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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.49 c.p.c. con ricorso depositato in data 27.6.2024 iscritto al
NRG 1942/2024
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Russo;
ricorrente
E
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.12.1995, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Aiello;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con provvedimento del 12.3.2025, l'intestato Tribunale omologava la separazione personale tra e e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini Parte_1 Controparte_1
della pronuncia di scioglimento del matrimonio come da domanda proposta ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c.
All'udienza del 3.10.2025 il Giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, ma di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
******************** Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, atteso che è decorso il termine di legge dalla comparizione delle parti davanti al giudice delegato nell'ambito del giudizio di separazione definito con omologa in ragione dell'accordo intervenuto (art. 473-bis.49 c.p.c.) e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto riguardo al periodo di tempo trascorso da quando le parti si sono separate, al mancato ricongiungimento per come rappresentato in udienza e al contegno processuale delle parti.
Preso atto della concorde richiesta delle parti, il Collegio conferma le statuizioni già assunte in sede di separazione in punto di affidamento e di mantenimento dei figli (cfr. sentenza del 12.3.2025:
“..affido condiviso del minore ed il collocamento dello stesso presso la madre, con disciplina dei tempi di visita e di pernotto presso il padre (compresi i periodi estivi e festivi) nei termini indicati al verbale della predetta udienza da intendersi integralmente riportati, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse del minore. Quanto alla misura del contributo per il mantenimento del figlio, il Collegio reputa equo quanto disposto dalle parti, secondo cui il sig.
si impegna a versare la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento del minore (importo CP_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre alla compartecipazione nella misura del
50% delle spese straordinarie”).
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1942/2024
R.G.A.C., così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.49 c.p.c. con ricorso depositato in data 27.6.2024 iscritto al
NRG 1942/2024
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Russo;
ricorrente
E
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.12.1995, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Aiello;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con provvedimento del 12.3.2025, l'intestato Tribunale omologava la separazione personale tra e e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini Parte_1 Controparte_1
della pronuncia di scioglimento del matrimonio come da domanda proposta ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c.
All'udienza del 3.10.2025 il Giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, ma di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
******************** Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, atteso che è decorso il termine di legge dalla comparizione delle parti davanti al giudice delegato nell'ambito del giudizio di separazione definito con omologa in ragione dell'accordo intervenuto (art. 473-bis.49 c.p.c.) e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto riguardo al periodo di tempo trascorso da quando le parti si sono separate, al mancato ricongiungimento per come rappresentato in udienza e al contegno processuale delle parti.
Preso atto della concorde richiesta delle parti, il Collegio conferma le statuizioni già assunte in sede di separazione in punto di affidamento e di mantenimento dei figli (cfr. sentenza del 12.3.2025:
“..affido condiviso del minore ed il collocamento dello stesso presso la madre, con disciplina dei tempi di visita e di pernotto presso il padre (compresi i periodi estivi e festivi) nei termini indicati al verbale della predetta udienza da intendersi integralmente riportati, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse del minore. Quanto alla misura del contributo per il mantenimento del figlio, il Collegio reputa equo quanto disposto dalle parti, secondo cui il sig.
si impegna a versare la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento del minore (importo CP_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre alla compartecipazione nella misura del
50% delle spese straordinarie”).
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1942/2024
R.G.A.C., così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma