CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 188/2019 RGAC vertente
TRA
n. a Cosenza il 02.12.1976 ( ), ed ai fini della presente Parte_1 CodiceFiscale_1
procedura elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Molicella Vicinale n° 3 presso lo studio dell'Avv. Osvaldo A. Rocca (C.F.: ), dal quale è rapp.ta e CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura alle liti a ciò conferita e apposta in calce alla opposizione a d.i.
APPELLANTE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore Delegato, dott. con sede in Venezia – Mestre (VE), Via Controparte_2
Terraglio n. 63, e del procuratore generale alle liti, Avv. Leopoldo Conti del Foro di Genova
(C.F. indirizzo PEC FAX C.F._3 Email_1
010/588372), con studio in Genova (GE), Via Carducci n. 3/6, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti conferita per atto autenticato nelle firme dal notaro Per_1
di Venezia-Mestre, Rep.n.34227/Rac.n.10599 in data 6 novembre 2013(doc.1),
[...]
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Cosenza (CS), C.so Fera n.166,
1 presso lo studio dell'Avv. Enrico Ambrogio ( , fax 0984393982, CodiceFiscale_4
indirizzo PEC , che pure la rappresenta e difende, Email_2
unitamente e disgiuntamente con il predetto Avv. Leopoldo Conti del Foro di Genova,
giusta procura in atti
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 10.06.2025, la causa era posta in decisione in data 11.07.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
Unite del settembre 2020, si ritiene che la causa possa essere decisa agevolmente e si insiste per
l'accoglimento dei motivi di gravame e nelle conclusioni ivi riportate, chiedendosi la fissazione di una
udienza ex art. 350bis c.p.c.. Si insiste, vieppiù, nella condanna alle spese del doppio grado di giudizio,
in ragione del gravame ma anche e soprattutto della difesa di controparte innanzi al chiaro
pronunciamento delle Sezioni Unite, la quale insiste per l'accoglimento dei propri scritti...e la
reiezione del gravame proposto. >>.
Per l'appellata: << In via pregiudiziale:
Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello tardivamente proposto e per l'effetto confermare la
sentenza n. 1336/2019.
In subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudice non rilevasse la tardività del gravame con
conseguente ammissibilità/procedibilità del giudizio d'appello proposto, previo rigetto dell'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare inammissibile l'appello proposto per
inosservanza del dettato di cui all'art. 348 bis c.p.c.,. In via gradata nel merito: Ogni contraria istanza
e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello
proposto dalla Signora , in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse Parte_1
in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1336/2019, pronunciata dal Tribunale di
2 Cosenza in data24.06.2019 (pubblicata in pari data) e, conseguentemente, confermare il decreto
ingiuntivo n. 1762/2016.
In via ulteriormente gradata nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza
impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in narrativa,
ritenere e dichiarare che l'appellante è debitrice nei confronti di della somma di Controparte_1
€7.252,01 o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente
giudizio.
Conseguentemente, condannare l'odierna appellante al pagamento della somma di €7.252,01 o della
maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e spese.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifus>>.
I FATTI
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1722/2016 l'odierna appellante conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di Cosenza di“accogliere la Controparte_1
presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta, per le ragioni in
premessa sia sotto il profilo della prescrizione del diritto derivante dal contratto del 17.09.2009,
ovvero sotto il profilo della prescrizione delle rate e degli interessi (attesa la mancata notifica di
qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione), sia per la “incertezza” della somma costituente il
“credito” ingiunto.
Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n° 1762/2016 d.i. opposto perché
infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli
onorari di giudizio, nonché, B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”; le ragioni dell'opposizione risiedevano nelle omesse comunicazioni alla odierna appellante delle vicende societarie che hanno interessato nel tempo il presunto credito vantato Santander Consumer Bank a seguito di sottoscrizione da parte della in data 17.09.2009 di contratto di finanziamento. Parte_1
Evidenziava:
3 - che, invero, in data 15.12.2011 Santander e convenivano una cessione Parte_2
dei crediti pro soluto secondo la quale la notificazione della cessione ai debitori sarebbe avvenuta a cura di parte acquirente, ossia , che il 28.12.2011 veniva poi incorporata in Parte_2 CP_1
- che, però, dal 2009 sino alla data della notifica del decreto ingiuntivo poi opposto (2017),
NESSUN atto interruttivo della prescrizione veniva inviato alla , ossia nessuna Parte_1
missiva, messa in mora, intimazione di pagamento ecc., che abbia costituito una reale interruzione della prescrizione del credito;
- che nel fascicolo del procedimento monitorio vi era presente una missiva racc. a/r di CP_1
, datata 12.03.2015 e con una ricevuta di ritorno del 27.03.2015, inviata tramite una posta
[...]
privata con una FIRMA di ricevuta assolutamente NON veritiera, in quanto NON apposta dall'odierna appellante;
- che, per tali ragioni la procedeva al formale disconoscimento della stessa poiché era Pt_1
chiaramente evincibile dal raffronto tra quella sulla ricevuta e le 8 apposte dalla opponente sul contratto di finanziamento del 17.09.2009 depositato in atti che non si trattava di firma ad ella riconducibile;
- Che, altro aspetto anomalo era rappresentato dalla circostanza che con la prefata CP_1
missiva (inverosimilmente inviata alla ), reclamava un credito di €. 11.543/42 sebbene Pt_1
l'azione ingiuntiva veniva richiesta per un credito residuo dovuto di €. 6.682/55 oltre €.
569/46 di interessi, come da prospetto prodotto;
in tal caso non si comprendeva pertanto se trattavasi di errore nei conteggi proposti in sede monitoria.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando in toto l'avversa CP_1
opposizione e chiedendo alla prima udienza di comparizione la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Il G.I. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2018, con ordinanza del
30.01.2019, concedeva l'esecutorietà al d.i. opposto e disponeva che le parti esperissero la procedura di mediazione obbligatoria, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del
24.06.2019. Attesa l'inattività delle parti nel procedere al tentativo di mediazione, il giudice di prime cure, ex art. 281-sexies c.p.c. emetteva sentenza n. 1336/2019, depositata in
4 data 24.6.2019, così pronunciando: “dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma
il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
condanna gli opponenti, in
solido, al rimborso delle spese legali, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese
forfettarie, cpa e iva”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato interponevano appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza deducendo l'errore cui era incorso il Giudice di prime cure che aveva inteso aderire all'orientamento secondo cui grava sul debitore opponente, a pena di improcedibilità dell'opposizione, ritenendo di converso che l'onere di esperire il tentativo di mediazione così come delegato dal G.I. a seguito di scioglimento di riserva dovesse gravare in capo alla parte opposta, in quanto attore sostanziale con conseguente declaratoria d'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.
Concludeva come indicato in epigrafe.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, nonché per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; contestava nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 10.06.2025,
svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività proposizione dello stesso.
Sostiene parte appellata che l'appello proposto da sia tardivo evidenziando Parte_1
che il Giudice di prime cure ha pronunciato sentenza in data 24.06.2019, per come attestato dal cancelliere. Il termine per proporre l'appello scadeva il 24 gennaio 2020 (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, con applicazione della sospensione dei termini processuali),
mentre l'appellante ha notificato il proprio atto di citazione in appello a mezzo pec in data
25.01.2020.
5 Orbene, il termine per proporre appello avverso una sentenza emessa ex articolo 281-sexies del codice di procedura civile (c.p.c.) decorre dalla data di pubblicazione della sentenza stessa, che avviene con la sottoscrizione del dispositivo da parte del giudice e il suo deposito in cancelleria. Se la sentenza viene letta in udienza, il termine breve di 30 giorni decorre da quella data, se la sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c. non viene letta in udienza, il termine per l'impugnazione decorre dalla comunicazione del deposito in cancelleria della sentenza. La mancata lettura della sentenza in udienza non comporta nullità insanabile, ma incide sulla decorrenza del termine per l'impugnazione.
Nel caso di specie, la sentenza di prima grado impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del 24 giugno 2019, con deposito in cancelleria sempre in data 24 giugno 2019 e successiva registrazione sul sistema "polis” in data 26.06.2019 alle ore 9.07 con notifica in forma integrale alle parti sempre in data 26
giugno 2019.
In ragione di quanto sopra e ritenuto che entrambe le parti hanno fatto riferimento al termine lungo di impugnazione, deve ritenersi che la sentenza di primo grado non sia stata letta in udienza con conseguente avvio del decorso del termine lungo di impugnazione dalla data della comunicazione del deposito della stessa in cancelleria, comunicazione avvenuta in data 26 giugno 2019.
A tanto consegue il rigetto dell'eccezione di tardività dell'appello.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la
6 fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, ritiene questa Corte di aderire alla pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione che con sentenza n. 19596/2020, con la quale è stato affermato che
“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n.
28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il
relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria
esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte
opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato
comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Alla mancata attivazione della procedura di mediazione da parte dell'istituto bancario opposto, su cui cadeva l'onere di attivare la procedura di mediazione, consegue la improcedibilità del giudizio di opposizione, con la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Da quanto sopra esposto consegue l'accoglimento dell'appello.
Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell'appellata soccombente e sono liquidate in favore della parte appellante come da dispositivo in base al valore della causa.
PQM
7 La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.1336/2019 resa e pubblicata in data 24.06.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
in accoglimento dell'appello, così provvede:
1) dichiara improcedibile il giudizio di opposizione Rg 1233/2017 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.1722/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 16.12.2016;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso in CP_1
favore di delle spese del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro Parte_1
1.200,00 per compensi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, e per il presente grado di appello in euro 1.983,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
8
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 188/2019 RGAC vertente
TRA
n. a Cosenza il 02.12.1976 ( ), ed ai fini della presente Parte_1 CodiceFiscale_1
procedura elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Molicella Vicinale n° 3 presso lo studio dell'Avv. Osvaldo A. Rocca (C.F.: ), dal quale è rapp.ta e CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura alle liti a ciò conferita e apposta in calce alla opposizione a d.i.
APPELLANTE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore Delegato, dott. con sede in Venezia – Mestre (VE), Via Controparte_2
Terraglio n. 63, e del procuratore generale alle liti, Avv. Leopoldo Conti del Foro di Genova
(C.F. indirizzo PEC FAX C.F._3 Email_1
010/588372), con studio in Genova (GE), Via Carducci n. 3/6, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti conferita per atto autenticato nelle firme dal notaro Per_1
di Venezia-Mestre, Rep.n.34227/Rac.n.10599 in data 6 novembre 2013(doc.1),
[...]
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Cosenza (CS), C.so Fera n.166,
1 presso lo studio dell'Avv. Enrico Ambrogio ( , fax 0984393982, CodiceFiscale_4
indirizzo PEC , che pure la rappresenta e difende, Email_2
unitamente e disgiuntamente con il predetto Avv. Leopoldo Conti del Foro di Genova,
giusta procura in atti
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 10.06.2025, la causa era posta in decisione in data 11.07.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
Unite del settembre 2020, si ritiene che la causa possa essere decisa agevolmente e si insiste per
l'accoglimento dei motivi di gravame e nelle conclusioni ivi riportate, chiedendosi la fissazione di una
udienza ex art. 350bis c.p.c.. Si insiste, vieppiù, nella condanna alle spese del doppio grado di giudizio,
in ragione del gravame ma anche e soprattutto della difesa di controparte innanzi al chiaro
pronunciamento delle Sezioni Unite, la quale insiste per l'accoglimento dei propri scritti...e la
reiezione del gravame proposto. >>.
Per l'appellata: << In via pregiudiziale:
Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello tardivamente proposto e per l'effetto confermare la
sentenza n. 1336/2019.
In subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudice non rilevasse la tardività del gravame con
conseguente ammissibilità/procedibilità del giudizio d'appello proposto, previo rigetto dell'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare inammissibile l'appello proposto per
inosservanza del dettato di cui all'art. 348 bis c.p.c.,. In via gradata nel merito: Ogni contraria istanza
e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello
proposto dalla Signora , in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse Parte_1
in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1336/2019, pronunciata dal Tribunale di
2 Cosenza in data24.06.2019 (pubblicata in pari data) e, conseguentemente, confermare il decreto
ingiuntivo n. 1762/2016.
In via ulteriormente gradata nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza
impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in narrativa,
ritenere e dichiarare che l'appellante è debitrice nei confronti di della somma di Controparte_1
€7.252,01 o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente
giudizio.
Conseguentemente, condannare l'odierna appellante al pagamento della somma di €7.252,01 o della
maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e spese.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifus>>.
I FATTI
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1722/2016 l'odierna appellante conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di Cosenza di“accogliere la Controparte_1
presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta, per le ragioni in
premessa sia sotto il profilo della prescrizione del diritto derivante dal contratto del 17.09.2009,
ovvero sotto il profilo della prescrizione delle rate e degli interessi (attesa la mancata notifica di
qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione), sia per la “incertezza” della somma costituente il
“credito” ingiunto.
Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n° 1762/2016 d.i. opposto perché
infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli
onorari di giudizio, nonché, B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”; le ragioni dell'opposizione risiedevano nelle omesse comunicazioni alla odierna appellante delle vicende societarie che hanno interessato nel tempo il presunto credito vantato Santander Consumer Bank a seguito di sottoscrizione da parte della in data 17.09.2009 di contratto di finanziamento. Parte_1
Evidenziava:
3 - che, invero, in data 15.12.2011 Santander e convenivano una cessione Parte_2
dei crediti pro soluto secondo la quale la notificazione della cessione ai debitori sarebbe avvenuta a cura di parte acquirente, ossia , che il 28.12.2011 veniva poi incorporata in Parte_2 CP_1
- che, però, dal 2009 sino alla data della notifica del decreto ingiuntivo poi opposto (2017),
NESSUN atto interruttivo della prescrizione veniva inviato alla , ossia nessuna Parte_1
missiva, messa in mora, intimazione di pagamento ecc., che abbia costituito una reale interruzione della prescrizione del credito;
- che nel fascicolo del procedimento monitorio vi era presente una missiva racc. a/r di CP_1
, datata 12.03.2015 e con una ricevuta di ritorno del 27.03.2015, inviata tramite una posta
[...]
privata con una FIRMA di ricevuta assolutamente NON veritiera, in quanto NON apposta dall'odierna appellante;
- che, per tali ragioni la procedeva al formale disconoscimento della stessa poiché era Pt_1
chiaramente evincibile dal raffronto tra quella sulla ricevuta e le 8 apposte dalla opponente sul contratto di finanziamento del 17.09.2009 depositato in atti che non si trattava di firma ad ella riconducibile;
- Che, altro aspetto anomalo era rappresentato dalla circostanza che con la prefata CP_1
missiva (inverosimilmente inviata alla ), reclamava un credito di €. 11.543/42 sebbene Pt_1
l'azione ingiuntiva veniva richiesta per un credito residuo dovuto di €. 6.682/55 oltre €.
569/46 di interessi, come da prospetto prodotto;
in tal caso non si comprendeva pertanto se trattavasi di errore nei conteggi proposti in sede monitoria.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando in toto l'avversa CP_1
opposizione e chiedendo alla prima udienza di comparizione la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Il G.I. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2018, con ordinanza del
30.01.2019, concedeva l'esecutorietà al d.i. opposto e disponeva che le parti esperissero la procedura di mediazione obbligatoria, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del
24.06.2019. Attesa l'inattività delle parti nel procedere al tentativo di mediazione, il giudice di prime cure, ex art. 281-sexies c.p.c. emetteva sentenza n. 1336/2019, depositata in
4 data 24.6.2019, così pronunciando: “dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma
il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
condanna gli opponenti, in
solido, al rimborso delle spese legali, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese
forfettarie, cpa e iva”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato interponevano appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza deducendo l'errore cui era incorso il Giudice di prime cure che aveva inteso aderire all'orientamento secondo cui grava sul debitore opponente, a pena di improcedibilità dell'opposizione, ritenendo di converso che l'onere di esperire il tentativo di mediazione così come delegato dal G.I. a seguito di scioglimento di riserva dovesse gravare in capo alla parte opposta, in quanto attore sostanziale con conseguente declaratoria d'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.
Concludeva come indicato in epigrafe.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, nonché per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; contestava nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 10.06.2025,
svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività proposizione dello stesso.
Sostiene parte appellata che l'appello proposto da sia tardivo evidenziando Parte_1
che il Giudice di prime cure ha pronunciato sentenza in data 24.06.2019, per come attestato dal cancelliere. Il termine per proporre l'appello scadeva il 24 gennaio 2020 (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, con applicazione della sospensione dei termini processuali),
mentre l'appellante ha notificato il proprio atto di citazione in appello a mezzo pec in data
25.01.2020.
5 Orbene, il termine per proporre appello avverso una sentenza emessa ex articolo 281-sexies del codice di procedura civile (c.p.c.) decorre dalla data di pubblicazione della sentenza stessa, che avviene con la sottoscrizione del dispositivo da parte del giudice e il suo deposito in cancelleria. Se la sentenza viene letta in udienza, il termine breve di 30 giorni decorre da quella data, se la sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c. non viene letta in udienza, il termine per l'impugnazione decorre dalla comunicazione del deposito in cancelleria della sentenza. La mancata lettura della sentenza in udienza non comporta nullità insanabile, ma incide sulla decorrenza del termine per l'impugnazione.
Nel caso di specie, la sentenza di prima grado impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del 24 giugno 2019, con deposito in cancelleria sempre in data 24 giugno 2019 e successiva registrazione sul sistema "polis” in data 26.06.2019 alle ore 9.07 con notifica in forma integrale alle parti sempre in data 26
giugno 2019.
In ragione di quanto sopra e ritenuto che entrambe le parti hanno fatto riferimento al termine lungo di impugnazione, deve ritenersi che la sentenza di primo grado non sia stata letta in udienza con conseguente avvio del decorso del termine lungo di impugnazione dalla data della comunicazione del deposito della stessa in cancelleria, comunicazione avvenuta in data 26 giugno 2019.
A tanto consegue il rigetto dell'eccezione di tardività dell'appello.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la
6 fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, ritiene questa Corte di aderire alla pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione che con sentenza n. 19596/2020, con la quale è stato affermato che
“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n.
28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il
relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria
esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte
opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato
comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Alla mancata attivazione della procedura di mediazione da parte dell'istituto bancario opposto, su cui cadeva l'onere di attivare la procedura di mediazione, consegue la improcedibilità del giudizio di opposizione, con la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Da quanto sopra esposto consegue l'accoglimento dell'appello.
Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell'appellata soccombente e sono liquidate in favore della parte appellante come da dispositivo in base al valore della causa.
PQM
7 La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.1336/2019 resa e pubblicata in data 24.06.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
in accoglimento dell'appello, così provvede:
1) dichiara improcedibile il giudizio di opposizione Rg 1233/2017 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.1722/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 16.12.2016;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso in CP_1
favore di delle spese del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro Parte_1
1.200,00 per compensi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, e per il presente grado di appello in euro 1.983,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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