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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13825 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. MASTROIANNI LIDIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_2 procura a margine del ricorso, dall'avv. AMOROSO NUNZIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/07/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 22/09/2007, che dall'unione coniugale erano nati i figli ( nata a [...] il [...]) e ( nato a [...] il Persona_1 Persona_2
03.11.2008),rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ a) Il sig. Parte_2
lascerà la casa coniugale e provvederà a locare un immobile comunicando alla sig. il nuovo Pt_1 indirizzo;
b) Nell'interesse della prole, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 155, comma 1 del c.c.., al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di assicurare ai figli il diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e di preservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti, i due figli, e , Per_1 Per_2
verranno affidati in forma condivisa alla madre e al padre, con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale;
c) Il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti dei minori come di seguito specificato: Due pomeriggi a settimana il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 17.00; il mercoledì dalle ore 19.30 fino al mattino del giorno seguente ( per periodo estivo il martedì dalle ore 13:00 alle ore 18.00 mentre il mercoledì dalle 19.30 alle 18.00 del giorno successivo) da rimodulare eventualmente in base alle esigenze lavorative dei genitori, scolastiche e ludiche dei figli;
- due weekend alternati al mese, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
- quanto alle festività natalizie e pasquali: per le festività natalizie, a partire dal Natale
2024, i minori trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, il 26 dicembre con il padre, la vigilia di capodanno con la madre e il 1 gennaio con il padre;
i minori trascorreranno, sempre con il criterio dell'alternanza, il giorno dell'epifania dalle ore 10:00 alle ore 20:00 con la madre, a partire dall'anno 2025; per le festività pasquali, i minori trascorreranno il fine settimana della domenica delle Palme con la madre mentre il fine settimana della domenica di Pasqua e lunedì in Albis con il padre. Negli anni successivi tale ordine sarà invertito;
- Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e le esigenze dei minori previo accordo telefonico almeno 48 ore prima;
- Per le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 2 settimane consecutive o da dividere nei mesi di luglio e/o agosto da definirsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- le ricorrenze dei compleanni e degli onomastici saranno festeggiate, di anno in anno e secondo il principio dell'alternanza, con ciascun genitore, o con entrambi in caso di comune accordo;
- Ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio onomastico, compleanno e festa del papà o della mamma;
- il padre potrà comunicare, telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo, con i minori anche quotidianamente;
- Ciascun genitore sarà informato, in caso di permanenza con l'altro, sulle
2 condizioni di salute dei figli nonché su ogni altro problema riguardante gli stessi;
-Nell'ipotesi in cui il signor dovesse essere impossibilitato ad incontrare i figli, dovrà avvertire la madre Pt_2 almeno 24 ore prima e recuperare l'incontro mancato concordandolo con quest'ultima. Del pari, nella ipotesi in cui gli incontri suindicati dovessero saltare per un impedimento della madre, quest'ultima dovrà avvertire il padre almeno 24 ore prima e concordare con quest'ultimo un nuovo giorno per recuperare l'incontro; 10) per ciò che concerne gli aspetti economici, i ricorrenti stabiliscono che: -il padre verserà, a titolo di mantenimento dei figli, e Per_1
, l'importo mensile di € 600,00( euro seicentoo/00 - ossia euro 300,00 per ciascun figlio). Per_2
L'importo verrà corrisposto a mezzo bonifico a far data dal deposito del presente ricorso entro il
05 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra (IBAN:[...]). Pt_1
Tale somma sarà sottoposta a rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai;
-il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai minori, che riguardino: la salute, (non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale), l'istruzione e l'attività sportiva, ed ogni altra eventuale spesa necessaria per i minori secondo il Protocollo d'intesa e le linee guida del Tribunale di Napoli Nord. -Le suddette spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori e, ai fini del rimborso, fiscalmente documentate;
- Gli assegni familiari (assegno unico) percepiti in favore dei figli, in ossequio al principio della convivenza prevalente del minore saranno percepiti in misura intera dalla madre sig.ra 11) i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di sostentamento dell'uno Pt_1 verso l'altro in quanto economicamente autosufficienti;
12) entrambi i coniugi sono obbligati a comunicare reciprocamente il proprio domicilio e residenza, ogni cambiamento dello stesso, nonché il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura ed ogni altro spostamento dei minori;
13)Le parti dichiarano di voler compensare le spese di giudizio, per la qual cosa i procuratori costituiti sottoscrivono il presente verbale, ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L. P.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.9, parte II , S. C, SEZ. K , reg. Atti Matrimonio anno 2007 );
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti
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