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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/12/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
ROSSINI RUBEN, giusta procura in atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. , residente in [...] C.F._2
Monte Misma n. 3 – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “in considerazione di quanto emerso nelle relazioni sociali e dalla volontà di , nonché dall'accordo del padre in merito al trattamento Per_1 economico, chiede la modifica delle condizioni di divorzio e segnatamente
l'affidamento super esclusivo della IG alla madre, ossia esteso anche Per_1 alle decisioni più importanti della vita della IG, la revoca del diritto di visita del padre, ossia la sospensione degli incontri tra padre e IG e l'aumento del
1 contributo del mantenimento della IG ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre a rivalutazione Istat, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di causa”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 si è rivolta all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
1606/2021, emessa da questo Tribunale, più in particolare, di: a) prevedere la revoca del diritto di visita del padre nei confronti della IG (nata ad Persona_2
AN MB il 30/07/2009); b) prevedere un aumento dell'assegno per il mantenimento ordinario di da euro 400,00 ad euro 600,00 al mese. Per_1
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva che la IG – Per_1 oggi di anni 16 – dal mese di giugno dell'anno 2023 interrompeva definitivamente le frequentazioni con il padre;
che, se per i primi periodi successivi alla sentenza di divorzio, il padre aveva visto regolarmente la IG, così non era avvenuto negli ultimi anni, complice, forse, l'instaurazione di un nuovo legame sentimentale da parte di che, sempre negli ultimi anni, la minore durante le visite paterne, CP_1 lamentava alla madre una forma di disagio causata, da un lato, dal vedere il padre con una nuova compagna e, dall'altro, dai ripetuti “impedimenti” addotti dallo stesso per i quali non riusciva ad andare a prenderla a scuola o, comunque, a trascorrere del tempo con lei;
che, di fronte al rifiuto della minore, la ricorrente rappresentava al padre la situazione ma costui, nonostante qualche tentativo di vedere la IG, si limitava a prendere atto della sua decisione;
che, dal tempo dell'interruzione degli incontri con il padre, ha manifestato alla madre un certo “sollievo”; che la Per_1 minore intraprendeva un percorso terapeutico con la dott.ssa Persona_3 psicologa e psicoterapeuta dell'ASST Bergamo Est, concludendolo a giugno 2024, con la specificazione della Specialista che, al fine di assicurare alla minore una continuità della presa in carico psicologica, si sarebbero date indicazioni alla famiglia in merito ai servizi territoriali competenti da contattare.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si costituiva a Controparte_1 mezzo di difensore ma non mancava di comparire personalmente alla prima udienza tenutasi in data 16/01/2025, ove, dichiaratane la contumacia, il Giudice procedeva 2 ad interrogare liberamente le parti al fine indagare le ragioni del rifiuto di Per_1 di incontrare il padre e le sue condizioni di benessere psico-emotivo. Sul punto, la madre specificava quanto si reputa utile trascrivere: “Ci siamo rivolte alla dr.ssa
su consiglio della professionista che stava vedendo , perché il suo Per_3 Per_1 rendimento scolastico non era granché. Ci siamo, quindi, rivolte al Centro di
Gazzaniga per fare dei test finalizzati ad individuare eventuali difficoltà nell'apprendimento. Lì siamo stati seguiti dalla dr.ssa . ha concluso Per_3 Per_1 il percorso con la dr.ssa a fine maggio 2024. Dopo aver seguito questo Per_3 percorso terapeutico, non ha più voluto intraprende un nuovo percorso
Per_1 psicologico. Per questo motivo non mi sono più rivolta ai Servizi territoriali come aveva suggerito al dr.ssa nella relazione allegata al ricorso. Oggi il Per_3 rendimento scolastico di è migliorato rispetto alle scuole medie;
ci sono
Per_1 delle materie in cui va meglio e quelle in cui va peggio. Oggi frequenta il secondo anno della Scuola Professionale di grafica e non è mai stata bocciata, ha la piena sufficienza. Sul piano psico-emotivo, oggi vedo più serena su alcune cose e
Per_1 un po' più in difficoltà su altre, è un'adolescente. Per quanto riguarda il rapporto con il padre siamo un po' in difficoltà perché non ne parla volentieri. L'ultima vacanza che ha trascorso con il padre risale al 2022 e i rapporti si sono
Per_1 definitivamente interrotti prima che sostenesse l'esame di terza media, quindi parliamo di giugno 2023. è informata della pendenza di questo
Per_1 procedimento ed è anche agitata perché penso che anche lei sia stanca ed esasperata di tutto. Penso che preferisca non essere coinvolta in questo procedimento
Per_1
e non essere sentita dal Giudice. Secondo me i rapporti tra e il papà si sono Per_1 interrotti perché lei non gradisce più vederlo. Io sapevo solo che in qualche occasione aveva incontrato l'attuale moglie del signor e la IG Per_1 CP_1 di quest'ultima, ma non sapevo che c'era stata una frequentazione e un'approfondita conoscenza, almeno non per come la intendo io. Sapevo che il mio ex marito aveva una frequentazione con una donna che mi aveva detto essersi interrotta;
mia IG era stata informata solo qualche giorno prima della celebrazione del matrimonio e non era a conoscenza del fatto che il padre avesse una relazione sentimentale, che
a lei era stato detto esser stata interrotta. Quindi lei mi ha raccontato di esser stata invitata al matrimonio del padre il giorno di martedì quando il matrimonio si sarebbe tenuto la domenica di quella stessa settimana. Questo è quello che so io. 3 Questo avveniva nella settimana in cui lei, peraltro, aveva l'esame di terza media, al quale teneva particolarmente. Quel giovedì di quella stessa settimana scoprivamo che avrebbe sostenuto l'esame per prima - essendo stata sorteggiata la sua Per_1 lettera - e così chiedevo al padre di seguirla nello studio, altrimenti ci avrei pensato io;
lui mi rispondeva di pensarci io. Peraltro, il padre non mi aveva informato né che si sarebbe risposato, né che avrei dovuto seguire io durante i giorni di Per_1 sua assenza perché impegnato nel matrimonio e nel viaggio di nozze”.
Sentito liberamente il signor dichiarava: “Non vedo da un anno e CP_1 Per_1 mezzo. Periodicamente le scrivo io su Whatsapp ma è un anno che non risponde più ai miei messaggi. Fino ad un anno e mezzo fa i nostri rapporti erano perfetti. Nel momento in cui mi sono risposato, mi ha detto un po' di bugie. Ho chiesto Per_1
a di partecipare al mio matrimonio, lei si è presa del tempo, ma ha anche Per_1 partecipato all'organizzazione dell'evento. Quattro giorni prima del matrimonio,
mi diceva che non poteva venire perché doveva studiare. Io me la sono Per_1 presa, mi sono sentito ferito perché era una scusa e, volendo, ci si poteva organizzare. Quel giorno la riaccompagnavo dalla madre prima del previsto, cosa che non avevo mai fatto. Quando, dopo due settimane di viaggio di nozze, tornavo e andavo a prendere , lei rifiutava di venire con me. Unico appunto che voglio Per_1 fare rispetto al ricorso è che non è vero che non andavo a prendere mia IG da quando ho intrapreso una nuova relazione. Io andavo a prenderla tutti i martedì e giovedì […] Io le chiedevo di vederci, anche per un pranzo, questo dopo che tornavo due settimane e mezzo più tardi dal viaggio di nozze, ma lei non ha mai accolto questi miei inviti, finché dopo qualche mese smetteva di rispondere ai miei messaggi.
Non ho un canale di comunicazione con la madre di;
ad esempio, forse un Per_1 anno fa, le ho chiesto una foto di ma non mi è stata inviata. Io so qual è la Per_1 scuola che frequenta , quasi quotidianamente seguo tramite il registro Per_1 elettronico il suo andamento scolastico e so quando vengono programmati i colloqui con le insegnanti, ma non ci sono mai andato. Io ho accompagnato mia IG alla presentazione della scuola che avevo frequentato anche io”.
All'esito del libero interrogatorio, il Giudice invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare che avrebbe potuto evolvere in un percorso di terapia familiare, una volta ripristinato il dialogo in seno alla coppia genitoriale: mentre il signor si dichiarava in udienza disponibile ad intraprendere il CP_1
4 percorso di mediazione familiare, la signora negava tale disponibilità, Pt_1 ritenendo di aver già sostenuto personalmente un percorso terapeutico molto faticoso che si è concluso (v. verbale udienza 16/01/2025).
Vista l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice delegato dava corso ad una indagine psico-diagnostica al fine di acquisire un quadro più chiaro rispetto alle dinamiche familiari, allo scopo di preservare il benessere attuale e futuro di , Per_1 dunque, il suo percorso di crescita e maturazione nella delicata fase dell'adolescenza (v. ordinanza del 17/01/2025).
Acquisite le relazioni del Servizio sociale, all'udienza tenutasi in data 04/12/2025, il Giudice delegato sentiva nuovamente la ricorrente in merito alle risultanze della valutazione condotta dagli operatori socio-sanitari; dopodiché, in quella medesima udienza, la difesa della ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Così riassunti brevemente i fatti e le domane di causa, a parere di questo Collegio,
l'indagine psico-sociale condotta attraverso i Servizi territoriali ha restituito un quadro familiare estremamente complesso ove i vissuti legati alla separazione della coppia genitoriale paiono non essere stati ancora del tutto elaborati né dalla signora
- per quanto abbia dichiarato di aver svolto un percorso psicologico molto Pt_1 lungo e faticoso - né dalla minore che negli anni ha patito gli effetti Per_1 pregiudizievoli di una separazione altamente conflittuale connotata da totale assenza di dialogo tra i genitori e da una ostilità che l'odierna ricorrente ancora oggi mostra di provare nei confronti dell'altra figura genitoriale, con ovvie ripercussioni sullo stato di equilibrio psico-emotivo di che appena soltanto 4 anni al tempo Per_1 della separazione dei genitori.
Depongono in questo senso le relazioni del Servizio specialistico: più in particolare, dalla relazione psicologica a firma della dr.ssa datata 28/09/2025, Persona_4 quanto a si apprende che alcuni anni fa era stata compiuta una valutazione Per_1 dall'UONPIA di Gazzaniga da cui erano emerse delle lievi difficoltà scolastiche in ambito matematico, ma l'aspetto più rilevante era dato dal fatto che molto più negativamente su di lei avevano inciso le problematiche conflittuali della coppia genitoriale. Al colloquio con la psicologa del Servizio la ragazza dichiarava di
“accettare” il percorso di valutazione, seppur non desiderosa di svolgerlo, comprendendo che avrebbe potuto comunque approfondire alcuni suoi aspetti 5 psicologici e cogliere ciò come occasione per conoscersi meglio; in sede di valutazione emergeva l'immagine di una ragazza che, crescendo, stavacercando di costruirsi una base solida per se stessa, riuscendo così a prendere distanza dalle dinamiche altamente conflittuali tra mamma e papà, che invece l'hanno molto influenzata negativamente da piccola; in questo momento, a livello relazionale, si diceva concentrata sulle amicizie con i coetanei, che sono al centro dei suoi interessi, ma al primo posto “nel suo mondo” inseriva la mamma;
rispetto alla figura paterna
- che spontaneamente non inseriva nella rappresentazione grafica delle persone per lei importanti – dichiarava che “in passato lui c'era”, “ma ora no e non penso che ci sarà nel futuro”; raccontava di non vederlo da giugno 2023 e di non sentirlo al telefono da gennaio 2024, per sua decisione, nonostante il padre avesse continuato a inviarle dei messaggi. Rispetto al padre, narrava episodi d'infanzia in cui Per_1 sosteneva di aver subito l'imposizione di andare a trovarlo nonostante non lo desiderasse, ricordando di essere anche stata “picchiata” dal padre per questo motivo;
aggiungeva di aver percepito che il padre, in alcune occasioni, avesse preferito svolgere altre attività per lui più piacevoli piuttosto che trascorrere del tempo insieme a lei, mettendo al primo posto se stesso;
riferiva anche di Per_1 aver sentito parlare il padre molto male della mamma e di non riuscire a perdonarlo, esprimendo un parere negativo rispetto all'idea di doverlo incontrare. A parere della psicologa del Servizio sociale, dal colloquio con emergeva come, rispetto Per_1
a quando era più piccola e maggiormente influenzabile dai comportamenti negativi del padre e dalle critiche della madre nei confronti della figura paterna, ora la ragazza si sente più capace di mettere distanza da ciò equesto aspetto la fa soffrire meno.
Quanto alla figura materna si dava che la signora si presentava puntualmente Pt_1 alle convocazioni ma non erano mancate da parte sua le lamentele rispetto alla decisione di Codesta Autorità di dover svolgere questi incontri; dichiarava di non ritenere necessario per lei un percorso psicologico, avendone già fatti in passato,
“ho già sofferto a sufficienza” nel parlare di questa situazione, “a differenza del sig. che invece non ha fatto niente”. A parere della psicologa del Servizio, la CP_1 signora è ancora molto coinvolta nella conflittualità con il padre di Pt_1
, tende infatti a occupare la maggior parte del tempo degli incontri Per_1 parlando dell'inadeguatezza del sig. come ex partner e come padre;
con CP_1
6 fatica si focalizza sui temi principali dei colloqui che riguardano la IG . Per_1
La psicologa osservava come la madre non manifesta un'evidente e palese opposizione rispetto alla possibilità che la IG possa riprendere una relazione con il padre, ma in un'ottica protettiva, ritiene fondamentale che sia la stessa ragazza a poter decidere in piena libertà e consapevolezza in merito al rapporto con il genitore paterno;
in altri termini, la signora , pur esprimendo ancora oggi un profondo Pt_1 risentimento e un forte senso di rabbia e delusione nei confronti del sig. , CP_1 legati alle difficoltà e alle sofferenze vissute nel corso della relazione e nella successiva separazione, dichiara la propria disponibilità a rispettare la volontà della IG, qualunque essa sia, auspicando che le sue scelte possano maturare in un contesto di piena serenità, libero da condizionamenti o pressioni esterne. Ad ogni modo, rispetto al signor la signora mostra ancora oggi un CP_1 Pt_1 atteggiamento di marcata sfiducia, in particolare sotto il profilo genitoriale, ritenendo che egli non si sia mai realmente interessato alla IG né abbia mostrato, nel tempo, una partecipazione costante, attiva e responsabile al suo percorso di crescita, ragione per cui riferiva di non essere disponibile a intraprendere alcun percorso di supporto o di mediazione familiare, ritenendo di aver già, in passato, offerto piena collaborazione e disponibilità, senza tuttavia riscontrare esiti concreti o miglioramenti nelle dinamiche familiari. Tale atteggiamento di chiusura viene dalla stessa motivato con l'esigenza di tutelare sé stessa e la IG sul piano emotivo e psicologico, nonché di preservare l'equilibrio, faticosamente raggiunto, del rapporto madre-IG.
Anche nei colloqui con l'Assistente sociale la signora evidenziava come i Pt_1 percorsi non avessero sortito alcun reale miglioramento nella situazione familiare ma, al contrario, avevano generato solamente sofferenza e frustrazione e pure i procedimenti giudiziari di separazione e divorzio avevano fatto emergere aspetti di criticità sulla figura genitoriale del sig. che, però, non sarebbero stati CP_1 considerati attentamente e che, secondo la signora, avrebbero contribuito in maniera determinante all'evoluzione della situazione attuale e a generare un profondo malessere in . Per_1
Ora, al di là del fatto che il procedimento di separazione veniva consensualizzato in prima udienza e che le parti divorziano presentando in Tribunale un ricorso congiunto, per cui né nella causa di separazione né in quella di divorzio è mai stata 7 espletata una istruttoria attraverso approfondimenti psicodiagnostici sul nucleo familiare né, tanto meno, sono mai stati avviati dei percorsi di monitoraggio, supporto e/o sostegno in favore di madre, padre e IG minore, quel che questo
Collegio non può fare a meno di osservare è che in passato non sono mai stati intrapresi dai genitori dei percorsi di mediazione o supporto alla genitorialità congiunto volti a superare la conflittualità post-separativa, né del resto, all'attualità, la signora si è dichiarata disponibile in tal senso. Pt_1
Peraltro, benché la madre riferisca che la minore è più “serena” da quando non incontra l'altro genitore, v'è da dire che lo scorso anno è stata bocciata a scuola e dai racconti della stessa madre non pare che versi in una condizione di pieno Per_1 equilibrio psico-fisico ed emotivo: anzi, alcuni comportamenti della ragazza necessitano di essere approfonditi nell'ambito di un percorso di terapia psicologica, in quanto vanno oltre il fisiologico disagio che accompagna la fase dello sviluppo e dell'adolescenza; è la madre a raccontare che infrange le regole, racconta Per_1 bugie, discute in modo polemico, è molto sensibile, ansiosa, capita che si senta triste
e viva sentimenti di solitudine, non sempre mangia in maniera corretta (v. relazione
SS). Sentita liberamente dal giudice delegato nel corso dell'ultima udienza, la signora esprimeva la propria fatica ad impartire dalle regole alla IG, ma Pt_1 soprattutto a comprendere le ragioni di alcuni comportamenti anomali quali il fatto che la IG, sin dai tempi della scuola media inferiore, avesse la tendenza a nascondere gli assorbenti o la biancheria sporca tra gli indumenti puliti;
di questa problematica, peraltro, ne era a conoscenza anche il padre che, nel corso del colloquio con la psicologa, raccontava di averla più volte ripresa anche in modo fermo, per la sistemazione della biancheria sporca.
Venendo alla figura paterna, dalla relazione psicologica a firma della dr.ssa datata 31/10/2025, si ha riscontro di una figura genitoriale che ha Persona_5 partecipato attivamente al percorso di crescita della IG, per quanto lo abbia fatto in maniera del tutto “separata” dalla madre;
è la Psicologa a osservare che il signor
è apparso “competente sia rispetto alla propria storia personale sia in CP_1 riferimento a quella della IG . È consapevole del livello di sviluppo della Per_1 IG sia dei fattori di rischio e di sofferenza a cui è sottoposta per l'età dell'adolescenza che sta attraversando e per la storia personale della separazione dei genitori che ha vissuto. Il signor quando frequentava , sapeva CP_1 Per_1
8 cogliere i bisogni della IG sia quelli primari che quelli emotivi, raccontando infatti del tempo di qualità trascorso con lei facendo attività piacevoli ed il tempo in cui si occupava di farle eseguire i compiti oltre al fatto di essersi sempre occupato delle incombenze economiche relative a lei. Dai suoi racconti si evince che è stato un padre che sia interessato alle varie aree della vita della IG, sport, scuola, situazione sanitaria, amicizie, interessi. Nel tempo ha esercitato in vari modi la sua funzione protettiva, come ad esempio nel caso dell'utilizzo improprio del telefonino
o quando ha evidenziato le fatiche relative all'esecuzione dei compiti di matematica
e di geometria. Quando la incontrava esercitava una funzione affettiva connotata da racconti di un rapporto fatto anche di molti gesti d'affetto come baci abbracci e coccole. Infine, emerge che ha esercitato anche la funzione normativa, secondo i suoi racconti per lo più in modo pacato ma fermo, consapevole del fatto che poteva provocare in momenti di tristezza, come quando racconta che la sgridava Per_1 per il disordine in stanza, per l'esecuzione dei compiti o la sistemazione della biancheria sporca. Sostiene infatti che non si educhi con la violenza e che se ha utilizzato le maniere forti (sberle) l'avrà fatto forse in tutto al massimo 5 volte nella vita di , in situazioni veramente gravi, preferendo sempre utilizzare il canale Per_1 verbale e aprire sul dialogo. Riconosce che la funzione comunicativa con la IG in questo momento è carente, non perché lui lo voglia ma per il fatto che si è Per_1 chiusa nei suoi confronti: sa di aver commesso probabilmente qualche errore con
sostiene infatti di “non avere la presunzione di averle passato qualcosa di Per_1 buono”, ma proprio per questo vorrebbe parlarne con lei… è disposto ad ascoltare motivi per cui è arrabbiata con lui, a confrontarsi con lei e a capire insieme Per_1 come poter rintracciare le loro vite”. Dalla relazione sociale datata 03/11/2025, trasmessa dal Servizio Ambito di Grumello del Monte, si evince anche che il signor ha raccontato con tranquillità e pacatezza la storia familiare, Controparte_1 utilizzando un linguaggio appropriato e privo di rancore nei confronti dell'ex moglie. Per quanto riguarda il rapporto con la IG interrotto ormai da Per_1 diversi mesi, il signor fatica a individuare una causa precisa, riferendo che, CP_1
