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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 325/ 2025
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 325/ 2025 promossa da:
con l'Avv. Maria Elena Russo, presso il cui Studio ha Parte_1 eletto domicilio
RICORRENTE
e
, con l'Avv. Paola Gori, presso il cui Studio ha eletto Controparte_1 domicilio
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto (anche con riferimento alle frequentazioni personali nell'abitazione coniugale), libero ciascuno di autodeterminare la propria vita nei limiti dell'interesse prevalente dei figli , maggiorenne ancora non economicamente autosufficiente e Per_1
1 , minorenne, impegnandosi a svolgere in modo sereno il compito di genitori Per_2
e adottando di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore.
2) la casa coniugale, sita in Prato in Via Tobbianese n. 23/C, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata alla sig.ra
[...]
. CP_1
3) Sarà condiviso dai genitori l'affidamento del minorenne , che risiederà Per_2 con la madre presso l'abitazione posta a Prato in Via Tobbianese n. 23/C e trascorrerà presso l'uno e l'altro di loro, i tempi sotto specificati.
a) Il Sig. trascorrerà con il figlio un fine settimana alternato con la madre, Pt_1 dal venerdì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando ne curerà
l'accompagnamento a scuola.
b) La settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, Per_2 quest'ultimo terrà con sé il minore dal mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando riaccompagnerà il figlio a scuola.
c) La settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il Sig. Per_2 terrà con sé il figlio dal lunedì fino al mercoledì mattina, Parte_1 curandone l'accompagnamento a scuola.
d) I ricorrenti potranno concordare, di volta in volta, giorni diversi da quelli menzionati ed anche ulteriori compatibilmente agli impegni di ciascuno e, soprattutto, compatibilmente alle esigenze psico-fisiche del figlio minore. Nel caso in cui sia malato o indisposto e, dunque impossibilitato ad uscire Per_2 dall'abitazione del genitore presso il quale temporaneamente si troverà, l'altro genitore potrà visitare il figlio, previa comunicazione anche telefonica.
e) Durante le ferie estive, trascorrerà con il padre un periodo di almeno Per_2
15 giorni, anche non consecutivi, che i genitori concorderanno entro il mese di
Maggio di ogni anno.
f) Durante le vacanze natalizie e pasquali, rimarrà con il padre, Per_2 alternando ogni anno con la madre, il Natale o il Capodanno e la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, così pure per l'Epifania.
g) Quanto a , maggiorenne, avrà autonomia nel decidere con chi Per_1 trascorrere giorni festivi nonché il periodo di vacanza estiva.
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minorenne e della Parte_1 figlia maggiorenne ancora economicamente non autosufficiente versando
2 l'importo di Euro 600,00= mensili, rivalutato annualmente sulla base degli indici
ISTAT e corrisposto a mezzo bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese.
5) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno: a titolo esemplificativo vi rientrano spese di carattere scolastico, sanitario ludico-sportivo e, comunque, tutte quelle indicate nel
Protocollo in uso presso il Tribunale di Prato cui si fa espresso rinvio;
6) Considerato il maggiore impegno economico della Sig.ra , Controparte_1 quest'ultima percepirà l'assegno unico e universale erogato dall'INPS per i figli a carico nella misura del 100%, ossia percepirà anche la quota di spettanza del Sig.
Parte_1
7) I Sigg.ri e godono di piena capacità Parte_1 Controparte_1 lavorativa e di redditi propri, per cui rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro
8) La sig.ra provvederà al pagamento di tutte le utenze (a titolo CP_1 esemplificativo: luce, acqua, gas, TARI, telefono, TV Sky) relative alla abitazione sita in Prato via Tobbianese n. 23/C, alla medesima assegnata.
9) La vettura OPEL ND tg GJ886NW rimarrà intestata al sig. Pt_1 la vettura OPEL KAR tg FB447WJ rimarrà intestata alla sig,ra ; CP_1
10) il conto corrente n 010/0008084-2 sarà chiuso con saldo da dividersi tra i coniugi in pari misura di 1/2 ciascuno.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altra questione di natura economica e di non avere conseguentemente alcunché da pretendere l'uno dall'altro, oltre l'adempimento delle obbligazioni di cui alle condizioni che precedono.
