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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5383 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello svolgimento della udienza con modalità
“cartolare” ex art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1830/23 R.G.
TRA
, quale legale rapp.te della Gadgets&Bet srl, nato a [...] Parte_1 il 11/02/1957, c.f. elettivamente domiciliato in C.F._1
Napoli alla via A. D'Isernia n. 31, presso lo studio dell'avv. Paola Coppola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
E in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Sofia Lizzi giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, CP_1 via De Gasperi N. 55
Opposto
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO Parte opponente in epigrafe indicata ha proposto ricorso in opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001435411 con la quale l gli CP_1 aveva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 10.006,60 di cui euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 6,60 a titolo di spese per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in violazione dell'articolo 2 comma 1 bis del D lgs 463/1983.
Allegava che tale ordinanza-ingiunzione doveva ritenersi illegittima per carenza ed incongruenza delle motivazioni addotte e per violazione del diritto alla difesa.
Deduceva la omessa notifica dell'atto di accertamento protocollo 5104.10/10/2018.0084905 menzionato nel corpo dell'atto e la mancata considerazione, da parte dell' , delle proprie precarie condizioni CP_2 economiche, tali da non consentirgli di versare l'importo né di pagalo ratealmente, essendo disoccupato e non percettore di alcun reddito.
Deduceva inoltre che la società non era stata messa in liquidazione proprio per la mancanza degli importi necessari per poter procedere agli adempimenti fiscali e notarili necessari, ma che fin dal 28/3/2018 - data in cui risulta disabilitato il Misuratore di sede - era avvenuta la cessazione di ogni attività con la chiusura dell'unità locale sita in Napoli alla via Manzoni 22.
Concludeva pertanto chiedendo “…in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza
-ingiunzione n. OI- 001435411 notificata il 29 dicembre 2022 dal sede CP_1
Napoli Soccavo onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto provvedimento ordinanza- ingiunzione per i motivi esposti nel presente ricorso”, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio. CP_2
Si costituiva l'ente convenuto, resistendo al ricorso ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 6 del D.Lgs. 150/11; faceva rilevare la rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico e la debenza del credito accertato nonchè la sufficienza della motivazione posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione. Successivamente depositava provvedimento di rimodulazione della sanzione amministrativa originariamente irrogata, emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (cfr. in atti).
Dopo alcuni rinvii giustificati dalla necessità di accertare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa nella più ridotta entità come rideterminata (cfr. in atti) la causa veniva rinviata per la discussione;
all'odierna udienza, disposta la celebrazione dell'udienza con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti, il Giudice decideva con sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui veniva disposta la comunicazione alle parti.
Il ricorso è inammissibile, essendo l'istante decaduto ai sensi dell'art. 6, comma VI, D.Lgs. 150/2011 dalla proposizione dell'opposizione per decorso del termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento impugnato.
Tale norma difatti prevede che “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Parte opposta ha depositato alla propria produzione la prova della avvenuta notifica del provvedimento impugnato, allegando sia la relata del servizio postale attestante la mancata consegna del plico all'indirizzo del destinatario per sua temporanea assenza, sia la successiva spedizione della Parte_1
CAD (cfr. in atti), di cui è stata prodotta la relativa cartolina.
Il perfezionamento della notifica tramite CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito) si riferisce al completamento del processo di notifica a mezzo posta quando il destinatario non è stato rintracciato e l'atto è stato depositato presso l'ufficio postale.
Tale notifica si considera perfezionata, e pertanto da tale data decorrono i termini per le impugnazioni, trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, se il destinatario non ritira l'atto presso l'ufficio postale. Per consolidata giurisprudenza, qualora l'atto da notificare non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata della non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata informativa (cfr Cassazione, sezioni unite., n. 10012/2021, e Cassazione, pronunce nn. 7086, 6352, 3017, tutte del 2024).
Nel caso di specie l'ente convenuto ha prodotto sia la raccomandata contenente l'atto da notificare, sia quella con cui era stata data notizia all'interessato dell'avvenuto deposito: in particolare, in quest'ultima si dava conto sia dell'assenza del destinatario che dell'avvenuta immissione in cassetta dell'avviso di giacenza, senza che il medesimo destinatario avesse curato il ritiro del piego nei dieci giorni successivi.
In questa ipotesi recentemente la Corte Suprema - richiamando il proprio precedente costituito dall'ordinanza n. 8895/2022, secondo cui, quando dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio risulti che l'agente postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto a immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente – ha nuovamente statuito che “la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza”; in tali casi, “avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”, la notificazione si considera validamente eseguita.
La spedizione della , nella fattispecie, risulta avvenuta in data 16.12.2022 Parte_2
(cfr. in atti); conseguentemente nel decimo giorno successivo, e cioè il 27.12.2022 (martedì), tale notifica si è perfezionata. Il ricorso in opposizione in oggetto è stato invece depositato il 30 gennaio 2023, e – pertanto – oltre il trentesimo giorno dalla predetta notificazione.
Le surriportate risultanze documentali non risultano essere inficiate dalla produzione – da parte del ricorrente – del documento di CP_3 riguardante il tracciamento del plico, dal quale emerge una “consegna” dello stesso avvenuta in data 29.12.2022 presso l'Uff. Postale.
Va in proposito osservato che ogni eventuale ritiro/consegna da parte del destinatario successiva rispetto al decorso del termine dei 10 gg risulta ininfluente rispetto al momento di perfezionamento della notifica previsto dalla legge, in quanto ciò si tradurrebbe inevitabilmente in una indebita rimessione in termini (cfr. in termini Cass. Ord. 20/02/2018 n. 4049/6).
Conseguentemente il proposto ricorso va dichiarato inammissibile e l'ordinanza ingiunzione va pertanto confermata, con la precisazione che essa risulta essere stata successivamente sostituita dal provvedimento di rimodulazione della sanzione versato in atti (cfr. produzione . CP_1
Le spese vanno compensate atteso il tenore meramente processuale della pronuncia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, reietta ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 24 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello svolgimento della udienza con modalità
“cartolare” ex art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1830/23 R.G.
TRA
, quale legale rapp.te della Gadgets&Bet srl, nato a [...] Parte_1 il 11/02/1957, c.f. elettivamente domiciliato in C.F._1
Napoli alla via A. D'Isernia n. 31, presso lo studio dell'avv. Paola Coppola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
E in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Sofia Lizzi giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, CP_1 via De Gasperi N. 55
Opposto
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO Parte opponente in epigrafe indicata ha proposto ricorso in opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001435411 con la quale l gli CP_1 aveva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 10.006,60 di cui euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 6,60 a titolo di spese per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in violazione dell'articolo 2 comma 1 bis del D lgs 463/1983.
Allegava che tale ordinanza-ingiunzione doveva ritenersi illegittima per carenza ed incongruenza delle motivazioni addotte e per violazione del diritto alla difesa.
Deduceva la omessa notifica dell'atto di accertamento protocollo 5104.10/10/2018.0084905 menzionato nel corpo dell'atto e la mancata considerazione, da parte dell' , delle proprie precarie condizioni CP_2 economiche, tali da non consentirgli di versare l'importo né di pagalo ratealmente, essendo disoccupato e non percettore di alcun reddito.
Deduceva inoltre che la società non era stata messa in liquidazione proprio per la mancanza degli importi necessari per poter procedere agli adempimenti fiscali e notarili necessari, ma che fin dal 28/3/2018 - data in cui risulta disabilitato il Misuratore di sede - era avvenuta la cessazione di ogni attività con la chiusura dell'unità locale sita in Napoli alla via Manzoni 22.
Concludeva pertanto chiedendo “…in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza
-ingiunzione n. OI- 001435411 notificata il 29 dicembre 2022 dal sede CP_1
Napoli Soccavo onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto provvedimento ordinanza- ingiunzione per i motivi esposti nel presente ricorso”, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio. CP_2
Si costituiva l'ente convenuto, resistendo al ricorso ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 6 del D.Lgs. 150/11; faceva rilevare la rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico e la debenza del credito accertato nonchè la sufficienza della motivazione posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione. Successivamente depositava provvedimento di rimodulazione della sanzione amministrativa originariamente irrogata, emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (cfr. in atti).
Dopo alcuni rinvii giustificati dalla necessità di accertare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa nella più ridotta entità come rideterminata (cfr. in atti) la causa veniva rinviata per la discussione;
all'odierna udienza, disposta la celebrazione dell'udienza con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti, il Giudice decideva con sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui veniva disposta la comunicazione alle parti.
Il ricorso è inammissibile, essendo l'istante decaduto ai sensi dell'art. 6, comma VI, D.Lgs. 150/2011 dalla proposizione dell'opposizione per decorso del termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento impugnato.
Tale norma difatti prevede che “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Parte opposta ha depositato alla propria produzione la prova della avvenuta notifica del provvedimento impugnato, allegando sia la relata del servizio postale attestante la mancata consegna del plico all'indirizzo del destinatario per sua temporanea assenza, sia la successiva spedizione della Parte_1
CAD (cfr. in atti), di cui è stata prodotta la relativa cartolina.
Il perfezionamento della notifica tramite CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito) si riferisce al completamento del processo di notifica a mezzo posta quando il destinatario non è stato rintracciato e l'atto è stato depositato presso l'ufficio postale.
Tale notifica si considera perfezionata, e pertanto da tale data decorrono i termini per le impugnazioni, trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, se il destinatario non ritira l'atto presso l'ufficio postale. Per consolidata giurisprudenza, qualora l'atto da notificare non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata della non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata informativa (cfr Cassazione, sezioni unite., n. 10012/2021, e Cassazione, pronunce nn. 7086, 6352, 3017, tutte del 2024).
Nel caso di specie l'ente convenuto ha prodotto sia la raccomandata contenente l'atto da notificare, sia quella con cui era stata data notizia all'interessato dell'avvenuto deposito: in particolare, in quest'ultima si dava conto sia dell'assenza del destinatario che dell'avvenuta immissione in cassetta dell'avviso di giacenza, senza che il medesimo destinatario avesse curato il ritiro del piego nei dieci giorni successivi.
In questa ipotesi recentemente la Corte Suprema - richiamando il proprio precedente costituito dall'ordinanza n. 8895/2022, secondo cui, quando dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio risulti che l'agente postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto a immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente – ha nuovamente statuito che “la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza”; in tali casi, “avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”, la notificazione si considera validamente eseguita.
La spedizione della , nella fattispecie, risulta avvenuta in data 16.12.2022 Parte_2
(cfr. in atti); conseguentemente nel decimo giorno successivo, e cioè il 27.12.2022 (martedì), tale notifica si è perfezionata. Il ricorso in opposizione in oggetto è stato invece depositato il 30 gennaio 2023, e – pertanto – oltre il trentesimo giorno dalla predetta notificazione.
Le surriportate risultanze documentali non risultano essere inficiate dalla produzione – da parte del ricorrente – del documento di CP_3 riguardante il tracciamento del plico, dal quale emerge una “consegna” dello stesso avvenuta in data 29.12.2022 presso l'Uff. Postale.
Va in proposito osservato che ogni eventuale ritiro/consegna da parte del destinatario successiva rispetto al decorso del termine dei 10 gg risulta ininfluente rispetto al momento di perfezionamento della notifica previsto dalla legge, in quanto ciò si tradurrebbe inevitabilmente in una indebita rimessione in termini (cfr. in termini Cass. Ord. 20/02/2018 n. 4049/6).
Conseguentemente il proposto ricorso va dichiarato inammissibile e l'ordinanza ingiunzione va pertanto confermata, con la precisazione che essa risulta essere stata successivamente sostituita dal provvedimento di rimodulazione della sanzione versato in atti (cfr. produzione . CP_1
Le spese vanno compensate atteso il tenore meramente processuale della pronuncia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, reietta ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 24 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino