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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BUCCELLI MORRIS, Giudice
MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 28/11/14 IRES-ALIQUOTE 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 28/11/14 IRES-ALIQUOTE 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 28/11/14 IRAP 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 28/11/14 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: accoglimento del ricorso;
dichiararsi dovuto il rimborso dei tributi versati in eccedenza, oltre interessi di legge maturati e maturandi;
vittoria di spese di giudizio.
Conclusioni per l'Agenzia delle Entrate. – inammissibilità e/o rigetto del ricorso;
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27/02/2025 la società Ricorrente_1 Spa, con sede in Calderara di Reno, impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bologna, in ordine all'istanza di rimborso di complessivi euro 38.894,20 per maggiori IRES ed IRAP versate per gli anni 2010 e 2011 (anno 2010:
IRES 17.031,70 – IRAP 2.415,70; anno 2011: IRES 17.031,70 – IRAP 2.415,70), presentata in data
28/11/2014. Deduceva che le maggiori imposte versate erano attribuibili all'erronea indicazione, nelle dichiarazioni per detti anni, di una variazione in aumento di euro 130.962,28 anziché di euro 69.028,84 in relazione al prodotto contratto di leasing immobiliare della durata di anni 15, individuato con il n. 8950 e stipulato in data 28/6/2007.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, nel merito, la sua infondatezza.
Replicava la ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992, nel testo vigente ratione teporis, “Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'art. 19, comma 1, lettere g) e g-bis) , può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto………”
Secondo l'art. 2935 c. c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”
Nel caso di specie: l'istanza di rimborso è stata presentata il 28/11/2014; il novantesimo giorno dalla domanda
è il 26/2/2015; il 91° giorno dal quale era possibile proporre il ricorso è il 27/02/2015; esso è stato proposto in data 27/02/2025 e, quindi, nel termine di anni 10.
Nel merito la ricorrente assume: - di aver stipulato due contratti di leasing immobiliare (n. 8950 del 28/6/2007
e n. 5736 del 31/1/2000); - in riferimento a quello col n. 8950, ha erroneamente calcolato la quota indeducibile riferita all'area fabbricabile in euro 130.962,28 anziché in euro 69.028,84; - conseguentemente ha effettuato errate variazioni in aumento nelle dichiarazioni IRES ed IRAP per gli anni 2010 e 2011.
Tuttavia non si ritiene provato l'errore materiale posto a fondamento della richiesta di rimborso di cui è causa.
In base alla documentazione esibita non è dato individuare quale parte indeducibile può essere imputata al contratto di leasing immobiliare n. 8950 e quale parte a quello col n. 5736, e ciò sul ragionevole presupposto che anche le rate di quest'ultimo siano state portate in deduzione al netto della quota del costo del terreno. Ai fini probatori non possono considerarsi gli schemi sinottici prodotti in quanto formati dalla stessa ricorrente e non da soggetti terzi, né suffragati da perizia tecnica giurata.
Peraltro, non risulta neanche la presentazione di dichiarazioni integrative per la correzione del presunto errore, né è stata fornita la prova che il calcolo corretto fosse quello prospettato.
Secondo la ricorrente l'errore materiale deriverebbe dalla determinazione della quota di canoni di leasing indeducibile, basato su stime, proporzioni e attribuzioni interne tra diversi contratti e porzioni di terreno. Non si tratta quindi di un mero errore formale o di trascrizione, ma di una scelta contabile e valutativa effettuata a suo tempo e come tale insuscettibile di revisione a posteriori per finalità di rimborso.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Assorbita ogni altra deduzione ed eccezione
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro
4.000,00.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BUCCELLI MORRIS, Giudice
MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 28/11/14 IRES-ALIQUOTE 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 28/11/14 IRES-ALIQUOTE 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 28/11/14 IRAP 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 28/11/14 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: accoglimento del ricorso;
dichiararsi dovuto il rimborso dei tributi versati in eccedenza, oltre interessi di legge maturati e maturandi;
vittoria di spese di giudizio.
Conclusioni per l'Agenzia delle Entrate. – inammissibilità e/o rigetto del ricorso;
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27/02/2025 la società Ricorrente_1 Spa, con sede in Calderara di Reno, impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bologna, in ordine all'istanza di rimborso di complessivi euro 38.894,20 per maggiori IRES ed IRAP versate per gli anni 2010 e 2011 (anno 2010:
IRES 17.031,70 – IRAP 2.415,70; anno 2011: IRES 17.031,70 – IRAP 2.415,70), presentata in data
28/11/2014. Deduceva che le maggiori imposte versate erano attribuibili all'erronea indicazione, nelle dichiarazioni per detti anni, di una variazione in aumento di euro 130.962,28 anziché di euro 69.028,84 in relazione al prodotto contratto di leasing immobiliare della durata di anni 15, individuato con il n. 8950 e stipulato in data 28/6/2007.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, nel merito, la sua infondatezza.
Replicava la ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992, nel testo vigente ratione teporis, “Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'art. 19, comma 1, lettere g) e g-bis) , può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto………”
Secondo l'art. 2935 c. c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”
Nel caso di specie: l'istanza di rimborso è stata presentata il 28/11/2014; il novantesimo giorno dalla domanda
è il 26/2/2015; il 91° giorno dal quale era possibile proporre il ricorso è il 27/02/2015; esso è stato proposto in data 27/02/2025 e, quindi, nel termine di anni 10.
Nel merito la ricorrente assume: - di aver stipulato due contratti di leasing immobiliare (n. 8950 del 28/6/2007
e n. 5736 del 31/1/2000); - in riferimento a quello col n. 8950, ha erroneamente calcolato la quota indeducibile riferita all'area fabbricabile in euro 130.962,28 anziché in euro 69.028,84; - conseguentemente ha effettuato errate variazioni in aumento nelle dichiarazioni IRES ed IRAP per gli anni 2010 e 2011.
Tuttavia non si ritiene provato l'errore materiale posto a fondamento della richiesta di rimborso di cui è causa.
In base alla documentazione esibita non è dato individuare quale parte indeducibile può essere imputata al contratto di leasing immobiliare n. 8950 e quale parte a quello col n. 5736, e ciò sul ragionevole presupposto che anche le rate di quest'ultimo siano state portate in deduzione al netto della quota del costo del terreno. Ai fini probatori non possono considerarsi gli schemi sinottici prodotti in quanto formati dalla stessa ricorrente e non da soggetti terzi, né suffragati da perizia tecnica giurata.
Peraltro, non risulta neanche la presentazione di dichiarazioni integrative per la correzione del presunto errore, né è stata fornita la prova che il calcolo corretto fosse quello prospettato.
Secondo la ricorrente l'errore materiale deriverebbe dalla determinazione della quota di canoni di leasing indeducibile, basato su stime, proporzioni e attribuzioni interne tra diversi contratti e porzioni di terreno. Non si tratta quindi di un mero errore formale o di trascrizione, ma di una scelta contabile e valutativa effettuata a suo tempo e come tale insuscettibile di revisione a posteriori per finalità di rimborso.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Assorbita ogni altra deduzione ed eccezione
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro
4.000,00.