12) I Sigg.ri e prestano il consenso reciproco Parte_1 Controparte_1 per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per il loro espatrio, qualora divenga nuovamente necessario”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 28.11.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.02.2025 e ritualmente notificato, Pt_1 ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale
[...] dal coniuge , sposata con rito concordatario in Prato Controparte_1
3 (PO), in data 16/04/2005, atto poi trascritto nel registro dello Stato civile di detto
Comune, specificamente dell'anno 2005, Parte II, Serie A, atto n. 24.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1
, nato a [...] il [...]; (2) che le parti hanno fissato la propria Per_2 abitazione familiare nell'immobile sito in Prato in via Tobbianese n. 23/C di proprietà di entrambi i coniugi al 50%; (3) che le parti sono economicamente indipendenti, svolgendo attività di lavoro subordinato;
(4) che con il tempo sono sorti dissidi tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi ed il ricorrente
è stato costretto a lasciare l'abitazione familiare per evitare spiacevoli litigi;
(5) che il è andato a vivere con la madre nell'immobile di famiglia sito in Prato Pt_1 via di Reggiana n. 14; (6) che il ricorrente ha provveduto al mantenimento dei figli sia mediante dazione diretta di denaro agli stessi sia tramite le somme di denaro giacenti sul conto corrente bancario n 010/0008084-2 presso CREDEM Banca cointestato ad entrambi i coniugi e dal quale la ha attinto per far fronte CP_1 ai bisogni dei figli.
Pertanto il EN ha insistito per sentir dichiarare la separazione personale dalla alle seguenti conclusioni: “1) i coniugi vivranno separati portandosi CP_1 reciproco rispetto;
2) i figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che assumeranno congiuntamente e concordemente le decisioni inerenti
l'educazione, istruzione e salute; 3) la residenza dei figli rimarrà presso la casa coniugale in Prato via Tobbianese n. 23/C , di proprietà di entrambi i coniugi, che verrà assegnata alla sig.ra ; 4) il sig. provvederà a trasferire CP_1 Pt_1 la propria residenza entro sei mesi dal deposito del presente ricorso;
5) frequentazioni con i figli: si rinvia al piano genitoriale allegato (doc. n. 13), con la specificazione che, se nel corso del giudizio si addivenisse ad una – auspicata - soluzione consensuale, questo potrà essere modificato in termini più elastici e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi o di svago dei figli. Ciò dicasi in particolare per il quattordicenne , atteso che è prossima alla Per_2 Per_1 maggiore età e dunque riteniamo che il padre possa accordarsi direttamente con lei, tenendo conto delle esigenze di studio e svago della ragazza. Il sig. Pt_1 comunque, propone di trascorrere con entrambi i figli un giorno a settimana
(venerdì) dalla fine dell'orario scolastico sino alla mattina seguente oltre a fine settimana alterni dal sabato dopo la scuola sino a lunedì mattina. Nel fine
4 settimana in cui non ha i figli, il ricorrente propone due giorni a settimana
(mercoledì e giovedì) comprensivi di pernotto, dall'uscita da scuola del mercoledì sino all'ingresso a scuola del venerdì. Il padre accoglierà i figli presso l'abitazione della propria madre in Prato via di Reggiana n. 14 in cui ha allestito una camera ciascuno. Si specifica che, comunque, da quando ha dovuto lasciare la casa coniugale, il ricorrente tutti i giorni, dopo cena, vi si reca per vedere i figli con i quali mantiene un buon rapporto. Continua a portare a scuola e ad Per_1 accompagnare (unitamente alla sig.,ra ) il figlio alle gare CP_1 Per_2 sportive. 6) vacanze: il sig. EN trascorrerà con i figli cinque (5) giorni durante le vacanze natalizie ( ad anni alterni comprensive di Natale e Santo Stefano
o San Silvestro e Capodanno) e tre (3) giorni per le vacanze pasquali (ad anni alterni comprensivi di Pasqua o pasquetta), nonché tre (3) settimane -anche non consecutive – durante le vacanze scolastiche estive. In tutti i casi i coniugi si accorderanno di volta in volta dandosi congruo preavviso da comunicarsi, quanto alle vacanze estive, almeno entro la fine del mese di aprile. Anche nel caso della regolamentazione delle vacanze, per ci potrà essere maggiore elasticità. Per_1
7) Compleanni : i figli festeggeranno con i genitori i rispettivi compleanni (10 marzo per e 15 settembre per ) anche se essi cadono in giorni Pt_1 CP_1 diversi da quelli di cui al piano genitoriale allegato;
8) il sig. Pt_1 corrisponderà a titolo di mantenimento la somma di € 200,00 per ciascun figlio entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Provvederà, altresì, al pagamento nella misura del 50 % delle spese straordinarie (secondo protocollo) di carattere scolastico, sanitario, ludico – sportivo e a tutte quelle da sostenersi nell'interesse dei figli o a rimborsarle in tal misura alla moglie, nell'ipotesi in cui essa le abbia anticipate per intero. Parimenti, laddove tali spese dovessero essere per intero anticipate dal sig. EN, la sig.ra provvederà al rimborso per la CP_1 propria quota. 8) la vettura OPEL ND tg GJ886NW rimarrà intestata al sig. la vettura OPEL KARL tg FB447WJ rimarrà intestata alla sig,ra Pt_1 [...]
; 9) Il conto corrente n 010/0008084-2 su cui ad oggi giace la somma d € CP_1
2.507,98 sarà chiuso con saldo da dividersi tra i coniugi in pari misura di 1/2 ciascuno. 10) assegno unico: sarà diviso tra i due coniugi in pari misura”.
5 Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 18.02.2025, ha fissato l'udienza di prima comparizione al 13.05.2025, onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
Alla suddetta udienza il giudice, verificata la regolarità della notifica alla ricorrente e stante la mancata comparizione personale della stessa, ne ha dichiarato la contumacia. Il giudice, ascoltato personalmente il ricorrente ha riservato il provvedimento.
Con ordinanza del 19.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta, ha autorizzato i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto, ha disposto l'affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente presso la madre, ha articolato il diritto di visita del padre, ha assegnato la casa familiare, sita in Prato, via Tobbianese 23/C alla madre, ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli della somma di euro
600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed, in via istruttoria, ha ordinato all'INPS e all'Agenzia delle Entrate di Prato di trasmettere la documentazione circa la situazione lavorativa, patrimoniale e reddituale di parte convenuta ai sensi dell'art. 213 c.p.c..
Con atto del 29.09.2025 si è costituita in giudizio dichiarando Controparte_1 la propria volontà di raggiungere un accordo per la definizione della causa e chiedendo, a tal scopo, un breve rinvio dell'udienza.
Il giudice, letta l'istanza di parte, preso atto delle pendenti trattative, ha rinviato la causa all'udienza del 26.11.2025.
Alla suddetta udienza le parti sono comparse personalmente e, per mezzo dei rispettivi procuratori, hanno chiesto di poter precisare congiuntamente le conclusioni come da nota depositata in data 25.11.2025 con rinuncia espressa alla concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.. Il giudice, preso atto dell'accordo raggiunto, ha autorizzato quanto richiesto ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Revoca declaratoria di contumacia – Preso atto dell'intervenuta costituzione in giudizio di parte convenuta deve, preliminarmente, essere revocata la declaratoria di contumacia di Controparte_1
6 Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice delegato del Tribunale, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento del figlio , diritto di visita del genitore non collocatario e Per_2 assegnazione della casa coniugale – Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento della prole sia condivisibile non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio – con collocamento prevalente del minore presso la madre. Pertanto, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Prato in
Via Tobbianese n. 23/C che dovrà essere assegnata alla madre quale, appunto, genitore collocatario.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio.
Mantenimento dei figli e - Il Collegio ritiene che le modalità Per_1 Per_2 di mantenimento dei figli pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età dei figli, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore nonché dei redditi dichiarati dalle parti. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due coniugi, che saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore.
7 Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti sulle quali non vi è necessità di pronuncia giudiziaria, rientrando nella libertà negoziale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a. Revoca la declaratoria di contumacia di Controparte_1
b. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, sposati con rito concordatario in Prato (PO), in Controparte_1 data 16/04/2005, con atto poi trascritto nel registro dello Stato civile di detto
Comune, specificamente dell'anno 2005, Parte II, Serie A, atto n. 24, alle condizioni di seguito riportate.
c. Omologa le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto (anche con riferimento alle frequentazioni personali nell'abitazione coniugale), libero ciascuno di autodeterminare la propria vita nei limiti dell'interesse prevalente dei figli maggiorenne ancora non economicamente Per_1 autosufficiente e , minorenne, impegnandosi a svolgere in modo Per_2 sereno il compito di genitori e adottando di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore.
2) la casa coniugale, sita in Prato in Via Tobbianese n. 23/C, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata alla sig.ra
CP_1
3) Sarà condiviso dai genitori l'affidamento del minorenne , che Per_2 risiederà con la madre presso l'abitazione posta a Prato in Via Tobbianese n.
23/C e trascorrerà presso l'uno e l'altro di loro, i tempi sotto specificati.
a) Il Sig. trascorrerà con il figlio un fine settimana alternato con la Pt_1 madre, dal venerdì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando ne curerà l'accompagnamento a scuola.
b) La settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, Per_2 quest'ultimo terrà con sé il minore dal mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando riaccompagnerà il figlio a scuola.
8 c) La settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il Per_2
Sig. terrà con sé il figlio dal lunedì fino al mercoledì mattina, Parte_1 curandone l'accompagnamento a scuola.
d) I ricorrenti potranno concordare, di volta in volta, giorni diversi da quelli menzionati ed anche ulteriori compatibilmente agli impegni di ciascuno e, soprattutto, compatibilmente alle esigenze psico-fisiche del figlio minore.
Nel caso in cui sia malato o indisposto e, dunque impossibilitato ad Per_2 uscire dall'abitazione del genitore presso il quale temporaneamente si troverà, l'altro genitore potrà visitare il figlio, previa comunicazione anche telefonica.
e) Durante le ferie estive, trascorrerà con il padre un periodo di Per_2 almeno 15 giorni, anche non consecutivi, che i genitori concorderanno entro il mese di Maggio di ogni anno.
f) Durante le vacanze natalizie e pasquali, rimarrà con il padre, Per_2 alternando ogni anno con la madre, il Natale o il Capodanno e la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, così pure per l'Epifania.
g) Quanto a maggiorenne, avrà autonomia nel decidere con chi Per_1 trascorrere giorni festivi nonché il periodo di vacanza estiva.
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minorenne Parte_1
e della figlia maggiorenne ancora economicamente non autosufficiente versando l'importo di Euro 600,00= mensili, rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT e corrisposto a mezzo bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese.
5) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno: a titolo esemplificativo vi rientrano spese di carattere scolastico, sanitario ludico-sportivo e, comunque, tutte quelle indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Prato cui si fa espresso rinvio;
6) Considerato il maggiore impegno economico della Sig.ra CP_1
quest'ultima percepirà l'assegno unico e universale erogato
[...] dall'INPS per i figli a carico nella misura del 100%, ossia percepirà anche la quota di spettanza del Sig. Parte_1
9 7) I Sigg.ri e godono di piena capacità Parte_1 Controparte_1 lavorativa e di redditi propri, per cui rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro.
8) La sig.ra provvederà al pagamento di tutte le utenze (a titolo CP_1 esemplificativo: luce, acqua, gas, TARI, telefono, TV Sky) relative alla abitazione sita in Prato via Tobbianese n. 23/C, alla medesima assegnata.
d. Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
9) La vettura OPEL ND tg GJ886NW rimarrà intestata al sig.
la vettura OPEL KAR tg FB447WJ rimarrà intestata alla sig,ra Pt_1 [...]
CP_1
10) il conto corrente n 010/0008084-2 sarà chiuso con saldo da dividersi tra i coniugi in pari misura di 1/2 ciascuno.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altra questione di natura economica e di non avere conseguentemente alcunché da pretendere l'uno dall'altro, oltre l'adempimento delle obbligazioni di cui alle condizioni che precedono.
12) I Sigg.ri e prestano il consenso Parte_1 Controparte_1 reciproco per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per il loro espatrio, qualora divenga nuovamente necessario e. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
f. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato (PO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti
10 ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 325/ 2025 promossa da:
con l'Avv. Maria Elena Russo, presso il cui Studio ha Parte_1 eletto domicilio
RICORRENTE
e
, con l'Avv. Paola Gori, presso il cui Studio ha eletto Controparte_1 domicilio
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto (anche con riferimento alle frequentazioni personali nell'abitazione coniugale), libero ciascuno di autodeterminare la propria vita nei limiti dell'interesse prevalente dei figli , maggiorenne ancora non economicamente autosufficiente e Per_1
1 , minorenne, impegnandosi a svolgere in modo sereno il compito di genitori Per_2
e adottando di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore.
2) la casa coniugale, sita in Prato in Via Tobbianese n. 23/C, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata alla sig.ra
[...]
. CP_1
3) Sarà condiviso dai genitori l'affidamento del minorenne , che risiederà Per_2 con la madre presso l'abitazione posta a Prato in Via Tobbianese n. 23/C e trascorrerà presso l'uno e l'altro di loro, i tempi sotto specificati.
a) Il Sig. trascorrerà con il figlio un fine settimana alternato con la madre, Pt_1 dal venerdì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando ne curerà
l'accompagnamento a scuola.
b) La settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, Per_2 quest'ultimo terrà con sé il minore dal mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando riaccompagnerà il figlio a scuola.
c) La settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il Sig. Per_2 terrà con sé il figlio dal lunedì fino al mercoledì mattina, Parte_1 curandone l'accompagnamento a scuola.
d) I ricorrenti potranno concordare, di volta in volta, giorni diversi da quelli menzionati ed anche ulteriori compatibilmente agli impegni di ciascuno e, soprattutto, compatibilmente alle esigenze psico-fisiche del figlio minore. Nel caso in cui sia malato o indisposto e, dunque impossibilitato ad uscire Per_2 dall'abitazione del genitore presso il quale temporaneamente si troverà, l'altro genitore potrà visitare il figlio, previa comunicazione anche telefonica.
e) Durante le ferie estive, trascorrerà con il padre un periodo di almeno Per_2
15 giorni, anche non consecutivi, che i genitori concorderanno entro il mese di
Maggio di ogni anno.
f) Durante le vacanze natalizie e pasquali, rimarrà con il padre, Per_2 alternando ogni anno con la madre, il Natale o il Capodanno e la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, così pure per l'Epifania.
g) Quanto a , maggiorenne, avrà autonomia nel decidere con chi Per_1 trascorrere giorni festivi nonché il periodo di vacanza estiva.
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minorenne e della Parte_1 figlia maggiorenne ancora economicamente non autosufficiente versando
2 l'importo di Euro 600,00= mensili, rivalutato annualmente sulla base degli indici
ISTAT e corrisposto a mezzo bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese.
5) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno: a titolo esemplificativo vi rientrano spese di carattere scolastico, sanitario ludico-sportivo e, comunque, tutte quelle indicate nel
Protocollo in uso presso il Tribunale di Prato cui si fa espresso rinvio;
6) Considerato il maggiore impegno economico della Sig.ra , Controparte_1 quest'ultima percepirà l'assegno unico e universale erogato dall'INPS per i figli a carico nella misura del 100%, ossia percepirà anche la quota di spettanza del Sig.
Parte_1
7) I Sigg.ri e godono di piena capacità Parte_1 Controparte_1 lavorativa e di redditi propri, per cui rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro
8) La sig.ra provvederà al pagamento di tutte le utenze (a titolo CP_1 esemplificativo: luce, acqua, gas, TARI, telefono, TV Sky) relative alla abitazione sita in Prato via Tobbianese n. 23/C, alla medesima assegnata.
9) La vettura OPEL ND tg GJ886NW rimarrà intestata al sig. Pt_1 la vettura OPEL KAR tg FB447WJ rimarrà intestata alla sig,ra ; CP_1
10) il conto corrente n 010/0008084-2 sarà chiuso con saldo da dividersi tra i coniugi in pari misura di 1/2 ciascuno.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altra questione di natura economica e di non avere conseguentemente alcunché da pretendere l'uno dall'altro, oltre l'adempimento delle obbligazioni di cui alle condizioni che precedono.
12) I Sigg.ri e prestano il consenso reciproco Parte_1 Controparte_1 per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per il loro espatrio, qualora divenga nuovamente necessario”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 28.11.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.02.2025 e ritualmente notificato, Pt_1 ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale
[...] dal coniuge , sposata con rito concordatario in Prato Controparte_1
3 (PO), in data 16/04/2005, atto poi trascritto nel registro dello Stato civile di detto
Comune, specificamente dell'anno 2005, Parte II, Serie A, atto n. 24.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1
, nato a [...] il [...]; (2) che le parti hanno fissato la propria Per_2 abitazione familiare nell'immobile sito in Prato in via Tobbianese n. 23/C di proprietà di entrambi i coniugi al 50%; (3) che le parti sono economicamente indipendenti, svolgendo attività di lavoro subordinato;
(4) che con il tempo sono sorti dissidi tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi ed il ricorrente
è stato costretto a lasciare l'abitazione familiare per evitare spiacevoli litigi;
(5) che il è andato a vivere con la madre nell'immobile di famiglia sito in Prato Pt_1 via di Reggiana n. 14; (6) che il ricorrente ha provveduto al mantenimento dei figli sia mediante dazione diretta di denaro agli stessi sia tramite le somme di denaro giacenti sul conto corrente bancario n 010/0008084-2 presso CREDEM Banca cointestato ad entrambi i coniugi e dal quale la ha attinto per far fronte CP_1 ai bisogni dei figli.
Pertanto il EN ha insistito per sentir dichiarare la separazione personale dalla alle seguenti conclusioni: “1) i coniugi vivranno separati portandosi CP_1 reciproco rispetto;
2) i figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che assumeranno congiuntamente e concordemente le decisioni inerenti
l'educazione, istruzione e salute; 3) la residenza dei figli rimarrà presso la casa coniugale in Prato via Tobbianese n. 23/C , di proprietà di entrambi i coniugi, che verrà assegnata alla sig.ra ; 4) il sig. provvederà a trasferire CP_1 Pt_1 la propria residenza entro sei mesi dal deposito del presente ricorso;
5) frequentazioni con i figli: si rinvia al piano genitoriale allegato (doc. n. 13), con la specificazione che, se nel corso del giudizio si addivenisse ad una – auspicata - soluzione consensuale, questo potrà essere modificato in termini più elastici e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi o di svago dei figli. Ciò dicasi in particolare per il quattordicenne , atteso che è prossima alla Per_2 Per_1 maggiore età e dunque riteniamo che il padre possa accordarsi direttamente con lei, tenendo conto delle esigenze di studio e svago della ragazza. Il sig. Pt_1 comunque, propone di trascorrere con entrambi i figli un giorno a settimana
(venerdì) dalla fine dell'orario scolastico sino alla mattina seguente oltre a fine settimana alterni dal sabato dopo la scuola sino a lunedì mattina. Nel fine
4 settimana in cui non ha i figli, il ricorrente propone due giorni a settimana
(mercoledì e giovedì) comprensivi di pernotto, dall'uscita da scuola del mercoledì sino all'ingresso a scuola del venerdì. Il padre accoglierà i figli presso l'abitazione della propria madre in Prato via di Reggiana n. 14 in cui ha allestito una camera ciascuno. Si specifica che, comunque, da quando ha dovuto lasciare la casa coniugale, il ricorrente tutti i giorni, dopo cena, vi si reca per vedere i figli con i quali mantiene un buon rapporto. Continua a portare a scuola e ad Per_1 accompagnare (unitamente alla sig.,ra ) il figlio alle gare CP_1 Per_2 sportive. 6) vacanze: il sig. EN trascorrerà con i figli cinque (5) giorni durante le vacanze natalizie ( ad anni alterni comprensive di Natale e Santo Stefano
o San Silvestro e Capodanno) e tre (3) giorni per le vacanze pasquali (ad anni alterni comprensivi di Pasqua o pasquetta), nonché tre (3) settimane -anche non consecutive – durante le vacanze scolastiche estive. In tutti i casi i coniugi si accorderanno di volta in volta dandosi congruo preavviso da comunicarsi, quanto alle vacanze estive, almeno entro la fine del mese di aprile. Anche nel caso della regolamentazione delle vacanze, per ci potrà essere maggiore elasticità. Per_1
7) Compleanni : i figli festeggeranno con i genitori i rispettivi compleanni (10 marzo per e 15 settembre per ) anche se essi cadono in giorni Pt_1 CP_1 diversi da quelli di cui al piano genitoriale allegato;
8) il sig. Pt_1 corrisponderà a titolo di mantenimento la somma di € 200,00 per ciascun figlio entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Provvederà, altresì, al pagamento nella misura del 50 % delle spese straordinarie (secondo protocollo) di carattere scolastico, sanitario, ludico – sportivo e a tutte quelle da sostenersi nell'interesse dei figli o a rimborsarle in tal misura alla moglie, nell'ipotesi in cui essa le abbia anticipate per intero. Parimenti, laddove tali spese dovessero essere per intero anticipate dal sig. EN, la sig.ra provvederà al rimborso per la CP_1 propria quota. 8) la vettura OPEL ND tg GJ886NW rimarrà intestata al sig. la vettura OPEL KARL tg FB447WJ rimarrà intestata alla sig,ra Pt_1 [...]
; 9) Il conto corrente n 010/0008084-2 su cui ad oggi giace la somma d € CP_1
2.507,98 sarà chiuso con saldo da dividersi tra i coniugi in pari misura di 1/2 ciascuno. 10) assegno unico: sarà diviso tra i due coniugi in pari misura”.
5 Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 18.02.2025, ha fissato l'udienza di prima comparizione al 13.05.2025, onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
Alla suddetta udienza il giudice, verificata la regolarità della notifica alla ricorrente e stante la mancata comparizione personale della stessa, ne ha dichiarato la contumacia. Il giudice, ascoltato personalmente il ricorrente ha riservato il provvedimento.
Con ordinanza del 19.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta, ha autorizzato i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto, ha disposto l'affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente presso la madre, ha articolato il diritto di visita del padre, ha assegnato la casa familiare, sita in Prato, via Tobbianese 23/C alla madre, ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli della somma di euro
600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed, in via istruttoria, ha ordinato all'INPS e all'Agenzia delle Entrate di Prato di trasmettere la documentazione circa la situazione lavorativa, patrimoniale e reddituale di parte convenuta ai sensi dell'art. 213 c.p.c..
Con atto del 29.09.2025 si è costituita in giudizio dichiarando Controparte_1 la propria volontà di raggiungere un accordo per la definizione della causa e chiedendo, a tal scopo, un breve rinvio dell'udienza.
Il giudice, letta l'istanza di parte, preso atto delle pendenti trattative, ha rinviato la causa all'udienza del 26.11.2025.
Alla suddetta udienza le parti sono comparse personalmente e, per mezzo dei rispettivi procuratori, hanno chiesto di poter precisare congiuntamente le conclusioni come da nota depositata in data 25.11.2025 con rinuncia espressa alla concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.. Il giudice, preso atto dell'accordo raggiunto, ha autorizzato quanto richiesto ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Revoca declaratoria di contumacia – Preso atto dell'intervenuta costituzione in giudizio di parte convenuta deve, preliminarmente, essere revocata la declaratoria di contumacia di Controparte_1
6 Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice delegato del Tribunale, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento del figlio , diritto di visita del genitore non collocatario e Per_2 assegnazione della casa coniugale – Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento della prole sia condivisibile non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio – con collocamento prevalente del minore presso la madre. Pertanto, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Prato in
Via Tobbianese n. 23/C che dovrà essere assegnata alla madre quale, appunto, genitore collocatario.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio.
Mantenimento dei figli e - Il Collegio ritiene che le modalità Per_1 Per_2 di mantenimento dei figli pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età dei figli, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore nonché dei redditi dichiarati dalle parti. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due coniugi, che saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore.
