Articolo 90 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 89Articolo 91
Versione
15 marzo 1973
Art. 90.
Alle spese di cui ai capitoli n. 296 e n. 300 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973