Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
Il delitto di violenza privata può essere integrato anche dalla prospettazione di una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia idonea a coartare l'altrui autodeterminazione. (Fattispecie nella quale l'imputato, dopo aver sparso della benzina sulle scale degli uffici comunali, aveva minacciato di bruciare tutto se non fosse stato ricevuto dal Prefetto per ottenere un posto di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2016, n. 35003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35003 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
35003/ 1 6 W W REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 428 Dott. MAURIZIO FUMO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - N. 48255/2015 Dott. ROSA PEZZULLO Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI PE N. IL 03/08/1981 avverso la sentenza n. 827/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 17/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L. OR SI che ha concluso per l' sua del verso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.EP GI, ritenuto responsabile, con doppia conforme di condanna (alla pena di giorni 15 di reclusione), del reato di tentata violenza privata per aver minacciato, presso gli uffici comunali, dopo aver sparso della benzina sulle scale, di bruciare tutto se non fosse stato ricevuto dal prefetto per ottenere un posto di lavoro, deduce, con unico motivo di ricorso, violazione della norma incriminatrice e correlato vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto.
2. Contesta in sostanza la prevalenza accordata nella decisione di secondo grado, a suo dire illogicamente e contraddittoriamente, alla testimonianza del car. AM rispetto a quella del vigile urbano TI, benché quest'ultimo -il quale, a differenza del primo, aveva assistito alla scena fin dall'inizio- avesse riferito che l'imputato, il quale aveva agito in preda alla disperazione, aveva rivolto soltanto alla propria persona la minaccia di darsi fuoco senza che ne derivasse alcun intralcio alla funzione pubblica.
3. Inoltre era totalmente mancata la verifica della sussistenza della volontà del IO di coartare qualcuno, tanto più che il procuratore generale di udienza ne aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La decisione impugnata supera indenne il collaudo di legittimità.
2.In primo luogo perché il ricorrente dimentica che sono sottratte al controllo di legittimità la cernita e selezione degli elementi probatori alla base del processo di formazione del convincimento del giudice, se effettuate in modo aderente alle risultanze processuali approfonditamente esaminate e logicamente apprezzate fino alla sintesi del giudizio di valore di tutti i dati considerati.
3.Operazioni nella specie adeguatamente compiute dai giudici di primo e secondo grado, le cui argomentazioni si integrano vicendevolmente saldandosi in un organico unicum, laddove hanno valorizzato le dichiarazioni del car. AM secondo cui IO e il correo, separatamente giudicato, avevano minacciato di appiccare un incendio dopo aver versato a terra sulle scale del Comune almeno un litro della benzina contenuta in una tanica così da formare una pozzanghera (quantitativo che del tutto soggettivamente il vigile TI aveva definito 'insignificante'), mentre entrambi esibivano una sigaretta accesa tra le labbra. Scena la cui potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato è indubbia.
4.Del resto la circostanza che i due testi si riferissero a momenti temporalmente non del tutto coincidenti ben può giustificare una certa diversità, che non attinge comunque la soglia del contrasto, tra le loro dichiarazioni, le quali comunque, al di là delle soggettive impressioni del vigile, danno conto sostanzialmente della stessa situazione. Senza contare che, nella ricostruzione del fatto appena ricordata, appare difficile credere che l'imputato, il quale, com'è 2 pacifico, aveva agito in preda alla disperazione, avesse rivolto soltanto alla propria persona la minaccia di darsi fuoco, come si pretenderebbe di sostenere nel ricorso sulla base della deposizione TI isolatamente considerata.
5. La corte territoriale non ha comunque mancato di osservare, richiamando giurisprudenza di questa corte in tema di art. 336 cod. pen., che anche il comportamento autolesionistico può integrare violenza privata se idoneo ad intralciare la pubblica funzione, com'era avvenuto nella specie.
6.Per quanto il richiamo all'intralcio alla pubblica funzione sia ultroneo rispetto al reato di violenza privata, caratterizzato dalla coartazione con violenza o minaccia dell'altrui autodeterminazione, e dall'idoneità della condotta a tale coartazione in caso di tentativo, si può comunque giungere ad analoghe conclusioni con riferimento al reato qui in esame considerato che risalente giurisprudenza di questa corte, non modificata, afferma che la minaccia propria della violenza privata può essere di qualunque tipo, anche indiretta e pure rivolta verso terzi o verso cose (Cass. 11641/1989; 3520/1985; 635/1969), così giustificando la conclusione che il reato è integrato anche nel caso di prospettazione di un gesto autolesionistico se idoneo a coartare la volontà altrui. Il che è indiscutibile nel caso di specie in cui il soggetto passivo del reato, rimasto allo stadio di tentativo, era l'autorità che avrebbe dovuto farsi carico dei problemi di disoccupazione dell'imputato e del suo accompagnatore.
7.E' poi inammissibile il motivo inerente alla mancata verifica della sussistenza della volontà del IO di coartare qualcuno, in quanto generico così come lo era quello di appello che si limitava a lamentare, senza elementi a sostegno, la mancanza di prova dell'elemento soggettivo, così da non obbligare il giudice di secondo grado ad occuparsi del relativo tema. Infatti, per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa corte, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 - dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700).
8.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, non essendo l'impugnazione esente da profili colpa, la condanna ad una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in € 1000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12-4-2016 Depositata in Cancelleria Il componente est. Il Presidente Roma, 11 18 AGO. 2016. Grazia Lapalorcia Maurizio Fumo Lofelozer M Funzionario Giudiziario E R P jziana PaSQUAZI U E T R O C