Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
6021/2023 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6021/2023 R.G., avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (Na) alla Via Vittorio Veneto, n. 374/E presso lo studio dell'avv. Emmanuelle Criscuolo dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti e (C.F.: Controparte_1
) nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
n.18 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (Na) alla Via Vittorio Veneto, n. 374/E presso lo studio dell'avv. Valentina Criscuolo, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025, i coniugi hanno chiesto che venga omologata la separazione consensuale delle parti, alle condizioni indicate all'interno del ricorso modificato, nonché hanno chiesto al Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 49 c.p.c, di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con compensazione delle spese di lite.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 20.12.2023, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno allegato di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Torre del Greco in data 05.06.1999, nel corso del quale sono nati quattro figli: il 17.08.1999 in Torre del Per_1
Greco (NA), il 28.02.2002 in Torre del Greco (NA), il 21.10.2004 in Torre del Per_2 Per_3
Greco (NA), il 05.09.2006 in Torre del Greco, tutti maggiorenni e in cerca di occupazione;
Per_4 che l'unione un tempo felice si è deteriorata, tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune, per cui hanno proposto la presente procedura cumulativa di separazione e divorzio. Hanno, inoltre, allegato che è titolare della ditta “Edil Pra Costruzioni Controparte_1 di Sorrentino Maria” e abita in una casa di sua proprietà insieme ai quattro figli sita in Torre del
Greco (NA) al Viale del Gatto n.18; che è responsabile tecnico della suddetta Parte_1
ditta intestata alla moglie ed attualmente vive in Torre del Greco (NA) alla via Boccea n.26 in un appartamento in affitto.
Nominato il giudice relatore e rinviato il giudizio per richiedere chiarimenti alle parti sul contenuto degli accordi, il giudizio è stato riassegnato alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore con decreto del 17.02.2025 e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 24.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
2 Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di
3 separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, come da ultimo modificate con dichiarazione sottoscritta dai coniugi e depositata telematicamente in data 10.03.2025, non essendo in contrasto con norme imperative.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza del 23.04.2025, sostituita dal deposito di note, e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle
4 parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
a) omologa la separazione dei coniugi e , ai seguenti patti e Parte_1 Controparte_1
condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa sita in Torre del Greco (NA) al Viale del Gatto n.18, di proprietà della IG.ra
, con tutti i mobili e le suppellettili ivi presenti, sarà dalla stessa abitata Controparte_1
unitamente ai quattro figli;
3) il IG. provvederà al cambio di residenza dal giorno in cui verrà Parte_1
omologata la separazione consensuale nonché alla restituzione delle chiavi dell'abitazione familiare e a prelevare i suoi beni personali;
4) le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento iure proprio e a qualsiasi altro emolumento, essendo economicamente autosufficienti e dotati di capacità lavorativa;
5) a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 Parte_1 Controparte_1
di ogni mese, la somma mensile di € 800,00 rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
il detto pagamento dovrà essere effettuato con bonifico sul c/c IT
31K3608105138217726417745 intestato alla IG.ra ; Controparte_1
6) le spese scolastiche, le spese mediche e quelle relative alle attività sportive dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo il Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Torre Contr Annunziata e sottoscritto con il;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 189 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1999);
c) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conIGlio del 7.05.2025.
5 Il Giudice estensore dott.ssa Anna Coletti
Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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