Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 8755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8755 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08755/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01935/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2026, proposto da Be S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Dagnino, Ambrogio Panzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Easy Bet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Lazio Roma, sez. II, n. 21657 pubblicata in data 2.12.2025;
e per la declaratoria di nullità o inefficacia
– della Determinazione Direttoriale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi prot. n. 0794229 del 9 dicembre 2025, trasmessa a mezzo pec in data 9.12.2025;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente, ancorché non conosciuto;
o, in subordine,
a seguito di conversione dell’azione e mutamento del rito,
per l’annullamento,
- della Determinazione Direttoriale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi prot. n. 794229 del 9 dicembre 2025, trasmessa a mezzo pec in data 9.12.2025;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa MA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Premesso che:
– parte ricorrente agisce per l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del titolo indicato in epigrafe (v. sentenza doc. 1 ricorrente);
– in particolare, la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, in materia di proroga delle concessioni rilasciate dall’Agenzia per il gioco del Bingo, ha disposto che:
- “ 14. A seguito dell’annullamento dell’atto impugnato, non è possibile ritenere che, a questo punto, il rapporto resti privo di regolazione, atteso che l’interesse primario della parte ricorrente (ma au fond anche quello della parte pubblica) non è quello di retrocedere i complessivi effetti del rapporto concessorio (dovendosi in tale ipotesi, riversare gli incassi ritenuti dal gioco), bensì quello di ricondurre il canone dovuto per l’esercizio (di fatto) del gioco del Bingo in modo da garantire l’equilibrio del rapporto.
14.1 In merito, come chiarito dalla Corte di Giustizia Ue, l’illegittimità della proroga non esime il concessionario (recte l’esercente del gioco del Bingo, sia pure a ciò autorizzato dalla competente Amministrazione) dal versamento all’Erario di un’indennità, a patto di non alterare il rapporto (di fatto) intercorrente con il concedente ad esclusivo vantaggio dell’esercente stesso, realizzando un’indebita locupletatio. È del resto innegabile che l’esercizio del gioco abbia comportato, per l’esercente, ricavi tali da ritrarre un’obiettiva utilità.
14.2 Nondimeno, come ulteriormente chiarito dalla Corte, l’indennità non potrà essere determinata in modo rigido e forfetario, ossia prescindendo dai rispettivi fatturati degli esercenti, ma dovrà tenere conto, in una logica tesa al riequilibrio del rapporto, della valutazione bilanciata di tale utilità, misurata sulla base dei fatturati conseguiti e considerati altresì i vantaggi attribuiti (assegnazione pluriennale dell’utilità senza l’alea di gara), così come dei sacrifici imposti all’operatore economico per beneficiare della proroga del rapporto (mancata possibilità di trasferimento dei locali).
14.3 La definizione di tale indennità spetterà all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, amministrazione competente alla gestione del rapporto concessorio, che pertanto dovrà rideterminarsi, stabilendo, con provvedimenti discrezionali, anche di natura provvisoria nelle more del completamento della complessa attività istruttoria, per il periodo in questione (1.1.2025-31.12.2026), a fronte dell’illegittimità della proroga e del canone siccome fissato dall’art.1, co.96, lett., a) L.n.207/2024, un’indennità a carico dei concessionari/esercenti ”;
- parte ricorrente deduce che l’Amministrazione ha violato il predetto vincolo conformativo, reintroducendo una nuova indennità determinata in modo rigido e forfetario, in quanto con Determinazione Direttoriale n. 0794229 del 9.12.2025 (v. doc. n. 2 ricorrente) ha disposto che « La misura del canone dovuto dai concessionari individuati nel precedente articolo è provvisoriamente stabilita nella misura di 2.800,00 euro mensili per il periodo 1.01.2025 31.12.2026 » (articolo 2) e « La presente determinazione ha efficacia solo in via temporanea e provvisoria, in quanto tiene luogo del provvedimento definitivo per il tempo necessario a che lo stesso sia adottato, fermo restando che il definitivo rapporto di dare/avere tra le parti sarà quello previsto dal provvedimento definitivo » (articolo 3);
Rilevato che:
- il titolo giudiziale azionato (sentenza del TAR Lazio Roma, Sez. II, 2.12.2025, n. 21657) non ha autorità di cosa giudicata in quanto non vi è prova che lo stesso sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione, né che vi sia stata la dedotta “acquiescenza tacita” (v. ricorso);
- parte ricorrente agisce, tuttavia, anche ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. c) c.p.a. per cui il giudice, in caso di accoglimento del ricorso “ c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano ”;
- la società ricorrente non contesta l’entità della indennità, di cui alla determina gravata, bensì la sua previsione in misura uniforme e uguale per tutti gli operatori economici, lamentandone il contrasto con le statuizioni della sentenza ottemperanda e, per l’effetto, il suo carattere discriminatorio in quanto vantaggioso per gli esercenti di maggiori dimensioni;
- tale assunto non trova conforto all’esito di una lettura attenta della sentenza ottemperanda e della determina della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestata: la prima dispone che l’Amministrazione dovrà rideterminarsi con provvedimenti discrezionali “anche di natura provvisoria nelle more del completamento della complessa attività istruttoria ” (v. sentenza cit.); la seconda, che la presente determinazione “ ha efficacia solo in via temporanea e provvisoria, in quanto tiene luogo del provvedimento definitivo per il tempo necessario a che lo stesso sia adottato, fermo restando che il definitivo rapporto di dare/avere tra le parti sarà quello previsto dal provvedimento definitivo ” (v. determina cit.);
- ne deriva che la misura dell’indennità è uniforme per tutti gli operatori solamente in quanto “provvisoria”, essendo finalizzata a far sì che il rapporto non resti del tutto privo di regolazione in attesa della complessa attività istruttoria da espletare ed è quindi dotata di un’efficacia limitata alla durata del procedimento per la determinazione dell’indennità definitiva, che sarà sostitutiva di quella provvisoria;
- d’altronde, in nessuna statuizione della sentenza ottemperanda si precisa che anche l’indennità provvisoria, che regola in via transitoria il rapporto di dare/avere tra le parti, deve essere “differenziata” alla luce dei criteri indicati per l’indennità definitiva, come sostenuto dal ricorrente;
- una simile interpretazione, peraltro, risulterebbe non coerente rispetto alla stessa funzione dell’indennità provvisoria, che è quella di regolare in via transitoria il rapporto tra le parti proprio perché nel corso del procedimento l’Amministrazione non è ancora munita di tutti gli elementi istruttori per differenziare sapientemente l’indennità tra gli operatori interessati e, al contempo, il rapporto de quo , che di fatto comporta un’utilità per l’esercente, non può restare del tutto esente dall’onere di versamento del canone di proroga della concessione in ossequio al principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo;
Considerato che le spese di lite sono compensate tra tutte le parti in considerazione della novità delle questioni in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), respinge il ricorso.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE IR, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
MA GI, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| MA GI | GE IR |
IL SEGRETARIO