a suo avviso, il matrimonio con l'attuale moglie non rappresenta il vero motivo dell'allontanamento, poiché la minore ha frequentato la loro abitazione per anni, instaurando anche un buon rapporto con la IG della moglie; nonostante Per_1 avesse aiutato il padre nei preparativi del matrimonio, la settimana precedente la 9 cerimonia gli comunicò che non avrebbe partecipato “perché doveva studiare” (a breve avrebbe avuto gli esami di terza media) e il signor ritiene che questa CP_1 fosse solo una scusa e, non accettandola, decise in quell'occasione di riaccompagnare la IG dalla madre invece di trascorrere il tempo previsto insieme, riconoscendo in questo suo gesto una reazione sbagliata.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante la totale assenza di rapporti e comunicazioni tra la signora e il signor parrebbe plausibile Pt_1 CP_1 ipotizzare che avesse taciuto alla madre una frequentazione assidua con la Per_1 compagna (oggi moglie) del padre e con la di lei IG (all'udienza del 16/01/2025, la signora dichiarava: Io sapevo solo che in qualche occasione aveva Pt_1 Per_1 incontrato l'attuale moglie del signor e la IG di quest'ultima, ma non sapevo CP_1 che c'era stata una frequentazione e un'approfondita conoscenza, almeno non per come la intendo io. Sapevo che il mio ex marito aveva una frequentazione con una donna che mi aveva detto essersi interrotta;
mia IG era stata informata solo qualche giorno prima della celebrazione del matrimonio e non era a conoscenza del fatto che il padre avesse una relazione sentimentale, che a lei era stato detto esser stata interrotta. Quindi lei mi ha raccontato di esser stata invitata al matrimonio del padre il giorno di martedì quando il matrimonio si sarebbe tenuto la domenica di quella stessa settimana. Questo è quello che so io), per cui avvicinatosi il momento di celebrazione delle nozze la stessa minore si è trovata, suo malgrado, nella posizione di dover condividere questa Per_1 informazione con la madre non avendolo fatto prima il signor è plausibile CP_1 che tale notizia abbia suscitato, inevitabilmente, una reazione di sconcerto da parte della , reazione che potrebbe aver travolto e destabilizzato al punto Pt_1 Per_1 di decidere di non partecipare alle nozze del padre;
quest'ultimo, a propria volta, in quel frangente, si mostrava incapace di cogliere le fatiche e il vissuto sperimentato dalla IG arrivando ad assumere un atteggiamento risentito e colpevolizzante verso che, ancora una volta, rimaneva vittima di questa dinamica altamente Per_1 disfunzionale.
Per tutto quanto sopra esposto, se da un lato deve tenersi conto del fatto che la madre rappresenta, oggi, l'unico genitore di riferimento per la vita quotidiana della IG, dall'altro lato, la previsione di un affidamento superesclusivo a favore della signora avrebbe l'immediata conseguenza di marginalizzare del tutto - e Pt_1 probabilmente per sempre in maniera irreparabile - la figura paterna dalla vita di
10 quando, invece, per quanto emerso dalla relazione della psicologa, in Per_1 passato il padre ha saputo svolgere adeguatamente una funzione affettiva, protettiva
e normativa nei confronti della IG durante i tempi di permanenza di Per_1 presso il suo domicilio. Appare, infatti, non solo iniquo e punitivo nei confronti del signor ma soprattutto contrario all'interesse di che il padre venga CP_1 Per_1 totalmente estromesso dalle decisioni più importanti della vita della IG, che possono riguardare la scuola, la salute o un eventuale cambio di residenza abituale, decisioni sulle quali madre e padre dovranno necessariamente continuare a confrontarsi, auspicabilmente riattivando un canale di comunicazione che, fino ad oggi, è mancato, con evidenti ripercussioni sul piano psico-emotivo di Per_1
I segnali di malessere di - che rischiano di compromettere anche la qualità Per_1 della sua vita di relazione, attuale e futura - emergono dal racconto della stessa madre, che appare allo stato incapace di mantenere il focus sui bisogni di cura della IG e così di mettere in atto delle iniziative che possano concretamente aiutare la ragazza a superare queste forme di disagio, per il timore di compromettere la relazione con la stessa costringendola ad incontrare uno psicologo.
Per questo motivo, il Tribunale reputa assolutamente indispensabile ordinare la presa in carico psicologica di da parte di uno Specialista del Servizio Per_1 territorialmente competente, per il tempo che sarà ritenuto necessario e, sempre se ritenuto utile nell'interesse di anche attraverso il collaterale coinvolgimento Per_1 di madre e padre, separatamente o congiuntamente.
Quanto, invece, alle frequentazioni tra il padre e il Tribunale ritiene che Per_1
l'eventuale futura ripresa dei rapporti dovrà essere rimessa esclusivamente alla volontà di tenuto conto della sua età anagrafica e dalla posizione Per_1 inequivocabile assunta nei colloqui avuti con la psicologa e l'assistente sociale.
Proprio in considerazione del fatto che la volontà della ragazza è emersa inequivocabilmente dalle indagini psicosociali disposte da questo Tribunale, il
Collegio reputa contrario all'interesse della minore un eventuale ascolto diretto ex art. 473-bis.4 c.p.c.
In ultimo, per quanto concerne gli aspetti di natura strettamente economica, merita accoglimento la domanda avanzata da di elevare il contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario della IG da euro 400,00 ad euro 600,00 al mese, posto che il convenuto, comparso personalmente in udienza, ha manifestato la sua 11 disponibilità in tal senso. Rimane ferma la compartecipazione dei genitori al 50% in tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la IG.
Considerata la soccombenza della signora rispetto alla domanda di Pt_1 affidamento super-esclusivo, e l'adesione dell'odierno convenuto alla richiesta materna di aumento dell'assegno di mantenimento per le spese di lite Per_1 debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio resa da questo Tribunale n. 1606/2021, pubblicata il 06/09/2021, così decide:
- dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, la quale Persona_2 avrà diritto di assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione che interessano la vita quotidiana della IG;
tutte le decisioni più importanti in tema di salute (per tale debbono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche, valutazioni cliniche, percorsi psicologici, interventi chirurgici etc.), educazione, istruzione (a titolo esemplificativo, un eventuale cambio di scuola o indirizzo scolastico) e residenza abituale, dovranno continuare ad essere assunte di comune accordo, nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni di Per_1
- dispone che la ripresa delle frequentazioni e dei contatti telefonici tra il padre e
è rimessa alla volontà in tal senso manifestata dalla IG minore;
Per_1
- conferma a carico di l'obbligo di versare in favore di un CP_1 Parte_1 assegno di euro 600,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario della IG minore, a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo (mensilità di agosto 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima decorrenza da agosto 2025), oltre alla metà delle spese straordinarie previste dalla sentenza di divorzio;
- incarica i Servizi Sociali e Specialistici competenti in base al luogo di residenza della minore ( ) di prendere in carico al fine di avviare in suo Per_6 Persona_2 favore un percorso di supporto psicologico adeguato, monitorandone le condizioni di benessere o malessere anche attraverso i colloqui con gli insegnanti di scuola, e ciò per il tempo che sarà ritenuto necessario;
se ritenuto utile nell'interesse di 12 in questo percorso di supporto psicologico potranno essere coinvolte le Per_1 figure genitoriali di madre e padre, separatamente o congiuntamente;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della decisione al Servizio Sociale del
Comune di Albino (BG), per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RO PO
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
ROSSINI RUBEN, giusta procura in atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. , residente in [...] C.F._2
Monte Misma n. 3 – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “in considerazione di quanto emerso nelle relazioni sociali e dalla volontà di , nonché dall'accordo del padre in merito al trattamento Per_1 economico, chiede la modifica delle condizioni di divorzio e segnatamente
l'affidamento super esclusivo della IG alla madre, ossia esteso anche Per_1 alle decisioni più importanti della vita della IG, la revoca del diritto di visita del padre, ossia la sospensione degli incontri tra padre e IG e l'aumento del
1 contributo del mantenimento della IG ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre a rivalutazione Istat, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di causa”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 si è rivolta all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
1606/2021, emessa da questo Tribunale, più in particolare, di: a) prevedere la revoca del diritto di visita del padre nei confronti della IG (nata ad Persona_2
AN MB il 30/07/2009); b) prevedere un aumento dell'assegno per il mantenimento ordinario di da euro 400,00 ad euro 600,00 al mese. Per_1
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva che la IG – Per_1 oggi di anni 16 – dal mese di giugno dell'anno 2023 interrompeva definitivamente le frequentazioni con il padre;
che, se per i primi periodi successivi alla sentenza di divorzio, il padre aveva visto regolarmente la IG, così non era avvenuto negli ultimi anni, complice, forse, l'instaurazione di un nuovo legame sentimentale da parte di che, sempre negli ultimi anni, la minore durante le visite paterne, CP_1 lamentava alla madre una forma di disagio causata, da un lato, dal vedere il padre con una nuova compagna e, dall'altro, dai ripetuti “impedimenti” addotti dallo stesso per i quali non riusciva ad andare a prenderla a scuola o, comunque, a trascorrere del tempo con lei;
che, di fronte al rifiuto della minore, la ricorrente rappresentava al padre la situazione ma costui, nonostante qualche tentativo di vedere la IG, si limitava a prendere atto della sua decisione;
che, dal tempo dell'interruzione degli incontri con il padre, ha manifestato alla madre un certo “sollievo”; che la Per_1 minore intraprendeva un percorso terapeutico con la dott.ssa Persona_3 psicologa e psicoterapeuta dell'ASST Bergamo Est, concludendolo a giugno 2024, con la specificazione della Specialista che, al fine di assicurare alla minore una continuità della presa in carico psicologica, si sarebbero date indicazioni alla famiglia in merito ai servizi territoriali competenti da contattare.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si costituiva a Controparte_1 mezzo di difensore ma non mancava di comparire personalmente alla prima udienza tenutasi in data 16/01/2025, ove, dichiaratane la contumacia, il Giudice procedeva 2 ad interrogare liberamente le parti al fine indagare le ragioni del rifiuto di Per_1 di incontrare il padre e le sue condizioni di benessere psico-emotivo. Sul punto, la madre specificava quanto si reputa utile trascrivere: “Ci siamo rivolte alla dr.ssa
su consiglio della professionista che stava vedendo , perché il suo Per_3 Per_1 rendimento scolastico non era granché. Ci siamo, quindi, rivolte al Centro di
Gazzaniga per fare dei test finalizzati ad individuare eventuali difficoltà nell'apprendimento. Lì siamo stati seguiti dalla dr.ssa . ha concluso Per_3 Per_1 il percorso con la dr.ssa a fine maggio 2024. Dopo aver seguito questo Per_3 percorso terapeutico, non ha più voluto intraprende un nuovo percorso
Per_1 psicologico. Per questo motivo non mi sono più rivolta ai Servizi territoriali come aveva suggerito al dr.ssa nella relazione allegata al ricorso. Oggi il Per_3 rendimento scolastico di è migliorato rispetto alle scuole medie;
ci sono
Per_1 delle materie in cui va meglio e quelle in cui va peggio. Oggi frequenta il secondo anno della Scuola Professionale di grafica e non è mai stata bocciata, ha la piena sufficienza. Sul piano psico-emotivo, oggi vedo più serena su alcune cose e
Per_1 un po' più in difficoltà su altre, è un'adolescente. Per quanto riguarda il rapporto con il padre siamo un po' in difficoltà perché non ne parla volentieri. L'ultima vacanza che ha trascorso con il padre risale al 2022 e i rapporti si sono
Per_1 definitivamente interrotti prima che sostenesse l'esame di terza media, quindi parliamo di giugno 2023. è informata della pendenza di questo
Per_1 procedimento ed è anche agitata perché penso che anche lei sia stanca ed esasperata di tutto. Penso che preferisca non essere coinvolta in questo procedimento
Per_1
e non essere sentita dal Giudice. Secondo me i rapporti tra e il papà si sono Per_1 interrotti perché lei non gradisce più vederlo. Io sapevo solo che in qualche occasione aveva incontrato l'attuale moglie del signor e la IG Per_1 CP_1 di quest'ultima, ma non sapevo che c'era stata una frequentazione e un'approfondita conoscenza, almeno non per come la intendo io. Sapevo che il mio ex marito aveva una frequentazione con una donna che mi aveva detto essersi interrotta;
mia IG era stata informata solo qualche giorno prima della celebrazione del matrimonio e non era a conoscenza del fatto che il padre avesse una relazione sentimentale, che
a lei era stato detto esser stata interrotta. Quindi lei mi ha raccontato di esser stata invitata al matrimonio del padre il giorno di martedì quando il matrimonio si sarebbe tenuto la domenica di quella stessa settimana. Questo è quello che so io. 3 Questo avveniva nella settimana in cui lei, peraltro, aveva l'esame di terza media, al quale teneva particolarmente. Quel giovedì di quella stessa settimana scoprivamo che avrebbe sostenuto l'esame per prima - essendo stata sorteggiata la sua Per_1 lettera - e così chiedevo al padre di seguirla nello studio, altrimenti ci avrei pensato io;
lui mi rispondeva di pensarci io. Peraltro, il padre non mi aveva informato né che si sarebbe risposato, né che avrei dovuto seguire io durante i giorni di Per_1 sua assenza perché impegnato nel matrimonio e nel viaggio di nozze”.
Sentito liberamente il signor dichiarava: “Non vedo da un anno e CP_1 Per_1 mezzo. Periodicamente le scrivo io su Whatsapp ma è un anno che non risponde più ai miei messaggi. Fino ad un anno e mezzo fa i nostri rapporti erano perfetti. Nel momento in cui mi sono risposato, mi ha detto un po' di bugie. Ho chiesto Per_1
a di partecipare al mio matrimonio, lei si è presa del tempo, ma ha anche Per_1 partecipato all'organizzazione dell'evento. Quattro giorni prima del matrimonio,
mi diceva che non poteva venire perché doveva studiare. Io me la sono Per_1 presa, mi sono sentito ferito perché era una scusa e, volendo, ci si poteva organizzare. Quel giorno la riaccompagnavo dalla madre prima del previsto, cosa che non avevo mai fatto. Quando, dopo due settimane di viaggio di nozze, tornavo e andavo a prendere , lei rifiutava di venire con me. Unico appunto che voglio Per_1 fare rispetto al ricorso è che non è vero che non andavo a prendere mia IG da quando ho intrapreso una nuova relazione. Io andavo a prenderla tutti i martedì e giovedì […] Io le chiedevo di vederci, anche per un pranzo, questo dopo che tornavo due settimane e mezzo più tardi dal viaggio di nozze, ma lei non ha mai accolto questi miei inviti, finché dopo qualche mese smetteva di rispondere ai miei messaggi.
Non ho un canale di comunicazione con la madre di;
ad esempio, forse un Per_1 anno fa, le ho chiesto una foto di ma non mi è stata inviata. Io so qual è la Per_1 scuola che frequenta , quasi quotidianamente seguo tramite il registro Per_1 elettronico il suo andamento scolastico e so quando vengono programmati i colloqui con le insegnanti, ma non ci sono mai andato. Io ho accompagnato mia IG alla presentazione della scuola che avevo frequentato anche io”.
All'esito del libero interrogatorio, il Giudice invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare che avrebbe potuto evolvere in un percorso di terapia familiare, una volta ripristinato il dialogo in seno alla coppia genitoriale: mentre il signor si dichiarava in udienza disponibile ad intraprendere il CP_1
4 percorso di mediazione familiare, la signora negava tale disponibilità, Pt_1 ritenendo di aver già sostenuto personalmente un percorso terapeutico molto faticoso che si è concluso (v. verbale udienza 16/01/2025).
Vista l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice delegato dava corso ad una indagine psico-diagnostica al fine di acquisire un quadro più chiaro rispetto alle dinamiche familiari, allo scopo di preservare il benessere attuale e futuro di , Per_1 dunque, il suo percorso di crescita e maturazione nella delicata fase dell'adolescenza (v. ordinanza del 17/01/2025).
Acquisite le relazioni del Servizio sociale, all'udienza tenutasi in data 04/12/2025, il Giudice delegato sentiva nuovamente la ricorrente in merito alle risultanze della valutazione condotta dagli operatori socio-sanitari; dopodiché, in quella medesima udienza, la difesa della ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Così riassunti brevemente i fatti e le domane di causa, a parere di questo Collegio,
l'indagine psico-sociale condotta attraverso i Servizi territoriali ha restituito un quadro familiare estremamente complesso ove i vissuti legati alla separazione della coppia genitoriale paiono non essere stati ancora del tutto elaborati né dalla signora
- per quanto abbia dichiarato di aver svolto un percorso psicologico molto Pt_1 lungo e faticoso - né dalla minore che negli anni ha patito gli effetti Per_1 pregiudizievoli di una separazione altamente conflittuale connotata da totale assenza di dialogo tra i genitori e da una ostilità che l'odierna ricorrente ancora oggi mostra di provare nei confronti dell'altra figura genitoriale, con ovvie ripercussioni sullo stato di equilibrio psico-emotivo di che appena soltanto 4 anni al tempo Per_1 della separazione dei genitori.
Depongono in questo senso le relazioni del Servizio specialistico: più in particolare, dalla relazione psicologica a firma della dr.ssa datata 28/09/2025, Persona_4 quanto a si apprende che alcuni anni fa era stata compiuta una valutazione Per_1 dall'UONPIA di Gazzaniga da cui erano emerse delle lievi difficoltà scolastiche in ambito matematico, ma l'aspetto più rilevante era dato dal fatto che molto più negativamente su di lei avevano inciso le problematiche conflittuali della coppia genitoriale. Al colloquio con la psicologa del Servizio la ragazza dichiarava di
“accettare” il percorso di valutazione, seppur non desiderosa di svolgerlo, comprendendo che avrebbe potuto comunque approfondire alcuni suoi aspetti 5 psicologici e cogliere ciò come occasione per conoscersi meglio; in sede di valutazione emergeva l'immagine di una ragazza che, crescendo, stavacercando di costruirsi una base solida per se stessa, riuscendo così a prendere distanza dalle dinamiche altamente conflittuali tra mamma e papà, che invece l'hanno molto influenzata negativamente da piccola; in questo momento, a livello relazionale, si diceva concentrata sulle amicizie con i coetanei, che sono al centro dei suoi interessi, ma al primo posto “nel suo mondo” inseriva la mamma;
rispetto alla figura paterna
- che spontaneamente non inseriva nella rappresentazione grafica delle persone per lei importanti – dichiarava che “in passato lui c'era”, “ma ora no e non penso che ci sarà nel futuro”; raccontava di non vederlo da giugno 2023 e di non sentirlo al telefono da gennaio 2024, per sua decisione, nonostante il padre avesse continuato a inviarle dei messaggi. Rispetto al padre, narrava episodi d'infanzia in cui Per_1 sosteneva di aver subito l'imposizione di andare a trovarlo nonostante non lo desiderasse, ricordando di essere anche stata “picchiata” dal padre per questo motivo;
aggiungeva di aver percepito che il padre, in alcune occasioni, avesse preferito svolgere altre attività per lui più piacevoli piuttosto che trascorrere del tempo insieme a lei, mettendo al primo posto se stesso;
riferiva anche di Per_1 aver sentito parlare il padre molto male della mamma e di non riuscire a perdonarlo, esprimendo un parere negativo rispetto all'idea di doverlo incontrare. A parere della psicologa del Servizio sociale, dal colloquio con emergeva come, rispetto Per_1
a quando era più piccola e maggiormente influenzabile dai comportamenti negativi del padre e dalle critiche della madre nei confronti della figura paterna, ora la ragazza si sente più capace di mettere distanza da ciò equesto aspetto la fa soffrire meno.
Quanto alla figura materna si dava che la signora si presentava puntualmente Pt_1 alle convocazioni ma non erano mancate da parte sua le lamentele rispetto alla decisione di Codesta Autorità di dover svolgere questi incontri; dichiarava di non ritenere necessario per lei un percorso psicologico, avendone già fatti in passato,
“ho già sofferto a sufficienza” nel parlare di questa situazione, “a differenza del sig. che invece non ha fatto niente”. A parere della psicologa del Servizio, la CP_1 signora è ancora molto coinvolta nella conflittualità con il padre di Pt_1
, tende infatti a occupare la maggior parte del tempo degli incontri Per_1 parlando dell'inadeguatezza del sig. come ex partner e come padre;
con CP_1
6 fatica si focalizza sui temi principali dei colloqui che riguardano la IG . Per_1
La psicologa osservava come la madre non manifesta un'evidente e palese opposizione rispetto alla possibilità che la IG possa riprendere una relazione con il padre, ma in un'ottica protettiva, ritiene fondamentale che sia la stessa ragazza a poter decidere in piena libertà e consapevolezza in merito al rapporto con il genitore paterno;
in altri termini, la signora , pur esprimendo ancora oggi un profondo Pt_1 risentimento e un forte senso di rabbia e delusione nei confronti del sig. , CP_1 legati alle difficoltà e alle sofferenze vissute nel corso della relazione e nella successiva separazione, dichiara la propria disponibilità a rispettare la volontà della IG, qualunque essa sia, auspicando che le sue scelte possano maturare in un contesto di piena serenità, libero da condizionamenti o pressioni esterne. Ad ogni modo, rispetto al signor la signora mostra ancora oggi un CP_1 Pt_1 atteggiamento di marcata sfiducia, in particolare sotto il profilo genitoriale, ritenendo che egli non si sia mai realmente interessato alla IG né abbia mostrato, nel tempo, una partecipazione costante, attiva e responsabile al suo percorso di crescita, ragione per cui riferiva di non essere disponibile a intraprendere alcun percorso di supporto o di mediazione familiare, ritenendo di aver già, in passato, offerto piena collaborazione e disponibilità, senza tuttavia riscontrare esiti concreti o miglioramenti nelle dinamiche familiari. Tale atteggiamento di chiusura viene dalla stessa motivato con l'esigenza di tutelare sé stessa e la IG sul piano emotivo e psicologico, nonché di preservare l'equilibrio, faticosamente raggiunto, del rapporto madre-IG.
Anche nei colloqui con l'Assistente sociale la signora evidenziava come i Pt_1 percorsi non avessero sortito alcun reale miglioramento nella situazione familiare ma, al contrario, avevano generato solamente sofferenza e frustrazione e pure i procedimenti giudiziari di separazione e divorzio avevano fatto emergere aspetti di criticità sulla figura genitoriale del sig. che, però, non sarebbero stati CP_1 considerati attentamente e che, secondo la signora, avrebbero contribuito in maniera determinante all'evoluzione della situazione attuale e a generare un profondo malessere in . Per_1
Ora, al di là del fatto che il procedimento di separazione veniva consensualizzato in prima udienza e che le parti divorziano presentando in Tribunale un ricorso congiunto, per cui né nella causa di separazione né in quella di divorzio è mai stata 7 espletata una istruttoria attraverso approfondimenti psicodiagnostici sul nucleo familiare né, tanto meno, sono mai stati avviati dei percorsi di monitoraggio, supporto e/o sostegno in favore di madre, padre e IG minore, quel che questo
Collegio non può fare a meno di osservare è che in passato non sono mai stati intrapresi dai genitori dei percorsi di mediazione o supporto alla genitorialità congiunto volti a superare la conflittualità post-separativa, né del resto, all'attualità, la signora si è dichiarata disponibile in tal senso. Pt_1
Peraltro, benché la madre riferisca che la minore è più “serena” da quando non incontra l'altro genitore, v'è da dire che lo scorso anno è stata bocciata a scuola e dai racconti della stessa madre non pare che versi in una condizione di pieno Per_1 equilibrio psico-fisico ed emotivo: anzi, alcuni comportamenti della ragazza necessitano di essere approfonditi nell'ambito di un percorso di terapia psicologica, in quanto vanno oltre il fisiologico disagio che accompagna la fase dello sviluppo e dell'adolescenza; è la madre a raccontare che infrange le regole, racconta Per_1 bugie, discute in modo polemico, è molto sensibile, ansiosa, capita che si senta triste
e viva sentimenti di solitudine, non sempre mangia in maniera corretta (v. relazione
SS). Sentita liberamente dal giudice delegato nel corso dell'ultima udienza, la signora esprimeva la propria fatica ad impartire dalle regole alla IG, ma Pt_1 soprattutto a comprendere le ragioni di alcuni comportamenti anomali quali il fatto che la IG, sin dai tempi della scuola media inferiore, avesse la tendenza a nascondere gli assorbenti o la biancheria sporca tra gli indumenti puliti;
di questa problematica, peraltro, ne era a conoscenza anche il padre che, nel corso del colloquio con la psicologa, raccontava di averla più volte ripresa anche in modo fermo, per la sistemazione della biancheria sporca.
Venendo alla figura paterna, dalla relazione psicologica a firma della dr.ssa datata 31/10/2025, si ha riscontro di una figura genitoriale che ha Persona_5 partecipato attivamente al percorso di crescita della IG, per quanto lo abbia fatto in maniera del tutto “separata” dalla madre;
è la Psicologa a osservare che il signor
è apparso “competente sia rispetto alla propria storia personale sia in CP_1 riferimento a quella della IG . È consapevole del livello di sviluppo della Per_1 IG sia dei fattori di rischio e di sofferenza a cui è sottoposta per l'età dell'adolescenza che sta attraversando e per la storia personale della separazione dei genitori che ha vissuto. Il signor quando frequentava , sapeva CP_1 Per_1
8 cogliere i bisogni della IG sia quelli primari che quelli emotivi, raccontando infatti del tempo di qualità trascorso con lei facendo attività piacevoli ed il tempo in cui si occupava di farle eseguire i compiti oltre al fatto di essersi sempre occupato delle incombenze economiche relative a lei. Dai suoi racconti si evince che è stato un padre che sia interessato alle varie aree della vita della IG, sport, scuola, situazione sanitaria, amicizie, interessi. Nel tempo ha esercitato in vari modi la sua funzione protettiva, come ad esempio nel caso dell'utilizzo improprio del telefonino
o quando ha evidenziato le fatiche relative all'esecuzione dei compiti di matematica
e di geometria. Quando la incontrava esercitava una funzione affettiva connotata da racconti di un rapporto fatto anche di molti gesti d'affetto come baci abbracci e coccole. Infine, emerge che ha esercitato anche la funzione normativa, secondo i suoi racconti per lo più in modo pacato ma fermo, consapevole del fatto che poteva provocare in momenti di tristezza, come quando racconta che la sgridava Per_1 per il disordine in stanza, per l'esecuzione dei compiti o la sistemazione della biancheria sporca. Sostiene infatti che non si educhi con la violenza e che se ha utilizzato le maniere forti (sberle) l'avrà fatto forse in tutto al massimo 5 volte nella vita di , in situazioni veramente gravi, preferendo sempre utilizzare il canale Per_1 verbale e aprire sul dialogo. Riconosce che la funzione comunicativa con la IG in questo momento è carente, non perché lui lo voglia ma per il fatto che si è Per_1 chiusa nei suoi confronti: sa di aver commesso probabilmente qualche errore con
sostiene infatti di “non avere la presunzione di averle passato qualcosa di Per_1 buono”, ma proprio per questo vorrebbe parlarne con lei… è disposto ad ascoltare motivi per cui è arrabbiata con lui, a confrontarsi con lei e a capire insieme Per_1 come poter rintracciare le loro vite”. Dalla relazione sociale datata 03/11/2025, trasmessa dal Servizio Ambito di Grumello del Monte, si evince anche che il signor ha raccontato con tranquillità e pacatezza la storia familiare, Controparte_1 utilizzando un linguaggio appropriato e privo di rancore nei confronti dell'ex moglie. Per quanto riguarda il rapporto con la IG interrotto ormai da Per_1 diversi mesi, il signor fatica a individuare una causa precisa, riferendo che, CP_1
a suo avviso, il matrimonio con l'attuale moglie non rappresenta il vero motivo dell'allontanamento, poiché la minore ha frequentato la loro abitazione per anni, instaurando anche un buon rapporto con la IG della moglie; nonostante Per_1 avesse aiutato il padre nei preparativi del matrimonio, la settimana precedente la 9 cerimonia gli comunicò che non avrebbe partecipato “perché doveva studiare” (a breve avrebbe avuto gli esami di terza media) e il signor ritiene che questa CP_1 fosse solo una scusa e, non accettandola, decise in quell'occasione di riaccompagnare la IG dalla madre invece di trascorrere il tempo previsto insieme, riconoscendo in questo suo gesto una reazione sbagliata.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante la totale assenza di rapporti e comunicazioni tra la signora e il signor parrebbe plausibile Pt_1 CP_1 ipotizzare che avesse taciuto alla madre una frequentazione assidua con la Per_1 compagna (oggi moglie) del padre e con la di lei IG (all'udienza del 16/01/2025, la signora dichiarava: Io sapevo solo che in qualche occasione aveva Pt_1 Per_1 incontrato l'attuale moglie del signor e la IG di quest'ultima, ma non sapevo CP_1 che c'era stata una frequentazione e un'approfondita conoscenza, almeno non per come la intendo io. Sapevo che il mio ex marito aveva una frequentazione con una donna che mi aveva detto essersi interrotta;
mia IG era stata informata solo qualche giorno prima della celebrazione del matrimonio e non era a conoscenza del fatto che il padre avesse una relazione sentimentale, che a lei era stato detto esser stata interrotta. Quindi lei mi ha raccontato di esser stata invitata al matrimonio del padre il giorno di martedì quando il matrimonio si sarebbe tenuto la domenica di quella stessa settimana. Questo è quello che so io), per cui avvicinatosi il momento di celebrazione delle nozze la stessa minore si è trovata, suo malgrado, nella posizione di dover condividere questa Per_1 informazione con la madre non avendolo fatto prima il signor è plausibile CP_1 che tale notizia abbia suscitato, inevitabilmente, una reazione di sconcerto da parte della , reazione che potrebbe aver travolto e destabilizzato al punto Pt_1 Per_1 di decidere di non partecipare alle nozze del padre;
quest'ultimo, a propria volta, in quel frangente, si mostrava incapace di cogliere le fatiche e il vissuto sperimentato dalla IG arrivando ad assumere un atteggiamento risentito e colpevolizzante verso che, ancora una volta, rimaneva vittima di questa dinamica altamente Per_1 disfunzionale.
Per tutto quanto sopra esposto, se da un lato deve tenersi conto del fatto che la madre rappresenta, oggi, l'unico genitore di riferimento per la vita quotidiana della IG, dall'altro lato, la previsione di un affidamento superesclusivo a favore della signora avrebbe l'immediata conseguenza di marginalizzare del tutto - e Pt_1 probabilmente per sempre in maniera irreparabile - la figura paterna dalla vita di
10 quando, invece, per quanto emerso dalla relazione della psicologa, in Per_1 passato il padre ha saputo svolgere adeguatamente una funzione affettiva, protettiva
e normativa nei confronti della IG durante i tempi di permanenza di Per_1 presso il suo domicilio. Appare, infatti, non solo iniquo e punitivo nei confronti del signor ma soprattutto contrario all'interesse di che il padre venga CP_1 Per_1 totalmente estromesso dalle decisioni più importanti della vita della IG, che possono riguardare la scuola, la salute o un eventuale cambio di residenza abituale, decisioni sulle quali madre e padre dovranno necessariamente continuare a confrontarsi, auspicabilmente riattivando un canale di comunicazione che, fino ad oggi, è mancato, con evidenti ripercussioni sul piano psico-emotivo di Per_1
I segnali di malessere di - che rischiano di compromettere anche la qualità Per_1 della sua vita di relazione, attuale e futura - emergono dal racconto della stessa madre, che appare allo stato incapace di mantenere il focus sui bisogni di cura della IG e così di mettere in atto delle iniziative che possano concretamente aiutare la ragazza a superare queste forme di disagio, per il timore di compromettere la relazione con la stessa costringendola ad incontrare uno psicologo.
Per questo motivo, il Tribunale reputa assolutamente indispensabile ordinare la presa in carico psicologica di da parte di uno Specialista del Servizio Per_1 territorialmente competente, per il tempo che sarà ritenuto necessario e, sempre se ritenuto utile nell'interesse di anche attraverso il collaterale coinvolgimento Per_1 di madre e padre, separatamente o congiuntamente.
Quanto, invece, alle frequentazioni tra il padre e il Tribunale ritiene che Per_1
l'eventuale futura ripresa dei rapporti dovrà essere rimessa esclusivamente alla volontà di tenuto conto della sua età anagrafica e dalla posizione Per_1 inequivocabile assunta nei colloqui avuti con la psicologa e l'assistente sociale.
Proprio in considerazione del fatto che la volontà della ragazza è emersa inequivocabilmente dalle indagini psicosociali disposte da questo Tribunale, il
Collegio reputa contrario all'interesse della minore un eventuale ascolto diretto ex art. 473-bis.4 c.p.c.
In ultimo, per quanto concerne gli aspetti di natura strettamente economica, merita accoglimento la domanda avanzata da di elevare il contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario della IG da euro 400,00 ad euro 600,00 al mese, posto che il convenuto, comparso personalmente in udienza, ha manifestato la sua 11 disponibilità in tal senso. Rimane ferma la compartecipazione dei genitori al 50% in tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la IG.
Considerata la soccombenza della signora rispetto alla domanda di Pt_1 affidamento super-esclusivo, e l'adesione dell'odierno convenuto alla richiesta materna di aumento dell'assegno di mantenimento per le spese di lite Per_1 debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio resa da questo Tribunale n. 1606/2021, pubblicata il 06/09/2021, così decide:
- dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, la quale Persona_2 avrà diritto di assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione che interessano la vita quotidiana della IG;
tutte le decisioni più importanti in tema di salute (per tale debbono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche, valutazioni cliniche, percorsi psicologici, interventi chirurgici etc.), educazione, istruzione (a titolo esemplificativo, un eventuale cambio di scuola o indirizzo scolastico) e residenza abituale, dovranno continuare ad essere assunte di comune accordo, nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni di Per_1
- dispone che la ripresa delle frequentazioni e dei contatti telefonici tra il padre e
è rimessa alla volontà in tal senso manifestata dalla IG minore;
Per_1
- conferma a carico di l'obbligo di versare in favore di un CP_1 Parte_1 assegno di euro 600,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario della IG minore, a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo (mensilità di agosto 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima decorrenza da agosto 2025), oltre alla metà delle spese straordinarie previste dalla sentenza di divorzio;
- incarica i Servizi Sociali e Specialistici competenti in base al luogo di residenza della minore ( ) di prendere in carico al fine di avviare in suo Per_6 Persona_2 favore un percorso di supporto psicologico adeguato, monitorandone le condizioni di benessere o malessere anche attraverso i colloqui con gli insegnanti di scuola, e ciò per il tempo che sarà ritenuto necessario;
se ritenuto utile nell'interesse di 12 in questo percorso di supporto psicologico potranno essere coinvolte le Per_1 figure genitoriali di madre e padre, separatamente o congiuntamente;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della decisione al Servizio Sociale del
Comune di Albino (BG), per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RO PO
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