Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1107
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello sulla base del richiamo a pronunce della Suprema Corte secondo cui l'Agenzia delle Entrate non poteva emettere una cartella di pagamento fondata sull'accertamento notificato alla Società e consolidatosi nei confronti della stessa, ma necessitava di un autonomo atto impositivo nei confronti dei soci. Questo assorbe ogni altro motivo di impugnazione.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 24, comma 2 e 97, comma 2 Cost.

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello sulla base del richiamo a pronunce della Suprema Corte secondo cui l'Agenzia delle Entrate non poteva emettere una cartella di pagamento fondata sull'accertamento notificato alla Società e consolidatosi nei confronti della stessa, ma necessitava di un autonomo atto impositivo nei confronti dei soci. Questo assorbe ogni altro motivo di impugnazione.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 28, comma 4 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello sulla base del richiamo a pronunce della Suprema Corte secondo cui l'Agenzia delle Entrate non poteva emettere una cartella di pagamento fondata sull'accertamento notificato alla Società e consolidatosi nei confronti della stessa, ma necessitava di un autonomo atto impositivo nei confronti dei soci. Questo assorbe ogni altro motivo di impugnazione.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 2462 e 2495 c.c.

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello sulla base del richiamo a pronunce della Suprema Corte secondo cui l'Agenzia delle Entrate non poteva emettere una cartella di pagamento fondata sull'accertamento notificato alla Società e consolidatosi nei confronti della stessa, ma necessitava di un autonomo atto impositivo nei confronti dei soci. Questo assorbe ogni altro motivo di impugnazione.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 78 DPR 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 13 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello sulla base del richiamo a pronunce della Suprema Corte secondo cui l'Agenzia delle Entrate non poteva emettere una cartella di pagamento fondata sull'accertamento notificato alla Società e consolidatosi nei confronti della stessa, ma necessitava di un autonomo atto impositivo nei confronti dei soci. Questo assorbe ogni altro motivo di impugnazione.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 7 dello Statuto, e degli artt. 24, comma 2 e 97 comma 2 Cost.

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello sulla base del richiamo a pronunce della Suprema Corte secondo cui l'Agenzia delle Entrate non poteva emettere una cartella di pagamento fondata sull'accertamento notificato alla Società e consolidatosi nei confronti della stessa, ma necessitava di un autonomo atto impositivo nei confronti dei soci. Questo assorbe ogni altro motivo di impugnazione.

  • Accolto
    Motivo gradato di impugnazione relativo agli interessi

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello sulla base del richiamo a pronunce della Suprema Corte secondo cui l'Agenzia delle Entrate non poteva emettere una cartella di pagamento fondata sull'accertamento notificato alla Società e consolidatosi nei confronti della stessa, ma necessitava di un autonomo atto impositivo nei confronti dei soci. Questo assorbe ogni altro motivo di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1107
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo