Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4247/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4247/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRARO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Savonarola, 217 35137 Padova ITALIApresso il difensore avv. CARRARO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 CARRARO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Savonarola, 217 35137 Padova ITALIApresso il difensore avv. CARRARO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRARO Parte_3 C.F._3
FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Savonarola, 217 35137 Padova ITALIApresso il difensore avv. CARRARO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRARO Parte_4 C.F._4 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Savonarola, 217 35137 Padova ITALIApresso il difensore avv. CARRARO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRARO Parte_5 C.F._5 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Savonarola, 217 35137 Padova ITALIApresso il difensore avv. CARRARO FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 patrocinio dell'avv. RUSSO ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 19 20121 MILANOpresso il difensore avv. RUSSO ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANDREA Parte_6 C.F._6 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 19 20121 MILANOpresso il difensore avv. RUSSO ANDREA
RESISTENTE
Oggetto: Morte
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14
per gli attori:
Il procuratore attoreo ribadisce ogni contestazione in toto al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e di tutti gli scritti difensivi nonchè di ogni verbalizzazione della convenuta perché infondato in fatto e in diritto contestando, altresì, ogni documento ex adverso prodotto, e, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove con richiesta dei termini massimi per deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, precisa le seguenti conclusioni
Richiamata integralmente ogni precedente deduzione, eccezione, contestazione, istanza, allegazione, produzione, quantificazione e conclusione di cui all'atto introduttivo, successive memorie e scritti difensivi tutti nonchè alle verbalizzazioni, nessuna esclusa, anche in forma di note scritte cartolari (che qui devono ritenersi tutte integralmente riportate e trascritte), insistendo, altresì, per tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse e per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze, precisa:
- in via principale: voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'esclusiva o concorrente responsabilità del convenuto nella determinazione del Parte_6 sinistro per cui è causa, per i motivi e titoli indicati in premessa, nonché la tenutezza dei convenuti in solido tra loro, ciascuno per il suo titolo come per legge, al risarcimento, per tutte le causali di cui in narrativa, anche ex art. 2055 c.c., di tutti i danni patiti dai prossimi congiunti ed eredi di
, nonché odierni attori, e per l'effetto, condannarli in solido fra loro, ciascuno per il _2 suo titolo come per legge, ai sensi e per gli effetti di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 209/2005 (e di ogni altra legge vigente applicabile al caso de quo), al risarcimento delle seguenti poste risarcitorie:
1) perdita del rapporto parentale subito iure proprio dagli attori in quanto figli e nipoti della vittima primaria, e per l'effetto, per tutte le causali di cui in narrativa, condannare i convenuti in solido fra loro, ciascuno per il suo titolo come per legge, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori jure p roprio nei sensi e con le precisazioni di cui in premessa, da quantificarsi in corso di causa al meglio dei parametri delle Tabelle milanesi, come specificatamente dettagliate in comparsa conclusionale e in base agli allegati documenti, o in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa per le causali di cui in narrativa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro;
2) danno biologico permanente nonchè temporaneo e morale nonché da lucida agonia (patiti da prima del decesso e fino al momento dello stesso) e il cui risarcimento spetta iure _2 hereditario ai figli in qualità di eredi e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido fra loro, ciascuno per il suo titolo come per legge, al risarcimento, a favore delle eredi, di tutti i danni suddetti patiti in vita da e il cui ristoro spetta ai figli jure hereditario e quantificati al meglio _2 dei parametri delle Tabelle, come specificatamente dettagliate in comparsa conclusionale e comunque nella misura che risulterà in corso di causa a seguito della esperenda attività istruttoria ovvero in quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo, e con la dovuta rivalutazione monetaria;
3) danno patrimoniale subito iure proprio dagli attori consistente nell'esborso connesso alle spese per organizzare il funerale e i viaggi aerei o terrestri necessari per partecipare al funerale della vittima nella misura che risulterà in corso di causa a seguito delle esperenda attività istruttoria;
- ovvero in quelle diverse somme che dovessero risultare in caso di accertata concorsualità del pedone deceduto nella determinazione dell'evento o quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa per le causali di cui in narrativa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse pagina 2 di 14 come da atto introduttivo, memorie istruttorie ex art. 183, VI comma n. 1, 2 e n. 3 c.p.c. e per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze.
- con ogni riserva di merito ed istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e
C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore
Per e RESMINI: CP_3
Il procuratore della e del sig. riportandosi integralmente al Controparte_1 Parte_6 contenuto dei propri scritti difensivi (comparsa di costituzione e memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.) ed alle deduzioni svolte in corso di causa, insiste affinché codesto Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, voglia: 1) nel merito, rigettare l'avversa domanda pure perché infondata sia in fatto che in diritto e, solo subordinatamente, dichiarare l'esclusiva responsabilità del Signor nella causazione del _2 sinistro de quo, ovvero, in ulteriore subordine, dichiarare la corresponsabilità, quanto meno prevalente del de cuius ovvero paritaria e conseguentemente ridurre proporzionalmente la quota di risarcimento di competenza dei convenuti tenendo in debito conto il grado di responsabilità in capo al sig. nella determinazione del sinistro de quo;
_2
2) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum.
In ogni caso condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato i SI.ri e , in Parte_1 Parte_3 qualità di figli del fu , ed i SI.ri , e _2 Parte_7 Parte_4
, in qualità di nipoti del fu , evocavano in giudizio il Sig. Parte_5 _2 indicato quale autore del sinistro, e la compagnia assicurativa del veicolo Parte_6 condotto da quest'ultimo, svolgendo nei loro confronti le domande sopra esposte. CP_1
A fondamento delle stesse deducevano che:
1) in data 26.12.2019, in prossimità dell'incrocio semaforizzato di via Canazza con via di Colli di Sant'Erasmo, nel Comune di Legnano (MI), il pedone – mentre attraversava la _2 strada sulle strisce pedonali con luce semaforica verde – veniva investito dal veicolo Kia IO targato CP 873 WB (assicurato polizza n. 1414190306792917400000000) condotto Controparte_1 dal proprietario;
Parte_6
2) a seguito dell'impatto riportava un importante politraumatismo e veniva _2 condotto presso l' dove veniva Controparte_4 sottoposto a diversi interventi chirurgici (quali 26.12.2019: intervento di riduzione e stabilizzazione in urgenza con FE a ponte ginocchio sinistro per DCO;
- 07.01.2020: intervento chirurgico di rimozione
FE + riduzione e sintesi tibia con chiodo endomidollare Export con approccio sovrapatellare;
stabilizzazione sacro con placca dedicata e viti;
artrodesi toracolombare D12-L2 con strumentario
Solera Medtronic;
3) in data 23.01.2020, veniva trasferito presso la struttura convenzionata _2 di RL RE (VA) con il seguente bilancio lesionale: “trauma Controparte_5 cranico con ESA, frattura osso parietale destro, frattura osso frontale, frattura parete orbitaria superiore sinistra, frattura processo spinoso C4, frattura composta terzo laterale clavicola destra, contusione polmonare bilaterale, frattura tipo closed book trattata con stabilizzazione sacro con pagina 3 di 14 placca e viti, frattura L1 tipo Chance trattata con artrodesi D12-L2, frattura pluriframmentaria biossea metafisaria prossimale gamba sinistra trattata con riduzione e sintesi con chiodo endomidollare, FLC gomito sinistro”;
4) il 06.02.2020, il paziente veniva trasferito nuovamente presso l'Ospedale di Legnano (MI) e ricoverato nel Reparto Orto/Trauma 1 a seguito di infezione della ferita chirurgica post-intervento per frattura L1;
5) il 04.03.2020, essendo rientrata l'infezione, veniva dimesso e trasferito presso la
[...] di RL RE (VA), ma il 07.03.2020 veniva condotto presso il Pronto Controparte_5 Soccorso dell'Ospedale di Castellanza (VA) per accertamenti su alcuni valori Controparte_6 ematici che non rientravano nei parametri;
6) il 20 marzo 2020, la richiedeva un nuovo accesso in Ospedale a Legnano per Controparte_5 un calo dell'emoglobina, ma a causa della carenza di posti disponibili a Legnano, veniva _2 trasportato all'Ospedale di Busto Arsizio (VA), ove, in attesa della trasfusione, decedeva in data 20.03.2020 alle ore 17:03.
Gli attori, assumendo che il decesso del congiunto sia causalmente riconducibile alla condotta del chiedevano il ristoro dei danni iure proprio e iure hereditario, di natura patrimoniale e non. Pt_6
Formatosi il contraddittorio, si costituivano il Sig. ed mediante comparsa di CP_7 CP_1 risposta con la quale contestavano in fatto ed in diritto quanto ex adverso esposto concludendo nei termini sopra esposti.
Espletati gli incombenti di rito ed esaurita l'istruttoria, le parti rassegnavano le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza
An debeatur a) Art. 2054, co. 1, cc
Ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c. “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“.
Come ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, tale norma implica una presunzione di responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo senza guida di rotaie per la causazione del sinistro, ferma la riduzione proporzionale in relazione all'eventuale percentuale di colpa del pedone ove dimostrata :“In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo)“ (vd. per tutte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023).
Ne discende che l'esclusione della responsabilità del conducente per l'accaduto, secondo l'assunto di parte convenuta, va riconosciuta solo nell'ipotesi in cui si dia prova non solo della colpa del pedone pagina 4 di 14 ( ), ma anche del fatto che tale colpa sia così grave da annullare totalmente la quota _2 di responsabilità presunta in capo al conducente del veicolo. Nello specifico, gli assunti delle parti sono diametralmente opposti: secondo parte convenuta il de cuius iniziava l'attraversamento della strada nonostante il semaforo pedonale segnalasse luce rossa (per cui l'urto è stato pertanto imprevedibile ed inevitabile) mentre secondo l'attrice l'attraversamento era consentito dal semaforo pedonale e quindi l'urto è avvenuto senza alcuna colpa del pedone.
In premessa va precisato che, come risulta dal verbale degli agenti intervenuti (vd. doc. 1 di parte convenuta), non sono stati rilevate tracce di frenata da parte del veicolo del convenuto né sono emersi elementi a discapito del n punto di velocità e di condizioni di guida. Pt_6
In secondo luogo, va precisato che alcuna efficacia ha in questa sede la sentenza penale di assoluzione pronunciata in seguito a giudizio abbreviato nei confronti del Sig. per il reato di omicidio Pt_6 colposo stradale e che essa non ha rilevanza nemmeno su un piano probatorio dovendo il presente giudizio basarsi unicamente sulle fonti di prova allegate dalle parti e di quelle acquisite nel corso dell'istruttoria.
Ciò premesso, si osserva che, alla luce delle dichiarazioni rese dagli informatori sentiti dagli operatori e di quelle acquisite in via testimoniale nel corso del giudizio, non si può può affermare con ragionevole certezza che il pedone abbia iniziato l'attraversamento dell'incrocio con segnale semaforico rosso.
Nessun teste ha riferito tale circostanza né questa si evince dalla percezione avuta dai testi presenti nell'incrocio, i quali hanno riferito non in presa diretta, ma leggermente differita ovvero per quanto constatato subito dopo l'urto ed in quanto quest'ultimo richiamava la loro attenzione.
La teste , che si trova in compagnia del teste al momento del fatto, ha riferito Tes_1 Tes_2 quanto segue “Non ho visto l'incidente. Stavo attraversando sulle strisce pedonali e, quando ho finito di attraversare e sono arrivata dall'altra parte è scattato il semaforo giallo. Non conosco il nome della strada che stavo attraversando, si trattava di un incrocio. Quando ho iniziato l'attraversamento il mio semaforo proiettava luce verde. Ho sentito un botto dietro di me, il pedone stava percorrendo il mio stesso percorso. Il semaforo che avevo appena finito di attraversare proiettava luce rossa, l'ho visto con la coda dell'occhio quando ho concluso l'attraversamento. Non so dove si trovasse il pedone quando è stato colpito dall'auto. Quando mi sono girata ho visto il pedone disteso a terra sul lato opposto rispetto a quello della carreggiata dove si trovava la macchina che l'ha colpito, era nella carreggiata di chi proveniva dal lato opposto. Il pedone stava attraversando sulle strisce. Quando ho iniziato ad attraversare c'erano delle macchine ferme che aspettavano il verde, non ricordo se si trattasse della macchina del convenuto.“
Ha quindi aggiunto: “ho visto l'auto per la prima volta al momento dell'incidente, non so a quale velocità viaggiasse prima di colpire il pedone. Quando ho iniziato ad attraversare il semaforo era verde, poi stava diventando giallo e, quando ho finito l'attraversamento, era rosso. Quando ho sentito l'urto avevo finito di attraversare la strada. non ricordo di aver sentito un clacson. Quando mi sono girata ho visto il semaforo del pedone proiettare luce rossa. Adr: non ho guardato il semaforo del
. Pt_6
Il teste ha riferito quanto segue: “ricordo che camminavo sul marciapiede, ma ero voltato di Tes_2 spalle, senza avere lo sguardo sul luogo del fatto. Ho sentito un tumulto, un rumore (non so se è stata una frenata o l'urlo del signore), mi sono voltato e ho visto il signore a terra e la macchina si è fermata _2 poco dopo. Non so da dove provenisse il pedone prima dell'impatto. Non so dove si trovasse il pedone quando è stato colpito…. Quando mi sono girato e ho visto il pedone dopo l'urto ho visto che si trovava nella carreggiata più lontana da me, non ricordo esattamente in che punto e non ricordo se si trovasse sulle strisce oppure fuori.“; “quando mi sono girato ho visto subito il signore a terra, non ho visto se il semaforo fosse rosso o verde. Ho chiamato i soccorsi. Non ricordo se mi trovavo già sul marciapiede o se avevo già attraversato la strada, per il resto confermo quanto già dichiarato. Confermo che ero con la sig.ra pagina 5 di 14 “ Tes_1
Allorchè è stato mostrato al teste il verbale delle dichiarazioni rese alla Polizia Locale - nel quale dichiarava di aver sentito un urto, di aver percepito un pedone sollevarsi e contestualmente il semaforo pedonale rosso
- ha dichiarato di aver reso queste dichiarazioni alla Polizia Locale ma di non ricordare bene i fatti essendo decorsi degli anni.
Da tali deposizioni (in particolare da quella resa dalla teste , più precisa ai dettagli, Tes_1 confermati nel tempo) si evince che: 1) il semaforo pedonale era rosso al momento dell'urto, ma questo non significa che lo fosse anche al momento in cui aveva iniziato l'attraversamento _2 tenendo conto anche del fatto che questi era una persona di 79 anni e quindi, presumibilmente, con una camminata più lenta di quella dei testi;
2) tuttavia l'attraversamento è stato fatto incautamente posto che al momento dell'urto il semaforo pedonale era già sul rosso : “Ho sentito un botto Tes_1 dietro di me, il pedone stava percorrendo il mio stesso percorso. Il semaforo che avevo appena finito di attraversare proiettava luce rossa, l'ho visto con la coda dell'occhio quando ho concluso l'attraversamento“) ed in quel frangente lo non aveva ancora superato la metà della _2 carreggiata (nel qual caso evidentemente non ci sarebbe stato l'urto con la vettura del che Pt_6 proveniva dalla sua sx, urto che è avvenuto con la parte anteriore sx del veicolo, in seguito al quale lo urtava lo specchietto laterale del guidatore cadendo a terra: vd. relazione degli agenti, i quali _2 hanno riscontrato la funzionalità dei semafori, e le fotografie allegate).
D'altronde la teste ha riferito: “quando ho finito di attraversare e sono arrivata dall'altra Tes_1 parte è scattato il semaforo giallo“.
Occorre considerare infatti che tra le due posizioni assunte dalle parti (attraversamento pedonale con il semaforo verde ovvero con quello rosso) si pone anche la possibilità che lo abbia iniziato _2 l'attraversamento quando questo indicava il preavviso di arresto (luce gialla), confidando sulla possibilità di raggiungere in tempo il marciapiede opposto, anziché arrestarsi.
Dunque l'assunto di parte attrice non è credibile essendo stato acclarato che: 1) il ha Pt_6 attraversato la strada con semaforo verde (vd. infra); 2) al momento dell'urto il semaforo pedonale era già acceso sul rosso.
Riguardo alla condotta del ha riferito il teste , il quale ha dichiarato “Io e mio Pt_6 Tes_3 nonno stavamo andando verso casa mia, eravamo andati al cimitero di Parabiago. In macchina con mio nonno c'era mio fratello CE. C'è stato un impatto tra il pedone e la macchina di mio nonno. Noi eravamo fermi ad un semaforo precedente e stavamo attraversando questo incrocio con semaforo verde. Il pedone attraversava da destra verso sinistra, si trovava sulle strisce. Io non mi sono accorto di nulla, ho sentito il clacson, poi l'impatto e ho visto una persona sul cofano quando ero ancora nella mia macchina. Ho visto che c'è stato un contatto tra la macchina e il pedone. La macchina ha colpito il pedone con la parte davanti lato sinistro e poi anche con lo specchietto lato guidatore. Poi ho accostato e sono sceso. Non ho visto il pedone che si immetteva sulla strada. Io ho visto il pedone all'incirca al centro della carreggiata, ma l'ho visto quando c'era già stato l'urto. Guardando la foto 1 noi provenivamo dalla strada dove c'è il murales. adr: non ricordo se ho guardato il semaforo dei pedoni“.
Tale deposizione appare attendibile in quanto collima con quella degli altri testi sopra specificati, in particolare con quanto dichiarato dalla teste agli agenti intervenuti (doc. cit.): “ho potuto Tes_1 notare che il veicolo in argomento attraversava l'intersezione con il semaforo che presentava la luce verde accesa” (è altresì vero che essa riferiva anche che “mentre per quanto riguarda il pedone sono certa che lo stesso abbia attraversato l'intersezione con la luce rossa “, ma questa affermazione, a differenza dell'altra, non risponde ad un riscontro oggettivo, ma ad una deduzione, la quale va ponderata alla luce degli altri elementi, come sopra esposto).
pagina 6 di 14 Oltretutto il fatto che l'autovettura del bbia affrontato l'incrocio mentre era già in marcia – Pt_6
e non partendo da una fase di arresto (come riferito dal ) – spiega la simultaneità tra Tes_3 l'arrivo del veicolo all'intersezione e lo scontro con il pedone, come pure il fatto che il teste
, che seguiva il convenuto, non abbia visto il pedone iniziare l'attraversamento (che deve Tes_3 ritenersi dunque precedente, pur nel breve lasso di tempo), ma ne abbia constatato la presenza sulle strisce pedonali solo in seguito all'urto.
Dunque va riconosciuto un concorso in capo allo nella verificazione del sinistro. _2
A tale colpa però non è attribuibile un'efficacia causale di natura esclusiva, come assumono i convenuti, quale sarebbe configurabile, valutate le circostanze del caso, qualora l'urto fosse avvenuto con la parte anteriore dx del veicolo del convenuto, come sarebbe avvenuto in caso di attraversamento improvviso.
Così non è in quanto l'urto è avvenuto con la parte anteriore sx e quindi quando il pedone dunque era già nei pressi della mezzeria della carreggiata (“l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno“, Cass. Sez. III, sent. n. 5399 del 5/3/2013).
Ciò premesso, gli elementi esposti portano a ritenere che dal punto di vista causale la responsabilità del pedone sia stata prevalente che: 1) l'attraversamento è stato intrapreso in condizioni di rischio nonostante stesse sopraggiungendo la vettura del convenuto (diverso sarebbe stato il caso in cui tale vettura fosse stata ferma allo stop semaforico, perché avrebbe richiesto più tempo per giungere all'attraversamento pedonale - consentendo presumibilmente al anche di avvedersi della Pt_6 presenza dello - per cui lo scontro non sarebbe avvenuto o comunque sarebbe avvenuto ad _2 una velocità più ridotta); 2) la velocità del era comunque contenuta tanto è vero che non Pt_6 sono stati rinvenute tracce di frenata : “credo che mio nonno non viaggiasse a più di 30-35 Tes_3 km/h”) ed il veicolo si è arrestato poco dopo l'urto.
Alla luce degli elementi esposti si ritiene che il concorso colposo dello determini una _2 riduzione della presunzione di responsabilità in capo al ella misura dei 2/3. Pt_6
b) Responsabilità per il decesso
Ricostruita nei termini sopra esposti la dinamica degli eventi conseguenti al sinistro fino che portavano infine al decesso dello si controverte sulla riconducibilità dell'evento infausto al _2 politraumatismo conseguente all'urto piuttosto che ad altri fattori sopravvenuti di natura concorrente od assorbente.
La questione è stata affrontata anche a mezzo di una CTU medico legale, la quale ha concluso che “in sintesi conclusiva, pertanto, è possibile affermare che il decesso di sia causalmente _2 riconducibile alle conseguenze lesive riportate nel sinistro per cui è causa e alle complicanze conseguite ai trattamenti terapeutici chirurgici e farmacologici resisi necessari per la cura delle stesse, tenendo conto del fatto che, come già precisato, si trattava di un soggetto anziano, già affetto da patologie cronico-degenerative a carico dell'apparato respiratorio e cardiovascolare nonchè iniziale decadimento cognitivo“ (elab., pag. 14).
In particolare, a confutazione della tesi sostenuta da parte convenuta circa l'interruzione del nesso causale rispetto ai danni conseguenti al sinistro, il CTU ha osservato quanto segue: “neppure il CT di Parte Convenuta individua con chiarezza l'ipotetico ruolo causale dei possibili effetti indesiderati dei farmaci somministrati nel determinare l'insorgenza e la persistenza dell'insufficienza renale e dello pagina 7 di 14 stato anemico così come il possibile (ma non certamente dimostrabile) ruolo causale degli stessi nell'insorgenza dell'anemia acuta manifestatasi il 19.3.20 che, lo si ribadisce, fu con tutta probabilità unicamente l'evento terminale di una enterorragia già in corso da alcuni giorni (ricordiamo i plurimi episodi di vomito caffeano segnalati il 13.3.20) e che condizionò uno scompenso multiorgano con conseguente insufficienza cardio-respiratoria irreversibile. D'altra parte, all'esame autoptico non fu evidenziata una massiva emorragia enterica o una lesione d'organo cui attribuire la causa della morte, mentre furono descritte alterazioni patologiche a carico di plurimi organi ed apparati che singolarmente ed indipendentemente le une dalle altre non avrebbero certamente potuto condurre all'esito infausto“ (elab., pag. 15/16).
Dunque “il quadro clinico era sicuramente complesso e il progressivo decadimento delle condizioni cliniche fu chiaramente da ricondurre a molteplici elementi tra loro concorrenti: la grave lesività iniziale;
i necessari interventi terapeutici, medici e chirurgici, intrapresi sia per il trattamento delle lesioni post-traumatiche (non dimentichiamo la continua somministrazione di anticoagulante) che per il trattamento delle insorte complicanze iatrogene (infezione della ferita chirurgica, insufficienza renale, anemizzazione); fattori correlabili alla fisiologica “fragilità” legata all'età avanzata e allo stato anteriore“ e tuttavia “nessuno di tali fattori…può ritenersi condizione sopraggiunta interruttiva del nesso di causa tra il sinistro in cui lo fu coinvolto il 26.12.19 e il decesso, potendo viceversa _2 ricondurre quest'ultimo ad una evoluzione clinica sfavorevole di un grave complesso lesivo post- traumatico in soggetto già di per sè “fragile” per l'età avanzata“.
Ritiene lo scrivente, alla luce degli elementi di causa, che la valutazione esposta dal CTU sia pienamente condivisibile.
Quantum debeatur a) Danno iure hereditatis
Premesso che il credito risarcitorio per il danno ereditario riguarda unicamente i figli del defunto - e quindi i SI.ri e . si passa alla disamina delle voci di Parte_1 Parte_3 danno esposte da questi ultimi avuto riguardo al ss. distinguo: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo“ Cass. Sez. III, sent. n. 7923 del 23/03/2024)
a1) danno catastrofale
Parte attrice ha chiesto il ristoro di tale danno descrivendo una situazione di “lungo calvario, in parte vissuto in stato di lucida coscienza e consapevolezza della propria fine prossima, in parte vissuto in stato di incoscienza” ovvero una condizione che avrebbe accompagnato in modo continuo il fu dall'infortunio sino al decesso, percepito dunque come evento conseguente e non _2 evitabile in ragione della gravità della condizione clinica. pagina 8 di 14 Tale versione non trova riscontro negli elementi di causa, che attestano sicuramente una condizione clinica di severo politraumatismo rilevante sul piano del danno biologico terminale (vd. infra), ma non associata ad una condizione effettiva di perdita prossima della vita. Il decesso infatti è intervenuto a distanza di tempo (quasi tre mesi dall'incidente) e con modalità che si pongono in discontinuità rispetto alle prospettive più favorevoli che si erano manifestate nel decorso clinico (sebbene in linea teorica la prospettiva dell'esito infausto rientrasse nelle possibilità avuto riguardo al quadro iniziale).
Come sopra evidenziato, infatti, il de cuius veniva dimesso dall'ospedale per essere ricoverato presso la per il percorso riabilitativo, a riprova del superamento ormai della Controparte_5 fase critica e della prospettiva di un percorso di recupero (sebbene non ancora delineato nelle sue possibilità effettive).
Nell'ambito di questo percorso intervenivano alcune complicazioni che determinavano nuovi ricoveri - ma tutti per problematiche circoscritte e di diversa natura, che non facevano presagire un'involuzione del quadro clinico complessivo – ogni volta con rientro presso il centro riabilitativo.
E' in relazione all'ultimo ricovero fatto in data 20.03.2020 presso l'Ospedale di Busto Arsizio, per un calo dell'emoglobina, che lo , in attesa della trasfusione, decedeva per le dinamiche sopra _2 esposte, che facevano precipitare in modo repentino le sue condizioni di salute.
Infatti, come riferito dal CTU “il decesso intervenne entro poche ore dall'insorgenza dell'insufficienza cardio-respiratoria acuta e dello scadimento repentino delle condizioni generali tanto da poter ritenere, con buon grado di probabilità, che il paziente non ebbe modo e tempo di percepire l'ineluttabilità della propria fine” (cfr. pag. 14 della consulenza d'ufficio), condizione necessaria per configurare il “danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte” (sent. cit., nello stesso senso Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).
Alla luce di tali considerazioni non risulta configurabile in capo allo la percezione di una _2 fine imminente a causa dell'investimento e quindi il danno di cui si chiede il ristoro.
a1) danno biologico terminale
Il danno in esame non è contestato, discende dalla documentazione allegata ed è riferito al periodo di inabilità temporanea assoluta patita dallo nel lasso di tempo intercorso tra l'evento ed il _2 decesso, pari a 85 giorni.
La quantificazione del danno, essendo conseguenza immediata e diretta della lesione di valori inerenti la persona, privi di immediata valutazione economica, è rimessa alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. compiuta dal giudice, ricorrendo, secondo l'orientamento di questo Tribunale, alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenendo conto dell'età del soggetto, della durata, ma anche dell'appesantimento della percentuale di ristoro in ragione della gravità della condizione vissuta dal Sig. sopra esposte e del fatto che durante questo periodo egli non è mai uscito dal circuito _2 ospedaliero/riabilitativo.
Alla luce di tali elementi si ritiene conforme a giustizia quantificare il ristoro per tale voce di danno in euro 14.705,00, con rivalutazione ISTAT ad oggi.
Tenuto conto del criterio di imputazione sopra esposto, il ristoro dovuto si quantifica in euro 4.902,00.
Su tale importo, devalutato al momento del fatto, va applicata la rivalutazione annuale e gli interessi compensativi sullo stesso annualmente rivalutato dalla data del fatto sino alla pronuncia della sentenza secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95). pagina 9 di 14 Per il periodo successivo sono dovuti gli interessi nella misura legale sulla somma così ottenuta.
Pertanto le parti convenute vanno condannate a corrispondere tale importo agli eredi, Parte_1
e .
[...] Parte_3
b) Danno iure proprio
“In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. “ (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Pertanto “la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita” (Cass. sez.
III, Ord. n. 23300 del 28/8/2024, nello stesso senso Cass n. 1752/ 2023; Cass. n. 19402/ 2013).
b1) figli
Con riferimento al rapporto parentale dei figli del de cuius il danno conseguente alla perdita del congiunto è presunto ove non si dimostri l'esistenza di fattori di altro tenore (quali situazioni di dissidio/sfilacciamento della relazione/atteggiamenti di ingratitudine/distacco, ecc.), nel caso di specie non allegati (“Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.“ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).
Ai fini della liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cc. si richiamano i criteri adottati dal Tribunale di Milano in quanto adeguati alle indicazioni della Suprema Corte: “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass. civ., ord. n. 10579 del 21/04/2021).
Applicando tali criteri alla richiesta risarcitoria svolta dunque dai SI.ri e Parte_1
e tenendo conto dei vari fattori sopra esposti (convivenza – assente, ma Parte_3
abitava nello stesso palazzo affacciandosi sul medesimo pianerottolo del padre -, età dei Pt_1 pagina 10 di 14 congiunti e della vittima, incidenza del decesso rispetto al nucleo familiare, intensità della relazione secondo un parametro medio) avuto riguardo ad un punto base quantificato in euro 3.911,00, si ottiene una quantificazione del ristoro dovuto al primo (punti 54) pari ad euro 269.859,00.
Quanto a i punti di ristoro sono inferiori (14), ma va applicato un coefficiente correttivo, Pt_3 che equipara il ristoro a quello del fratello, valorizzando l'intensità del rapporto del de cuius con la figlia e con il suo nucleo avuto riguardo a quanto riferito in merito dai testi cognata, Tes_4 (capitolo di prova n. 29:“è vero che i componenti della famiglia di (quando quest'ultimo _2 era in vita) trascorrevano assieme tutte le domeniche e, in particolare, facevano passeggiate e andavano al cinema nel pomeriggio”, “Il sig. quasi tutte le domeniche le trascorreva dalla figlia _2
. Posso dire quasi abitualmente”; “Io ho un figlio coetaneo con , figlio della sig.ra Pt_3 Pt_4
, e quindi c'ero anche io in quelle occasioni di incontro e capitava spesso ed è così ancora oggi. Pt_3
Che andassero al cinema tutte le domeniche non credo ma le passeggiate sicuramente sì perché _2 amava camminare”) e amica di lunga data di tutto il nucleo familiare (“So che si Per_1 frequentavano le domeniche e che pranzavano insieme. Io non ho mai partecipato a pranzi con _2 in settimana ma abbiamo trascorso dei capodanni insieme e siamo andati anche in Calabria e in Francia e perché là hanno in parenti. In Francia c'eravamo io, , la mamma, i fratelli e Per_2 _2 ovviamente .Per quanto mi consta, mi raccontava di quanto fosse unito il nucleo Per_3 Pt_3 familiare. andava dal padre a sistemare l'orto e anche a me è capitato di andare da con Pt_3 _2
e di prendere delle verdure del suo orto….andavano a . Lo so perché se ne parlava in Pt_3 CP_8 famiglia e perché anche io nel mese di giugno quando era piccolo prendevo una settimana e Per_4 andavo nella stessa località. Io abitualmente ci andavo a giugno, loro invece a luglio. Andavano per 15 giorni nel mese di luglio”). Significativo al riguardo anche il fatto che i due figli si siano alternati in modo paritario nell'accudimento del padre (come riferito dalle testi) e che abbia manifestato per il padre Pt_3 delle attenzioni speciali (“mi è rimasto impresso che si era portata dietro lo per Pt_3 Parte_8 fare a la spremuta sul posto di modo che non perdesse le proprietà nutritive e questa cosa mi è _2 rimasta impressa”, così Tes_4
Tenuto conto del criterio di imputazione sopra esposto, il ristoro dovuto a ciascuno dei figli si quantifica in euro 89.953,00.
Anche su tali importi, devalutati al momento del fatto, va applicata la rivalutazione annuale e gli interessi compensativi sugli stessi annualmente rivalutati dalla data del fatto sino alla pronuncia della sentenza.
Per il periodo successivo sono dovuti gli interessi nella misura legale sulla somma così ottenuta.
b2) nipoti
Con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata in relazione ai nipoti del de cuius, si osserva che la
Suprema Corte ha precisato che il danno parentale è configurabile anche in difetto del rapporto di convivenza: “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. Sez .III, Ord. n. 7743 del 8/4/2020). pagina 11 di 14 Nemmeno è necessaria la dimostrazione di un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato (“Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” Cass. sez. III, ord. n. 26140 del 7/9/2023). In applicazione di tali criteri, la Corte d'appello di Milano (sent. n. 1355/2023 pubbl. il 27/04/2023) ha evidenziato che “Il nostro ordinamento non solo include i discendenti in linea retta tra i parenti (art. 75 c.c.) e riconosce tra nonni e nipoti uno stretto vincolo di parentela (v. art. 76 c.c., quanto al computo dei gradi), ma prevede nei confronti dei discendenti e viceversa una serie di diritti, doveri e facoltà- tra questi- per la sua emblematicità ai fini che qui interessano, rileva in particolare il dettato dell'art. 317 bis c.c., secondo cui gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, con la possibilità per i predetti di ricorrere al giudice nel caso in cui l'esercizio di tale diritto sia impedito - da cui risulta l'innegabile rilevanza anche giuridica, oltre che affettiva e morale, di tale rapporto“. Pertanto “in tale prospettiva, deve ritenersi che anche il legame che normalmente connota il rapporto fra nonno-nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo, per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare (come affermato dalla Cass. civ. n 29332/17)”. Gli elementi fattuali da prendere in considerazione sono “la effettività e la consistenza della relazione, la intensità della stessa desunta dalle modalità di frequentazione e da ogni altro significativo indice del rapporto e della incidenza della perdita, , tutti suscettibili di essere dimostrati per presunzioni”. Nel caso di specie gli attori hanno assolto all'onere probatorio sugli elementi che confortano, a livello presuntivo, il rapporto significativo tra i nipoti ed il nonno attraverso la documentazione fotografica descrittiva dei vari momenti condivisi dal nucleo familiare più ampio, le deposizioni testimoniali citate
(che descrivono il coinvolgimento del nonno nelle esigenze dei nipoti nella quotidianità, le vacanze fatte con i nipoti, i pranzi insieme) e, quanto a , anche in ragione della vicinanza Parte_7 abitativa, a riprova di una relazione che è rimasta viva nel tempo, pur adeguata all'età dei nipoti.
Vi è stato dunque un rapporto di reciproco affetto, che ha avuto presumibilmente maggiore intensità quando i nipoti erano bambini, ma che è rimasto nel tempo, pur con i cambiamenti legati all'età, facendo dunque presumere che per tutti i nipoti la perdita del nonno (dopo quella della nonna, posto che lo era rimasto vedovo) abbia significato la perdita di una figura familiare importante con _2 profonda sofferenza morale.
Applicando in via equitativa i criteri sopra richiamati, valutando i fattori sopra esposti (e della maggior vicinanza di al nonno), avuto riguardo ad un punto base quantificato in euro Parte_7
1.698,00 si ottengono i ss. valori risarcitori.
Quanto a (punti 48) un importo di euro 106.974,00, quanto a ed a Parte_7 Pt_4
(punti 37) euro 88.296,00 per ciascuno. Pt_5
Tenuto conto della quota di responsabilità ascrivibile ai convenuti, la somma dovuta si quantifica in euro 35.658,00 per ed in euro 29.432,00, ciascuno, per e . Parte_7 Pt_4 Pt_5
Anche tali importi vanno maggiorati della rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri sopra esposti.
a) Danno patrimoniale pagina 12 di 14 I SI.ri e hanno altresì dimostrato, allegando le relative fatture Parte_1 Pt_3
(docc. 13 e 14), gli oneri sostenuti per le spese funerarie, quantificati in euro 1.500,00 per ciascuno di essi.
Tenuto conto del criterio di imputazione sopra esposto, la somma dovuta è pari ad euro 500,00 per ciascuno dei figli.
Pertanto i convenuti devono rimborsare tali oneri oltre interessi di legge a decorrere dalla data delle fatture al saldo.
Nessun'altra spesa è stata provata in relazione ad altre voci di danno di natura patrimoniale.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate per metà in ragione della parziale soccombenza degli attori e poste per il residuo a carico dei convenuti.
Le spese dovute si quantificano come da dispositivo
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità colposa di parte convenuta nel sinistro e nel conseguente decesso del fu nella misura di 1/3; _2
2) Condanna per l'effetto i convenuti a rifondere agli attori i danni patiti, in proporzione al criterio di cui al capo precedente, così quantificati:
- Euro 4.902,00 a titolo di danno biologico iure hereditatis a favore di e Parte_1
; Parte_3
- Euro 89.953,00 a titolo di danno parentale per ciascuno dei figli, a favore di Parte_1
e ;
[...] Parte_3
- Euro 1.500,00 a titolo di danno patrimoniale per ciascuno dei figli, a favore di Parte_1
e ;
[...] Parte_3
- Euro 35.658,00 a titolo di danno parentale a favore di;
Persona_5
- Euro 29.432,00, ciascuno, a favore di e Pt_4 Parte_5
con l'aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi secondo il criterio esposto in motivazione in relazione a ciascuna voce di danno;
3) Compensa per metà le spese di lite e condanna le parti convenute a rifondere agli attori (e per essi al loro procuratore in quanto antistatario) le spese residue liquidate in euro 20.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge, anticipazioni documentate, comprese le spese di CTP e quelle di CTU nella misura sostenuta.
pagina 13 di 14 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 14 di 14