7 Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti sulle quali non vi è necessità di pronuncia giudiziaria, rientrando nella libertà negoziale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a. Revoca la declaratoria di contumacia di Controparte_1
b. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, sposati con rito concordatario in Prato (PO), in Controparte_1 data 16/04/2005, con atto poi trascritto nel registro dello Stato civile di detto
Comune, specificamente dell'anno 2005, Parte II, Serie A, atto n. 24, alle condizioni di seguito riportate.
c. Omologa le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto (anche con riferimento alle frequentazioni personali nell'abitazione coniugale), libero ciascuno di autodeterminare la propria vita nei limiti dell'interesse prevalente dei figli maggiorenne ancora non economicamente Per_1 autosufficiente e , minorenne, impegnandosi a svolgere in modo Per_2 sereno il compito di genitori e adottando di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore.
2) la casa coniugale, sita in Prato in Via Tobbianese n. 23/C, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata alla sig.ra
CP_1
3) Sarà condiviso dai genitori l'affidamento del minorenne , che Per_2 risiederà con la madre presso l'abitazione posta a Prato in Via Tobbianese n.
23/C e trascorrerà presso l'uno e l'altro di loro, i tempi sotto specificati.
a) Il Sig. trascorrerà con il figlio un fine settimana alternato con la Pt_1 madre, dal venerdì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando ne curerà l'accompagnamento a scuola.
b) La settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, Per_2 quest'ultimo terrà con sé il minore dal mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, quando riaccompagnerà il figlio a scuola.
8 c) La settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, il Per_2
Sig. terrà con sé il figlio dal lunedì fino al mercoledì mattina, Parte_1 curandone l'accompagnamento a scuola.
d) I ricorrenti potranno concordare, di volta in volta, giorni diversi da quelli menzionati ed anche ulteriori compatibilmente agli impegni di ciascuno e, soprattutto, compatibilmente alle esigenze psico-fisiche del figlio minore.
Nel caso in cui sia malato o indisposto e, dunque impossibilitato ad Per_2 uscire dall'abitazione del genitore presso il quale temporaneamente si troverà, l'altro genitore potrà visitare il figlio, previa comunicazione anche telefonica.
e) Durante le ferie estive, trascorrerà con il padre un periodo di Per_2 almeno 15 giorni, anche non consecutivi, che i genitori concorderanno entro il mese di Maggio di ogni anno.
f) Durante le vacanze natalizie e pasquali, rimarrà con il padre, Per_2 alternando ogni anno con la madre, il Natale o il Capodanno e la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, così pure per l'Epifania.
g) Quanto a maggiorenne, avrà autonomia nel decidere con chi Per_1 trascorrere giorni festivi nonché il periodo di vacanza estiva.
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minorenne Parte_1
e della figlia maggiorenne ancora economicamente non autosufficiente versando l'importo di Euro 600,00= mensili, rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT e corrisposto a mezzo bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese.
5) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno: a titolo esemplificativo vi rientrano spese di carattere scolastico, sanitario ludico-sportivo e, comunque, tutte quelle indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Prato cui si fa espresso rinvio;
6) Considerato il maggiore impegno economico della Sig.ra CP_1
quest'ultima percepirà l'assegno unico e universale erogato
[...] dall'INPS per i figli a carico nella misura del 100%, ossia percepirà anche la quota di spettanza del Sig. Parte_1
9 7) I Sigg.ri e godono di piena capacità Parte_1 Controparte_1 lavorativa e di redditi propri, per cui rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro.
8) La sig.ra provvederà al pagamento di tutte le utenze (a titolo CP_1 esemplificativo: luce, acqua, gas, TARI, telefono, TV Sky) relative alla abitazione sita in Prato via Tobbianese n. 23/C, alla medesima assegnata.
d. Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
9) La vettura OPEL ND tg GJ886NW rimarrà intestata al sig.
la vettura OPEL KAR tg FB447WJ rimarrà intestata alla sig,ra Pt_1 [...]
CP_1
10) il conto corrente n 010/0008084-2 sarà chiuso con saldo da dividersi tra i coniugi in pari misura di 1/2 ciascuno.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altra questione di natura economica e di non avere conseguentemente alcunché da pretendere l'uno dall'altro, oltre l'adempimento delle obbligazioni di cui alle condizioni che precedono.
12) I Sigg.ri e prestano il consenso Parte_1 Controparte_1 reciproco per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per il loro espatrio, qualora divenga nuovamente necessario e. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
f. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato (PO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti
10 ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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