Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG:7643/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7643 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 (“separazione giudiziale”), riservata in decisione in data 11.10.2024.
TRA
nata in Marocco a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
EL (CE) alla via Lanzano n.17, C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata in Aversa alla via Maiuri n.17, presso lo studio dell'Avv.to Mario
D'Ario che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE
, nato a [...] il [...], residente in [...]di EL (CE) alla CP_1
via Lanzano n.17, CF: elettivamente domiciliato in C.F._2
Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 139, presso lo studio dell'avv.
Giulia De Alteriis che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
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Conclusioni: come da verbali ed atti di causa e memorie conclusionali
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.07.2022 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 18.05.2015, dal quale ha avuto CP_1
una figlia, tutt'ora minorenne, chiedeva: autorizzare i coniugi a vivere separatamente, affidare in modo condiviso la figlia minore alla madre, regolare il diritto di visita del resistente, porre a carico del resistente, a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore e della moglie, l'obbligo di pagare, entro il giorno cinque di ogni mese, una somma non inferiore a € 700,00 ( di cui almeno
400,00 per la figlia ed € 300,00 per la moglie) oltre ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso, ritenere obbligati entrambi i coniugi, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinari per la figlia minorenne, la condanna del resistente, ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese di lite.
Il Presidente, sciogliendo la riserva all'esito della comparizione personale della sola ricorrente all'udienza presidenziale del 27.01.2023, fallito il tentativo di conciliazione per assenza del resistente che, sebbene ritualmente citato, non compariva, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti: l'affido condiviso della figlia minore, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo per il mantenimento della figlia minore, a carico del resistente, di €
400,00, oltre ISTAT, il godimento della casa familiare alla ricorrente, il diritto per la ricorrente di ricevere dal resistente a titolo di mantenimento personale entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00, oltre ISTAT, nonché la metà delle spese straordinarie dovute. Quindi designava il giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 30.05.23.
Con memoria integrativa ex art.709 c.p.c. del 14.02.2023, la ricorrente si riportava integralmente al proprio ricorso introduttivo e, nel ribadire il disinteresse del marito verso la famiglia, nonché i comportamenti violenti dello stesso, verificatisi anche dopo il deposito del ricorso, si riservava di mutare le domande relative all'affido e all'addebito all'esito dell'istruttoria.
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Si costituiva con memoria difensiva del 27.05.2023 il resistente, il quale, contestando integralmente il contenuto del ricorso, chiedeva la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente, revocare il mantenimento in favore della ricorrente, ridurre l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore ad €
300,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rigettata la prova orale articolata da entrambe le parti per inammissibilità, onerate le parti al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 7.10.2024.
Il GI, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza del l'11.10.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al PM per la determinazione di competenza, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Il PM apponeva il visto in data 16.10.2024.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di indifferenza e distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale (sono pesanti le accuse che le parti si formulano reciprocamente).
Da tale compendio di elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendosi peraltro la loro convivenza interrotta tempo fa e mai più ripristinata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
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Sulle domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti
In ordine alla domanda di addebito avanzata dal resistente va accolta l'eccezione sollevata dalla ricorrente di inammissibilità della stessa formulata tardivamente con memoria difensiva del 27. 05.2023 ovvero oltre il termine assegnato al resistente con ordinanza presidenziale del 27.01.2023
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, si osserva in premessa che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01).
Partendo da queste premesse, si osserva che parte ricorrente non ha articolato prova ammissibile a supporto della domanda proposta, con valutazione
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operata dal GI in corso di giudizio che qui si conferma.
Si precisa altresì che il provvedimento di imputazione coatta versato in atti non è valorizzabile ai fini di prova dell'addebito, atteso che non consente una valutazione autonoma degli elementi da parte del giudice civile, effettuando un'analisi delle dichiarazioni della persona offesa, che qui sono dichiarazioni di parte, e non riportando testualmente alcuna sommaria informazione di terze persone.
Ne consegue il rigetto per infondatezza.
Sulla domanda di affido e sulla diversa regolamentazione del diritto di visita del padre.
Come è noto, con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bi-genitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se
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nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. Ed, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (337 quater, co. 1, c.c.). Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Le vicende di rilevanza penale che allo stato sono sub iudice lasciano presagire che l'auspicabile comunicazione infra-genitoriale, che è alla base dell'affido condiviso, non possa esservi tra le parti.
Onde evitare che ciò vada a discapito della minore e della sua esigenza ad ottenere pronta risposta alle sue velleità di crescita, così esautorando la logica dell'affido condiviso, può accogliersi la domanda di affido esclusivo alla ricorrente della minore.
Dal momento che è emersa una consolidata assenza paterna, tale da giustificare la presentazione di diverse denunce (cfr. le 3 allegate al ricorso) da parte della ricorrente anche per mancata assistenza morale ed economica alla prole, che hanno dato avvio ad un giudizio penale allo stato pendente (cfr. decreto di rinvio a giudizio in atti), sin ritiene opportuno, al fine di garantire che la costante presenza paterna sia rafforzata da opportuno supporto, per evitare ulteriori turbamenti della minore di affiancare al regime di incontri già previsto con ordinanza presidenziale, che qui si conferma, un monitoraggio da parte dei
SS territorialmente competenti della durata di un anno.
Sul mantenimento della figlia e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
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Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minore: la madre, convivendo con la stessa, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la figlia.
Quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1
a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, vanno evidenziati:
in primo luogo, l'età della figlia con i relativi impegni di istruzione, di vita e di relazione;
in secondo luogo, non sono emersi dagli atti dati che, con precisione, possano rappresentare il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di tale convivenza;
in terzo luogo, non sono stati previsti lunghi tempi di permanenza della minore con il padre;
di conseguenza la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dallo stesso non è molto consistente.
Quanto alle rispettive situazioni patrimoniali attuali dei coniugi, questa la situazione rappresentata:
- parte ricorrente ha dichiarato nel ricorso introduttivo di essere disoccupata in quanto i coniugi, di comune accordo, a seguito della nascita della figlia, hanno concordato che la madre non lavorasse, che la casa in via Lanzano ad Orta di
EL è in affitto per una somma di 375,00 (documentato con regolare contratto di locazione intestato al marito). Ha prodotto: 1) autocertificazione sostitutiva del
29.01.2024, dichiarando di svolgere saltuariamente qualche lavoro di pulizia a chiamata guadagnando piccole somme di circa 20/30 euro, ma ciò non avviene ogni settimana, di non percepire al momento il reddito di cittadinanza (prima percepito dal nucleo familiare) in quanto da quando il è uscito dal suo CP_1
stato di famiglia, ad ottobre 2023, l'erogazione della prestazione è stata sospesa;
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2) dichiarazione reddituale dell'1.10.2024 avendo percepito per l'anno 2021 €
11.701,49, a titolo di reddito di cittadinanza e assegno unico, per il 2022 un totale di € 4495 a titolo di reddito di cittadinanza ed assegno unico, per il 2023 €
5989,65, di cui € 935,17 mensile a titolo di reddito di cittadinanza, 72,30 per assegno unico.
- parte resistente con comparsa di costituzione ha rappresentato di avere come unica fonte di reddito il suo lavoro stagionale di pizzaiolo, che attualmente vive dai suoi genitori non potendosi permettere una nuova abitazione. Nelle more del giudizio, il resistente ha dichiarato di essere in cerca di stabile occupazione documentando, con modello 730/2021, la dichiarazione del reddito di €
12.695,00 per l'anno d'imposta 2020, con la CU un reddito di 1.936,59 Per_1
per l'anno d'imposta 2022, omettendo di depositare nota informativa cui veniva onerato con ordinanza del 15.03.2024, con i punti specificati nel provvedimento del 3.11.2023, in aggiunta alle dichiarazioni fiscali.
Al netto della situazione prospettata dalle parti, valorizzando anche la spesa del canone locatizio a carico della ricorrente (circostanza non contestata da parte resistente) non può che confermarsi l'obbligo in capo al resistente, già stabilito in sede presidenziale, per quel che attiene al mantenimento della minore.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, di istruzione e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, secondo le statuizioni previste dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale a far data dal 25.10.2019.
Sulla domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, il
Collegio, aderendo ad un recente indirizzo di legittimità (ordinanza del 15 ottobre
2019, n. 26084), rileva che anche all'assegno di mantenimento (alla luce di quanto già previsto in materia divorzile dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) vada riconosciuta una funzione mista assistenziale-
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compensativa-perequativa che si fonda sul principio di libertà, auto-responsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). Il Collegio premette di essere ben consapevole che la separazione necessariamente comporta un impoverimento per entrambi i coniugi (dividendo ogni risorsa che prima era comune) e che generalmente o, meglio, nella quasi totalità dei casi, altera gli equilibri fra gli stessi.
È necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo della durata dell'unione coniugale, delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. L'assegno separativo deve infatti certamente, compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale e perequare, in via peraltro del tutto tendenziale, i disagi economici che derivano dalla separazione.
A tal riguardo, posto, con riferimento alle situazioni patrimoniali dei coniugi, quanto sopra già riassunto, pur tenendo conto del fatto che nulla è stato provato circa il regime di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza e che la ricorrente è in piena età lavorativa (35 anni) e ha dichiarato di lavorare saltuariamente con un guadagno di piccole somme, si ritiene raggiunta la prova di una sperequazione reddituale tra le parti e della ricorrenza della funzione compensativa dell'assegno, tale da giustificare la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 100 mensili.
Sulle spese di giudizio
La regolamentazione delle spese di giudizio, considerati i rigetti di reciproche domande, depone nel senso di una compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
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in Marocco a Rabat il 09.12.1988 e , nato a [...] il CP_1
18.05.1983, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.;
b) rigetta le domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti, come in parte motiva;
c) affida in via esclusiva la minore alla ricorrente, con conseguente assegnazione a quest'ultima dell'ex casa coniugale sita in Orta di
EL alla via Lanzano n.17;
d) regolamenta il diritto di visita padre/figlia come da ordinanza presidenziale del 27.01.2023;
e) investe, ex art. 337 ter c.c., i servizi sociali territorialmente competenti
(Orta di EL) affinché svolgano, per la durata di anni uno, attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse della minore Persona_2
( ) nata il [...] ad [...], e, nel caso C.F._3
in cui registrino situazioni pregiudizievoli, anche dovute al mancato avvio dei percorsi indicati in parte motiva ovvero al mancato rispetto delle prescrizioni impartite, per i minori ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la Procura per i Minorenni di Napoli per quanto di competenza;
f) dispone che versi a un assegno di € CP_1 Parte_1
400,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia entro il giorno cinque di ogni mese. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del CP_1
50%, spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie, purché documentate, sostenute nell'interesse della figlia;
h) dispone che versi a un assegno di € CP_1 Parte_1
100,00 mensili quale contributo al mantenimento della stessa entro il
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giorno cinque di ogni mese. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
i) compensa tra le parti le spese di lite;
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orta di
EL per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte I, Ufficio 1,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Si comunichi ai SS di Orta di EL
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Antonella Paone Dott.ssa Alessandra Tabarro
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