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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1484/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GRIMALDI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERRARI CHIARA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non necessita di Per_1
alcun mantenimento nella duplice forma (ordinaria e straordinaria);
2) le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti ed autosufficienti e
pertanto di non avere reciprocamente titolo per qualsivoglia richiesta di mantenimento.
3) le spese legali si intendono integralmente compensate;
sottoscrivono i procuratori delle
Parti ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale delle spese ex art. 13, comma VIII,
L. 31/12/2012 n. 247”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(MO) il 27/07/1974 e nata a [...] il [...]; CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1996, atto n. 57, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GRIMALDI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERRARI CHIARA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non necessita di Per_1
alcun mantenimento nella duplice forma (ordinaria e straordinaria);
2) le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti ed autosufficienti e
pertanto di non avere reciprocamente titolo per qualsivoglia richiesta di mantenimento.
3) le spese legali si intendono integralmente compensate;
sottoscrivono i procuratori delle
Parti ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale delle spese ex art. 13, comma VIII,
L. 31/12/2012 n. 247”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(MO) il 27/07/1974 e nata a [...] il [...]; CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1996, atto n. 57, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale