Sentenza 4 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/01/2023, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2023
N. 00029/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2018, proposto da
IA DO, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Germano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Accademia di Belle Arti - Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
MA AV, rappresentato e difeso dall'avvocato HE Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NI De LU e HE DE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
delle graduatorie di istituto dell’Accademia di Belle Arti di Lecce per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l’a.a. 2017-18 per la disciplina ABAV06 “Tecniche Pittoriche” – I Fascia di cui alla procedura selettiva indetta con bando prot. n.693/C3 del 05.02.2018, nonché avverso ogni altro atto comunque connesso presupposto e/o conseguente, ancorché sconosciuto, ivi compresi il decreto n. 1611/C3 del 19.03.2018 di approvazione della graduatoria provvisoria e quello di approvazione della graduatoria definitiva n. 1786/C3 del 26.03.2018 e le relative graduatorie, gli atti e i verbali tutti della Commissione giudicatrice non conosciuti;
il verbale della Commissione esaminatrice prot. n. 1609/C3 del 19.03.2018;
ogni altro atto relativo all’incarico di Tecniche Pittoriche – I Fascia comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Accademia di Belle Arti – Lecce e MA AV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Sono impugnate: le graduatorie di istituto dell’Accademia di Belle Arti di Lecce per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l’a.a. 2017-18 per la disciplina ABAV06 “Tecniche Pittoriche” – I Fascia di cui alla procedura selettiva indetta con bando prot. n.693/C3 del 05.02.2018, nonché ogni altro atto comunque connesso presupposto e/o conseguente, ivi compresi il decreto n. 1611/C3 del 19.03.2018 di approvazione della graduatoria provvisoria e quello di approvazione della graduatoria definitiva n. 1786/C3 del 26.03.2018, le relative graduatorie, gli atti e i verbali tutti della Commissione giudicatrice; il verbale della Commissione esaminatrice prot. n. 1609/C3 del 19.03.2018.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
A. Violazione e falsa applicazione del bando di selezione prot. n.693/C3 del 05.02.2018; del
Regolamento dell’ABA di Lecce prot. n.4578/C3/C4 del 03.10.2013; della nota MIUR prot. n.3154 del 09.06.2011 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Eccesso di potere – Omessa e insufficiente motivazione – Disparità di trattamento – Illogicità, contraddittorietà e perplessità
amministrazione - Sviamento di potere.
1.2. Rispettivamente, il13 luglio 2018 e il 3 aprile 2019, si sono costituiti in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero intimato e il controinteressato AV MA eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 16 dicembre 2022, svolta mediante collegamento in videoconferenza con applicativo Microsoft Teams, il Presidente ha rilevato, ex art. 73 comma 3 c.p.a., la sussistenza di seri dubbi in ordine alla procedibilità del ricorso, avendo le graduatorie impugnate esaurito i relativi effetti; indi la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1.Osserva, il Tribunale, che le impugnate graduatorie di istituto dell’Accademia di Belle Arti di Lecce per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l’a.a. 2017-18 per la disciplina ABAV06 “Tecniche Pittoriche” – I Fascia, relative alla procedura selettiva indetta con bando prot. n.693/C3 del 05.02.2018, hanno esaurito i loro effetti.
Invero, l’art. 1 del bando del 5.2.2018, titolato “Indizione” stabilisce che “ per l’A.A. 2017/2018 è indetta la procedura per la formazione o l’aggiornamento di graduatorie d’Istituto relative agli insegnamenti sottoelencati, le quali avranno validità triennale e saranno utili all’eventuale
individuazione di personale supplente” .
Appare quindi evidente che la ricorrente non potrebbe oramai ottenere alcuna utilità dall’annullamento degli atti impugnati.
In particolare, in applicazione dei principi affermati di recente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8/2022 (secondo cui per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., occorre dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di provvedimenti amministrativi non più concretamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente (non avendo la stessa dichiarato la permanenza interesse ai fini risarcitori).
2.Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui le ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO