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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
RG.1238/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di opposizione alla stima ex artt. 29 D. L.vo n. 150 del 2011 e 54
D.P.R 327/2001 iscritto al n. 1238 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
Rappresentata e difesa dall'Avv. Danni Livio Lago come da procura allegata in calce al ricorso contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gualandi e Francesca Piccolo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e contro
Controparte_2
(CF. ) e P.IVA_3 Controparte_3
(CF. ) P.IVA_4
RESISTENTI rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e contro
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
RESISTENTE rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Oggetto: Opposizione alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione determinate con Decreto di Esproprio prot. 0819257 del 24.11.2022
REP. 419 e nella relazione di stima della Commissione Provinciale Espropri di cui al Protocollo nr: 419162 - del 31/05/2023 - CDG - ANAS S.p.A. - Direzione
Generale SS 47 opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa. DITTA
68
Conclusioni parte ricorrente: in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità, l'ingiustizia e comunque la non congruità della determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione dei terreni di proprietà della siccome indicate in atti ed anche Parte_1 nella espletata CTU, determinare giudizialmente (se del caso a mezzo di rinnovazione della CTU proposta con note in data 18.3.2024) tutte le indennità d'esproprio e di occupazione spettanti alla patrocinata, in applicazione segnata ma non esclusiva dei criteri legali di cui in particolare agli artt. 32, 33, 37 e 38 DPR n. 327/2001; condannare di conseguenza la convenuta-resistente in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, ovvero i qui convenuti ovvero l' CP_5 CP_4
al pagamento in favore della ricorrente o comunque, in subordine, al deposito
[...] presso il Ministero dell'economia e delle finanze della (maggiore, rispetto a quella contenuta nel decreto di esproprio) somma risultante dall'accertamento giurisdizionale ed in ogni caso al precitato pagamento o deposito a favore di parte ricorrente dei determinandi importi tutti (o di quelli ulteriori ritenuti dovuti, seppur qui non dedotti), importi che, in considerazione del fatto che si verte in ipotesi di espropriazione parziale di un bene unitario, dovranno prevedere in favore della patrocinata società anche il ristoro della diminuzione di valore arrecata dalla procedura ablatoria agli immobili (aree e fabbricati) rimasti/rimanendi in proprietà della ricorrente e del danno all'attività pag. 2/20 commerciale dalla medesima esercitata od esercitabile da terzi a seguito di locazione. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre 15% LP spese di perizia tecnica (CTU e CTP) ed accessori anche fiscali tutti.
Ci si riporta in ogni caso alle osservazioni svolte dal consulente di parte (da aversi qui per integralmente trascritte), rilevando comunque che il sottoscritto svilupperà integralmente nelle note conclusionali tutte le facoltà derivanti dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU 21.2.2022 n.5624) in relazione al contenuto dell'elaborato del CTU.
Con massima osservanza e con ogni necessaria riserva.
Conclusioni CP_1 accertare e determinare l'indennità di espropriazione e di occupazione secondo giustizia, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, in conformità ai criteri di stima indicati negli scritti difensivi depositati nell'interesse della resistente tenendo altresì conto delle CP_1 somme già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (rectius, presso il M.E.F. –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia), computando pro quota il decorso degli interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Conclusioni e Controparte_6 Controparte_3
:
[...]
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Conclusioni Agenzia del Demanio:
L' Amministrazione statale in epigrafe conclude contestando integralmente quanto avversariamente dedotto in fatto e in diritto perché inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile, infondato nel merito, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 29 D.Lgs. 150/11 depositato in data 30/6/23, Parte_1 proponeva opposizione alla stima contenuta nel decreto di esproprio emesso da
[...] in data 24.11.2022 a favore del Demanio Pubblico dello Stato per CP_1 CP_7 la realizzazione di opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa della S.S. n. pag. 3/20 47 “Valsugana” e avente ad oggetto una porzione pari a 933 mq. di una più ampia area di proprietà della ricorrente e, comunque, alla stima delle predette indennità effettuata dalla Commissione Provinciale Espropri di cui al Protocollo nr: 419162 - del
31/05/2023 - CDG - Direzione Generale SS 47 opere di connessione alla CP_1 variante di Bassano del Grappa. 68, chiedendo la determinazione giudiziale CP_8 dell'indennità di esproprio nonché di quella dovuta per l'occupazione temporanea delle superfici utilizzate per la realizzazione dell'opera pubblica.
Precisava la ricorrente che, con atto di compravendita in data 28.10.2003 nr. 131.512 di
Rep. e nr. 37.667 di Racc. Notaio di Bassano del Grappa, aveva Persona_1 acquistato per complessivi € 612.145,00 dal Comune di Cassola gli immobili attualmente censiti in catasto al foglio 8 p.lla 1442 (ex 1255, con la precisazione – così nella compravendita succitata - che l'allora mappale 1255 di are 33.51 era comprensivo degli ex mappali 1250 di are 13.91, n. 1247 di are 0.75 e n. 1244 di are 0.85 fusi nel solo mappale n. 1244 e variato nel mappale 1255).
Trattavasi di immobile/fabbricato in Via Col Beretta n. 1, p. T-1 (categoria D/7), con corte esclusiva, interessato da successivi interventi di demolizione e ricostruzione a seguito di regolari Permessi di Costruire e ubicato in zona a forte espansione urbanistica ed edilizia con presenza di plurimi insediamenti commerciali e terziari.
In data 04/12/2012 con Provvedimento Autorizzativo n° 15675 veniva disposto il vincolo preordinato all'esproprio anche in via temporanea per la realizzazione di lavori lungo la S.S.47, opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa.
In data 01/12/2017 con Dispositivo del Presidente dell' ° CDG-0610922- CP_1
I veniva approvato il progetto definitivo dei lavori, con il quale veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera
Con decreto n. CDG-0417585-P del 02/08/2018 veniva notificato il decreto motivato, offerta indennità provvisoria ed avviso di sopralluogo, immissione in possesso e relativo stato di consistenza (doc.6).
L'indennità provvisoria non veniva accettata e veniva, pertanto, determinata in via definitiva dalla Commissione Provinciale Espropri in euro 131.476.74 di cui euro
91.797,66 per indennità di esproprio, euro 31.874,19 per indennità di occupazione pag. 4/20 temporanea MN 1516 (50 mesi), euro 7.804,89 per indennità di occupazione temporanea MN 1442 (50 mesi).
Il ricorrente ne contesta la congruità osservando che:
- Quanto all'indennità di esproprio, era stato applicato un valore unitario al mq pari a euro 145,02/mq considerando il solo valore venale dell'area ablata/occupata, valore peraltro ampiamente insufficiente rispetto all'effettivo valore di mercato del bene, considerato che l'area interessata ricade e ricadeva già dal 2004, dunque da ben prima dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (risalente al 2012), in zona PP Tessuto per insediamenti polifunzionali (così anche la stima della Commissione Provinciale in data
17.5.2023), tant'è che immobili con caratteristiche analoghe vengono venduti ad un prezzo che prevede un valore compreso tra € 741,00 ed € 929,00 al metro;
inoltre il valore al metro quadro così stimato è addirittura inferiore al prezzo del bene acquistato nel 2003 (e pari ad euro 182,60 mq).
- Quanto all'indennità di occupazione, non vi era stata applicazione dell'art. 33 del DPR n. 327/2001, il quale (al primo comma) stabilisce che “nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”. Nel caso di specie il fabbricato subisce un notevole deprezzamento (sia in termini di valore assoluto sia in termine di appetibilità locativa), in relazione e conseguenza della diminuzione della corte pertinenziale (parcheggio), difficoltà di accesso, riduzione delle possibilità di manovra-accessibilità e scarico merci. Va valutata anche la perdita di residua capacità edificatoria, realizzabile (sulla scorta degli indici di edificabilità vigenti) sulle più ridotte aree rimaste in proprietà in conseguenza dell'esproprio di oltre 630 mq di superficie. E va altresì valutato se la perdita dell'area scoperta, anche alla luce dei vincoli stradali in punto di distanza, obblighino o meglio costringano ad una collocazione del manufatto commerciale meno remunerativa. Secondo la stima del tecnico di parte ricorrente ing. allegata sub doc. 18, l'indennità dovuta ex art. 33 DPR Per_2
327/2001 dovrebbe ammontare ad euro 935.288,301.
pag. 5/20 - Deve essere in aggiunta riconosciuto, come da perizia di stima di parte svolta dall'ing. un ulteriore importo di euro € 66.839,95 per i manufatti Per_2 rilevati col verbale di consistenza del 07.09.2018 e/o ricollegato ai costi di adattamento, ciò anche ai sensi dell'art. 38 DPR 327/2001 ed il danno dovuto alla mancata locazione (per almeno un anno) dell'immobile, considerata l'occupazione d'urgenza, per un totale di € 104.100,00 (€ 8.675,00 x 12 mesi), in considerazione del fatto che è riuscita a locare il bene solo a partire dal Pt_1
01.03.2022, per un canone annuo di € 60.000,00 + iva.
Si costituivano e i CP_1 Controparte_9
questi ultimi, di fatto, contestando la propria
[...] legittimazione passiva.
Rilevato che il ricorso veniva notificato unicamente ad e al CP_1 [...]
e al , con ordinanza Controparte_6 Controparte_10
7 novembre 2023 questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell quale beneficiario dell'espropriazione, tenuto conto che in Controparte_4 materia di espropriazioni per pubblica utilità, a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali, dall'1 gennaio 2001 si è verificata una successione a titolo particolare delle stesse nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento delle obbligazioni gravanti sugli organi dello stato, per effetto della quale si ritiene che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all' nelle cause riguardanti gli immobili Controparte_4 dello Stato.
Si costituiva l' , contestando la propria legittimazione passiva. Controparte_4
Con ordinanza 20.3.2024 veniva disposta CTU estimatoria affidata all'ing.
[...]
che prestava giuramento in data 21.3.2024 e, all'esito delle operazioni peritali, Per_3 depositava la relazione in data 24.12.2024.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2025 previo deposito delle note conclusionali e di replica.
2. La CTU svolta dall'ing. ha evidenziato che, oggetto di esproprio, è una Per_3 porzione immobiliare, afferente ad uno scoperto esterno pertinenziale, facente parte di un più ampio compendio immobiliare a destinazione artigianale/commerciale ubicato pag. 6/20 nel Comune di Cassola in via Col Beretta ovvero nella zona periferica posta nella zona nord del comune in prossimità del confine con il comune Bassano del Grappa.
Alla data del Decreto di Esproprio prot. 0819257 del 24-11-2022 REP. 419, il compendio immobiliare era costituito da un fabbricato, avente destinazione artigianale/commerciale, comprensivo di un'area pertinenziale esterna utilizzata sia come spazio di manovra e sia come zona sosta/parcheggio. L'area parcheggio si estende anche verso il piano interrato dove è presente un'autorimessa coperta.
Il fabbricato a destinazione artigianale/commerciale risulta caratterizzato da:
- una unità immobiliare sviluppata su due livelli di piano (terra e interrato) dove, al piano terra, si trova l'attività commerciale (ristorazione, attualmente locata a terzi) e al piano interrato l'autorimessa (unità resa agibile con l'attestazione della segnalazione certificata di agibilità prot. n. 20604 del 26/09/2022);
- una unità immobiliare sviluppata su due livelli di piano (piano terra e primo) allo stato grezzo (alla data del decreto di esproprio e tuttora) priva del certificato di agibilità.
- scoperto esterno pertinenziale.
E' sullo scoperto pertinenziale che è stato successivamente avviato il procedimento espropriativo.
Il mappale, originariamente contraddistinto dal numero 1255 e misurante complessivamente 3.351 metri quadrati (area coperta e scoperta, mentre, al netto del fabbricato, l'area misurava 2.349,00), veniva frazionato a seguito dell'esproprio nel mappale 1442 rideterminato in catastali 2718 metri quadrati, rimasto di proprietà Pt_1
e 1516, che riguarda l'area espropriata, pari a 633 mq. come da decreto di
[...] esproprio.
Una parte del mappale 1255 (successivamente variato negli attuali 1442 e 1516) sulla base del Piano degli Interventi (P.I.) vigente all'epoca del Decreto di Esproprio, approvato con Delibera del C.C. nr. 8 del 12.04.2022, era classificata in zona PP/3 –
“PP-Tessuto per insediamenti polifunzionali” (art. 8 delle NTO) interessata dalla
“viabilità” di progetto sovraordinata (Superstrada Pedemontana Veneta e opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa SS 47 Valsugana – art. 12 delle NTO).
pag. 7/20 Il fabbricato risultava edificato sul mappale 1255 (attuale mappale 1442), mentre l'attuale mappale 1516, come si evince nelle tavole del piano urbanistico e come, tra l'altro, rappresentato nei progetti assentiti per la realizzazione del fabbricato e nel CDU
18/32 del 25/06/2018 risultava come segue:
-Parte ricade in tessuto per insediamenti polifunzionali artigianali e commerciali P3.1 soggetto agli art. 39-49-52 delle NTO;
-Parte ricade in viabilità esistente soggetto all'art. 41-69 delle NTO;
-Parte ricade in viabilità di progetto soggetto all'art. 41-69 delle NTO;
L'art. 12 delle NTO prescrive che “Il tracciato delle opere indicato nell'elaborato grafico è relativo alla definizione corrente dei progetti comprensiva degli emendamenti espressi dal comune di Cassola nelle sedi di valutazione. Successive variazioni ai tracciati costituiranno automatiche varianti al PI.
La ridefinizione delle zone urbanistiche attualmente sovrapposte ai tracciati dovrà essere approvata con specifica Variante al PI.
Sui tracciati e i relativi rispetti, non sono consentiti interventi in contrasto con la previsione di viabilità.”
In data 04.12.2012, con provvedimento Autorizzativo n° 15675, veniva disposto il vincolo preordinato all'esproprio previsto nel progetto definitivo relativo ai lavori lungo la S.S.47 opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa.
A tale data era vigente il sesto Piano degli Interventi adottato con Delibera del C.C. del
02.08.2012 con conseguente regime di salvaguardia.
L'immobile risulta essere stato oggetto di titoli edilizi volti alla riqualificazione dell'immobile e dei relativi spazi esterni. I progetti allegati alle pratiche edilizie ponevano in evidenza, già in sede progettuale, l'adeguamento dei luoghi al fine di realizzare la rotonda stradale, ovvero tenevano già conto dell'esproprio dell'area
(attuale mappale 1516).
In particolare, dalla planimetria progettuale allegata al P.d.C. del 25/02/2015 (variante al PdC C 12-0011 del 29.10.2013) la conformazione del sedime esterno della proprietà risultava già essere stata definita progettualmente (prima, dunque, dell'immissione in possesso) attraverso l'organizzazione degli standard urbanistici e, quindi, parcheggi esterni e riorganizzazione degli accessi alla proprietà in funzione dell'opera stradale da pag. 8/20 realizzarsi. Detto aspetto, già all'epoca riportato in sede progettuale, definiva l'accesso alla proprietà nell'unica posizione posta nel retro del fabbricato (fronte ovest), in quanto, già in fase progettuale, ne venivano recepiti i vincoli urbanistici derivanti dal nuovo assetto stradale riportato sulle tavole dello strumento urbanistico.
Successivamente, con la SCIA di cui al Prot. n. 0729960245-26122021-2312, veniva raffigurata una nuova variazione dell'organizzazione degli spazi esterni e con evidenza dell'area espropriata.
Il progetto definitivo per la realizzazione dell'opera veniva approvato in data 1.12.2017.
In data 07.09.2018 avveniva l'immissione in possesso per l'occupazione d'urgenza anticipata delle aree (per occupazione temporanea d'urgenza mq 631, per occupazione temporanea non preordinata all'esproprio mq 155).
In data 24.11.2022 veniva emesso decreto di esproprio prot. 0819257 con determinazione della indennità in € 131.476,74 così calcolata: valore venale dell'area espropriata (633 mq) €91.797,66; indennità occupazione temporanea all'esproprio €
31.874,19; indennità occupazione temporanea non preordinata all'esproprio € 7.804,89.
L'indennità non veniva accettata e, pertanto, veniva depositata presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Venezia.
Con successivo atto del 31.5.2023 il Responsabile Struttura Parte_2 disponeva il passaggio a favore del della Controparte_11 particella 1516, specificando che l'indennità non era stata accettata e che veniva pertanto depositata presso l'ex DDPP l'indennità definitiva.
Il CTU ha, dunque, evidenziato gli aspetti ritenuti dirimenti per la valutazione estimativa:
- con la realizzazione dell'opera pubblica conseguente all'esproprio l'area scoperta di pertinenza del fabbricato di proprietà di parte ricorrente si riduce da 3.351 mq (mappale 1255) a 2.718 mq (attuale mappale 1442) ovvero una differenza catastale di 633 mq (pari alla consistenza del mappale 1516, ovvero quello espropriato) con arretramento del confine di proprietà verso il corpo di fabbrica;
- l'accesso al fabbricato dalla pubblica via è collocato in corrispondenza del vicolo Col Beretta, posto che il secondo accesso era già stato occluso a seguito del pag. 9/20 Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Cassola prima del verbale di immissione in possesso;
- i 35 posti auto e 7 posti moto, riportati nel permesso di costruire 012/11 del
29/10/2013, sono stati ridotti, come raffigurato nella tavola grafica n. 03.2 della SCIA del 28.12.2021, in complessivi n. 32 posti auto, posto che in sede di sopralluogo risultavano essere stati realizzati ulteriori n. 5 posti auto in attiguità al fabbricato;
- è stata formata una fascia di rispetto stradale con conseguente impossibilità di ampliamento del fabbricato esistente verso est;
- la realizzazione dell'opera pubblica ragionevolmente aumenterà l'immissione acustica presso i fabbricati esistenti e relative pertinenze, rimaste nelle proprietà della parte Istante, dovute al traffico veicolare al momento non valutabile (l'opera è in corso di realizzazione). Non è escludibile che tali immissioni, ancorché ragionevolmente sussistenti, potrebbero comunque rientrare nella tolleranza di legge;
- il traffico dovuto alla realizzazione dell'opera potrebbe ragionevolmente condurre ad un aumento dell'inquinamento ambientale.
Il CTU è, dunque, pervenuto alla stima di complessivi euro 200.456,85 o 162.037,96 (a seconda del criterio adottato per il calcolo dell'indennità di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio) così calcolata:
- € 33.783,12 per indennità di espropriazione riferita alla superficie espropriata del mappale 1516 avente la consistenza di 633 mq, in parte non edificabile (300 mq) considerata la previsione urbanistica di viabilità e, per questa, calcolando un valore di 12,00 euro al mq e, in parte, in ambito edificato
(333 mq), in quanto riconducibile alle aree edificate e, per questa, calcolando un valore di euro 90,64 mq.; valori determinati sulla base di una delibera del consiglio comunale di Cassola, vigente all'epoca del Decreto di esproprio, con la quale, in base alla destinazione d'uso e all'ubicazione, vengono attribuiti i valori di base per i terreni edificabili a mq di superficie (pagg.43, 58, 77);
- € 110.646,40 per indennità di espropriazione parziale, tenuto conto del deprezzamento, stimato nella misura del 10%, dei beni unitari oggetto di parziale espropriazione, in considerazione della riduzione dell'area pertinenziale per l'esercizio dell'attività di impresa, dell'incremento acustico-atmosferico pag. 10/20 dell'area, dell'impossibilità e/o limitazione di ampliamento del fabbricato verso il fronte nord, dello spostamento degli accessi dalla pubblica via, ma anche del collegamento più efficiente grazie alla nuova viabilità e alla maggiore visibilità dell'attività imprenditoriale (pagg.44-50, 58-59, 77-78); il valore è stato calcolato sulla base del metodo di mercato, prendendo in considerazione i valori attribuiti a immobili analoghi/similari, ubicati nelle vicinanze, compravenduti negli anni 2022-2023 e dei valori OMI e del borsinopro.it del comune di
Cassola;
- € 50.149,14 oppure € 11.730,25 (a seconda che si tenga o meno in considerazione il deprezzamento delle aree residuali) per indennità di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio;
- € 4.878,19 per indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, calcolando un valore di stima pari ad euro 97,56 mq;
- € 1.000,00 (iva inclusa), comprensiva dei costi amministrativi, per indennità integrativa per ripristino conformità catastale, corrispondente ai costi stimati per la presentazione della pratica catastale da parte di un tecnico abilitato, tenuto conto che non è stata presentata la denuncia di variazione relativa alla modifica del sub. 3 del mappale 1442, che avrebbe dovuto sopprimere il subalterno 3 con l'assegnazione di un nuovo numero e presentare l'aggiornamento dell'elaborato planimetrico.
3. L'accertamento delle indennità spettanti a a seguito dell'espropriazione Parte_1 attuata con il decreto del 24.11.2022 dovrà tener conto di alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, il principio della domanda, in quanto è orientamento oramai consolidato quello per cui, pur introducendo il giudizio di opposizione alla stima un ordinario giudizio sul rapporto che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il "quantum" dell'indennità effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, in presenza di una stima definitiva il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all'opponente (espropriato) ma non può determinare un importo inferiore rispetto a quello calcolato in sede amministrativa, a meno che non vi pag. 11/20 sia domanda in tal senso da parte dell'espropriante, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale (cfr. Cass. sez. I,
29/02/2024, n.5407; sez. I, 04/10/2023, n.27960; Sez. VI - 1, 05/08/2022, n. 24355; sez. I, 18/07/2019, n.19461; sez. I, 06/06/2019, n.15414).
La giurisprudenza citata nelle note conclusive della resistente per sostenere la CP_1 possibilità di determinazione dell'indennità anche in misura inferiore a quella stimata in via amministrativa (Cass.sez.1 9227/2023, sez. 1 3592/2018; sez.1 2329/2012) riguarda fattispecie in cui, nei casi esaminati, è stata esclusa l'operatività del principio della domanda quanto ai criteri adottati per la stima o la qualificazione dell'area, ma non con riferimento alla quantificazione della indennità, restando ferma la determinazione in misura equivalente o superiore.
Nel caso di specie l'indennità è stata stimata in via definitiva dalla Commissione
Provinciale Espropri con conseguente operatività del principio della domanda con riferimento al quantum e, con l'atto di opposizione, ha contestato Parte_1 specificamente la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea nonché il mancato riconoscimento del deprezzamento derivante dall'espropriazione parziale;
i resistenti non hanno proposto domande riconvenzionali.
Ne consegue che, in base al principio richiamato, le indennità di esproprio e di occupazione in ogni caso non potranno essere inferiori a quelle riconosciute in via amministrativa.
Va poi considerato che, nel caso di specie, si verte in ipotesi di espropriazione parziale, che ricorre allorquando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato.
In tal caso, per determinare l'indennità spettante alla ricorrente, occorre fare riferimento alla differenza tra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua dopo l'esproprio, giacchè l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione pag. 12/20 della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Cass. sez.I n. 20241 del 07/10/2016).
4. Indennità di espropriazione.
Il CTU ha calcolato l'indennità di espropriazione differenziando i valori da attribuire all'area espropriata sulla base della destinazione urbanistica (12 euro mq/90,64 euro mq) avendo accertato che una parte (appunto 300 mq) risulta urbanisticamente riconducibile ad una strada e non ad ambito produttivo, il che risulta confermato dallo stesso CDU 18/32 del 25/06/2018 rilasciato dal Comune di Cassola (allegato 5 CTU nella versione integrale), che certifica appunto che, alla data del 04/12/2012
(apposizione del vincolo preordinato all'esproprio), l'area corrispondente all'attuale mappale 1516 era in parte ricadente in viabilità (esistente e di progetto) e ciò a prescindere dall'approvazione del sesto Piano di Interventi che, per quanto affermato nel predetto CDU, non comportava modifiche alla destinazione urbanistica dei mappali.
Tale destinazione, come risulta dalla relazione peritale, troverebbe conferma nei progetti assentiti per la realizzazione del fabbricato e dalle tavole del piano urbanistico.
Il ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, contesta la destinazione urbanistica così come individuata in CTU, sostenendo che tutta l'area oggetto di esproprio (633 mq) deve essere considerata quale area produttiva PP3 (a tal fine riproduce ortofoto e elaborati grafici e catastali estrapolati dalla perizia di parte dell'ing. , giacché il Per_2 sesto piano di interventi era stato adottato ma non approvato ed era in regime di salvaguardia e la stessa Commissione Provinciale, nell'effettuare la stima, aveva applicato lo stesso valore per tutti i 633 mq ovvero un valore venale pari ad euro 145,02 mq.
, inoltre, il valore di euro 90,64 mq. attribuito dal CTU per l'area PP3 Per_4 sostenendo che quel valore di mercato è determinato dall'Ente per finalità impositive e che la stessa Commissione Provinciale Espropri aveva stimato un valore di euro 145 mq.
Nel caso di specie, si profila, tuttavia, assorbente la considerazione per cui le osservazioni del ricorrente non possono portare ad una determinazione dell'indennità di espropriazione superiore a quella stabilita in via amministrativa e pari ad euro pag. 13/20 91.785,00, a tal fine dovendosi ritenere irrilevante il prezzo di acquisto del bene risalente a quasi 10 anni prima e lo stesso CTP di parte ricorrente in sede di osservazioni si è limitato a fare riferimento al valore individuato dalla Commissione
Provinciale Espropri.
E, allora, in base al principio della domanda richiamato sub 3, va confermato l'importo riconosciuto in via amministrativa (euro 91.785,00), non potendosi riconoscere l'importo inferiore di € 33.783,12 individuato, pur motivatamente, dal CTU.
5. Indennità di espropriazione parziale.
Il CTU ha determinato l'importo di € 110.646,40 sulla base del valore di mercato desunto dal prezzo compravenduto di immobili analoghi/similari ubicati nelle vicinanze, dei valori OMI e del borsinopro.it del comune di Cassola.
Nelle note conclusionali il ricorrente contesta la determinazione del valore effettuata dal
CTU sia sotto il profilo della quantificazione al metro quadro, facendo riferimenti alle osservazioni del proprio CTP e al valore attribuito dall'ing. nella perizia di parte Per_2 sia sotto il profilo della percentuale di deprezzamento (individuata dal CTU nel 10%).
La determinazione effettuata dal CTU va condivisa alla luce delle seguenti osservazioni.
In sede di osservazioni, il CTP di parte ricorrente dott. ha contestato Per_5 unicamente il valore attribuito dal CTU al secondo immobile, ancora al grezzo, stimandolo pari ad euro 650,00 mq. anziché 400 euro mq. come invece indicato dal
CTU sulla base della considerazione per cui la struttura è praticamente ultimata e si stima che con un costo di circa 150 euro/mq il fabbricato possa essere ultimato, osservazione che, tuttavia, non può essere condivisa dovendosi prendere in considerazione il valore del bene al momento dell'esproprio.
Il valore indicato dall'ing. nella perizia di parte, pari ad euro 1200,00 mq., non Per_2 trova giustificazione alcuna, trattandosi del valore massimo al metro quadro previsto dalle tabelle OMI per i negozi, decontestualizzato rispetto alle caratteristiche dei beni e al prezzo di mercato risultante dalle compravendite, mentre la stima del CTU è il risultato della valutazione comparativa di diversi parametri.
Osserva infatti il CTU: “esaminati pertanto i beni di proprietà della Ricorrente nelle loro peculiarità, caratteristiche oggettive e soggettive, così come descritte nella presente perizia e considerate l'età e le condizioni di conservazione;
tenuto conto pag. 14/20 dell'ubicazione, della viabilità e degli accessi, dei vincoli urbanistici, della morfologia, delle dimensioni, delle caratteristiche, delle dotazioni e delle differenti qualità dei fabbricati e delle loro finiture, del contesto urbano e della destinazione d'uso ed urbanistica, considerate le informazioni assunte per fabbricati con caratteristiche analoghe a quanto in oggetto e tenuto conto delle anomalie e criticità riscontrate durante il sopralluogo ed i sopralluoghi tecnici (come segnalate nel testo della presente perizia), stima che il più probabile valore di mercato del complesso immobiliare in capo alla parte Ricorrente, come descritto nella consistenza dei beni, nelle condizioni presumibili ante esproprio possa essere valutato come segue: Commerciale sub. 1 + area esterna sub. 3 (BCNC ai sub. 1 e 2) 800, Immobile sub. 2 in corso di costruzione
400 da omogenizzarsi commercialmente all'immobile” (pagg.48-49 relazione peritale).
Il valore del deprezzamento è stato individuato dal CTU nel 10% comparando fattori positivi e negativi (pagg.49-50 relazione peritale).
Secondo il ricorrente il deprezzamento doveva essere quantificato almeno nel 31,15% come ritenuto dal proprio CTP in sede di osservazioni, tenuto conto, in particolare, della riduzione dei parcheggi, delle immissioni acustiche che dovevano essere accertate in concreto e senza considerare alcun impatto in termini positivi dell'opera.
Va osservato che, pur dovendosi convenire con il fatto che non può tenersi conto dell'effetto vantaggioso derivante dalla più agevole accessibilità agli assi viari strategici nazionali e regionali giacché si tratta di un beneficio comune a tutti gli immobili ubicati nella zona (in tal senso appunto questa stessa Corte nella sentenza nr. 1248/2024 del
14/10/2024, in applicazione dei principi affermati da Cass. n. 5171 del 03/03/2010 e
Cass. n. 21206 del 23/07/2021), la percentuale di deprezzamento individuata dal CTU deve ritenersi congrua.
Le immissioni acustiche non potevano che essere considerate con valutazione prognostica tenuto conto che l'opera non era ancora aperta “a regime” e la diminuzione dei parcheggi è stata presa in considerazione dal CTU (pag.66 relazione peritale, controdeduzioni CTU).
Inoltre, le stesse fonti addotte dal CTP di parte ricorrente al fine di giustificare una maggiore quantificazione in realtà confermano la correttezza della valutazione espressa dal CTU (pag.8 osservazioni): pag. 15/20 - nel “Consulente Immobiliare” è indicata una percentuale compresa di abbattimento del valore di mercato di edifici posti in zone di forte inquinamento da traffico tra il 10 ed il 20%;
- la Relazione prodotta per la determinazione dell'indennità nella procedura espropriativa del Lotto 3 per la realizzazione della “Superstrada a pedaggio pedemontano veneta” considera pari al 25% i danni indiretti (leggasi deprezzamento) relativi a fabbricati ad uso residenziale per la sola vicinanza alla sede stradale;
- l'Accordo sulle procedure di espropriazione e di indennizzo per la realizzazione del quadruplicamento veloce della linea Milano-Bologna nell'ambito del sistema
Alta velocità Torino-Napoli considera pari al 15% il deprezzamento per la sola compressione della consistenza immobiliare;
- per il Passante di Mestre, articoli su La Nuova di Venezia del 06.12.2010 e del
16.12.2011, è stato considerato dal 20% al 46% il deprezzamento medio del valore immobiliare rilevato.
Il dato tratto da Consulente Immobiliare non si discosta dalla stima effettuata dal CTU, mentre le altre fonti si riferiscono a deprezzamenti causati dalla realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale (linea Milano-Bologna Alta Velocita, Passante di
Mestre, ecc.) che, per dimensioni e impatto sugli immobili interessati, non sono comparabili alla viabilità di collegamento che viene in rilievo nella fattispecie in esame e oltretutto nel caso di specie viene inconsiderazione un immobile commerciale e non residenziale.
6.Indennità di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio.
L'indennità deve essere determinata ai sensi dell'art. 22 bis DPR 327/2001, che rimanda all'art. 50 per i criteri di calcolo e tenendo conto sia del valore della parte espropriata sia del deprezzamento della parte residua che sono due voci della medesima indennità di espropriazione (Cass.Sez. 1 n. 15696 del 14/06/2018) e, quindi, l'unica indennità di esproprio, anche comprensiva del pregiudizio alla porzione non espropriata, è il parametro di calcolo ex art. 50 T.U.E. dell'indennità di occupazione temporanea (Cass sez. I n.16528 del 23/05/2022).
pag. 16/20 Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indennità di occupazione d'urgenza va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati (da ultimo Cass. sez. I, n.6961 del 16/03/2025).
Dunque la pretesa del ricorrente di individuare il dies ad quem addirittura nella notifica del decreto di esproprio con corresponsione dell'indennità per 56 mesi e non 50 come individuato dal CTU non può trovare adesione.
per contro, ha rilevato che, dovendosi appunto considerare quale dies ad quem il CP_1 deposito dell'indennità avvenuto in data 17.11.2022, l'indennità dovrebbe essere corrisposta per 49 mesi e non per 50 mesi.
Va, tuttavia, considerato che l'art. 50 prevede che sia dovuta “una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”, dunque anche in caso di occupazione per una frazione di mese va corrisposta per intero la quota di 1/12 dell'indennità annua.
Il CTU ha calcolato 50 mesi facendo riferimento al decreto di esproprio emesso in data
24.11.2022; il deposito dell'indennità a saldo è avvenuto in data 17.11.2022, sicchè il moltiplicatore non muta, dovendosi comunque calcolare 1/12 dell'indennità annua per
50.
Del resto la stessa nella determinazione dell'indennità provvisoria, aveva CP_1 calcolato l'importo proprio su 50 mesi (di vedano i docc.6 e 7 prodotti dalla resistente) e il medesimo periodo era stato considerato come base di calcolo dalla Commissione
Provinciale Espropri (doc.2 prodotto dal ricorrente).
L'indennità così come calcolata dal CTU va, tuttavia, rideterminata alla luce delle considerazioni di cui al punto 4 e, quindi, quantificata come segue: euro 91.785,00+ euro 110.646,40 x 1 / 12 = 16.869,28:12=1.405,77 euro x 50= 70.288,68.
7. Indennità di occupazione temporanea.
Il valore individuato dal CTU pari ad € 4.878,19 non può essere recepito in quanto, per il principio della domanda enunciato sub 3, non può essere riconosciuto un valore pag. 17/20 inferiore a quello individuato dalla Commissione Provinciale in sede di stima definitiva e pari ad euro 7.804,89.
8. Soprassuolo.
Non può, invece, essere riconosciuto l'ulteriore importo di € 66.839,95 richiesto dal ricorrente per i manufatti rilevati col verbale di consistenza del 07.09.2018 così calcolato sulla base della stima effettuata dal consulente di parte in quanto, come controdedotto dal CTU, le descrizioni riportate all'interno della tabella riassuntiva menzionata dal CTP fanno riferimento ad opere già realizzate e non sono stati prodotti documenti contabili (come, a titolo esemplificativo, fatture dei lavori) che giustifichino un indennizzo a favore di parte ricorrente per i lavori suddetti.
E, infatti, l'allegazione è estremamente generica e il danno non risulta in alcun modo provato in assenza di documentazione volta a comprovare l'assunzione di costi di disfacimento e ricostruzione.
9. Danno da mancata locazione.
Non può essere nemmeno riconosciuto il danno da mancata locazione in quanto, oltre a non aver il ricorrente provato la correlazione tra la realizzazione dell'opera e la mancata locazione, è principio consolidato che l'indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l'applicazione del criterio legale, senza che abbia rilievo il reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto del non potere ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, la precedente attività e il criterio legale previsto nel caso di espropriazione parziale è sufficiente a compensare la perdita subita (da ultimo Cass. sez.
I, 21/02/2025 n.4584).
10. L'indennità spettante a va, dunque, determinata in complessivi euro Parte_1
281.524,97 di cui euro 202.431,40 per indennità di esproprio (euro 91.785,00 di cui sub punto 4 + euro 110.646,40 di cui sub punto 5), euro 70.288,68 per indennità di occupazione di urgenza, euro 7.804,89 per indennità di occupazione temporanea (sub punto 7) ed euro 1.000,00 per indennità integrativa per ripristino conformità catastale.
Non può essere ordinato il pagamento dell'indennità determinata giudizialmente come richiesto in via principale dal ricorrente, ma, piuttosto, il deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti (richiesto comunque in via subordinata) della differenza tra quanto pag. 18/20 liquidato in sede amministrativa e l'importo maggiore, riconosciuto in sede giudiziaria
(Cass. n. 16258 del 19/11/2002 e Cass. n. 24930 del 29/11/2007).
Sull'importo differenziale sono dovuti gli interessi legali, di natura compensativa.
Per quanto riguarda l'indennità di esproprio, dal giorno dell'espropriazione (nel caso di specie 24.11.2022) e fino alla data del deposito della somma medesima (Cass. sez. I
n.23971 del 06/09/2024); per quanto riguarda l'indennità di occupazione, da ogni singola scadenza annuale successiva al decreto di occupazione a decorrere dall'immissione in possesso avvenuta il 7.9.2018 (cfr. Cass civ n.28507/2024).
11. Le spese di lite, comprese quelle relative alla CTU e a quelle relative alla CTP sostenute dalla ricorrente (come da notula dott. ), seguono la soccombenza e Per_5 vanno, dunque, poste, in via solidale, a carico di e Stato CP_1 CP_11 rispettivamente ente espropriante e beneficiario dell'espropriazione (legittimati passivi ex art.29 co. 4 D.lvo.150/2011), con distrazione in favore del difensore che in sede di comparsa conclusionale si è dichiarato antistatario.
Dette spese sono liquidate in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, per tutte le fasi e secondo il valore della causa (con riferimento al maggior quantum riconosciuto nello scaglione da euro da € 52.001 a € 260.000), in complessivi euro 14.317,00 oltre euro 546,50 per spese (marca, c.u., spese bancarie) oltre rimborso forfettario e IVA se dovuta e CPA.
Le spese vanno, invece, compensate nel rapporto processuale tra la ricorrente e i sostanzialmente estranei alla procedura espropriativa in quanto, come già CP_5 osservato nell'ordinanza di integrazione del contradittorio, a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali, dall'1 gennaio 2001 si è verificata una successione a titolo particolare delle stesse nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento delle obbligazioni gravanti sugli organi dello stato, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all' nelle Controparte_4 cause riguardanti gli immobili dello Stato (Cass, Sez. 1, n. 7152 del 22/03/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa pag. 19/20 1) accerta e dichiara che l'indennità spettante a in dipendenza Parte_1 dell'espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto di esproprio prot. 0819257 del
24.11.2022 adottato da è pari ad euro 202.431,40 per indennità di CP_1 esproprio - oltre interessi compensativi al saggio legale dal 24.11.2022 al deposito – ed euro 78.093,57 per indennità di occupazione - oltre interessi compensativi al saggio legale dalla scadenza di ciascuna annualità dal 7.9.2018 al deposito – oltre ad ulteriori euro 1.000,00 per indennità integrativa per ripristino conformità catastale;
2) ordina a di depositare presso il MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato CP_1 di Venezia l'importo come sopra indicato, quando non già depositato presso tale istituto;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1 CP_4
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a rifondere a
[...] le spese di lite, che liquida in euro 546,50 per spese ed euro 14.317,00 per Parte_1 compensi oltre iva, cpa e rimborso forfetario (nella misura del 15% dei compensi), con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. oltre alle spese di CTP pari ad euro
11.516,88;
4) compensa interamente le spese di lite tra e Parte_1 CP_6 Controparte_2
e ;
[...] Controparte_3
5) pone in via definitiva le spese relative alla CTU a carico di e CP_1 [...]
, in solido tra loro. CP_4
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
RG.1238/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di opposizione alla stima ex artt. 29 D. L.vo n. 150 del 2011 e 54
D.P.R 327/2001 iscritto al n. 1238 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
Rappresentata e difesa dall'Avv. Danni Livio Lago come da procura allegata in calce al ricorso contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gualandi e Francesca Piccolo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e contro
Controparte_2
(CF. ) e P.IVA_3 Controparte_3
(CF. ) P.IVA_4
RESISTENTI rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e contro
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
RESISTENTE rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Oggetto: Opposizione alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione determinate con Decreto di Esproprio prot. 0819257 del 24.11.2022
REP. 419 e nella relazione di stima della Commissione Provinciale Espropri di cui al Protocollo nr: 419162 - del 31/05/2023 - CDG - ANAS S.p.A. - Direzione
Generale SS 47 opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa. DITTA
68
Conclusioni parte ricorrente: in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità, l'ingiustizia e comunque la non congruità della determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione dei terreni di proprietà della siccome indicate in atti ed anche Parte_1 nella espletata CTU, determinare giudizialmente (se del caso a mezzo di rinnovazione della CTU proposta con note in data 18.3.2024) tutte le indennità d'esproprio e di occupazione spettanti alla patrocinata, in applicazione segnata ma non esclusiva dei criteri legali di cui in particolare agli artt. 32, 33, 37 e 38 DPR n. 327/2001; condannare di conseguenza la convenuta-resistente in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, ovvero i qui convenuti ovvero l' CP_5 CP_4
al pagamento in favore della ricorrente o comunque, in subordine, al deposito
[...] presso il Ministero dell'economia e delle finanze della (maggiore, rispetto a quella contenuta nel decreto di esproprio) somma risultante dall'accertamento giurisdizionale ed in ogni caso al precitato pagamento o deposito a favore di parte ricorrente dei determinandi importi tutti (o di quelli ulteriori ritenuti dovuti, seppur qui non dedotti), importi che, in considerazione del fatto che si verte in ipotesi di espropriazione parziale di un bene unitario, dovranno prevedere in favore della patrocinata società anche il ristoro della diminuzione di valore arrecata dalla procedura ablatoria agli immobili (aree e fabbricati) rimasti/rimanendi in proprietà della ricorrente e del danno all'attività pag. 2/20 commerciale dalla medesima esercitata od esercitabile da terzi a seguito di locazione. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre 15% LP spese di perizia tecnica (CTU e CTP) ed accessori anche fiscali tutti.
Ci si riporta in ogni caso alle osservazioni svolte dal consulente di parte (da aversi qui per integralmente trascritte), rilevando comunque che il sottoscritto svilupperà integralmente nelle note conclusionali tutte le facoltà derivanti dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU 21.2.2022 n.5624) in relazione al contenuto dell'elaborato del CTU.
Con massima osservanza e con ogni necessaria riserva.
Conclusioni CP_1 accertare e determinare l'indennità di espropriazione e di occupazione secondo giustizia, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, in conformità ai criteri di stima indicati negli scritti difensivi depositati nell'interesse della resistente tenendo altresì conto delle CP_1 somme già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (rectius, presso il M.E.F. –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia), computando pro quota il decorso degli interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Conclusioni e Controparte_6 Controparte_3
:
[...]
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Conclusioni Agenzia del Demanio:
L' Amministrazione statale in epigrafe conclude contestando integralmente quanto avversariamente dedotto in fatto e in diritto perché inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile, infondato nel merito, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 29 D.Lgs. 150/11 depositato in data 30/6/23, Parte_1 proponeva opposizione alla stima contenuta nel decreto di esproprio emesso da
[...] in data 24.11.2022 a favore del Demanio Pubblico dello Stato per CP_1 CP_7 la realizzazione di opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa della S.S. n. pag. 3/20 47 “Valsugana” e avente ad oggetto una porzione pari a 933 mq. di una più ampia area di proprietà della ricorrente e, comunque, alla stima delle predette indennità effettuata dalla Commissione Provinciale Espropri di cui al Protocollo nr: 419162 - del
31/05/2023 - CDG - Direzione Generale SS 47 opere di connessione alla CP_1 variante di Bassano del Grappa. 68, chiedendo la determinazione giudiziale CP_8 dell'indennità di esproprio nonché di quella dovuta per l'occupazione temporanea delle superfici utilizzate per la realizzazione dell'opera pubblica.
Precisava la ricorrente che, con atto di compravendita in data 28.10.2003 nr. 131.512 di
Rep. e nr. 37.667 di Racc. Notaio di Bassano del Grappa, aveva Persona_1 acquistato per complessivi € 612.145,00 dal Comune di Cassola gli immobili attualmente censiti in catasto al foglio 8 p.lla 1442 (ex 1255, con la precisazione – così nella compravendita succitata - che l'allora mappale 1255 di are 33.51 era comprensivo degli ex mappali 1250 di are 13.91, n. 1247 di are 0.75 e n. 1244 di are 0.85 fusi nel solo mappale n. 1244 e variato nel mappale 1255).
Trattavasi di immobile/fabbricato in Via Col Beretta n. 1, p. T-1 (categoria D/7), con corte esclusiva, interessato da successivi interventi di demolizione e ricostruzione a seguito di regolari Permessi di Costruire e ubicato in zona a forte espansione urbanistica ed edilizia con presenza di plurimi insediamenti commerciali e terziari.
In data 04/12/2012 con Provvedimento Autorizzativo n° 15675 veniva disposto il vincolo preordinato all'esproprio anche in via temporanea per la realizzazione di lavori lungo la S.S.47, opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa.
In data 01/12/2017 con Dispositivo del Presidente dell' ° CDG-0610922- CP_1
I veniva approvato il progetto definitivo dei lavori, con il quale veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera
Con decreto n. CDG-0417585-P del 02/08/2018 veniva notificato il decreto motivato, offerta indennità provvisoria ed avviso di sopralluogo, immissione in possesso e relativo stato di consistenza (doc.6).
L'indennità provvisoria non veniva accettata e veniva, pertanto, determinata in via definitiva dalla Commissione Provinciale Espropri in euro 131.476.74 di cui euro
91.797,66 per indennità di esproprio, euro 31.874,19 per indennità di occupazione pag. 4/20 temporanea MN 1516 (50 mesi), euro 7.804,89 per indennità di occupazione temporanea MN 1442 (50 mesi).
Il ricorrente ne contesta la congruità osservando che:
- Quanto all'indennità di esproprio, era stato applicato un valore unitario al mq pari a euro 145,02/mq considerando il solo valore venale dell'area ablata/occupata, valore peraltro ampiamente insufficiente rispetto all'effettivo valore di mercato del bene, considerato che l'area interessata ricade e ricadeva già dal 2004, dunque da ben prima dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (risalente al 2012), in zona PP Tessuto per insediamenti polifunzionali (così anche la stima della Commissione Provinciale in data
17.5.2023), tant'è che immobili con caratteristiche analoghe vengono venduti ad un prezzo che prevede un valore compreso tra € 741,00 ed € 929,00 al metro;
inoltre il valore al metro quadro così stimato è addirittura inferiore al prezzo del bene acquistato nel 2003 (e pari ad euro 182,60 mq).
- Quanto all'indennità di occupazione, non vi era stata applicazione dell'art. 33 del DPR n. 327/2001, il quale (al primo comma) stabilisce che “nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”. Nel caso di specie il fabbricato subisce un notevole deprezzamento (sia in termini di valore assoluto sia in termine di appetibilità locativa), in relazione e conseguenza della diminuzione della corte pertinenziale (parcheggio), difficoltà di accesso, riduzione delle possibilità di manovra-accessibilità e scarico merci. Va valutata anche la perdita di residua capacità edificatoria, realizzabile (sulla scorta degli indici di edificabilità vigenti) sulle più ridotte aree rimaste in proprietà in conseguenza dell'esproprio di oltre 630 mq di superficie. E va altresì valutato se la perdita dell'area scoperta, anche alla luce dei vincoli stradali in punto di distanza, obblighino o meglio costringano ad una collocazione del manufatto commerciale meno remunerativa. Secondo la stima del tecnico di parte ricorrente ing. allegata sub doc. 18, l'indennità dovuta ex art. 33 DPR Per_2
327/2001 dovrebbe ammontare ad euro 935.288,301.
pag. 5/20 - Deve essere in aggiunta riconosciuto, come da perizia di stima di parte svolta dall'ing. un ulteriore importo di euro € 66.839,95 per i manufatti Per_2 rilevati col verbale di consistenza del 07.09.2018 e/o ricollegato ai costi di adattamento, ciò anche ai sensi dell'art. 38 DPR 327/2001 ed il danno dovuto alla mancata locazione (per almeno un anno) dell'immobile, considerata l'occupazione d'urgenza, per un totale di € 104.100,00 (€ 8.675,00 x 12 mesi), in considerazione del fatto che è riuscita a locare il bene solo a partire dal Pt_1
01.03.2022, per un canone annuo di € 60.000,00 + iva.
Si costituivano e i CP_1 Controparte_9
questi ultimi, di fatto, contestando la propria
[...] legittimazione passiva.
Rilevato che il ricorso veniva notificato unicamente ad e al CP_1 [...]
e al , con ordinanza Controparte_6 Controparte_10
7 novembre 2023 questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell quale beneficiario dell'espropriazione, tenuto conto che in Controparte_4 materia di espropriazioni per pubblica utilità, a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali, dall'1 gennaio 2001 si è verificata una successione a titolo particolare delle stesse nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento delle obbligazioni gravanti sugli organi dello stato, per effetto della quale si ritiene che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all' nelle cause riguardanti gli immobili Controparte_4 dello Stato.
Si costituiva l' , contestando la propria legittimazione passiva. Controparte_4
Con ordinanza 20.3.2024 veniva disposta CTU estimatoria affidata all'ing.
[...]
che prestava giuramento in data 21.3.2024 e, all'esito delle operazioni peritali, Per_3 depositava la relazione in data 24.12.2024.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2025 previo deposito delle note conclusionali e di replica.
2. La CTU svolta dall'ing. ha evidenziato che, oggetto di esproprio, è una Per_3 porzione immobiliare, afferente ad uno scoperto esterno pertinenziale, facente parte di un più ampio compendio immobiliare a destinazione artigianale/commerciale ubicato pag. 6/20 nel Comune di Cassola in via Col Beretta ovvero nella zona periferica posta nella zona nord del comune in prossimità del confine con il comune Bassano del Grappa.
Alla data del Decreto di Esproprio prot. 0819257 del 24-11-2022 REP. 419, il compendio immobiliare era costituito da un fabbricato, avente destinazione artigianale/commerciale, comprensivo di un'area pertinenziale esterna utilizzata sia come spazio di manovra e sia come zona sosta/parcheggio. L'area parcheggio si estende anche verso il piano interrato dove è presente un'autorimessa coperta.
Il fabbricato a destinazione artigianale/commerciale risulta caratterizzato da:
- una unità immobiliare sviluppata su due livelli di piano (terra e interrato) dove, al piano terra, si trova l'attività commerciale (ristorazione, attualmente locata a terzi) e al piano interrato l'autorimessa (unità resa agibile con l'attestazione della segnalazione certificata di agibilità prot. n. 20604 del 26/09/2022);
- una unità immobiliare sviluppata su due livelli di piano (piano terra e primo) allo stato grezzo (alla data del decreto di esproprio e tuttora) priva del certificato di agibilità.
- scoperto esterno pertinenziale.
E' sullo scoperto pertinenziale che è stato successivamente avviato il procedimento espropriativo.
Il mappale, originariamente contraddistinto dal numero 1255 e misurante complessivamente 3.351 metri quadrati (area coperta e scoperta, mentre, al netto del fabbricato, l'area misurava 2.349,00), veniva frazionato a seguito dell'esproprio nel mappale 1442 rideterminato in catastali 2718 metri quadrati, rimasto di proprietà Pt_1
e 1516, che riguarda l'area espropriata, pari a 633 mq. come da decreto di
[...] esproprio.
Una parte del mappale 1255 (successivamente variato negli attuali 1442 e 1516) sulla base del Piano degli Interventi (P.I.) vigente all'epoca del Decreto di Esproprio, approvato con Delibera del C.C. nr. 8 del 12.04.2022, era classificata in zona PP/3 –
“PP-Tessuto per insediamenti polifunzionali” (art. 8 delle NTO) interessata dalla
“viabilità” di progetto sovraordinata (Superstrada Pedemontana Veneta e opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa SS 47 Valsugana – art. 12 delle NTO).
pag. 7/20 Il fabbricato risultava edificato sul mappale 1255 (attuale mappale 1442), mentre l'attuale mappale 1516, come si evince nelle tavole del piano urbanistico e come, tra l'altro, rappresentato nei progetti assentiti per la realizzazione del fabbricato e nel CDU
18/32 del 25/06/2018 risultava come segue:
-Parte ricade in tessuto per insediamenti polifunzionali artigianali e commerciali P3.1 soggetto agli art. 39-49-52 delle NTO;
-Parte ricade in viabilità esistente soggetto all'art. 41-69 delle NTO;
-Parte ricade in viabilità di progetto soggetto all'art. 41-69 delle NTO;
L'art. 12 delle NTO prescrive che “Il tracciato delle opere indicato nell'elaborato grafico è relativo alla definizione corrente dei progetti comprensiva degli emendamenti espressi dal comune di Cassola nelle sedi di valutazione. Successive variazioni ai tracciati costituiranno automatiche varianti al PI.
La ridefinizione delle zone urbanistiche attualmente sovrapposte ai tracciati dovrà essere approvata con specifica Variante al PI.
Sui tracciati e i relativi rispetti, non sono consentiti interventi in contrasto con la previsione di viabilità.”
In data 04.12.2012, con provvedimento Autorizzativo n° 15675, veniva disposto il vincolo preordinato all'esproprio previsto nel progetto definitivo relativo ai lavori lungo la S.S.47 opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa.
A tale data era vigente il sesto Piano degli Interventi adottato con Delibera del C.C. del
02.08.2012 con conseguente regime di salvaguardia.
L'immobile risulta essere stato oggetto di titoli edilizi volti alla riqualificazione dell'immobile e dei relativi spazi esterni. I progetti allegati alle pratiche edilizie ponevano in evidenza, già in sede progettuale, l'adeguamento dei luoghi al fine di realizzare la rotonda stradale, ovvero tenevano già conto dell'esproprio dell'area
(attuale mappale 1516).
In particolare, dalla planimetria progettuale allegata al P.d.C. del 25/02/2015 (variante al PdC C 12-0011 del 29.10.2013) la conformazione del sedime esterno della proprietà risultava già essere stata definita progettualmente (prima, dunque, dell'immissione in possesso) attraverso l'organizzazione degli standard urbanistici e, quindi, parcheggi esterni e riorganizzazione degli accessi alla proprietà in funzione dell'opera stradale da pag. 8/20 realizzarsi. Detto aspetto, già all'epoca riportato in sede progettuale, definiva l'accesso alla proprietà nell'unica posizione posta nel retro del fabbricato (fronte ovest), in quanto, già in fase progettuale, ne venivano recepiti i vincoli urbanistici derivanti dal nuovo assetto stradale riportato sulle tavole dello strumento urbanistico.
Successivamente, con la SCIA di cui al Prot. n. 0729960245-26122021-2312, veniva raffigurata una nuova variazione dell'organizzazione degli spazi esterni e con evidenza dell'area espropriata.
Il progetto definitivo per la realizzazione dell'opera veniva approvato in data 1.12.2017.
In data 07.09.2018 avveniva l'immissione in possesso per l'occupazione d'urgenza anticipata delle aree (per occupazione temporanea d'urgenza mq 631, per occupazione temporanea non preordinata all'esproprio mq 155).
In data 24.11.2022 veniva emesso decreto di esproprio prot. 0819257 con determinazione della indennità in € 131.476,74 così calcolata: valore venale dell'area espropriata (633 mq) €91.797,66; indennità occupazione temporanea all'esproprio €
31.874,19; indennità occupazione temporanea non preordinata all'esproprio € 7.804,89.
L'indennità non veniva accettata e, pertanto, veniva depositata presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Venezia.
Con successivo atto del 31.5.2023 il Responsabile Struttura Parte_2 disponeva il passaggio a favore del della Controparte_11 particella 1516, specificando che l'indennità non era stata accettata e che veniva pertanto depositata presso l'ex DDPP l'indennità definitiva.
Il CTU ha, dunque, evidenziato gli aspetti ritenuti dirimenti per la valutazione estimativa:
- con la realizzazione dell'opera pubblica conseguente all'esproprio l'area scoperta di pertinenza del fabbricato di proprietà di parte ricorrente si riduce da 3.351 mq (mappale 1255) a 2.718 mq (attuale mappale 1442) ovvero una differenza catastale di 633 mq (pari alla consistenza del mappale 1516, ovvero quello espropriato) con arretramento del confine di proprietà verso il corpo di fabbrica;
- l'accesso al fabbricato dalla pubblica via è collocato in corrispondenza del vicolo Col Beretta, posto che il secondo accesso era già stato occluso a seguito del pag. 9/20 Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Cassola prima del verbale di immissione in possesso;
- i 35 posti auto e 7 posti moto, riportati nel permesso di costruire 012/11 del
29/10/2013, sono stati ridotti, come raffigurato nella tavola grafica n. 03.2 della SCIA del 28.12.2021, in complessivi n. 32 posti auto, posto che in sede di sopralluogo risultavano essere stati realizzati ulteriori n. 5 posti auto in attiguità al fabbricato;
- è stata formata una fascia di rispetto stradale con conseguente impossibilità di ampliamento del fabbricato esistente verso est;
- la realizzazione dell'opera pubblica ragionevolmente aumenterà l'immissione acustica presso i fabbricati esistenti e relative pertinenze, rimaste nelle proprietà della parte Istante, dovute al traffico veicolare al momento non valutabile (l'opera è in corso di realizzazione). Non è escludibile che tali immissioni, ancorché ragionevolmente sussistenti, potrebbero comunque rientrare nella tolleranza di legge;
- il traffico dovuto alla realizzazione dell'opera potrebbe ragionevolmente condurre ad un aumento dell'inquinamento ambientale.
Il CTU è, dunque, pervenuto alla stima di complessivi euro 200.456,85 o 162.037,96 (a seconda del criterio adottato per il calcolo dell'indennità di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio) così calcolata:
- € 33.783,12 per indennità di espropriazione riferita alla superficie espropriata del mappale 1516 avente la consistenza di 633 mq, in parte non edificabile (300 mq) considerata la previsione urbanistica di viabilità e, per questa, calcolando un valore di 12,00 euro al mq e, in parte, in ambito edificato
(333 mq), in quanto riconducibile alle aree edificate e, per questa, calcolando un valore di euro 90,64 mq.; valori determinati sulla base di una delibera del consiglio comunale di Cassola, vigente all'epoca del Decreto di esproprio, con la quale, in base alla destinazione d'uso e all'ubicazione, vengono attribuiti i valori di base per i terreni edificabili a mq di superficie (pagg.43, 58, 77);
- € 110.646,40 per indennità di espropriazione parziale, tenuto conto del deprezzamento, stimato nella misura del 10%, dei beni unitari oggetto di parziale espropriazione, in considerazione della riduzione dell'area pertinenziale per l'esercizio dell'attività di impresa, dell'incremento acustico-atmosferico pag. 10/20 dell'area, dell'impossibilità e/o limitazione di ampliamento del fabbricato verso il fronte nord, dello spostamento degli accessi dalla pubblica via, ma anche del collegamento più efficiente grazie alla nuova viabilità e alla maggiore visibilità dell'attività imprenditoriale (pagg.44-50, 58-59, 77-78); il valore è stato calcolato sulla base del metodo di mercato, prendendo in considerazione i valori attribuiti a immobili analoghi/similari, ubicati nelle vicinanze, compravenduti negli anni 2022-2023 e dei valori OMI e del borsinopro.it del comune di
Cassola;
- € 50.149,14 oppure € 11.730,25 (a seconda che si tenga o meno in considerazione il deprezzamento delle aree residuali) per indennità di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio;
- € 4.878,19 per indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, calcolando un valore di stima pari ad euro 97,56 mq;
- € 1.000,00 (iva inclusa), comprensiva dei costi amministrativi, per indennità integrativa per ripristino conformità catastale, corrispondente ai costi stimati per la presentazione della pratica catastale da parte di un tecnico abilitato, tenuto conto che non è stata presentata la denuncia di variazione relativa alla modifica del sub. 3 del mappale 1442, che avrebbe dovuto sopprimere il subalterno 3 con l'assegnazione di un nuovo numero e presentare l'aggiornamento dell'elaborato planimetrico.
3. L'accertamento delle indennità spettanti a a seguito dell'espropriazione Parte_1 attuata con il decreto del 24.11.2022 dovrà tener conto di alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, il principio della domanda, in quanto è orientamento oramai consolidato quello per cui, pur introducendo il giudizio di opposizione alla stima un ordinario giudizio sul rapporto che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il "quantum" dell'indennità effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, in presenza di una stima definitiva il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all'opponente (espropriato) ma non può determinare un importo inferiore rispetto a quello calcolato in sede amministrativa, a meno che non vi pag. 11/20 sia domanda in tal senso da parte dell'espropriante, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale (cfr. Cass. sez. I,
29/02/2024, n.5407; sez. I, 04/10/2023, n.27960; Sez. VI - 1, 05/08/2022, n. 24355; sez. I, 18/07/2019, n.19461; sez. I, 06/06/2019, n.15414).
La giurisprudenza citata nelle note conclusive della resistente per sostenere la CP_1 possibilità di determinazione dell'indennità anche in misura inferiore a quella stimata in via amministrativa (Cass.sez.1 9227/2023, sez. 1 3592/2018; sez.1 2329/2012) riguarda fattispecie in cui, nei casi esaminati, è stata esclusa l'operatività del principio della domanda quanto ai criteri adottati per la stima o la qualificazione dell'area, ma non con riferimento alla quantificazione della indennità, restando ferma la determinazione in misura equivalente o superiore.
Nel caso di specie l'indennità è stata stimata in via definitiva dalla Commissione
Provinciale Espropri con conseguente operatività del principio della domanda con riferimento al quantum e, con l'atto di opposizione, ha contestato Parte_1 specificamente la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea nonché il mancato riconoscimento del deprezzamento derivante dall'espropriazione parziale;
i resistenti non hanno proposto domande riconvenzionali.
Ne consegue che, in base al principio richiamato, le indennità di esproprio e di occupazione in ogni caso non potranno essere inferiori a quelle riconosciute in via amministrativa.
Va poi considerato che, nel caso di specie, si verte in ipotesi di espropriazione parziale, che ricorre allorquando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato.
In tal caso, per determinare l'indennità spettante alla ricorrente, occorre fare riferimento alla differenza tra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua dopo l'esproprio, giacchè l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione pag. 12/20 della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Cass. sez.I n. 20241 del 07/10/2016).
4. Indennità di espropriazione.
Il CTU ha calcolato l'indennità di espropriazione differenziando i valori da attribuire all'area espropriata sulla base della destinazione urbanistica (12 euro mq/90,64 euro mq) avendo accertato che una parte (appunto 300 mq) risulta urbanisticamente riconducibile ad una strada e non ad ambito produttivo, il che risulta confermato dallo stesso CDU 18/32 del 25/06/2018 rilasciato dal Comune di Cassola (allegato 5 CTU nella versione integrale), che certifica appunto che, alla data del 04/12/2012
(apposizione del vincolo preordinato all'esproprio), l'area corrispondente all'attuale mappale 1516 era in parte ricadente in viabilità (esistente e di progetto) e ciò a prescindere dall'approvazione del sesto Piano di Interventi che, per quanto affermato nel predetto CDU, non comportava modifiche alla destinazione urbanistica dei mappali.
Tale destinazione, come risulta dalla relazione peritale, troverebbe conferma nei progetti assentiti per la realizzazione del fabbricato e dalle tavole del piano urbanistico.
Il ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, contesta la destinazione urbanistica così come individuata in CTU, sostenendo che tutta l'area oggetto di esproprio (633 mq) deve essere considerata quale area produttiva PP3 (a tal fine riproduce ortofoto e elaborati grafici e catastali estrapolati dalla perizia di parte dell'ing. , giacché il Per_2 sesto piano di interventi era stato adottato ma non approvato ed era in regime di salvaguardia e la stessa Commissione Provinciale, nell'effettuare la stima, aveva applicato lo stesso valore per tutti i 633 mq ovvero un valore venale pari ad euro 145,02 mq.
, inoltre, il valore di euro 90,64 mq. attribuito dal CTU per l'area PP3 Per_4 sostenendo che quel valore di mercato è determinato dall'Ente per finalità impositive e che la stessa Commissione Provinciale Espropri aveva stimato un valore di euro 145 mq.
Nel caso di specie, si profila, tuttavia, assorbente la considerazione per cui le osservazioni del ricorrente non possono portare ad una determinazione dell'indennità di espropriazione superiore a quella stabilita in via amministrativa e pari ad euro pag. 13/20 91.785,00, a tal fine dovendosi ritenere irrilevante il prezzo di acquisto del bene risalente a quasi 10 anni prima e lo stesso CTP di parte ricorrente in sede di osservazioni si è limitato a fare riferimento al valore individuato dalla Commissione
Provinciale Espropri.
E, allora, in base al principio della domanda richiamato sub 3, va confermato l'importo riconosciuto in via amministrativa (euro 91.785,00), non potendosi riconoscere l'importo inferiore di € 33.783,12 individuato, pur motivatamente, dal CTU.
5. Indennità di espropriazione parziale.
Il CTU ha determinato l'importo di € 110.646,40 sulla base del valore di mercato desunto dal prezzo compravenduto di immobili analoghi/similari ubicati nelle vicinanze, dei valori OMI e del borsinopro.it del comune di Cassola.
Nelle note conclusionali il ricorrente contesta la determinazione del valore effettuata dal
CTU sia sotto il profilo della quantificazione al metro quadro, facendo riferimenti alle osservazioni del proprio CTP e al valore attribuito dall'ing. nella perizia di parte Per_2 sia sotto il profilo della percentuale di deprezzamento (individuata dal CTU nel 10%).
La determinazione effettuata dal CTU va condivisa alla luce delle seguenti osservazioni.
In sede di osservazioni, il CTP di parte ricorrente dott. ha contestato Per_5 unicamente il valore attribuito dal CTU al secondo immobile, ancora al grezzo, stimandolo pari ad euro 650,00 mq. anziché 400 euro mq. come invece indicato dal
CTU sulla base della considerazione per cui la struttura è praticamente ultimata e si stima che con un costo di circa 150 euro/mq il fabbricato possa essere ultimato, osservazione che, tuttavia, non può essere condivisa dovendosi prendere in considerazione il valore del bene al momento dell'esproprio.
Il valore indicato dall'ing. nella perizia di parte, pari ad euro 1200,00 mq., non Per_2 trova giustificazione alcuna, trattandosi del valore massimo al metro quadro previsto dalle tabelle OMI per i negozi, decontestualizzato rispetto alle caratteristiche dei beni e al prezzo di mercato risultante dalle compravendite, mentre la stima del CTU è il risultato della valutazione comparativa di diversi parametri.
Osserva infatti il CTU: “esaminati pertanto i beni di proprietà della Ricorrente nelle loro peculiarità, caratteristiche oggettive e soggettive, così come descritte nella presente perizia e considerate l'età e le condizioni di conservazione;
tenuto conto pag. 14/20 dell'ubicazione, della viabilità e degli accessi, dei vincoli urbanistici, della morfologia, delle dimensioni, delle caratteristiche, delle dotazioni e delle differenti qualità dei fabbricati e delle loro finiture, del contesto urbano e della destinazione d'uso ed urbanistica, considerate le informazioni assunte per fabbricati con caratteristiche analoghe a quanto in oggetto e tenuto conto delle anomalie e criticità riscontrate durante il sopralluogo ed i sopralluoghi tecnici (come segnalate nel testo della presente perizia), stima che il più probabile valore di mercato del complesso immobiliare in capo alla parte Ricorrente, come descritto nella consistenza dei beni, nelle condizioni presumibili ante esproprio possa essere valutato come segue: Commerciale sub. 1 + area esterna sub. 3 (BCNC ai sub. 1 e 2) 800, Immobile sub. 2 in corso di costruzione
400 da omogenizzarsi commercialmente all'immobile” (pagg.48-49 relazione peritale).
Il valore del deprezzamento è stato individuato dal CTU nel 10% comparando fattori positivi e negativi (pagg.49-50 relazione peritale).
Secondo il ricorrente il deprezzamento doveva essere quantificato almeno nel 31,15% come ritenuto dal proprio CTP in sede di osservazioni, tenuto conto, in particolare, della riduzione dei parcheggi, delle immissioni acustiche che dovevano essere accertate in concreto e senza considerare alcun impatto in termini positivi dell'opera.
Va osservato che, pur dovendosi convenire con il fatto che non può tenersi conto dell'effetto vantaggioso derivante dalla più agevole accessibilità agli assi viari strategici nazionali e regionali giacché si tratta di un beneficio comune a tutti gli immobili ubicati nella zona (in tal senso appunto questa stessa Corte nella sentenza nr. 1248/2024 del
14/10/2024, in applicazione dei principi affermati da Cass. n. 5171 del 03/03/2010 e
Cass. n. 21206 del 23/07/2021), la percentuale di deprezzamento individuata dal CTU deve ritenersi congrua.
Le immissioni acustiche non potevano che essere considerate con valutazione prognostica tenuto conto che l'opera non era ancora aperta “a regime” e la diminuzione dei parcheggi è stata presa in considerazione dal CTU (pag.66 relazione peritale, controdeduzioni CTU).
Inoltre, le stesse fonti addotte dal CTP di parte ricorrente al fine di giustificare una maggiore quantificazione in realtà confermano la correttezza della valutazione espressa dal CTU (pag.8 osservazioni): pag. 15/20 - nel “Consulente Immobiliare” è indicata una percentuale compresa di abbattimento del valore di mercato di edifici posti in zone di forte inquinamento da traffico tra il 10 ed il 20%;
- la Relazione prodotta per la determinazione dell'indennità nella procedura espropriativa del Lotto 3 per la realizzazione della “Superstrada a pedaggio pedemontano veneta” considera pari al 25% i danni indiretti (leggasi deprezzamento) relativi a fabbricati ad uso residenziale per la sola vicinanza alla sede stradale;
- l'Accordo sulle procedure di espropriazione e di indennizzo per la realizzazione del quadruplicamento veloce della linea Milano-Bologna nell'ambito del sistema
Alta velocità Torino-Napoli considera pari al 15% il deprezzamento per la sola compressione della consistenza immobiliare;
- per il Passante di Mestre, articoli su La Nuova di Venezia del 06.12.2010 e del
16.12.2011, è stato considerato dal 20% al 46% il deprezzamento medio del valore immobiliare rilevato.
Il dato tratto da Consulente Immobiliare non si discosta dalla stima effettuata dal CTU, mentre le altre fonti si riferiscono a deprezzamenti causati dalla realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale (linea Milano-Bologna Alta Velocita, Passante di
Mestre, ecc.) che, per dimensioni e impatto sugli immobili interessati, non sono comparabili alla viabilità di collegamento che viene in rilievo nella fattispecie in esame e oltretutto nel caso di specie viene inconsiderazione un immobile commerciale e non residenziale.
6.Indennità di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio.
L'indennità deve essere determinata ai sensi dell'art. 22 bis DPR 327/2001, che rimanda all'art. 50 per i criteri di calcolo e tenendo conto sia del valore della parte espropriata sia del deprezzamento della parte residua che sono due voci della medesima indennità di espropriazione (Cass.Sez. 1 n. 15696 del 14/06/2018) e, quindi, l'unica indennità di esproprio, anche comprensiva del pregiudizio alla porzione non espropriata, è il parametro di calcolo ex art. 50 T.U.E. dell'indennità di occupazione temporanea (Cass sez. I n.16528 del 23/05/2022).
pag. 16/20 Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indennità di occupazione d'urgenza va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati (da ultimo Cass. sez. I, n.6961 del 16/03/2025).
Dunque la pretesa del ricorrente di individuare il dies ad quem addirittura nella notifica del decreto di esproprio con corresponsione dell'indennità per 56 mesi e non 50 come individuato dal CTU non può trovare adesione.
per contro, ha rilevato che, dovendosi appunto considerare quale dies ad quem il CP_1 deposito dell'indennità avvenuto in data 17.11.2022, l'indennità dovrebbe essere corrisposta per 49 mesi e non per 50 mesi.
Va, tuttavia, considerato che l'art. 50 prevede che sia dovuta “una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”, dunque anche in caso di occupazione per una frazione di mese va corrisposta per intero la quota di 1/12 dell'indennità annua.
Il CTU ha calcolato 50 mesi facendo riferimento al decreto di esproprio emesso in data
24.11.2022; il deposito dell'indennità a saldo è avvenuto in data 17.11.2022, sicchè il moltiplicatore non muta, dovendosi comunque calcolare 1/12 dell'indennità annua per
50.
Del resto la stessa nella determinazione dell'indennità provvisoria, aveva CP_1 calcolato l'importo proprio su 50 mesi (di vedano i docc.6 e 7 prodotti dalla resistente) e il medesimo periodo era stato considerato come base di calcolo dalla Commissione
Provinciale Espropri (doc.2 prodotto dal ricorrente).
L'indennità così come calcolata dal CTU va, tuttavia, rideterminata alla luce delle considerazioni di cui al punto 4 e, quindi, quantificata come segue: euro 91.785,00+ euro 110.646,40 x 1 / 12 = 16.869,28:12=1.405,77 euro x 50= 70.288,68.
7. Indennità di occupazione temporanea.
Il valore individuato dal CTU pari ad € 4.878,19 non può essere recepito in quanto, per il principio della domanda enunciato sub 3, non può essere riconosciuto un valore pag. 17/20 inferiore a quello individuato dalla Commissione Provinciale in sede di stima definitiva e pari ad euro 7.804,89.
8. Soprassuolo.
Non può, invece, essere riconosciuto l'ulteriore importo di € 66.839,95 richiesto dal ricorrente per i manufatti rilevati col verbale di consistenza del 07.09.2018 così calcolato sulla base della stima effettuata dal consulente di parte in quanto, come controdedotto dal CTU, le descrizioni riportate all'interno della tabella riassuntiva menzionata dal CTP fanno riferimento ad opere già realizzate e non sono stati prodotti documenti contabili (come, a titolo esemplificativo, fatture dei lavori) che giustifichino un indennizzo a favore di parte ricorrente per i lavori suddetti.
E, infatti, l'allegazione è estremamente generica e il danno non risulta in alcun modo provato in assenza di documentazione volta a comprovare l'assunzione di costi di disfacimento e ricostruzione.
9. Danno da mancata locazione.
Non può essere nemmeno riconosciuto il danno da mancata locazione in quanto, oltre a non aver il ricorrente provato la correlazione tra la realizzazione dell'opera e la mancata locazione, è principio consolidato che l'indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l'applicazione del criterio legale, senza che abbia rilievo il reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto del non potere ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, la precedente attività e il criterio legale previsto nel caso di espropriazione parziale è sufficiente a compensare la perdita subita (da ultimo Cass. sez.
I, 21/02/2025 n.4584).
10. L'indennità spettante a va, dunque, determinata in complessivi euro Parte_1
281.524,97 di cui euro 202.431,40 per indennità di esproprio (euro 91.785,00 di cui sub punto 4 + euro 110.646,40 di cui sub punto 5), euro 70.288,68 per indennità di occupazione di urgenza, euro 7.804,89 per indennità di occupazione temporanea (sub punto 7) ed euro 1.000,00 per indennità integrativa per ripristino conformità catastale.
Non può essere ordinato il pagamento dell'indennità determinata giudizialmente come richiesto in via principale dal ricorrente, ma, piuttosto, il deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti (richiesto comunque in via subordinata) della differenza tra quanto pag. 18/20 liquidato in sede amministrativa e l'importo maggiore, riconosciuto in sede giudiziaria
(Cass. n. 16258 del 19/11/2002 e Cass. n. 24930 del 29/11/2007).
Sull'importo differenziale sono dovuti gli interessi legali, di natura compensativa.
Per quanto riguarda l'indennità di esproprio, dal giorno dell'espropriazione (nel caso di specie 24.11.2022) e fino alla data del deposito della somma medesima (Cass. sez. I
n.23971 del 06/09/2024); per quanto riguarda l'indennità di occupazione, da ogni singola scadenza annuale successiva al decreto di occupazione a decorrere dall'immissione in possesso avvenuta il 7.9.2018 (cfr. Cass civ n.28507/2024).
11. Le spese di lite, comprese quelle relative alla CTU e a quelle relative alla CTP sostenute dalla ricorrente (come da notula dott. ), seguono la soccombenza e Per_5 vanno, dunque, poste, in via solidale, a carico di e Stato CP_1 CP_11 rispettivamente ente espropriante e beneficiario dell'espropriazione (legittimati passivi ex art.29 co. 4 D.lvo.150/2011), con distrazione in favore del difensore che in sede di comparsa conclusionale si è dichiarato antistatario.
Dette spese sono liquidate in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, per tutte le fasi e secondo il valore della causa (con riferimento al maggior quantum riconosciuto nello scaglione da euro da € 52.001 a € 260.000), in complessivi euro 14.317,00 oltre euro 546,50 per spese (marca, c.u., spese bancarie) oltre rimborso forfettario e IVA se dovuta e CPA.
Le spese vanno, invece, compensate nel rapporto processuale tra la ricorrente e i sostanzialmente estranei alla procedura espropriativa in quanto, come già CP_5 osservato nell'ordinanza di integrazione del contradittorio, a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali, dall'1 gennaio 2001 si è verificata una successione a titolo particolare delle stesse nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento delle obbligazioni gravanti sugli organi dello stato, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all' nelle Controparte_4 cause riguardanti gli immobili dello Stato (Cass, Sez. 1, n. 7152 del 22/03/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa pag. 19/20 1) accerta e dichiara che l'indennità spettante a in dipendenza Parte_1 dell'espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto di esproprio prot. 0819257 del
24.11.2022 adottato da è pari ad euro 202.431,40 per indennità di CP_1 esproprio - oltre interessi compensativi al saggio legale dal 24.11.2022 al deposito – ed euro 78.093,57 per indennità di occupazione - oltre interessi compensativi al saggio legale dalla scadenza di ciascuna annualità dal 7.9.2018 al deposito – oltre ad ulteriori euro 1.000,00 per indennità integrativa per ripristino conformità catastale;
2) ordina a di depositare presso il MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato CP_1 di Venezia l'importo come sopra indicato, quando non già depositato presso tale istituto;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1 CP_4
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a rifondere a
[...] le spese di lite, che liquida in euro 546,50 per spese ed euro 14.317,00 per Parte_1 compensi oltre iva, cpa e rimborso forfetario (nella misura del 15% dei compensi), con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. oltre alle spese di CTP pari ad euro
11.516,88;
4) compensa interamente le spese di lite tra e Parte_1 CP_6 Controparte_2
e ;
[...] Controparte_3
5) pone in via definitiva le spese relative alla CTU a carico di e CP_1 [...]
, in solido tra loro. CP_4
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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