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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/12/2025, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.4013/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Parte_1 C.F._1
D'Ambrosi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale con richiesta di addebito depositato telematicamente il
30.07.2021 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il
2.12.2000 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di SA AL RI, SA, al n. 2, p. I, anno 2000, vol. M); che dal matrimonio nascevano due figli, (il 9.08.2000 a Per_1 SA IU Vesuviano) e (il 28.09.2013 a Benevento); che la vita coniugale nel corso Per_2 del tempo era divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti tra le parti, sì da far venir meno l'affectio maritalis alla base dell'armonico sviluppo della famiglia;
che il resistente, in particolare, aveva assunto nei confronti della consorte comportamenti irriguardosi tali da minare la serenità familiare, inoltre, non partecipava al sostentamento quotidiano della famiglia, costringendo la ricorrente a rivolgersi ai propri familiari per ottenere sostegno economico;
chiedeva all'adito
Tribunale, sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni di cui all'atto introduttivo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel mutuo rispetto;
2)dichiarare l'affidamento congiunto della prole ai genitori con obbligo di coabitazione con la madre
e con il diritto del padre di potergli far visita disponendo i tempi e le modalità di vedere e tenere con sé il piccolo compatibilmente con gli impegni scolastici;
3) assegnare alla moglie ed ai Per_2 figli la casa coniugale con tutta la mobilia e suppellettili ivi contenuti;
4)disporre a carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie e per i figli ( di cui maggiorenne ma non ancora Per_1 autosufficiente in quanto lavora saltuariamente) di € 750,00 ( settecentocinquanta/00) mensili o determinato nella somma che la S.V. Ill.ma riterrà più congrua in considerazione delle esigenze della moglie e del piccolo;
All'esito pronunziare la separazione dei coniugi con addebito di ogni Per_2 responsabilità a carico del marito, attesa la sua condotta contraria ai doveri coniugali, con condanna dello stesso al pagamento di spese diritti ed onorari di causa al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
5)Disporre quant'altro necessario ai sensi di legge.”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza presidenziale del 14.03.2022 il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di riconciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, assumeva i provvedimenti provvisori in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore, poneva a carico del padre un contributo mensile, a titolo di mantenimento per il medesimo, di € 200,00 da versare alla ricorrente entro il giorno 4 di ogni mese, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché
l'ulteriore contributo di mantenimento, in favore del coniuge, previa corresponsione di un assegno mensile di € 200,00 da versare con le stesse modalità in precedenza stabilite e rinviava la causa innanzi al g.i. all'udienza del 13.04.2023. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e rigettati i mezzi istruttori, il precedente giudicante delegava i Servizi Sociali territoriali del compio di effettuare una indagine psicosociale volta ad accertare le condizioni abitative e personali del nucleo familiare ed il rapporto affettivo relazionale sussistente tra il figlio minore ed il padre. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, e disposta una integrazione della relazione psicosociale delegata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.7.2025, quindi, a seguito di un rinvio d'ufficio, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 20.9.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 giorni).
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente , evocato in giudizio e non costituitosi. CP_1
Nel merito la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Parte ricorrente, con il ricorso, ha chiesto la pronunzia della separazione giudiziale allegando fatti tali da confermare l'insanabilità della frattura del rapporto coniugale e l'intollerabilità della convivenza.
Pertanto, non occorre effettuare alcuna specifica attività istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Come rammentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in una doverosa ed imprescindibile visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, essendo la relativa domanda espressione dell'esercizio di un suo diritto (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2183). Dunque, in difetto di elementi in base ai quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis può pervenirsi alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Quanto alla pronuncia di addebito formulata dalla ricorrente, la stessa è infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di seguito esposto.
In primo luogo, ed in punto di diritto, deve rilevarsi che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il Giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. 279/00, 3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass. 15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
Inoltre, sempre in linea generale, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n.
14840/2006, n.12383/05).
Nel caso di specie, in base alla generica prospettazione di parte ricorrente sul punto, se da un lato si evince chiaramente che durante la vita coniugale si era progressivamente manifestata una condizione di marcato distacco e conflitto tra i due coniugi, con il conseguente inveramento tra gli stessi di una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis
e sulla reciproca assistenza, dall'altro lato, dall'anzidetta prospettazione di parte ricorrente sul punto, non è dato desumersi l'allegazione di concrete ed idonee circostanze tali da poter in ogni caso formulare l'addebito, in capo alla controparte, dell'insanabilità della frattura e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più nello specifico, tale generica prospettazione, lascia del tutto in ombra il decisivo e specifico comportamento della controparte, quale effettiva ed esclusiva causa efficiente della rottura della comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza potendosi, al contrario, ritenere che il lamentato completo disinteresse del marito alle necessità ed ai bisogni del nucleo familiare sia stata in realtà solo l'occasione del manifestarsi e dell'acuirsi di una già preesistente situazione di deterioramento del rapporto coniugale. Devesi ulteriormente precisare che la causa di addebito si inquadra in comportamenti oggettivamente riprovevoli di un coniuge che si traducano nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale non suscettibili di deroghe o eccezioni, quali l'aggressione all'incolumità e integrità fisica, morale o sociale, del coniuge ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale;
nondimeno, deve escludersi l'addebitabilità della separazione al coniuge che abbandona la residenza familiare, qualora ciò sia dovuto ad una situazione di tensione, ovvero qualora si sia già verificata l'intollerabilità della convivenza.
Dunque, la prospettazione di parte ricorrente circa l'imputabilità della separazione si incentra su assunti del tutto generici e, quindi, considerato il dubbio nesso eziologico rispetto alla rottura dell'unione matrimoniale, l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale risulta quale manifestazione ultima e definitiva conseguenza di una situazione coniugale già notevolmente deteriorata. Per siffatte ragioni, si deve concludere nel senso del rigetto della domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Quanto alle ulteriori statuizioni accessorie correlate alla pronunzia separativa possono trovare conferma le previsioni assunte in fase presidenziale in punto di affidamento condiviso del figlio minore come, peraltro, richiesto dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, collocato Per_2 prevalentemente presso la genitrice, (essendo l'altro figlio, , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente), oltre che di mantenimento del medesimo e del coniuge, non essendo emerse, in corso di causa, circostanze sopravvenute tali da modificare le statuizioni assunte in via provvisoria o che possano giustificare una valutazione differente rispetto a quanto già disposto in sede provvisoria.
Pertanto, le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, Per_2 all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
deve, invece, prevedersi l'esercizio separato della potestà genitoriale, da parte del genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trovi, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al profilo economico, il resistente (di professione autista) avrà l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma di € Per_2
200,00, da corrispondere alla medesima entro il giorno 4 di ogni mese, a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre alla corresponsione dell'ulteriore contributo di mantenimento, in favore della ricorrente, (lavoratrice stagionale dedita alla raccolta delle fragole), per l'importo mensile di euro 200,00, da corrispondere in suo favore con le stesse modalità sopra indicate.
Per quanto concerne il regime degli incontri tra il padre ed il figlio minore , va confermato Per_2
l'assetto degli incontri predisposto in sede presidenziale con ordinanza del 14.3.2022, fatto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti, tenuto conto delle esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche del minore, con l'ulteriore previsione che il Servizio Sociale territoriale delegato avrà il compito di assicurare le opportune misure di sostegno al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti coinvolte i percorsi di ausilio, anche psicologici, ritenuti necessari ovvero opportuni per superare il conflitto personale e ripristinare un proficuo canale comunicativo genitoriale, nell'esclusivo e superiore interesse del minore, in vista del pieno ed effettivo esercizio del diritto di visita padre figlio, così come previsto in fase presidenziale, e del recupero del rapporto genitoriale con la figura paterna, monitorando, altresì, periodicamente, l'andamento degli incontri padre figlio e segnalando, tempestivamente, al Giudice tutelare - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale comportamento inadempiente o criticità rispetto alle prescrizioni assunte dal Tribunale.
Va, al contrario, revocata la previsione provvisoria relativa all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, in ragione del trasferimento della medesima presso l'abitazione della propria genitrice nel Comune di Striano (come risultante dalla relazione psicosociale trasmessa il 6.9.2024).
Le parti sono, altresì, invitate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso la struttura che verrà indicata dai Servizi Sociali territoriali, da svolgere, nel caso, anche separatamente. Considerato il tenore delle statuizioni assunte con la presente pronuncia, le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di , evocato in giudizio e non costituitosi;
CP_1 rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13.6.1974 e , nato a [...] il [...], sposatisi il 2.12.2000 nel Comune di SA CP_1
AL RI (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.2, parte
I, anno 2000, vol. M); affida il figlio minore in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente del medesimo presso il domicilio materno;
dispone che il padre eserciti il diritto di visita secondo le modalità stabilite con ordinanza presidenziale del 14.3.2022, fatto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti, tenuto conto delle esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche del minore;
dispone che il Servizio Sociale territoriale delegato assicuri le opportune misure di sostegno al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti coinvolte i percorsi di ausilio, anche psicologici, ritenuti necessari ovvero opportuni per superare il conflitto personale e ripristinare un proficuo canale comunicativo genitoriale, nell'esclusivo e superiore interesse del minore, anche in vista del pieno ed effettivo esercizio del diritto di visita padre figlio, così come previsto in fase presidenziale, e del recupero del rapporto genitoriale con la figura paterna, monitorando periodicamente lo svolgimento degli incontri padre figlio e segnalando, tempestivamente, al Giudice tutelare - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale comportamento inadempiente o criticità rispetto alle prescrizioni assunte dal Tribunale;
dispone che il padre versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio minore , la Per_2 somma di 200,00 euro mensili, da corrispondere entro il giorno 4 di ogni mese a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone, altresì, che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento in suo favore, l'ulteriore importo di 200,00 euro mensili, da corrispondere con le stesse modalità sopra indicate;
revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso la struttura che verrà indicata dai Servizi Sociali territoriali, da svolgere, nel caso, anche separatamente;
spese di lite irripetibili;
dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA AL RI (Sa) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Comunicazioni ed adempimenti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.4013/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Parte_1 C.F._1
D'Ambrosi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale con richiesta di addebito depositato telematicamente il
30.07.2021 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il
2.12.2000 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di SA AL RI, SA, al n. 2, p. I, anno 2000, vol. M); che dal matrimonio nascevano due figli, (il 9.08.2000 a Per_1 SA IU Vesuviano) e (il 28.09.2013 a Benevento); che la vita coniugale nel corso Per_2 del tempo era divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti tra le parti, sì da far venir meno l'affectio maritalis alla base dell'armonico sviluppo della famiglia;
che il resistente, in particolare, aveva assunto nei confronti della consorte comportamenti irriguardosi tali da minare la serenità familiare, inoltre, non partecipava al sostentamento quotidiano della famiglia, costringendo la ricorrente a rivolgersi ai propri familiari per ottenere sostegno economico;
chiedeva all'adito
Tribunale, sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni di cui all'atto introduttivo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel mutuo rispetto;
2)dichiarare l'affidamento congiunto della prole ai genitori con obbligo di coabitazione con la madre
e con il diritto del padre di potergli far visita disponendo i tempi e le modalità di vedere e tenere con sé il piccolo compatibilmente con gli impegni scolastici;
3) assegnare alla moglie ed ai Per_2 figli la casa coniugale con tutta la mobilia e suppellettili ivi contenuti;
4)disporre a carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie e per i figli ( di cui maggiorenne ma non ancora Per_1 autosufficiente in quanto lavora saltuariamente) di € 750,00 ( settecentocinquanta/00) mensili o determinato nella somma che la S.V. Ill.ma riterrà più congrua in considerazione delle esigenze della moglie e del piccolo;
All'esito pronunziare la separazione dei coniugi con addebito di ogni Per_2 responsabilità a carico del marito, attesa la sua condotta contraria ai doveri coniugali, con condanna dello stesso al pagamento di spese diritti ed onorari di causa al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
5)Disporre quant'altro necessario ai sensi di legge.”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza presidenziale del 14.03.2022 il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di riconciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, assumeva i provvedimenti provvisori in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore, poneva a carico del padre un contributo mensile, a titolo di mantenimento per il medesimo, di € 200,00 da versare alla ricorrente entro il giorno 4 di ogni mese, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché
l'ulteriore contributo di mantenimento, in favore del coniuge, previa corresponsione di un assegno mensile di € 200,00 da versare con le stesse modalità in precedenza stabilite e rinviava la causa innanzi al g.i. all'udienza del 13.04.2023. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e rigettati i mezzi istruttori, il precedente giudicante delegava i Servizi Sociali territoriali del compio di effettuare una indagine psicosociale volta ad accertare le condizioni abitative e personali del nucleo familiare ed il rapporto affettivo relazionale sussistente tra il figlio minore ed il padre. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, e disposta una integrazione della relazione psicosociale delegata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.7.2025, quindi, a seguito di un rinvio d'ufficio, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 20.9.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 giorni).
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente , evocato in giudizio e non costituitosi. CP_1
Nel merito la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Parte ricorrente, con il ricorso, ha chiesto la pronunzia della separazione giudiziale allegando fatti tali da confermare l'insanabilità della frattura del rapporto coniugale e l'intollerabilità della convivenza.
Pertanto, non occorre effettuare alcuna specifica attività istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Come rammentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in una doverosa ed imprescindibile visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, essendo la relativa domanda espressione dell'esercizio di un suo diritto (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2183). Dunque, in difetto di elementi in base ai quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis può pervenirsi alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Quanto alla pronuncia di addebito formulata dalla ricorrente, la stessa è infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di seguito esposto.
In primo luogo, ed in punto di diritto, deve rilevarsi che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il Giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. 279/00, 3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass. 15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
Inoltre, sempre in linea generale, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n.
14840/2006, n.12383/05).
Nel caso di specie, in base alla generica prospettazione di parte ricorrente sul punto, se da un lato si evince chiaramente che durante la vita coniugale si era progressivamente manifestata una condizione di marcato distacco e conflitto tra i due coniugi, con il conseguente inveramento tra gli stessi di una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis
e sulla reciproca assistenza, dall'altro lato, dall'anzidetta prospettazione di parte ricorrente sul punto, non è dato desumersi l'allegazione di concrete ed idonee circostanze tali da poter in ogni caso formulare l'addebito, in capo alla controparte, dell'insanabilità della frattura e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più nello specifico, tale generica prospettazione, lascia del tutto in ombra il decisivo e specifico comportamento della controparte, quale effettiva ed esclusiva causa efficiente della rottura della comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza potendosi, al contrario, ritenere che il lamentato completo disinteresse del marito alle necessità ed ai bisogni del nucleo familiare sia stata in realtà solo l'occasione del manifestarsi e dell'acuirsi di una già preesistente situazione di deterioramento del rapporto coniugale. Devesi ulteriormente precisare che la causa di addebito si inquadra in comportamenti oggettivamente riprovevoli di un coniuge che si traducano nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale non suscettibili di deroghe o eccezioni, quali l'aggressione all'incolumità e integrità fisica, morale o sociale, del coniuge ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale;
nondimeno, deve escludersi l'addebitabilità della separazione al coniuge che abbandona la residenza familiare, qualora ciò sia dovuto ad una situazione di tensione, ovvero qualora si sia già verificata l'intollerabilità della convivenza.
Dunque, la prospettazione di parte ricorrente circa l'imputabilità della separazione si incentra su assunti del tutto generici e, quindi, considerato il dubbio nesso eziologico rispetto alla rottura dell'unione matrimoniale, l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale risulta quale manifestazione ultima e definitiva conseguenza di una situazione coniugale già notevolmente deteriorata. Per siffatte ragioni, si deve concludere nel senso del rigetto della domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Quanto alle ulteriori statuizioni accessorie correlate alla pronunzia separativa possono trovare conferma le previsioni assunte in fase presidenziale in punto di affidamento condiviso del figlio minore come, peraltro, richiesto dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, collocato Per_2 prevalentemente presso la genitrice, (essendo l'altro figlio, , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente), oltre che di mantenimento del medesimo e del coniuge, non essendo emerse, in corso di causa, circostanze sopravvenute tali da modificare le statuizioni assunte in via provvisoria o che possano giustificare una valutazione differente rispetto a quanto già disposto in sede provvisoria.
Pertanto, le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, Per_2 all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
deve, invece, prevedersi l'esercizio separato della potestà genitoriale, da parte del genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trovi, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al profilo economico, il resistente (di professione autista) avrà l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma di € Per_2
200,00, da corrispondere alla medesima entro il giorno 4 di ogni mese, a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre alla corresponsione dell'ulteriore contributo di mantenimento, in favore della ricorrente, (lavoratrice stagionale dedita alla raccolta delle fragole), per l'importo mensile di euro 200,00, da corrispondere in suo favore con le stesse modalità sopra indicate.
Per quanto concerne il regime degli incontri tra il padre ed il figlio minore , va confermato Per_2
l'assetto degli incontri predisposto in sede presidenziale con ordinanza del 14.3.2022, fatto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti, tenuto conto delle esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche del minore, con l'ulteriore previsione che il Servizio Sociale territoriale delegato avrà il compito di assicurare le opportune misure di sostegno al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti coinvolte i percorsi di ausilio, anche psicologici, ritenuti necessari ovvero opportuni per superare il conflitto personale e ripristinare un proficuo canale comunicativo genitoriale, nell'esclusivo e superiore interesse del minore, in vista del pieno ed effettivo esercizio del diritto di visita padre figlio, così come previsto in fase presidenziale, e del recupero del rapporto genitoriale con la figura paterna, monitorando, altresì, periodicamente, l'andamento degli incontri padre figlio e segnalando, tempestivamente, al Giudice tutelare - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale comportamento inadempiente o criticità rispetto alle prescrizioni assunte dal Tribunale.
Va, al contrario, revocata la previsione provvisoria relativa all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, in ragione del trasferimento della medesima presso l'abitazione della propria genitrice nel Comune di Striano (come risultante dalla relazione psicosociale trasmessa il 6.9.2024).
Le parti sono, altresì, invitate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso la struttura che verrà indicata dai Servizi Sociali territoriali, da svolgere, nel caso, anche separatamente. Considerato il tenore delle statuizioni assunte con la presente pronuncia, le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di , evocato in giudizio e non costituitosi;
CP_1 rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13.6.1974 e , nato a [...] il [...], sposatisi il 2.12.2000 nel Comune di SA CP_1
AL RI (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.2, parte
I, anno 2000, vol. M); affida il figlio minore in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente del medesimo presso il domicilio materno;
dispone che il padre eserciti il diritto di visita secondo le modalità stabilite con ordinanza presidenziale del 14.3.2022, fatto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti, tenuto conto delle esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche del minore;
dispone che il Servizio Sociale territoriale delegato assicuri le opportune misure di sostegno al nucleo familiare, mettendo a disposizione delle parti coinvolte i percorsi di ausilio, anche psicologici, ritenuti necessari ovvero opportuni per superare il conflitto personale e ripristinare un proficuo canale comunicativo genitoriale, nell'esclusivo e superiore interesse del minore, anche in vista del pieno ed effettivo esercizio del diritto di visita padre figlio, così come previsto in fase presidenziale, e del recupero del rapporto genitoriale con la figura paterna, monitorando periodicamente lo svolgimento degli incontri padre figlio e segnalando, tempestivamente, al Giudice tutelare - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale comportamento inadempiente o criticità rispetto alle prescrizioni assunte dal Tribunale;
dispone che il padre versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio minore , la Per_2 somma di 200,00 euro mensili, da corrispondere entro il giorno 4 di ogni mese a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone, altresì, che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento in suo favore, l'ulteriore importo di 200,00 euro mensili, da corrispondere con le stesse modalità sopra indicate;
revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso la struttura che verrà indicata dai Servizi Sociali territoriali, da svolgere, nel caso, anche separatamente;
spese di lite irripetibili;
dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA AL RI (Sa) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Comunicazioni ed adempimenti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire