa alla prova, del resto conclusasi positivamente con conseguente dichiarazione di estinzione del reato.
Deve, inoltre, considerarsi il tempo trascorso dall'ultima violazione commessa (3 anni), dandosi positivo rilievo alla condotta nel frattempo tenuta dal ricorrente, il quale, oltre ad aver svolto positivamente la messa alla prova cui era stato ammesso, ha preso le distanze dall'ambiente delinquenziale cui aveva aderito, astenendosi dalla commissione di altri fatti penalmente rilevanti (si vedano i certificati penali), dedicandosi allo svolgimento di attività lavorativa, sia pure non in regola,
e alla costruzione di una vita affettiva. Si tratta di elementi che, valutati congiuntamente, anche alla luce della lunghissima permanenza del ricorrente sul territorio nazionale (9 anni), consentono di esprimere un giudizio in concreto di attuale assenza di pericolosità specifica per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si chiarisce che il diritto del ricorrente qui riconosciuto a vedersi rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale non preclude una eventuale revoca di tale permesso di soggiorno nel caso di commissione di qualsiasi altro reato, anche se nella attuale valutazione fra pericolosità sociale ex artt.
4, comma 3, e 19, comma 1.1, parte seconda, TUI e tutela della vita privata e familiare prevale ora la vita privata.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei nove anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana, integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SInor , al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 30 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva come da verbale d'udienza del 29.5.2025; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del 6.5.2024.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 2.10.2023 nell'interesse del ricorrente SI.
[...]
, cittadino del Senegal, nato a [...] il [...], avverso il provvedimento Parte_1 del Questore di Forlì Cesena emesso il 13.4.2023, notificatogli il 2.9.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 3.5.2022, il medesimo chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna – CP_1
Sezione di Forlì Cesena in data 13.4.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere giunto in Italia nel 2016; di vivere in autonomia;
di aver sempre lavorato, sia pure anche non in regola;
di svolgere lavori socialmente utili in esecuzione dell'Ordinanza emessa ex artt. 168 bis c.p. e 464 quater c.p.p. dal GIP presso il Tribunale di Forlì in data 31.5.2023, che accoglieva la sua istanza di sospensione con messa alla prova del procedimento penale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR nr. 309/1990, fissando per la verifica l'udienza del 17.5.2024. Nel ricorso, inoltre, il Procuratore rappresentava di non avere notizie in ordine a precedenti per guida in stato di ebbrezza a carico del ricorrente richiamati nel provvedimento impugnato.
Con decreto del 8.10.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 6.5.2024 con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato, evidenziando non solo che il ricorrente non si era integrato nel tessuto sociale del Paese ospitante, atteso che gli ultimi redditi lavorativi da lui percepiti risultavano risalenti nel tempo e insufficienti al suo sostentamento e che non vantava significativi legami familiari e affettivi in Italia, ma anche che il medesimo era attualmente socialmente pericoloso, avendo riportato plurime condanne per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Al riguardo, parte convenuta, rilevato che la messa alla prova cui veniva ammesso il ricorrente a seguito di opposizione a Decreto penale di condanna del 25.10.2022, con cui gli veniva irrogata la pena di euro 4.900,00 di multa per il reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, DPR nr. 309/1990, commesso il 25.2.2022 a Forlì, si era conclusa con esito positivo, dava atto- sulla scorta del certificato dei carichi pendenti allegato e aggiornato al
2022- di una prima condanna, intervenuta nei confronti del medesimo il 6.2.2020, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, sospesa ex art. 163 c.p., sempre per il reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, DPR nr. 309/1990, commesso dal mese di dicembre 2019 e permanente sino al mese di gennaio 2020 a Forlì, non menzionata nel certificato del casellario giudiziario ex art. 175 c.p. Quanto, infine, al precedente per guida in stato di ebbrezza, si riportavano le risultanze delle Banche dati consultate, secondo cui in data 4.6.2020 al ricorrente veniva ritirata la patente di guida a seguito di incidente stradale da parte di personale della Stazione Carabinieri del Ronco (FC).
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 17.1.2024, veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
l'udienza già fissata per il giorno 8 maggio 2024 con il deposito di note scritte, con assegnazione del termine per l'incombente fino al 6.5.2024. Successivamente, con Ordinanza del 9.5.2024, il Giudice, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalla parte ricorrente in data 7.5.2024 con la documentazione allegata, rilevato che parte convenuta si costituiva con memoria del 6.5.2024 e che non erano emersi nuovi elementi che suggerivano di revocare la sospensiva già concessa inaudita altera parte, anche atteso che parte ricorrente dichiarava di continuare a lavorare in agricoltura seppure in nero (depositando tre fotografie che lo ritraggono al lavoro) e che dalla costituzione di controparte non risultavano circostanze nuove da valutare ai fini della sospensiva, dando atto il dell'esito positivo della messa alla prova per il reato di spaccio CP_2 commesso nel 2022, mentre il secondo precedente richiamato era risalente al 2020 con pena sospesa, confermava la sospensiva già accordata e fissava nuova udienza per la comparizione dei soli
Procuratori delle parti per il giorno 26.9.2024, assegnando termine fino a dieci giorni prima di tale udienza per il deposito della documentazione aggiornata relativa alla integrazione del ricorrente sul territorio nazionale, oltre a documentazione relativa all'esito della messa alla prova, certificati penali aggiornati del ricorrente (casellario e carichi pendenti) e copia dei due provvedimenti di condanna del ricorrente per una migliore valutazione della sua pericolosità sociale.
A tale udienza, il Difensore del ricorrente rilevava che questi, non avendo terminato le ore della messa alla prova, non aveva potuto reperire un'occupazione lavorativa, precisando, inoltre, che l'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza era stata differita al 22.1.2025; chiedeva, quindi, un rinvio per potere depositare la necessaria documentazione aggiornata. Il Giudice, dunque, confermata la sospensiva già accordata, fissava nuova udienza per la sola comparizione dei Procuratori delle parti per il giorno 5 marzo 2025, assegnando alle parti termine di 10 giorni per il deposito della documentazione mancante relativa alla messa in prova e all'integrazione lavorativa del ricorrente.
Successivamente, all'udienza del 13.3.2025, tenutasi da remoto innanzi al GOP delegato con provvedimento del 17.1.2025, si procedeva all'audizione personale del ricorrente, il quale, senza ausilio da parte di un interprete, dichiarava quanto segue:
“Sono in Italia dal 2016 e vengo dal Senegal.
Ho 43 anni di età.
Ho 2 figli, minorenni, che vivono in Senegal, presso mia sorella. Quando ho avuto la possibilità, ho mandato loro del danaro. Non ho più notizie della madre dei ragazzi da quando le si è sposata con un altro uomo.
I miei genitori sono morti, mia madre è deceduta l'anno scorso.
Ho anche un fratello, più grande di età rispetto a me, che vive in Senegal;
lui lavora. Siamo in contatto tra di noi.
Ho già beneficiato di permessi di soggiorno per poter rimanere in Italia, prima per motivi umanitari, poi per motivi di lavoro. Come può notarsi, comprendo bene e parlo altrettanto bene la lingua italiana.
Ho frequentato corsi di lingua italiana e comunque con i colleghi di lavoro parlo la lingua italiana.
Successivamente al riconoscimento della protezione umanitaria ho trovato sistemazione presso una abitazione, in Forlì, con altri connazionali, uno dei quali è intestatario del contratto di locazione. Per
l'uso della stanza pago Euro 300,00 al mese.
La durata del mio ultimo contratto di lavoro è terminata 3 mesi fa. Ho lavorato per un mese come magazziniere per la società Cerdomus, in Castel Bolognese (RA). Ho guadagnato circa 700,00 Euro.
Ho lavorato anche come addetto alla sicurezza, a nero, per una discoteca, in Castel Bolognese.
Intervenendo in una rissa fuori dal locale, sono rimasto vittima di un colpo di pistola sparato da un albanese che mi ha colpito alla gamba. Dunque, sono rimasto fermo per 4 mesi. Ho denunciato la persona che mi ha ferito e perciò ci sarà un processo.
In passato ho lavorato sempre nel settore della sicurezza, ma non venivo pagato regolarmente.
Il programma di MAP, connesso al procedimento penale per spaccio di stupefacenti, ha avuto esito positivo ed il reato si è estinto.
Attualmente non ho problemi di salute.
Sono fidanzato con una ragazza italiana, di nome . Per_1
Vorrei poter ottenere il permesso di soggiorno per ricominciare a lavorare regolarmente, in modo stabile e duraturo”.
D: Ha altre condizioni personali da evidenziare?
R: No, non ho altro da evidenziare”.
Rimessi gli atti al presente Giudice, all'udienza già fissata per la sola comparizione dei Procuratori delle parti per l'eventuale discussione con provvedimento di delega di cui sopra, tenutasi il 30.4.2025, il Difensore, riportandosi alla documentazione già prodotta, precisava che il ricorrente “vive in Italia da 9 anni;
formulava domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno in data 3.5.2022; vive in autonomia in ospitalità; ha lavorato dal 2017 anche se inizialmente con scarsi guadagni e ha lavorato anche in nero;
da ultimo ha lavorato fino a pochi mesi fa;
ora è in cerca di occupazione;
effettua rimesse di denaro alla sorella che vive in Patria e alla quale ha affidato i suoi due figli;
parla italiano”, aggiungendo, inoltre, che “veniva dichiarato il non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova per il reato di spaccio ex art.73, comma 5, DPR 309/1990 per fatti del
25.2.2022” e che “i certificati del casellario e dei carichi pendenti aggiornati al 14.3.2025 risultano del tutto privi di precedenti”; chiedeva, quindi, un rinvio per potere produrre ulteriore documentazione lavorativa, in particolare l'estratto INPS, e insisteva nel ricorso “formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Il Giudice, dunque, fissava nuova udienza per gli stessi incombenti con la discussione del ricorso per la sola comparizione dei Procuratori delle parti per il giorno 29 maggio 2025, assegnando termine fino a cinque giorni prima alla parte ricorrente per il deposito di quanto sopra indicato.
A tale udienza, il Difensore, invitato a discutere il ricorso, si riportava alla documentazione anche da ultimo prodotta e al verbale dell'udienza del 30 aprile 2025, precisando che “il ricorrente ora lavora in agricoltura come bracciante con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31.5.2025”; insisteva, quindi, nel ricorso “formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del giorno 13.4.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 3.5.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, non è contestato che il ricorrente, classe 1982, si trova in Italia dal 2016, dunque da ormai da nove anni, e che era stato titolare nel 2017 di un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di due anni, poi convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata di sei mesi, la cui richiesta di rinnovo gli veniva negata dal Questore di Forlì con provvedimento emesso il 16.12.2019 per insufficienza reddituale.
Dall'istruzione orale e documentale del presente procedimento si rileva che il ricorrente: conosce e parla molto bene la lingua italiana (cfr. verbale del 13.3.2025); vive in autonomia come ospite di connazionali a Forlì, uno dei quali è conduttore dell'immobile locato, come dal medesimo dichiarato in udienza, circostanza che trova conferma nel contratto di locazione abitativa agevolata allegato al ricorso;
ha frequentato diversi corsi di formazione professionale nell'arco temporale compreso tra il
2018 e il 2020, come da attestati prodotti;
ha svolto attività lavorativa dal 2017, come constatato anche dal Questore di Forlì nel suo diniego del 16.12.2019, lavorando sia in regola (cfr. estratto contributivo
INPS) che in modo irregolare soprattutto nel settore dell'agricoltura, come asserito dalla Difesa nel corso del giudizio (si vedano, al riguardo, le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 3.5.2024 e le immagini fotografiche ad esse allegate che ritraggono il ricorrente nell'attività di bracciante agricolo), svolgendo al momento la mansione di bracciante agricolo con un contratto a tempo pieno e determinato, valido dal 7.5.2025 al 31.5.2025 (cfr. comunicazione obbligatoria di assunzione); ha conseguito redditi lavorativi pari complessivamente a euro 462,00 nel 2017, euro 988,00 nel 2018, euro 395,00 nel 2019, euro 3.892,00 nel 2020, nulla nel 2021, euro 1.109,00 circa nel 2022, nulla nel 2023, euro 774,00 nel 2024 (per i guadagni percepiti negli anni 2017-2018-2019 si veda il diniego del
Questore del 16.12.2019; per quelli ottenuti dal 2020 al 2024 si legga l'estratto contributivo INPS, aggiornato al 9.5.2025 e fermo al mese di giungo 2024); ha una relazione con una cittadina italiana, come dallo stesso dichiarato in udienza.
Quanto alla situazione giudiziaria penale del ricorrente in Italia, come attestano le risultanze dei certificati penali (casellario giudiziario e carichi pendenti) prodotti dalla parte attrice e aggiornati al mese di marzo 2025, il medesimo è incensurato e non è gravato da procedimenti penali in corso.
Tuttavia, come si evince dalla visura del certificato del casellario giudiziario prodotta da parte ricorrente e aggiornata al 13.3.2025, a carico dello stesso risultano due condanne in primo grado: la prima, irrogatagli con Decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Forlì il
14.7.2020, esecutivo il 22.10.2021, alla pena di giorni 10 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, pena detentiva sostituita con quella dell'ammenda di euro 750,00, per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. b), cds, commesso il
2.6.2020 a Forlì; la seconda, comminatagli con Decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il
Tribunale di Forlì il 25.10.2022, alla pena di euro 4.900,00 di multa, per il reato p. e p. dagli artt. 73, comma 5, e 81, comma 1, lett. a) DPR n. 309/1990, avverso il quale era stata proposta opposizione con cui si richiedeva la sospensione del processo con messa alla prova, disposta ex art. 464 quater c.p.p. con Ordinanza del GIP in data 31.5.2025; al riguardo, la messa alla prova si concludeva positivamente, come si legge nella Sentenza pronunciata ex artt. 464 septies e 531 c.p.p. dal GIP presso il Tribunale di Forlì che dichiarava il reato estinto.
Inoltre, rispetto ai precedenti appena citati, l'Amministrazione resistente, nella sua memoria difensiva depositata il 6.5.2024, richiamando le risultanze del certificato dei carichi pendenti risalente al 2022 ad essa allegato, dava atto di un'ulteriore condanna intervenuta nei confronti del ricorrente in primo grado a seguito di giudizio abbreviato il 6.2.2020, non menzionata nel certificato del casellario giudiziario ex art. 175 c.p., alla pena di mesi 8 ed euro 1.000,00 di multa, sospesa ex art. 163 c.p., per il reato p. p. dall'art.73, comma 5, DPR 309/1990, commesso dal mese di dicembre 2019 permanente sino al mese di gennaio 2020, contro la quale veniva proposto Appello il 15.4.2020. Nulla è dato sapere circa l'esito di questo procedimento, non avendo parte convenuta prodotto ulteriore documentazione aggiornata.
Ebbene, la Commissione Territoriale esprimeva parere sfavorevole, rilevando che il ricorrente non aveva dato prova della sua integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, in quanto non aveva partecipato a corsi di italiano e di formazione professionale, non aveva svolto di attività di volontariato, aveva lavorato scarsamente e risultava gravato da condanne per reati di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità e guida in stato di ebbrezza alcolica.
Né la CT né la Questura davano atto di ulteriori precedenti penali a carico del ricorrente.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, deve essere valutato positivamente il percorso – sia pure non dei più brillanti – del ricorrente, che soggiorna in Italia da ormai nove anni;
conosce e parla molto bene la lingua italiana;
vive in autonomia in ospitalità, ha lavorato dal 2017, sia pure non in regola e con redditi modesti, lavorando al momento con un contratto a tempo pieno e determinato;
ha una relazione con una cittadina italiana;
inoltre, è incensurato e non è gravato da carichi pendenti, dando tutto ciò dimostrazione di aver stabilito in Italia la sua vita personale, mantenendo una buona condotta dopo l'ultimo reato commesso, che veniva dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova di cui aveva beneficiato. Testi Ai sensi dell'art.19, comma 1.1, parte seconda, l diritto alla vita privata e familiare deve trovare tutela, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale - che potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, fatta dunque salva la valutata ed accertata pericolosità sociale del richiedente.
Orbene, anzitutto, giova evidenziare la scarsa gravità dei reati di cui il ricorrente si è reso responsabile nel corso della sua permanenza in Italia (una guida in stato di ebbrezza e un fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti), tanto che per uno veniva condannato alla pena dell'ammenda e per l'altro otteneva la sospensione del processo con messa alla prova, del resto conclusasi positivamente con conseguente dichiarazione di estinzione del reato.
Deve, inoltre, considerarsi il tempo trascorso dall'ultima violazione commessa (3 anni), dandosi positivo rilievo alla condotta nel frattempo tenuta dal ricorrente, il quale, oltre ad aver svolto positivamente la messa alla prova cui era stato ammesso, ha preso le distanze dall'ambiente delinquenziale cui aveva aderito, astenendosi dalla commissione di altri fatti penalmente rilevanti (si vedano i certificati penali), dedicandosi allo svolgimento di attività lavorativa, sia pure non in regola,
e alla costruzione di una vita affettiva. Si tratta di elementi che, valutati congiuntamente, anche alla luce della lunghissima permanenza del ricorrente sul territorio nazionale (9 anni), consentono di esprimere un giudizio in concreto di attuale assenza di pericolosità specifica per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si chiarisce che il diritto del ricorrente qui riconosciuto a vedersi rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale non preclude una eventuale revoca di tale permesso di soggiorno nel caso di commissione di qualsiasi altro reato, anche se nella attuale valutazione fra pericolosità sociale ex artt.
4, comma 3, e 19, comma 1.1, parte seconda, TUI e tutela della vita privata e familiare prevale ora la vita privata.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei nove anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana, integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SInor , al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 30 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso