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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10769 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.15161/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n.9, presso Parte_1
l'Avv. Barbara Izzo che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano 46, presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi Eleonora in CP_2 virtù di procura generale del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti CP_1
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 23.4.2025 ed iscritto a ruolo il 24.4.2025 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp con decreto di omologa del 23.10.2023 veniva riconosciuto che la parte ricorrente ha il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 18.3.2022; che il decreto di omologa R.G. 2708/2023 veniva notificato in data CP_ 25.10.2023 ed in data 29.11.2023 veniva trasmesso all' il modello AP70 al fine di consentire la liquidazione della prestazione;
che ad oggi l' non ha provveduto all'erogazione dei relativi CP_1 CP_ ratei;
che alla data del 1.4.2025 parte ricorrente risulta creditrice dell' a titolo di indennità di accompagnamento della somma di € 19.601.65 per il periodo dal 1.04.2022 (mese successivo al riconoscimento della prestazione) ad aprile 2025, come da conteggi contenuti in ricorso. Tanto esposto la parte ricorrente così concludeva: “ 1) condanni il convenuto a corrispondere, in favore della Sig.ra la somma di €. 19.601.65 oltre agli interessi legali dalle singole Parte_2 decorrenze al saldo, a titolo di arretrati dell'indennità di accompagnamento ex art 1 l.18/1980 o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Chiede in caso di propria soccombenza, che venga dichiarata l'irripetibilità delle spese, competenze ed onorari di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ disporre un rinvio dell'udienza per un CP_1 termine ragionevole, tale da consentire la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite alla luce di tutto quanto sopra dedotto ed allegato”, allegando alla memoria di costituzione la copia del provvedimento di liquidazione (TE08) emesso in data 21.08.2025 (doc.1) e il dettaglio conguaglio arretrati (doc.2). Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine all' per documentare il pagamento della prestazione di cui in ricorso. All'udienza odierna il CP_1
Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 23.10.2023 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha riconosciuto che la parte ricorrente ha il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa (18.3.2022); l'omologa è stata notificata all' in data 25.10.2023; in data 29.11.2023 è stato CP_1 CP_ trasmesso all' il modello AP70 al fine di consentire la liquidazione della prestazione. L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 21.8.2025 della CP_1 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 1.4.2022 e con il calcolo degli arretrati per il periodo dal 1 aprile 2022 al 31 agosto 2025 (cfr. comunicazione di liquidazione e modello TE08, doc.1), con avvenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso con gli arretrati in data 8.9.2025 (cfr. cedolino di settembre 2025, depositato il 7.10.2025) . In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_1 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 27.10.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi