Articolo 37 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 36Articolo 38
Versione
3 settembre 1862
Art. 37.

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformita' delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli puo' presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862