Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6419 del 2025, proposto da
IA AP, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6730/2024, depositata e resa pubblica il 16.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11633/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa LA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, recante la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in suo favore della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore di € 1.500,00.
In aggiunta alla domanda principale, la ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento e di condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Si è costituito per resistere il Ministero intimato.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. c), del predetto codice.
La sentenza del giudice ordinario (della cui ottemperanza si tratta) è, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti del 24 ottobre 2025) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta in data 18 ottobre 2024) previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Va accolta, nei limiti che seguono, la richiesta di applicazione di una penalità di mora (astreinte), ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Tale istituto ha una finalità sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l'adempimento del debitore. Sebbene la condanna in esame riguardi un'obbligazione di facere (l'emissione di buoni elettronici), essa è pienamente assimilabile a una condanna pecuniaria, essendo il valore economico della prestazione precisamente determinato. Pertanto, in accoglimento della richiesta di parte, si ritiene equo fissare la penalità di mora in una somma pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio spettante alla parte ricorrente, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza e fino alla data dell'effettivo adempimento, con il limite massimo complessivo del 10% del valore della sorte capitale dovuta.
Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Tale figura viene individuata nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, dovrà compiere tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato (ivi inclusa la liquidazione della penale eventualmente maturata) entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla formale richiesta della parte interessata formulata dopo lo spirare del termine concesso all'Amministrazione. Si rammenta che, secondo consolidata giurisprudenza, l'eventuale esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l'organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento, incluse le opportune variazioni di bilancio.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta, ove dovuta, avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura reputata congrua (cfr. Cons. di Stato, VII, n 5859/2025), tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione dell’importo del 50% (trattandosi di ricorso di natura seriale, come dimostrato dall’odierno ruolo di udienza, nel quale possono annoverarsi diverse decine di ricorsi analoghi, aventi ad oggetto ottemperanze a sentenze relative a “carta docenti”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli di cui in epigrafe, provvedendo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, all'assegnazione della "Carta elettronica" in favore della parte ricorrente per gli importi e le annualità specificati in motivazione, oltre interessi come da titolo;
2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il caso di ritardo nell'esecuzione di quanto disposto al punto 1), al pagamento in favore della parte ricorrente di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio spettante, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza e fino alla data dell'effettivo adempimento, e comunque entro il limite massimo del 10% del valore della sorte capitale dovuta;
3) nomina, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui al punto 1), quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, affinché, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni decorrente da apposita istanza della parte interessata, provveda a compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della predetta sentenza;
4) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario liquidate nella complessiva somma di € 1.200, 00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
LA IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IN | IA UZ |
IL SEGRETARIO