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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1441/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1441/2025 R.G. vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Bologna n. 5 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara D'Angeli, presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliato in Bologna, via Alessandro Cervellati n. 3, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
5 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Pagliani e Claudia C.F._2
Zeppelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Arceto di Scandiano (RE), Via
Pilastrello n.5/A, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte autorizzate depositate in data 19/11/2025, come segue: “1) prevedere e disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , con Per_1 collocazione anagrafica presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare in comproprietà tra le parti;
2) prevedere e disporre che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre possa tenere con sé il figlio con le seguenti tempistiche e modalità: Per_1
Calendario Ordinario
• fino al compimento dei tre anni del bambino (28.09.2026): due pomeriggi a settimana (mercoledì e venerdì) dall'uscita dalla scuola (o dalle 16) fino alle 20.30 e a fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato fino alle ore 20.30 della domenica, con pernottamento il sabato sera;
• successivamente al compimento dei tre anni del bambino (28.09.2026):
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola (o dalle 16) fino alle 20.30 della domenica;
- nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza del padre, un ulteriore giorno infrasettimanale (martedì), dall'uscita dalla scuola (o dalle 16) con pernottamento;
- nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza della madre, due giorni infrasettimanali
(martedì e giovedì) dall'uscita dalla scuola (o dalle 16) con pernottamento;
Calendario delle Vacanze
• sette giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 06 Gennaio;
• tre giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il periodo dalla fine della scuola alla Domenica di Pasqua inclusa e quello del Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica;
• due settimane non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31/5 di ciascun anno;
i genitori potranno recuperare le giornate di loro competenza perdute con il bambino, sia a causa di eventuali impedimenti derivanti dalla impegni/reperibilità lavorativa del padre e/o della madre (che i genitori, se possibile, avranno cura di comunicarsi con tempestività), sia per eventuali impedimenti scolastici e/o di salute del bambino;
3) prevedere e disporre che, a partire dal mese di Dicembre 2025, il sig. Parte_1 contribuisca al mantenimento ordinario del figlio mediante corresponsione alla sig.ra Per_1 [...]
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, di un assegno perequativo di 300,00= euro CP_1 mensili oltre adeguamento ISTAT annuale, fino alla completa indipendenza economica del figlio;
4) prevedere e disporre che i genitori contribuiscano, nella percentuale del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore fino alla sua indipendenza Per_1 economica così come previste nel protocollo del Tribunale di Ravenna, di seguito integralmente ritrascritto:
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
- spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
- spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico);
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro); in riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
5) dare atto che l'Assegno Unico Universale, per espresso accordo tra le parti, sarà di competenza al 100% della sig.ra con impegno del sig. a fornire eventuale CP_1 Parte_1 documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere alla madre detto emolumento;
6) dare atto che le parti concordano che la retta dell'asilo nido del minore , a partire dal Per_1 mese di Gennaio 2026, venga domiciliata sul conto corrente personale del padre, con suddivisione al 50% tra i genitori tanto del bonus nido erogato dall'INPS, tanto del bonus attualmente erogato dal datore di lavoro del padre per le spese scolastiche di : il sig. provvederà Per_1 Parte_1 entro il giorno 18 di ogni mese a rimborsare alla sig.ra il 50% del bonus nido percepito CP_1 dall'INPS, dando prova documentale del relativo accredito;
per quanto riguarda il bonus erogato dal datore di lavoro H.E.R.A. PA (indicativamente una volta l'anno), il sig. avrà Parte_1 obbligo di rendiconto e di rimborso alla sig.ra entro i 15 giorni successivi all'avvenuto CP_1 accredito;
infine, per quanto riguarda le mensilità dell'asilo nido di Settembre 2025, Ottobre 2025,
Novembre 2025 e Dicembre 2025 le parti concordano che il sig. provveda a rimborsare Parte_1 alla sig.ra il 50% della spesa;
nel momento in cui la sig.ra riceverà da parte dell'INPS CP_1 CP_1
l'accredito del bonus nido per i mesi sopra indicati, entro i 15 giorni successivi all'avvenuto accredito, la stessa dovrà provvedere a rendicontare al sig. l'avvenuto pagamento e, al Parte_1 contempo, a rimborsare a quest'ultimo la metà dell'importo ricevuto;
7) dare atto che le parti si impegnano a concordare ulteriori questioni riguardanti la gestione del minore (e, in particolare, la fruizione della mensa scolastica, del post scuola e della baby sitter) nel momento in cui uscirà il bando per la scuola materna del bambino, quindi indicativamente
Marzo/Aprile 2026;
8) dare atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità del minore valida per l'espatrio;
9) dare atto che le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo;
10) dare atto che le spese legali per la presente procedura si intendono compensate, con rinuncia degli Avvocati alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 26/06/2025 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, CP_1 deducendo di aver intrapreso con la convenuta una convivenza more uxorio nell'abitazione familiare sita in Faenza (RA), Piazza Bologna n. 5, in comproprietà tra le parti, dalla quale era nato in [...]
28/09/2023 a Bologna il minore riconosciuto da entrambi i genitori, Persona_2 e che, successivamente, i rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza nell'aprile 2024.
Con decreto emesso in data 01/07/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
29/10/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 03/07/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Con ordinanza emessa in data 18/07/2025 il Giudice relatore delegato adottava i provvedimenti in via indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc nei confronti del figlio minore in Per_1 relazione ai tempi e modalità di frequentazione del padre.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 29/09/2025 la resistente
, che, contestate le allegazioni del ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse da CP_1 quelle indicate da , a parziale modifica dell'ordinanza del 18/07/2025. Parte_1
All'udienza del 29/10/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. e rinviava all'udienza del 19/11/2025 disponendone la trattazione cartolare e assegnando termine alle parti per valutare tale proposta.
Con note scritte depositate telematicamente in data 19/11/2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale e precisavano congiuntamente le conclusioni sopra riportate in corsivo.
Con ordinanza del 20/11/2025 la causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del minore . Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1441/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui ritrascritti, sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato a [...] il [...]; Persona_2
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1441/2025 R.G. vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Bologna n. 5 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara D'Angeli, presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliato in Bologna, via Alessandro Cervellati n. 3, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
5 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Pagliani e Claudia C.F._2
Zeppelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Arceto di Scandiano (RE), Via
Pilastrello n.5/A, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte autorizzate depositate in data 19/11/2025, come segue: “1) prevedere e disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , con Per_1 collocazione anagrafica presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare in comproprietà tra le parti;
2) prevedere e disporre che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre possa tenere con sé il figlio con le seguenti tempistiche e modalità: Per_1
Calendario Ordinario
• fino al compimento dei tre anni del bambino (28.09.2026): due pomeriggi a settimana (mercoledì e venerdì) dall'uscita dalla scuola (o dalle 16) fino alle 20.30 e a fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato fino alle ore 20.30 della domenica, con pernottamento il sabato sera;
• successivamente al compimento dei tre anni del bambino (28.09.2026):
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola (o dalle 16) fino alle 20.30 della domenica;
- nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza del padre, un ulteriore giorno infrasettimanale (martedì), dall'uscita dalla scuola (o dalle 16) con pernottamento;
- nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza della madre, due giorni infrasettimanali
(martedì e giovedì) dall'uscita dalla scuola (o dalle 16) con pernottamento;
Calendario delle Vacanze
• sette giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 06 Gennaio;
• tre giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il periodo dalla fine della scuola alla Domenica di Pasqua inclusa e quello del Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica;
• due settimane non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31/5 di ciascun anno;
i genitori potranno recuperare le giornate di loro competenza perdute con il bambino, sia a causa di eventuali impedimenti derivanti dalla impegni/reperibilità lavorativa del padre e/o della madre (che i genitori, se possibile, avranno cura di comunicarsi con tempestività), sia per eventuali impedimenti scolastici e/o di salute del bambino;
3) prevedere e disporre che, a partire dal mese di Dicembre 2025, il sig. Parte_1 contribuisca al mantenimento ordinario del figlio mediante corresponsione alla sig.ra Per_1 [...]
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, di un assegno perequativo di 300,00= euro CP_1 mensili oltre adeguamento ISTAT annuale, fino alla completa indipendenza economica del figlio;
4) prevedere e disporre che i genitori contribuiscano, nella percentuale del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore fino alla sua indipendenza Per_1 economica così come previste nel protocollo del Tribunale di Ravenna, di seguito integralmente ritrascritto:
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
- spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
- spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico);
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro); in riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
5) dare atto che l'Assegno Unico Universale, per espresso accordo tra le parti, sarà di competenza al 100% della sig.ra con impegno del sig. a fornire eventuale CP_1 Parte_1 documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere alla madre detto emolumento;
6) dare atto che le parti concordano che la retta dell'asilo nido del minore , a partire dal Per_1 mese di Gennaio 2026, venga domiciliata sul conto corrente personale del padre, con suddivisione al 50% tra i genitori tanto del bonus nido erogato dall'INPS, tanto del bonus attualmente erogato dal datore di lavoro del padre per le spese scolastiche di : il sig. provvederà Per_1 Parte_1 entro il giorno 18 di ogni mese a rimborsare alla sig.ra il 50% del bonus nido percepito CP_1 dall'INPS, dando prova documentale del relativo accredito;
per quanto riguarda il bonus erogato dal datore di lavoro H.E.R.A. PA (indicativamente una volta l'anno), il sig. avrà Parte_1 obbligo di rendiconto e di rimborso alla sig.ra entro i 15 giorni successivi all'avvenuto CP_1 accredito;
infine, per quanto riguarda le mensilità dell'asilo nido di Settembre 2025, Ottobre 2025,
Novembre 2025 e Dicembre 2025 le parti concordano che il sig. provveda a rimborsare Parte_1 alla sig.ra il 50% della spesa;
nel momento in cui la sig.ra riceverà da parte dell'INPS CP_1 CP_1
l'accredito del bonus nido per i mesi sopra indicati, entro i 15 giorni successivi all'avvenuto accredito, la stessa dovrà provvedere a rendicontare al sig. l'avvenuto pagamento e, al Parte_1 contempo, a rimborsare a quest'ultimo la metà dell'importo ricevuto;
7) dare atto che le parti si impegnano a concordare ulteriori questioni riguardanti la gestione del minore (e, in particolare, la fruizione della mensa scolastica, del post scuola e della baby sitter) nel momento in cui uscirà il bando per la scuola materna del bambino, quindi indicativamente
Marzo/Aprile 2026;
8) dare atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità del minore valida per l'espatrio;
9) dare atto che le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo;
10) dare atto che le spese legali per la presente procedura si intendono compensate, con rinuncia degli Avvocati alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 26/06/2025 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, CP_1 deducendo di aver intrapreso con la convenuta una convivenza more uxorio nell'abitazione familiare sita in Faenza (RA), Piazza Bologna n. 5, in comproprietà tra le parti, dalla quale era nato in [...]
28/09/2023 a Bologna il minore riconosciuto da entrambi i genitori, Persona_2 e che, successivamente, i rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza nell'aprile 2024.
Con decreto emesso in data 01/07/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
29/10/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 03/07/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Con ordinanza emessa in data 18/07/2025 il Giudice relatore delegato adottava i provvedimenti in via indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc nei confronti del figlio minore in Per_1 relazione ai tempi e modalità di frequentazione del padre.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 29/09/2025 la resistente
, che, contestate le allegazioni del ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse da CP_1 quelle indicate da , a parziale modifica dell'ordinanza del 18/07/2025. Parte_1
All'udienza del 29/10/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. e rinviava all'udienza del 19/11/2025 disponendone la trattazione cartolare e assegnando termine alle parti per valutare tale proposta.
Con note scritte depositate telematicamente in data 19/11/2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale e precisavano congiuntamente le conclusioni sopra riportate in corsivo.
Con ordinanza del 20/11/2025 la causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del minore . Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1441/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui ritrascritti, sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato a [...] il [...]; Persona_2
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè