Decreto cautelare 3 settembre 2022
Ordinanza cautelare 27 settembre 2022
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01577/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Marioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di -OMISSIS-; non costituito in giudizio;
nei confronti
Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa; non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-del 21.06.2022 del Comune di San martino Siccomario di divieto di prosecuzione dell’attività di discipline bio naturali del -OMISSIS- con sede in via -OMISSIS-,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. RO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Comune di -OMISSIS- ha disposto la chiusura del -OMISSIS- ricorrente.
L’Ente Locale non si è costituito in giudizio, e con ordinanza n. -OMISSIS-il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 11.12.25, senza che il ricorrente abbia articolato ulteriori difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio dà atto che il provvedimento impugnato, incentrato sulle risultanze di un sopralluogo effettuato presso il -OMISSIS-ricorrente in data 2.6.2022, è articolato su una pluralità di motivazioni, distinte e autonome, che sono state contestate solo in parte, ciò che comporta il rigetto del ricorso considerato che, anche in caso di fondatezza dei profili ivi evidenziati, l’atto che ne forma oggetto andrebbe confermato.
In particolare, il provvedimento impugnato, oltre a ritenere che nel -OMISSIS-ricorrente venissero offerte prestazioni sessuali, ha in ogni caso accertato che i locali avevano una destinazione ed un utilizzo difforme a quanto dichiarato nella planimetria allegata alla Scia, ciò che non è stato smentito nel corso del presente giudizio.
Nel primo motivo, il ricorrente ha infatti sostenuto che la persona presente al momento del sopralluogo fosse in realtà estranea alle attività del -OMISSIS-, essendosi limitata alla locazione di una stanza, per effettuare massaggi ai propri clienti, e nel secondo (erroneamente numerato “3”), ha contestato che gli annunci internet menzionati nel provvedimento impugnato, contenenti offerte di prestazioni sessuali, sarebbero in realtà riconducibili al -OMISSIS-.
Il provvedimento impugnato ha tuttavia altresì accertato che il magazzino era in uso quale camera da letto, il locale ripostiglio era destinato a cucina, e nel disimpegno erano stati collocati due frigoriferi, ciò che la ricorrente ha espressamente confermato, sebbene richiamando non meglio precisate e del tutto generiche necessità dettate dalla “crisi pandemica”.
In base a quanto previsto dall'art. 19, c. 3, della L. n. 241/90, in caso di carenze dei requisiti e dei presupposti richiesti per l’esercizio di un’attività, l’Amministrazione adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione, come legittimamente ha avuto luogo nel caso di specie in cui, come detto, la destinazione interna dei locali, e le loro modalità di utilizzo, sono state radicalmente modificate rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della Scia.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RO TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO TI | RD SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.